Art. 24.
La ritenuta straordinaria stabilita per i dipendenti ferroviari di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418 , al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La ritenuta straordinaria stabilita per i dipendenti ferroviari di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418 , al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.