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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 27 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1452/2023 la seguente
S E N T E N Z A
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Iaria, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Condofuri (RC), alla via Duca D'Aosta n. 217, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giulio Morabito, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n. 12/b, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calarco, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Aschenez n. 1/i, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4 aprile 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420220032416002/000, notificatagli via PEC da Controparte_3
in data 16.01.2023, nella parte avente ad oggetto l'omesso
[...] versamento dei contributi dovuti alla Controparte_1
, anni 2015-2016-2017-2018-2019.
[...]
Nello specifico, deduceva la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata in quanto proveniente da un indirizzo PEC non registrato presso i pubblici elenchi istituiti per legge nonché la nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti e per difetto di sottoscrizione della stessa. Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione parziale del credito inerente al contributo integrativo e contributo soggettivo minimo, per gli anni 2015-2016- 2017. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “[…] nel merito per i motivi di cui in premessa, accogliere il ricorso e per l'effetto emettere sentenza che dichiari la inesistenza, illegittimità e nullità della cartella di pagamento impugnata, con conseguente revoca della stessa e con ordine di cancellazione a carico della opposta;
in subordine, nelle denegata e remota ipotesi di diniego delle doglianze argomentane nel corpo del ricorso, rideterminare l'importo nella misura di € 1.831,68, e di ogni altro atto annesso, connesso, antecedente, successivo e consequenziale”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione rispetto ai sollevati vizi formali perché tardiva ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi della procedura esattiva. Ricostruendo il quadro delle proprie partite creditorie e affermando la natura decennale della prescrizione dei crediti contributivi dell'ente di previdenza forense, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale relativa al pagamento diretto della somma pretesa nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per ragioni legate ad inadempimenti dell' . Controparte_2
Parimenti costituitasi la resistente Controparte_4 deduceva la validità della cartella di pagamento impugnata e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva delle parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_2 CP_2 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione alla cartella esattoriale risulta essere inammissibile, sia in ordine ai vizi procedurali (ex art. 617 c.p.c.), sia in ordini ai vizi attinenti al merito (ex art. 24 d.lgs 46/1999), concernenti la cartella opposta, perché tardivamente proposta. Invero, la cartella de qua è stata notificata in data 16.01.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 04.04.2023, ovvero oltre i 40 giorni. Resta quindi preclusa ogni eccezione afferente alla procedura di riscossione nonchè al merito della pretesa e quindi anche l'eccepita parziale prescrizione di alcuni contributi prima della formazione del, in ogni caso decennale nel caso di specie (l'art. 66 L. 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla ). Parte_2
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Resta assorbita la domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti ed Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., liquidate Controparte_4 per ogni parte nella complessiva somma di € 886,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge. Reggio Calabria, 27 giugno 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 27 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1452/2023 la seguente
S E N T E N Z A
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Iaria, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Condofuri (RC), alla via Duca D'Aosta n. 217, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giulio Morabito, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n. 12/b, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calarco, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Aschenez n. 1/i, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4 aprile 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420220032416002/000, notificatagli via PEC da Controparte_3
in data 16.01.2023, nella parte avente ad oggetto l'omesso
[...] versamento dei contributi dovuti alla Controparte_1
, anni 2015-2016-2017-2018-2019.
[...]
Nello specifico, deduceva la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata in quanto proveniente da un indirizzo PEC non registrato presso i pubblici elenchi istituiti per legge nonché la nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti e per difetto di sottoscrizione della stessa. Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione parziale del credito inerente al contributo integrativo e contributo soggettivo minimo, per gli anni 2015-2016- 2017. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “[…] nel merito per i motivi di cui in premessa, accogliere il ricorso e per l'effetto emettere sentenza che dichiari la inesistenza, illegittimità e nullità della cartella di pagamento impugnata, con conseguente revoca della stessa e con ordine di cancellazione a carico della opposta;
in subordine, nelle denegata e remota ipotesi di diniego delle doglianze argomentane nel corpo del ricorso, rideterminare l'importo nella misura di € 1.831,68, e di ogni altro atto annesso, connesso, antecedente, successivo e consequenziale”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione rispetto ai sollevati vizi formali perché tardiva ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi della procedura esattiva. Ricostruendo il quadro delle proprie partite creditorie e affermando la natura decennale della prescrizione dei crediti contributivi dell'ente di previdenza forense, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale relativa al pagamento diretto della somma pretesa nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per ragioni legate ad inadempimenti dell' . Controparte_2
Parimenti costituitasi la resistente Controparte_4 deduceva la validità della cartella di pagamento impugnata e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva delle parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_2 CP_2 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione alla cartella esattoriale risulta essere inammissibile, sia in ordine ai vizi procedurali (ex art. 617 c.p.c.), sia in ordini ai vizi attinenti al merito (ex art. 24 d.lgs 46/1999), concernenti la cartella opposta, perché tardivamente proposta. Invero, la cartella de qua è stata notificata in data 16.01.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 04.04.2023, ovvero oltre i 40 giorni. Resta quindi preclusa ogni eccezione afferente alla procedura di riscossione nonchè al merito della pretesa e quindi anche l'eccepita parziale prescrizione di alcuni contributi prima della formazione del, in ogni caso decennale nel caso di specie (l'art. 66 L. 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla ). Parte_2
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Resta assorbita la domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti ed Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., liquidate Controparte_4 per ogni parte nella complessiva somma di € 886,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge. Reggio Calabria, 27 giugno 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano