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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. GI GO nella causa civile iscritta al n. 490/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Lo Bello e Teresa
Parte_1
Tornambè ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, corso Tukory, n. 278.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Lorenzo Maria Dentici ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale.
- resistente –
All'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/01/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...] per sentire “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare CP_1 che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione del TFR con l'inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 12 accordo 31.7.2003, indennità art 7/a e 7/b, incentivo redd, superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale) 2) Per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente in caso di contestazione, disporre consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo. 3) Dichiarare che il ricorrente ha diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione degli stessi nei modi e termini di legge.
5. Dichiarare che il ricorrente ha diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R. e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga e in particolare • STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E
1 NOTTURNO cod 3510 3512 3516 3518 3520. • PROVVIGIONE VENDITE A BORDO COD 3121 -
3123 - 3039 • FESTIVITA' COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO • INDENNITA' DI
GUIDA • INDENNITA' DI TURNO • IND. EFF. GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145 • IND.
EFF. cod 3147 • COD 3019 • Controparte_2 Controparte_3
COD 3001 • COD 3020 • TEMPI ACC.ART1 CP_4 Controparte_5
AA18/10/95 COD 3004 • RATEI 13° E 14° MENSILITA' 6.Ritenere e dichiarare che con l'art 4 dell'accordo del 10 maggio 2022 poiché a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita l'indennità
“retribuzione ferie” del valore di € 8,00 lordi da corrispondersi per ciascuna giornata di ferie fruita dal lavoratore. Conseguentemente condannare l' convenuta al pagamento delle CP_6 somme derivanti sia dal riconoscimento della riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività soppresse non concesse dalla convenuta secondo i principi enunciati in premessa pari a euro 3.245,89 7.Per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente disporre e nominare un ctu per consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
8.Condannare l' in persona del legale rappresentante protempore convenuto alle CP_1 spese ed onorari del giudizio”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa senza alcuna istruzione veniva discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025.
Si ritiene di condividere pienamente l'iter motivazionale seguito da questo Tribunale con sentenze, rese in analoghe controversie, che devono qui intendersi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo le quali “Va rilevato, preliminarmente, che la società convenuta ha depositato in allegato al ricorso gli accordi aziendali del 1995, del 2003 e del 2006, mentre integrava la produzione solo successivamente con quello del 2000.
La produzione di quest' ultimo, tuttavia, da un lato, non può ritenersi tardiva, trattandosi di mera integrazione, visto che gli accordi in questione sono stati stipulati in successione e confermano o modificano parzialmente quelli precedenti, mentre, d'altra parte, la eventuale tardività non sarebbe decisiva ai fini della decisione, prevedendo il medesimo accordo analoghe indennità rispetto a quello precedente tempestivamente prodotto, con la medesima esclusione delle stesse dalla base di calcolo del TFR.
In punto di diritto, deve osservarsi che l'art. 2120 c.c. – come modificato dalla legge n. 297/1982 - prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5.
2 Il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che “salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il criterio adottato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. è “quello della omnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;
deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla contrattazione collettiva intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 26610/2019).
Nel caso di specie, gli accordi aziendali stipulati dal 1995 al 2006 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno previsto, in maniera chiara ed univoca, una deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120, comma 2, c.c., in relazione alle indennità previste negli accordi medesimi, oggetto del presente giudizio.
Più specificamente, dalla documentazione versata in atti e prodotta dalla società resistente, si evince che l'art. 7 dell'Accordo aziendale del 18.10.1995 ha previsto al punto A) che “Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, al personale di ogni categoria e livello saranno riconosciuti incentivi economici denominati "Incentivo di redditività", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione “Aziendale", di "Gruppo" ed "Individuale", produttivi di risultati economici verificabili ed accertati”, mentre al punto B) che “Con decorrenza 1 ottobre 1995, e per la durata di validità del presente accordo, al personale in forza alla data dell'8/8/1995, saranno riconosciuti incentivi per redditività denominati "incentivo ad personam", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione fissati per ciascun anno, modulati in relazione all'obiettivo raggiunto, aziendale e di gruppo o individuale, alla peculiarità delle mansioni effettivamente svolte ed alla scala parametrale 100/225”. Tuttavia, le parti hanno stabilito che le somme corrisposte a tali titoli non sono utili al fine di determinare i trattamenti economici di alcun istituto contrattuale, né la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. (cfr. art. 14). Ed ancora, ove l'Accordo del
31.07.2003 ha ribadito l'esclusione delle indennità ivi previste dal computo del T.F.R. (art. 19:
“Tutti i trattamenti economici previsti nel presente accordo non sono utili ai fini della determinazione, ai sensi della legge 297/82, della retribuzione annua per il calcolo del T.F.R. né hanno refluenza alcuna sulla 13° e 14° mensilità), il successivo Accordo del 23.11.2006 ha previsto che, a far data dall'1.1.2007, l'incentivo di cui all'art. 7 B) “sarà trasformato in favore del
3 personale avente diritto in assegno ad personam non assorbile (…) senza refluenza alcuna su 13^,
14^mensilità , TFR e straordinario”.
Analoga previsione è stata dettata con riferimento alle altre indennità riconosciute dall'Azienda in favore del personale dipendente (cfr. Art. 3 dell'Accordo del 18.10.1995: i trattamenti c.d. superminimi “non sono utili al fine di determinare la misura indennitaria di altri istituti contrattuali, né – ai sensi della legge 297/1982 – la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del
TFR”; Art. 5 dell'Accordo del 18.10.1995: l'indennità agente unico “non è utile per determinare la misura dei compensi di altri istituti contrattuali né – ai sensi della legge 297/1982 – per la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR”; art. 1 dell'Accordo del
31.7.2003 “A far data dal 1° gennaio 2007 le quote di “ex redditività”, spettanti al personale in virtù dei precedenti accordi aziendali e già godute alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno trasformate in “assegno ad personam non assorbibile” (…) e non ha refluenza alcuna su
13°, 14°, T.F.R. e straordinario”
Per quanto concerne, poi, l'indennità ex art 12 dell'Accordo del 31.07.2003, si osserva che la stessa è stata riconosciuta solo al personale con la qualifica di “Quadro” e, quindi, non anche ai ricorrenti.
Infine, infondata appare l'eccezione sollevata dai ricorrenti di nullità delle clausole sopra indicate degli accordi aziendali, che escludono le citate indennità dalla base di computo della retribuzione utile per il calcolo del TFR, in violazione dell'art. 2120 c.c. e del principio di gerarchia delle fonti contrattuali. L'eccezione, infatti, non può essere accolta, posto che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel ritenere che le parti collettive possono pattuire la prevalenza da attribuire per la disciplina dei rapporti di lavoro a una clausola del contratto collettivo nazionale o di un contratto aziendale con possibile concorrenza delle due discipline, ove non sia diversamente previsto. Il criterio interpretativo che va utilizzato dal giudice è costituito dalla volontà delle parti e dalla prevalenza della fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati, secondo il criterio di competenza e di specialità, con il solo limite del rispetto della normativa di legge inderogabile
(Cass. civ., sez. lav., n. 19351/2007; da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 17939/2022: “il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline -e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili- che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali ).
4 Dunque, il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale, né di quello cronologico, ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più prossima – non solo territorialmente ma anche in relazione alla specialità della disciplina - agli interessi oggetto di regolamentazione. (cfr. Tribunale di Palermo, sez. lav, sent. nn. 528/2023, 3372/2023, 3382/2023, 2709/2023, 2707/2023, 2708/2023, 526/2023,
2652/2023, 4305/2023 e la recentissima sentenza n. 1304/2024).
Da ultimo, sul tema oggetto del presente ricorso è intervenuta la Corte d'Appello territoriale, con sentenza n.695/2025, rilevando “che l'oggetto del contendere deve ritenersi limitato all'accertamento dell'incidenza dell'indennità "7/A" e "7/B" sul trattamento di fine rapporto, non insistendo i lavoratori sulle altre voci accessorie genericamente descritte nel ricorso ex art.414
c.p.c. ("indennità art.12 accordo 31.7.2003 superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale"), ritiene questo collegio, condividendo le analoghe conclusioni adottate dal
Tribunale di prime cure, non accoglibile la domanda attorea, per avere i summenzionati accordi intercorsi tra l'azienda e le organizzazioni sindacali introdotto una specifica deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art.2120, comma 2, cod. civ. in relazione ad ambedue le residuali indennità oggetto dell'odierno giudizio.
La mera riqualificazione lessicale delle indennità "7A" e "7B" in "assegno ad personam non assorbibile" (modifica dettata dalla volontà di limitare la platea dei beneficiari a quelli giá in servizio al 31.12.2006, precludendone la elargizione in favore dei neoassunti), non muta i termini della questione, in quanto per entrambe le provvidenze economiche (nella loro originaria qualificazione formale o nella rinnovata veste qualificatoria) le parti sociali ne hanno precluso l'utile concorso alla quantificazione del T.F.R.”.
In termini conclusivi, pertanto, il ricorso va integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla novità della fattispecie ed all'esistenza di difformi orientamenti di merito, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
Il Giudice
GI GO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. GI GO nella causa civile iscritta al n. 490/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Lo Bello e Teresa
Parte_1
Tornambè ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, corso Tukory, n. 278.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Lorenzo Maria Dentici ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale.
- resistente –
All'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/01/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...] per sentire “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare CP_1 che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione del TFR con l'inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 12 accordo 31.7.2003, indennità art 7/a e 7/b, incentivo redd, superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale) 2) Per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente in caso di contestazione, disporre consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo. 3) Dichiarare che il ricorrente ha diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione degli stessi nei modi e termini di legge.
5. Dichiarare che il ricorrente ha diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R. e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga e in particolare • STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E
1 NOTTURNO cod 3510 3512 3516 3518 3520. • PROVVIGIONE VENDITE A BORDO COD 3121 -
3123 - 3039 • FESTIVITA' COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO • INDENNITA' DI
GUIDA • INDENNITA' DI TURNO • IND. EFF. GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145 • IND.
EFF. cod 3147 • COD 3019 • Controparte_2 Controparte_3
COD 3001 • COD 3020 • TEMPI ACC.ART1 CP_4 Controparte_5
AA18/10/95 COD 3004 • RATEI 13° E 14° MENSILITA' 6.Ritenere e dichiarare che con l'art 4 dell'accordo del 10 maggio 2022 poiché a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita l'indennità
“retribuzione ferie” del valore di € 8,00 lordi da corrispondersi per ciascuna giornata di ferie fruita dal lavoratore. Conseguentemente condannare l' convenuta al pagamento delle CP_6 somme derivanti sia dal riconoscimento della riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività soppresse non concesse dalla convenuta secondo i principi enunciati in premessa pari a euro 3.245,89 7.Per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente disporre e nominare un ctu per consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
8.Condannare l' in persona del legale rappresentante protempore convenuto alle CP_1 spese ed onorari del giudizio”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa senza alcuna istruzione veniva discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025.
Si ritiene di condividere pienamente l'iter motivazionale seguito da questo Tribunale con sentenze, rese in analoghe controversie, che devono qui intendersi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo le quali “Va rilevato, preliminarmente, che la società convenuta ha depositato in allegato al ricorso gli accordi aziendali del 1995, del 2003 e del 2006, mentre integrava la produzione solo successivamente con quello del 2000.
La produzione di quest' ultimo, tuttavia, da un lato, non può ritenersi tardiva, trattandosi di mera integrazione, visto che gli accordi in questione sono stati stipulati in successione e confermano o modificano parzialmente quelli precedenti, mentre, d'altra parte, la eventuale tardività non sarebbe decisiva ai fini della decisione, prevedendo il medesimo accordo analoghe indennità rispetto a quello precedente tempestivamente prodotto, con la medesima esclusione delle stesse dalla base di calcolo del TFR.
In punto di diritto, deve osservarsi che l'art. 2120 c.c. – come modificato dalla legge n. 297/1982 - prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5.
2 Il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che “salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il criterio adottato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. è “quello della omnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;
deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla contrattazione collettiva intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 26610/2019).
Nel caso di specie, gli accordi aziendali stipulati dal 1995 al 2006 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno previsto, in maniera chiara ed univoca, una deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120, comma 2, c.c., in relazione alle indennità previste negli accordi medesimi, oggetto del presente giudizio.
Più specificamente, dalla documentazione versata in atti e prodotta dalla società resistente, si evince che l'art. 7 dell'Accordo aziendale del 18.10.1995 ha previsto al punto A) che “Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, al personale di ogni categoria e livello saranno riconosciuti incentivi economici denominati "Incentivo di redditività", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione “Aziendale", di "Gruppo" ed "Individuale", produttivi di risultati economici verificabili ed accertati”, mentre al punto B) che “Con decorrenza 1 ottobre 1995, e per la durata di validità del presente accordo, al personale in forza alla data dell'8/8/1995, saranno riconosciuti incentivi per redditività denominati "incentivo ad personam", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione fissati per ciascun anno, modulati in relazione all'obiettivo raggiunto, aziendale e di gruppo o individuale, alla peculiarità delle mansioni effettivamente svolte ed alla scala parametrale 100/225”. Tuttavia, le parti hanno stabilito che le somme corrisposte a tali titoli non sono utili al fine di determinare i trattamenti economici di alcun istituto contrattuale, né la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. (cfr. art. 14). Ed ancora, ove l'Accordo del
31.07.2003 ha ribadito l'esclusione delle indennità ivi previste dal computo del T.F.R. (art. 19:
“Tutti i trattamenti economici previsti nel presente accordo non sono utili ai fini della determinazione, ai sensi della legge 297/82, della retribuzione annua per il calcolo del T.F.R. né hanno refluenza alcuna sulla 13° e 14° mensilità), il successivo Accordo del 23.11.2006 ha previsto che, a far data dall'1.1.2007, l'incentivo di cui all'art. 7 B) “sarà trasformato in favore del
3 personale avente diritto in assegno ad personam non assorbile (…) senza refluenza alcuna su 13^,
14^mensilità , TFR e straordinario”.
Analoga previsione è stata dettata con riferimento alle altre indennità riconosciute dall'Azienda in favore del personale dipendente (cfr. Art. 3 dell'Accordo del 18.10.1995: i trattamenti c.d. superminimi “non sono utili al fine di determinare la misura indennitaria di altri istituti contrattuali, né – ai sensi della legge 297/1982 – la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del
TFR”; Art. 5 dell'Accordo del 18.10.1995: l'indennità agente unico “non è utile per determinare la misura dei compensi di altri istituti contrattuali né – ai sensi della legge 297/1982 – per la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR”; art. 1 dell'Accordo del
31.7.2003 “A far data dal 1° gennaio 2007 le quote di “ex redditività”, spettanti al personale in virtù dei precedenti accordi aziendali e già godute alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno trasformate in “assegno ad personam non assorbibile” (…) e non ha refluenza alcuna su
13°, 14°, T.F.R. e straordinario”
Per quanto concerne, poi, l'indennità ex art 12 dell'Accordo del 31.07.2003, si osserva che la stessa è stata riconosciuta solo al personale con la qualifica di “Quadro” e, quindi, non anche ai ricorrenti.
Infine, infondata appare l'eccezione sollevata dai ricorrenti di nullità delle clausole sopra indicate degli accordi aziendali, che escludono le citate indennità dalla base di computo della retribuzione utile per il calcolo del TFR, in violazione dell'art. 2120 c.c. e del principio di gerarchia delle fonti contrattuali. L'eccezione, infatti, non può essere accolta, posto che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel ritenere che le parti collettive possono pattuire la prevalenza da attribuire per la disciplina dei rapporti di lavoro a una clausola del contratto collettivo nazionale o di un contratto aziendale con possibile concorrenza delle due discipline, ove non sia diversamente previsto. Il criterio interpretativo che va utilizzato dal giudice è costituito dalla volontà delle parti e dalla prevalenza della fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati, secondo il criterio di competenza e di specialità, con il solo limite del rispetto della normativa di legge inderogabile
(Cass. civ., sez. lav., n. 19351/2007; da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 17939/2022: “il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline -e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili- che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali ).
4 Dunque, il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale, né di quello cronologico, ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più prossima – non solo territorialmente ma anche in relazione alla specialità della disciplina - agli interessi oggetto di regolamentazione. (cfr. Tribunale di Palermo, sez. lav, sent. nn. 528/2023, 3372/2023, 3382/2023, 2709/2023, 2707/2023, 2708/2023, 526/2023,
2652/2023, 4305/2023 e la recentissima sentenza n. 1304/2024).
Da ultimo, sul tema oggetto del presente ricorso è intervenuta la Corte d'Appello territoriale, con sentenza n.695/2025, rilevando “che l'oggetto del contendere deve ritenersi limitato all'accertamento dell'incidenza dell'indennità "7/A" e "7/B" sul trattamento di fine rapporto, non insistendo i lavoratori sulle altre voci accessorie genericamente descritte nel ricorso ex art.414
c.p.c. ("indennità art.12 accordo 31.7.2003 superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale"), ritiene questo collegio, condividendo le analoghe conclusioni adottate dal
Tribunale di prime cure, non accoglibile la domanda attorea, per avere i summenzionati accordi intercorsi tra l'azienda e le organizzazioni sindacali introdotto una specifica deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art.2120, comma 2, cod. civ. in relazione ad ambedue le residuali indennità oggetto dell'odierno giudizio.
La mera riqualificazione lessicale delle indennità "7A" e "7B" in "assegno ad personam non assorbibile" (modifica dettata dalla volontà di limitare la platea dei beneficiari a quelli giá in servizio al 31.12.2006, precludendone la elargizione in favore dei neoassunti), non muta i termini della questione, in quanto per entrambe le provvidenze economiche (nella loro originaria qualificazione formale o nella rinnovata veste qualificatoria) le parti sociali ne hanno precluso l'utile concorso alla quantificazione del T.F.R.”.
In termini conclusivi, pertanto, il ricorso va integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla novità della fattispecie ed all'esistenza di difformi orientamenti di merito, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
Il Giudice
GI GO
5