Articolo 47 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 46Articolo 48
Versione
29 dicembre 1978
Art. 47.
L'apporto complessivo di 14.500 miliardi autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 con l' articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n 183 , e' aumentato di lire 400 miliardi che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1980.
L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi del predetto articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183 , la Cassa del Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, e' aumentato di lire 3.500 miliardi.
Al maggiore onere di cui al precedente comma si fara' fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 700 miliardi di lire.
Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 , in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1979, sulle disponibilita' del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale - costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 - da destinare agli interventi nei territori meridionali.
La Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, a contrarre nell'anno 1979 prestiti con la Banca Europea per gli investimenti, per il completamento di progetti di opere finalizzate di rilevante interesse gia' parzialmente finanziate, in aggiunta a quelli previsti dall' articolo 20 della legge 2 maggio 1976 n. 183 .
L'onere, per capitale ed interessi, di tali prestiti sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1978