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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4576/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. ROBERTA Parte_1 P.IVA_1
MAURI ;
ATTRICE OPPONENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SIMONE CP_1 C.F._1
FACCIO ;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 5
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.1699/2023 Ing, n. 3519/2023 R.G., la società odierna opponente, conveniva in giudizio l'architetto Parte_1
, odierna convenuta opposta, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
in via preliminare, la non concessione, qualora richiesta, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiararlo nullo e/o inefficace e/o comunque annullarlo in quanto emesso in difetto dei presupposti di esigibilità, certezza e liquidità del credito azionato;
- dichiarare che nulla deve la alla convenuta architetto e Parte_1 CP_1 per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettarsi, in ogni caso, tutte le domande e le conclusioni avanzate dalla convenuta opposta, poiché infondate in fatto e/o in diritto, mandandosi conseguentemente assolta la da tutte le domande avverso ad essa proposte;
Parte_1
- in via riconvenzionale, accertare che il danno subito dalla quale Parte_1 diretta e/o indiretta conseguenza dei ritardi e dell'inadempimento e/o incompetenza dell'architetto è quantificabile nella somma di € CP_1
61.577,92, e/o nella diversa somma che sarà provata in corso di causa;
per l'effetto, condannare l'architetto a risarcire alla il danno CP_1 Parte_1 subito, anche mediante totale o parziale compensazione con il credito dalla medesima vantato di cui fosse accertata la debenza.
Si costituiva in giudizio parte convenuta opposta, la quale nella propria comparsa contestava quanto sostenuto da parte opponente e chiedeva:
- in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto;
- nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di controparte al pagamento della somma di € 66.699,94, oltre interessi e spese;
- il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di parte opponente in quanto infondata in fatto e diritto, con riserva di richiesta di remissione in termini per la formulazione di domanda nuova, anche dopo il maturare delle preclusioni processuali, di aggravamento del danno;
pagina 2 di 5 - in ogni caso, con vittoria di spese del giudizio monitorio e della causa di opposizione.
La presente causa verte sul mancato pagamento delle fatture emesse dalla professionista opposta, il cui importo veniva incluso nella pratica c.d.110 Superbonus dalla società opponente, la quale, una volta incassata la somma, non la avrebbe versata alla titolare del credito e cioè alla professionista stessa. Tali fatture erano relative alle attività eseguite in favore del signor con riferimento, ai lavori di Controparte_2 efficientamento energetico in un immobile di Galliate Lombardo, ed in favore delle famiglie con riferimento ai lavori di efficientamento energetico di Parte_2 un immobile sito a Gazzada Schianno
L'esecuzione delle opere sopra citate veniva affidata dai committenti
[...]
e alla società che aveva accettato di operare secondo il Parte_3 CP_2 Parte_1
c.d. sconto in fattura, prevendendo che il compenso dell'architetto fosse inserito CP_1 nelle pratiche del 110.
La difesa di parte opponente sosteneva che il mancato versamento alla professionista sarebbe dovuto alla circostanza che, le fatture allegate da parte opposta non sarebbero sufficienti a provare i lavori effettivamente eseguiti dalla stessa e, inoltre, durante l'esecuzione ci sarebbero state, nell'operato dell'opposta, delle incongruenze, dei ritardi e delle inadempienze che generavano un danno, quantificato con la domanda riconvenzionale, in € 61.577,92.
Per quanto riguarda le contestazioni di parte attrice opponente, in particolare quella relativa alla carenza probatoria del credito vantato dall'architetto , si rileva che la CP_1 documentazione allegata a difesa di quest'ultima, ne dimostrava la fondatezza. L'odierna opposta, infatti, emetteva le fatture durante lo stato di avanzamento lavori, che la verificava e inseriva nelle proprie fatture in qualità di general contractor e Parte_1 responsabile della gestione della pratica fiscale del 110.
Non risultano inoltre, contestazioni, da parte dei committenti, con i quali l'odierna opposta aveva stipulato i contratti d'opera intellettuale, riguardo all'incarico o alla correttezza del compenso della professionista architetto . CP_1
Non risultano, altresì, contestazioni di parte opponente riguardo al mancato pagamento delle fatture emesse dall'opposta, o al fatto di avere ricevuto dal proprio istituto il pagamento dei compensi dell'architetto CP_1
L'opponente stessa, durante l'esecuzione dell'appalto, sceglieva di inserire il compenso dell'opposta nelle proprie fatture, che poi venivano cedute nell'ambito della pratica del c.d. Parte_4
La del 23 - 6 -2022 aveva chiarito che il rapporto tra professionista e CP_3 CP_4 general contractor è da qualificarsi come contratto di mandato e, quindi, la Parte_1 quale mandataria, aveva l'obbligo di corrispondere quanto ricevuto in esecuzione del pagina 3 di 5 mandato alla professionista, nel rispetto della disciplina codicistica che disciplina il contratto di mandato. Per quanto poi concerne i presunti ritardi nell'avanzamento del cantiere, attribuiti dalla società opponente all'architetto , dai documenti allegati da parte opposta si evince CP_1 che i contratti predisposti dall'apposta e sottoscritti dai committenti, prevedevano una durata di 12 mesi.
Si evince, altresì, che le opere del 110 nel cantiere di Galliate iniziavano nel mese di agosto 2021 e terminavano nel mese di aprile 2022, le opere del 110 nel cantiere di
Gazzada iniziavano nel mese di ottobre 2021 e terminavano nel mese di giugno 2022
(doc. 4 di parte opposta)
Risultava quindi, che il contratto veniva eseguito nei tempi contrattualmente previsti
La decisione di cedere il credito alla Banca, inoltre, derivava da una decisione della società come anche quella di accettare peggiorative condizioni Parte_1 unilateralmente impostegli dalla Banca stessa. Conseguentemente, sia i committenti che l'architetto non possono avere alcuna CP_1 responsabilità in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale di parte opponente e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1699/2023 Ing, n. 3519/2023 R.G;
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00, per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
pagina 4 di 5 Così deciso in data 13 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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