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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10350/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10350/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI Parte_1 C.F._1
URSULA, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI N. 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GAMBERINI URSULA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AGATA Controparte_1 C.F._2
DEMETRA-MAIRA, elettivamente domiciliato in mura di porta san vitale 6 40121 Bologna presso il difensore avv. D'AGATA DEMETRA-MAIRA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 27.7.2023 (nata ad [...] - Marocco - il 29.5.1982) chiede la Parte_1 separazione dal marito (nato a [...] - Marocco - il 4.12.1969) con il quale si è Controparte_1 sposata in Marocco, a Rabat, il 22.8.2008: matrimonio trascritto a Bologna Per_ La coppia ha tre figli: (3.7.2009 oggi 15 anni), (1.9.2011 oggi 13 anni) e Per_1 Per_2
(20.4.2016 oggi 8 anni).
La famiglia ha avuto la propria abitazione coniugale a Bologna, in Via Marche n.11 (in locazione).
La ricorrente lamenta che il marito, da qualche mese, è andato via di casa, lasciandola con i figli priva di mezzi;
rappresenta di vivere in locazione pagando un canone di €.500 al mese, precisando tuttavia di non essere in grado di fornire documentazione al riguardo (in quanto non intestataria). Aggiunge che ormai i rapporti familiari sono pessimi, tanto che i due primi figli non vogliono vedere il padre;
la pagina 1 di 9 donna comprende poco la lingua italiana e lavora come addetta alle camere d'albergo part-time percependo una retribuzione mensile di circa €.600/700. Sostiene che il marito guadagna circa €.
1.500 al mese.
Chiede: l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento materno, con conseguente assegnazione della casa familiare a sé, un calendario di visite paterne (solo il sabato); un contributo paterno per i figli di complessivi €.650 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, il riconoscimento a sé dell'assegno unico nella misura del 100%. Si è costituito – sia pure tardivamente - il convenuto con propria comparsa di costituzione 4.12.2023 contestando le domande avversarie e la stessa ricostruzione della vicenda familiare come operata dalla ricorrente nel suo atto introduttivo.
Nega qualsivoglia condotte violente e prevaricatrici nei confronti della moglie e sostiene di essersi sempre interessato dei figli. Chiede: l'affido condiviso dei figli, con loro collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla stessa, un calendario di visite paterne (secondo giustizia), un proprio contributo al mantenimento della prole di complessivi €.600 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione dell'assegno ad entrambi i genitori (come per legge, nella misura del 50% ciascuno). Alla prima udienza (del 5.12.2023) il convenuto, giustificato il ritardo nella costituzione per non perfetta conoscenza della procedura, evidenziava che, in ogni caso, le domande delle parti erano minimamente differenti solo con riguardo alla determinazione della misura dell'assegno di mantenimento per i figli. L'avvocato di controparte, dal canto suo, faceva altresì presente che c'erano anche stati contatti tra i coniugi per giungere ad una definizione concordata della separazione, con esito negativo. Alla successiva udienza (11.1.2024) il difensore della rilevava che l'assegno unico universale Pt_1 per i 3 figli ammontava a complessivi €.780,00. Veniva sentito il resistente che dichiarava:
<Non intendo riconciliarmi, mi riporto a tutto quanto scritto e dedotto dal mio avvocato. Il contratto di affitto della ex casa coniugale è a me intestato e scade nel 2029; il canone mensile è di € 480,00 oltre alle spese condominiali;
sto ancora oggi pagando il canone di affitto, il condominio e tutte le utenze della casa nella quale sono rimasti a vivere i miei figli e mia moglie. Vivo in altro appartamento in locazione a Castenaso, via Fratelli Bandiera, per il quale pago in nero, ovvero senza regolare contratto, € 300,00 mensili, oltre alle bollette. Il proprietario di casa mi ha però detto che tra tre mesi devo lasciare l'appartamento. I miei figli sono stati con me lunedì scorso per fare le pratiche della carta di identità e poi siamo andati insieme a mangiare al In casa mia non ho posto per CP_2 ospitare i miei figli anche per il pernotto, perché è una piccola stanza.>>
Era, quindi, la volta della ricorrente che, a sua volta, dichiarava (pur esprimendosi con difficoltà perché non è in grado di comprendere la lingua italiana né di esprimersi in modo comprensibile nella lingua italiana):
<Non intendo riconciliarmi, mi riporto a tutto quanto scritto e dedotto dal mio avvocato. I miei figli non vogliono andare dal padre perché lui non li vuole tenere con sé.>>
Per tale ragione, il Giudice rinviava per sentirla in maniera più completa, previa nomina di interprete di lingua araba. Alla stessa udienza di rinvio 22.2.2024 era anche disposta l'audizione dei due figli più grandi (vista la loro età).
Dopo l'ascolto delle minori era nuovamente sentita la ricorrente (con l'ausilio dell'interprete). La ricorrente – ribadito quanto già brevemente dichiarato alla precedente udienza - spontaneamente dichiarava:
pagina 2 di 9 <Attualmente lavoro presso un albergo e il contratto mi è stato rinnovato a tempo indeterminato. Guadagno circa €.600,00 mensili netti. L'Assegno Unico Universale abbiamo iniziato a prenderlo io e mio marito al 50% ciascuno e percepiamo circa € 390,00 mensili ciascuno. Vivo con i miei figli in locazione al canone di € 540,00, oltre alle spese per utenze e ai consumi.>> Il resistente spontaneamente dichiarava ed aggiungeva:
<Sto pagando da sempre l'affitto e tutti i consumi e mediamente pago € 700,00 circa complessive. Abito in una camera per la quale pago in nero a €.300,00 mensili. Farò avere le contabili di questa mia spesa.>>
Alla stessa udienza il giudice assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti dell'art.473-bis. 22,
1° co. c.p.c. del seguente tenore - previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto: DISPONE l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, delegando i Servizi Sociali per un approfondimento sul nucleo con il compito di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio – sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori/figli, riferendo ogni elemento utile sul nucleo familiare, con particolare riguardo a: affidamento della prole, determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, provvedimenti eventualmente necessari per il caso di condotta dei genitori pregiudizievole per i figli;
- COLLOCA stabilmente la prole presso la madre nella sua attuale residenza;
- ASSEGNA alla ricorrente la ex casa coniugale, quale genitore collocatario;
- considerata la precaria sistemazione abitativa paterna, DISPONE che le visite della prole al padre abbiano cadenza settimanale senza pernotto, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori;
- considerati i redditi delle parti, che sulla base delle informazioni ad oggi disponibili sono i seguenti: la ricorrente ha prodotto un CUD relativo all'anno di imposta 2022 da cui risulta un reddito netto, per i 5 mesi di lavoro, pari a € 540,00 mensili circa;
ha riferito che il contratto di lavoro come cameriera d'albergo è divenuto a tempo indeterminato per un compenso mensile di circa € 600,00 mensili netti;
quale assegnataria della ex casa coniugale, dovrà pagare il relativo canone di locazione pari a € 480,00 oltre alle spese per i consumi;
il resistente ha prodotto documentazione reddituale relativa agli anni di imposta 2020-2021-2022 da cui risulta un reddito netto mensile medio di € 1.700,00 [nel dettaglio: CUD2020/€ 20.492 netti annui (€ 1.707 netto mese); anno 2021/€ 20.869 netti annui (€ 1.739 netto mese); CUD2022/€ 20.612 netti annui (€ 1.717 netto mese)]; afferma di vivere in una stanza in affitto pagando in nero un canone pari a
€ 300,00 mensili, esborso di cui tuttavia, almeno sinora, non ha offerto alcuna prova documentale;
l'Assegno Unico Universale attualmente viene percepito pro quota, come per legge, per un importo di € 390,00 per ciascun genitore;
ciò posto:
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 l'importo complessivo di € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), somma, soggetta a rivalutazione Istat annuale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario della prole, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo Protocollo;
visto l'art. 473bis.22, comma 3, c.p.c. assegna alle parti termine sino al 10.6.2024 per produzioni documentali aggiornate in merito alla rispettiva situazione lavorativa e abitativa.
Quindi, istruita la causa anche tramite acquisizione di relazioni del servizio sociale sulle condizioni dei figli minori, la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti
Attrice: affido esclusivo dei figli a sé, collocazione a sé dei figli, assegnazione a sé della casa familiare;
in tesi: a carico del padre €.660 per il mantenimento dei figli (€.220 x 3) oltre al 60% delle spese straordinarie;
pagina 3 di 9 in subordine: a carico del padre €.900 per il mantenimento dei figli (€.300 x 3) oltre al 60% delle spese straordinarie;
in modifica dell'ordinanza 22.2.2024 chiede la corresponsione in proprio favore dell'assegno unico al 100%. All'ultima udienza del 23.1.2025 la procuratrice della ricorrente ha fatto presente, nelle more, il sig. aveva rinunciato alla propria quota di assegno unico che, pertanto, era percepito in misura del CP_1
100% da parte della signora.
Per il convenuto: oltre alla pronuncia della sentenza sul vincolo: disporre l'affidamento condiviso dei tre figli con collocazione prevalente presso la madre;
disporre che il padre possa vedere i figli quando lo desidera, in considerazione delle esigenze degli stessi previo accordo telefonico con la signora e con almeno un giorno di preavviso e, Parte_1 comunque, in caso di disaccordo, ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e ogni domenica dalle ore
9.00 alle ore 19.00; disporre che il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei tre figli, mediante la corresponsione della somma mensile di € 600,00 con bonifico entro il giorno 5 (cinque) del mese sul conto corrente indicato dalla madre;
disporre che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento straordinario delle figlie, in conformità a quanto stabilito dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” vigente presso il Tribunale di Bologna, a cui le parti dichiarano espressamente di aderire.
Il P.M. intervenuto ha concluso non opponendosi alla domanda sullo status.
Occorre precisare, preliminarmente, che il procuratore del convenuto ha rinunciato al mandato il
22.10.2024 – quando la causa (con ordinanza 27.6.2024) era stata già rinviata all'udienza del
14.11.2024 per la rimessione al Collegio.
In effetti, le sopra riportate conclusioni del convenuto sono quelle della sua comparsa di costituzione in giudizio 4.12.2023.
La pronuncia sul vincolo.
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso e della comparsa di risposta, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ai fini della decisione circa l'affido dei figli minori e la loro collocazione acquistano rilievo anche le dichiarazioni rese dagli stessi ragazzi, nonché dalle relazioni del servizio sociale incaricato. L'ascolto delle figlie, Per_1
<Frequento la scuola alberghiera a Castel San Pietro. Vado bene a scuola. Vivo stabilmente con la mamma;
AP non chiede mai di me per stare con me, piuttosto chiede qualche volta dei miei fratelli più piccoli. Penso che sia così perché lui mi vede più grande e più consapevole e, invece, può approfittare di più dei miei fratelli più piccoli. Vorrei vederlo di più, se fosse possibile. Devo dire che comunque non ho mai avuto un buon rapporto con AP anche quando viveva con noi a casa. Litigava spesso con la mamma e io ho sempre preso le difese di mia madre, che fa tutto per noi figli. Faccio palestra come attività extrascolastica;
mi piace e vorrei continuare. Per i compiti scolastici faccio ormai da sola;
anzi aiuto anche i miei fratelli, soprattutto mia sorella. Se potessi farmi ascoltare da AP gli direi di aiutare di più la mamma e noi figli;
è solo mia madre che si occupa di tutto e lui ci ha sempre lasciato senza aiuto. Vorrei che fosse un padre un po' più attivo con noi. So che AP ora abita da un amico vicino a Castenaso, credo a Villanova;
non ho mai visto la sua casa.>>
Zakarya:
pagina 4 di 9 <Frequento la seconda media;
a scuola vado benino;
mi piacciono molto arte, motoria e geografia.
Come sport facevo calcio;
ho interrotto perché mi sono operato al piede ma vorrei riprendere. Vivo con la mamma e le mie sorelle. PÀ vive da un suo amico;
io vorrei vederlo, ma è lui che non vuole.
Ogni volta che gli chiedo di vederci mi dice che o sta male o ha un impegno. Nei compiti, quando non vado al doposcuola, mi aiuta un mio amico o la mia sorella maggiore. Se potessi parlare con AP vorrei che lui fosse più generoso e ci aiutasse di più. Anche quando AP viveva con noi, non avevo un buon rapporto con lui, perché mi diceva sempre che non ero bravo a nulla e qualche volta mi ha anche picchiato. Conosco casa di AP;
ci sono stato però poche volte, perché lui dice che non posso rimanere troppo tempo da lui perché non c'è spazio. So che, comunque, AP non vuole vedere mia sorella maggiore perché la ritiene troppo intelligente e non riesce a gestirla come fa con noi più piccoli.>>
Relazioni dei Servizi Sociali
Del giugno 2024:
Il padre vive a Castenaso in un posto letto per cui sostiene di pagare € 300/mese; sostiene che i rapporti con i figli vanno benissimo, ma i figli, sentiti dagli assistenti sociali, hanno riferito di non volerlo incontrare. ha ammesso che non sta versando il mantenimento per la prole perché Controparte_1 troppo elevato;
pare che abbia in progetto di trasferirsi in Germania per lavorare ad uno stipendio più elevato – questa circostanza negata espressamente dal suo procuratore all'udienza 27.6.2024, attribuendo l'errore ad una incomprensione dovuta alla scarsa conoscenza della lingua italiana dell'uomo. vive a Bologna nella casa coniugale in affitto con i figli;
riferisce che i rapporti Parte_1 coniugali sono peggiorati da quando lei ha iniziato a lavorare;
la minore non vuole incontrare il Per_1 padre perché ritiene che lui la odi e da quando è uscito di casa la situazione è divenuta molto più tranquilla;
il minore ha visto il padre circa 4 mesi fa e non ha chiesto di incontrarlo di nuovo;
la Per_4 Per_ minore ha visto il padre tempo fa e non ha voglia di rivederlo.
Conclusioni del servizio sociale: dopo la separazione il clima in casa è più sereno;
il padre non pare molto sintonizzato sui bisogni dei figli;
la ricorrente è una buona madre, per cui appare opportuno il collocamento materno.
Novembre 2024 (aggiornamento)
La madre ha riferito al Servizio di aver sporto duplice denuncia contro il marito, tra giugno e settembre
2024, per mancato pagamento del mantenimento. Ha riferito di percepire l'assegno unico al 100%. Insiste nel riportare che il marito non provveda a versare niente per i minori.
La sig.ra riferisce che il padre non chiama i figli e non chiede di vederli;
ritiene che i figli non chiedano di incontrarlo in quanto delusi dal suo comportamento.
Il sig. avrebbe provveduto a chiedere la cittadinanza per il figlio che ora risulta CP_3 Per_2 cittadino italiano, come il padre e le due sorelle.
Tuttavia, il minore sarebbe ancora sprovvisto di carta d'identità, a differenza delle sorelle.
Il padre dei minori ha riferito di aver versato alla sig.ra – nell'aprile 2024 – più di 900 euro, comprensivi di utenze e vestiario. Ritiene di aver versato il mantenimento di maggio e di giugno e da luglio gli hanno bloccato il conto corrente. in cui vi erano circa 2300 euro. Ritiene che per qualche mese non debba dare il mantenimento in quanto utilizzeranno i soldi del conto corrente.
Informa di avere 1/5 dello stipendio pignorato.
Il padre ha voluto specificare che il nucleo ha in uso una carta “dedicata a te”, che è nel possesso esclusivo della madre dei minori. In merito ai figli, il padre ha riferito di non vederli: li avrebbe incontrati diverse volte al CP_2 l'ultima volta due settimane fa. Ha riferito di sentire la mancanza dei figli.
pagina 5 di 9 Ha riportato di avere difficoltà abitative: attualmente condivide l'abitazione con un connazionale a Villanova di Castenaso, ma non sa se potrà continuare a rimanervi. In merito alla documentazione per il figlio riferisce che sarebbe stata la madre a non Per_2 presenziare all'appuntamento fissato il 30.09 per il rinnovo dei documenti. I passaporti dei minori, invece, saranno rinnovati quando avrà maggiori disponibilità economiche.
Valutazioni conclusive
Alla luce delle informazioni raccolte, si ritiene che i minori, a seguito della separazione dei genitori, appaiano più sereni.
Si valuta importante che i minori restino collocati stabilmente con la madre.
Il padre continua a riportare fatti discordanti rispetto a quanto riferisce la signora.
Si ritiene opportuno proporre la valutazione del profilo di personalità di entrambi i genitori, la cui richiesta deve essere eventualmente formalizzata dall'Autorità Giudiziaria. Relazione scolastica
[...]
un disturbo rilevante nella comunicazione orale e scritta in parte riconducibile alle difficoltà Per_5 di italiano e le afasie, balbuzie e allergie rilevate dalla asl territoriale.
Ha raggiunto la sufficienza minima in tutte le materie, ma permangono gravi lacune in italiano e matematica. La partecipazione alle attività didattiche è spesso passiva e dà l'impressione di stanchezza continua, probabilmente dovuta a mancanza di riposo notturno regolare.
Per lui sono in atto attività di recupero in orario scolastico e ore aggiuntive di alfabetizzazione.
Alla luce di tali dati di grande rilievo per assumere le determinazioni migliori del caso nell'interesse superiore della prole minorenne.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore.
A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori). Nel caso in esame, si deve prendere atto della volontà dei figli di non avere particolari rapporti con il padre, anche come conseguenza di suoi comportamenti valutati dai figli come disinteresse del padre.
Attualmente è la madre ad occuparsi totalmente della prole, dimostrandosi anche una buona madre, all'altezza del suo compito.
Come conseguenza della precedente decisione deve disporsi la collocazione prevalente dei figli con la madre (come già in atto da tempo). Circa il regime di visite tra padre e figli si deve fare ricorso all'intervento del servizio sociale, che già segue il nucleo familiare, con un progetto di sostegno alla genitorialità (con particolare riguardo al padre) per tentare una ripresa di rapporti e relazioni con i figli, con un sostegno psicologico per i minori, se ritenuto necessario.
Al momento si prevedono incontri liberi anche tramite servizio senza forzature per la prole.
Gli aspetti economici, che concernono solo il mantenimento dei figli
Come già accennato in sede di conclusioni finali delle parti, all'ultima udienza del 23.1.2025 la procuratrice della ricorrente faceva presente che ormai – su accordo dei genitori – l'assegno unico era percepito totalmente dalla attrice: assegno che ammonta a circa 780 euro. Alla luce di tale novità, la stessa ricorrente precisava la necessità di detrarre dall'assegno di mantenimento di 900 complessivi a pagina 6 di 9 carico del padre (come oggi stabilito dal giudice con l'ordinanza 22.2.2024), la metà di detto assegno (pari ad €.390) a cui lo stesso ha rinunciato da settembre 2024 (si tratterebbe di 510 euro).
Le condizioni economiche delle parti non sono modificate rispetto alla decisione del giudice relatore del 22.2.2024.
Pertanto, per quanto riguarda la ricorrente: ha prodotto un CUD relativo all'anno di imposta 2022 da cui risulta un reddito netto, per i 5 mesi di lavoro, pari a € 540,00 mensili circa;
ha riferito che il contratto di lavoro come cameriera d'albergo è divenuto a tempo indeterminato per un compenso mensile di circa € 600,00 mensili netti;
quale assegnataria della ex casa coniugale, dovrà pagare il relativo canone di locazione pari a € 480,00 oltre alle spese per i consumi.
Ha anche prodotto: CU del 2024 = lavoro a tempo indeterminato per gg.365 = al mese netti circa €.740. Il resistente ha prodotto documentazione reddituale relativa agli anni di imposta 2020-2021-2022 da cui risulta un reddito netto mensile medio di € 1.700,00 [nel dettaglio: CUD2020/€ 20.492 netti annui (€ 1.707 netto mese); anno 2021/€ 20.869 netti annui (€ 1.739 netto mese); CUD2022/€ 20.612 netti annui (€ 1.717 netto mese)]; afferma di vivere in una stanza in affitto pagando in nero un canone pari a € 300,00 mensili, esborso di cui tuttavia, almeno sinora, non ha offerto alcuna prova documentale. Ha un reddito costante.
Le parti non hanno prodotto i contratti di locazione, ma non sono contestati dalla controparte in modo specifico.
La domanda della ricorrente – come ridotta ad €.510 complessivi per i tre figli, oltre al 100% dell'assegno unico – appare degna di accoglimento, considerando che il padre vede pochissimo i figli. In virtù della situazione economica non mutata nelle more, le spese straordinarie (come da Protocollo) daranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre. Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi: (nata ad [...] - Marocco - il 29.5.1982) Parte_1
e
(nato a [...] - Marocco - il 4.12.1969) Controparte_1 unitisi in matrimonio celebrato in Marocco, a Rabat, il 22.8.2008, e trascritto a Bologna il 6.6.2023; ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Per_
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre;
Per_1 Per_2 le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
pagina 7 di 9 dispone che il padre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre e con l'ausilio del servizio sociale competente (tenuto anche conto della volontà dei figli, senza alcuna forzatura per gli stessi) e in mancanza di accordo, indicativamente, una volta la settimana senza pernotto;
dispone che il servizio sociale provveda ad un percorso per il sostegno alla genitorialità (con particolare riguardo al padre) per tentare una ripresa di rapporti e relazioni con i figli, con un sostegno psicologico per i minori, se ritenuto necessario;
dispone la vigilanza del servizio sociale per anni due;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.510,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi le spese straordinarie, nella misura del 60% a carico del padre.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito dalla madre al 100%. Spese interamente compensate.
pagina 8 di 9 Si comunichi al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.2.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10350/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI Parte_1 C.F._1
URSULA, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI N. 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GAMBERINI URSULA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AGATA Controparte_1 C.F._2
DEMETRA-MAIRA, elettivamente domiciliato in mura di porta san vitale 6 40121 Bologna presso il difensore avv. D'AGATA DEMETRA-MAIRA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 27.7.2023 (nata ad [...] - Marocco - il 29.5.1982) chiede la Parte_1 separazione dal marito (nato a [...] - Marocco - il 4.12.1969) con il quale si è Controparte_1 sposata in Marocco, a Rabat, il 22.8.2008: matrimonio trascritto a Bologna Per_ La coppia ha tre figli: (3.7.2009 oggi 15 anni), (1.9.2011 oggi 13 anni) e Per_1 Per_2
(20.4.2016 oggi 8 anni).
La famiglia ha avuto la propria abitazione coniugale a Bologna, in Via Marche n.11 (in locazione).
La ricorrente lamenta che il marito, da qualche mese, è andato via di casa, lasciandola con i figli priva di mezzi;
rappresenta di vivere in locazione pagando un canone di €.500 al mese, precisando tuttavia di non essere in grado di fornire documentazione al riguardo (in quanto non intestataria). Aggiunge che ormai i rapporti familiari sono pessimi, tanto che i due primi figli non vogliono vedere il padre;
la pagina 1 di 9 donna comprende poco la lingua italiana e lavora come addetta alle camere d'albergo part-time percependo una retribuzione mensile di circa €.600/700. Sostiene che il marito guadagna circa €.
1.500 al mese.
Chiede: l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento materno, con conseguente assegnazione della casa familiare a sé, un calendario di visite paterne (solo il sabato); un contributo paterno per i figli di complessivi €.650 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, il riconoscimento a sé dell'assegno unico nella misura del 100%. Si è costituito – sia pure tardivamente - il convenuto con propria comparsa di costituzione 4.12.2023 contestando le domande avversarie e la stessa ricostruzione della vicenda familiare come operata dalla ricorrente nel suo atto introduttivo.
Nega qualsivoglia condotte violente e prevaricatrici nei confronti della moglie e sostiene di essersi sempre interessato dei figli. Chiede: l'affido condiviso dei figli, con loro collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla stessa, un calendario di visite paterne (secondo giustizia), un proprio contributo al mantenimento della prole di complessivi €.600 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione dell'assegno ad entrambi i genitori (come per legge, nella misura del 50% ciascuno). Alla prima udienza (del 5.12.2023) il convenuto, giustificato il ritardo nella costituzione per non perfetta conoscenza della procedura, evidenziava che, in ogni caso, le domande delle parti erano minimamente differenti solo con riguardo alla determinazione della misura dell'assegno di mantenimento per i figli. L'avvocato di controparte, dal canto suo, faceva altresì presente che c'erano anche stati contatti tra i coniugi per giungere ad una definizione concordata della separazione, con esito negativo. Alla successiva udienza (11.1.2024) il difensore della rilevava che l'assegno unico universale Pt_1 per i 3 figli ammontava a complessivi €.780,00. Veniva sentito il resistente che dichiarava:
<Non intendo riconciliarmi, mi riporto a tutto quanto scritto e dedotto dal mio avvocato. Il contratto di affitto della ex casa coniugale è a me intestato e scade nel 2029; il canone mensile è di € 480,00 oltre alle spese condominiali;
sto ancora oggi pagando il canone di affitto, il condominio e tutte le utenze della casa nella quale sono rimasti a vivere i miei figli e mia moglie. Vivo in altro appartamento in locazione a Castenaso, via Fratelli Bandiera, per il quale pago in nero, ovvero senza regolare contratto, € 300,00 mensili, oltre alle bollette. Il proprietario di casa mi ha però detto che tra tre mesi devo lasciare l'appartamento. I miei figli sono stati con me lunedì scorso per fare le pratiche della carta di identità e poi siamo andati insieme a mangiare al In casa mia non ho posto per CP_2 ospitare i miei figli anche per il pernotto, perché è una piccola stanza.>>
Era, quindi, la volta della ricorrente che, a sua volta, dichiarava (pur esprimendosi con difficoltà perché non è in grado di comprendere la lingua italiana né di esprimersi in modo comprensibile nella lingua italiana):
<Non intendo riconciliarmi, mi riporto a tutto quanto scritto e dedotto dal mio avvocato. I miei figli non vogliono andare dal padre perché lui non li vuole tenere con sé.>>
Per tale ragione, il Giudice rinviava per sentirla in maniera più completa, previa nomina di interprete di lingua araba. Alla stessa udienza di rinvio 22.2.2024 era anche disposta l'audizione dei due figli più grandi (vista la loro età).
Dopo l'ascolto delle minori era nuovamente sentita la ricorrente (con l'ausilio dell'interprete). La ricorrente – ribadito quanto già brevemente dichiarato alla precedente udienza - spontaneamente dichiarava:
pagina 2 di 9 <Attualmente lavoro presso un albergo e il contratto mi è stato rinnovato a tempo indeterminato. Guadagno circa €.600,00 mensili netti. L'Assegno Unico Universale abbiamo iniziato a prenderlo io e mio marito al 50% ciascuno e percepiamo circa € 390,00 mensili ciascuno. Vivo con i miei figli in locazione al canone di € 540,00, oltre alle spese per utenze e ai consumi.>> Il resistente spontaneamente dichiarava ed aggiungeva:
<Sto pagando da sempre l'affitto e tutti i consumi e mediamente pago € 700,00 circa complessive. Abito in una camera per la quale pago in nero a €.300,00 mensili. Farò avere le contabili di questa mia spesa.>>
Alla stessa udienza il giudice assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti dell'art.473-bis. 22,
1° co. c.p.c. del seguente tenore - previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto: DISPONE l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, delegando i Servizi Sociali per un approfondimento sul nucleo con il compito di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio – sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori/figli, riferendo ogni elemento utile sul nucleo familiare, con particolare riguardo a: affidamento della prole, determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, provvedimenti eventualmente necessari per il caso di condotta dei genitori pregiudizievole per i figli;
- COLLOCA stabilmente la prole presso la madre nella sua attuale residenza;
- ASSEGNA alla ricorrente la ex casa coniugale, quale genitore collocatario;
- considerata la precaria sistemazione abitativa paterna, DISPONE che le visite della prole al padre abbiano cadenza settimanale senza pernotto, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori;
- considerati i redditi delle parti, che sulla base delle informazioni ad oggi disponibili sono i seguenti: la ricorrente ha prodotto un CUD relativo all'anno di imposta 2022 da cui risulta un reddito netto, per i 5 mesi di lavoro, pari a € 540,00 mensili circa;
ha riferito che il contratto di lavoro come cameriera d'albergo è divenuto a tempo indeterminato per un compenso mensile di circa € 600,00 mensili netti;
quale assegnataria della ex casa coniugale, dovrà pagare il relativo canone di locazione pari a € 480,00 oltre alle spese per i consumi;
il resistente ha prodotto documentazione reddituale relativa agli anni di imposta 2020-2021-2022 da cui risulta un reddito netto mensile medio di € 1.700,00 [nel dettaglio: CUD2020/€ 20.492 netti annui (€ 1.707 netto mese); anno 2021/€ 20.869 netti annui (€ 1.739 netto mese); CUD2022/€ 20.612 netti annui (€ 1.717 netto mese)]; afferma di vivere in una stanza in affitto pagando in nero un canone pari a
€ 300,00 mensili, esborso di cui tuttavia, almeno sinora, non ha offerto alcuna prova documentale;
l'Assegno Unico Universale attualmente viene percepito pro quota, come per legge, per un importo di € 390,00 per ciascun genitore;
ciò posto:
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 l'importo complessivo di € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), somma, soggetta a rivalutazione Istat annuale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario della prole, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo Protocollo;
visto l'art. 473bis.22, comma 3, c.p.c. assegna alle parti termine sino al 10.6.2024 per produzioni documentali aggiornate in merito alla rispettiva situazione lavorativa e abitativa.
Quindi, istruita la causa anche tramite acquisizione di relazioni del servizio sociale sulle condizioni dei figli minori, la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti
Attrice: affido esclusivo dei figli a sé, collocazione a sé dei figli, assegnazione a sé della casa familiare;
in tesi: a carico del padre €.660 per il mantenimento dei figli (€.220 x 3) oltre al 60% delle spese straordinarie;
pagina 3 di 9 in subordine: a carico del padre €.900 per il mantenimento dei figli (€.300 x 3) oltre al 60% delle spese straordinarie;
in modifica dell'ordinanza 22.2.2024 chiede la corresponsione in proprio favore dell'assegno unico al 100%. All'ultima udienza del 23.1.2025 la procuratrice della ricorrente ha fatto presente, nelle more, il sig. aveva rinunciato alla propria quota di assegno unico che, pertanto, era percepito in misura del CP_1
100% da parte della signora.
Per il convenuto: oltre alla pronuncia della sentenza sul vincolo: disporre l'affidamento condiviso dei tre figli con collocazione prevalente presso la madre;
disporre che il padre possa vedere i figli quando lo desidera, in considerazione delle esigenze degli stessi previo accordo telefonico con la signora e con almeno un giorno di preavviso e, Parte_1 comunque, in caso di disaccordo, ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e ogni domenica dalle ore
9.00 alle ore 19.00; disporre che il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei tre figli, mediante la corresponsione della somma mensile di € 600,00 con bonifico entro il giorno 5 (cinque) del mese sul conto corrente indicato dalla madre;
disporre che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento straordinario delle figlie, in conformità a quanto stabilito dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” vigente presso il Tribunale di Bologna, a cui le parti dichiarano espressamente di aderire.
Il P.M. intervenuto ha concluso non opponendosi alla domanda sullo status.
Occorre precisare, preliminarmente, che il procuratore del convenuto ha rinunciato al mandato il
22.10.2024 – quando la causa (con ordinanza 27.6.2024) era stata già rinviata all'udienza del
14.11.2024 per la rimessione al Collegio.
In effetti, le sopra riportate conclusioni del convenuto sono quelle della sua comparsa di costituzione in giudizio 4.12.2023.
La pronuncia sul vincolo.
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso e della comparsa di risposta, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ai fini della decisione circa l'affido dei figli minori e la loro collocazione acquistano rilievo anche le dichiarazioni rese dagli stessi ragazzi, nonché dalle relazioni del servizio sociale incaricato. L'ascolto delle figlie, Per_1
<Frequento la scuola alberghiera a Castel San Pietro. Vado bene a scuola. Vivo stabilmente con la mamma;
AP non chiede mai di me per stare con me, piuttosto chiede qualche volta dei miei fratelli più piccoli. Penso che sia così perché lui mi vede più grande e più consapevole e, invece, può approfittare di più dei miei fratelli più piccoli. Vorrei vederlo di più, se fosse possibile. Devo dire che comunque non ho mai avuto un buon rapporto con AP anche quando viveva con noi a casa. Litigava spesso con la mamma e io ho sempre preso le difese di mia madre, che fa tutto per noi figli. Faccio palestra come attività extrascolastica;
mi piace e vorrei continuare. Per i compiti scolastici faccio ormai da sola;
anzi aiuto anche i miei fratelli, soprattutto mia sorella. Se potessi farmi ascoltare da AP gli direi di aiutare di più la mamma e noi figli;
è solo mia madre che si occupa di tutto e lui ci ha sempre lasciato senza aiuto. Vorrei che fosse un padre un po' più attivo con noi. So che AP ora abita da un amico vicino a Castenaso, credo a Villanova;
non ho mai visto la sua casa.>>
Zakarya:
pagina 4 di 9 <Frequento la seconda media;
a scuola vado benino;
mi piacciono molto arte, motoria e geografia.
Come sport facevo calcio;
ho interrotto perché mi sono operato al piede ma vorrei riprendere. Vivo con la mamma e le mie sorelle. PÀ vive da un suo amico;
io vorrei vederlo, ma è lui che non vuole.
Ogni volta che gli chiedo di vederci mi dice che o sta male o ha un impegno. Nei compiti, quando non vado al doposcuola, mi aiuta un mio amico o la mia sorella maggiore. Se potessi parlare con AP vorrei che lui fosse più generoso e ci aiutasse di più. Anche quando AP viveva con noi, non avevo un buon rapporto con lui, perché mi diceva sempre che non ero bravo a nulla e qualche volta mi ha anche picchiato. Conosco casa di AP;
ci sono stato però poche volte, perché lui dice che non posso rimanere troppo tempo da lui perché non c'è spazio. So che, comunque, AP non vuole vedere mia sorella maggiore perché la ritiene troppo intelligente e non riesce a gestirla come fa con noi più piccoli.>>
Relazioni dei Servizi Sociali
Del giugno 2024:
Il padre vive a Castenaso in un posto letto per cui sostiene di pagare € 300/mese; sostiene che i rapporti con i figli vanno benissimo, ma i figli, sentiti dagli assistenti sociali, hanno riferito di non volerlo incontrare. ha ammesso che non sta versando il mantenimento per la prole perché Controparte_1 troppo elevato;
pare che abbia in progetto di trasferirsi in Germania per lavorare ad uno stipendio più elevato – questa circostanza negata espressamente dal suo procuratore all'udienza 27.6.2024, attribuendo l'errore ad una incomprensione dovuta alla scarsa conoscenza della lingua italiana dell'uomo. vive a Bologna nella casa coniugale in affitto con i figli;
riferisce che i rapporti Parte_1 coniugali sono peggiorati da quando lei ha iniziato a lavorare;
la minore non vuole incontrare il Per_1 padre perché ritiene che lui la odi e da quando è uscito di casa la situazione è divenuta molto più tranquilla;
il minore ha visto il padre circa 4 mesi fa e non ha chiesto di incontrarlo di nuovo;
la Per_4 Per_ minore ha visto il padre tempo fa e non ha voglia di rivederlo.
Conclusioni del servizio sociale: dopo la separazione il clima in casa è più sereno;
il padre non pare molto sintonizzato sui bisogni dei figli;
la ricorrente è una buona madre, per cui appare opportuno il collocamento materno.
Novembre 2024 (aggiornamento)
La madre ha riferito al Servizio di aver sporto duplice denuncia contro il marito, tra giugno e settembre
2024, per mancato pagamento del mantenimento. Ha riferito di percepire l'assegno unico al 100%. Insiste nel riportare che il marito non provveda a versare niente per i minori.
La sig.ra riferisce che il padre non chiama i figli e non chiede di vederli;
ritiene che i figli non chiedano di incontrarlo in quanto delusi dal suo comportamento.
Il sig. avrebbe provveduto a chiedere la cittadinanza per il figlio che ora risulta CP_3 Per_2 cittadino italiano, come il padre e le due sorelle.
Tuttavia, il minore sarebbe ancora sprovvisto di carta d'identità, a differenza delle sorelle.
Il padre dei minori ha riferito di aver versato alla sig.ra – nell'aprile 2024 – più di 900 euro, comprensivi di utenze e vestiario. Ritiene di aver versato il mantenimento di maggio e di giugno e da luglio gli hanno bloccato il conto corrente. in cui vi erano circa 2300 euro. Ritiene che per qualche mese non debba dare il mantenimento in quanto utilizzeranno i soldi del conto corrente.
Informa di avere 1/5 dello stipendio pignorato.
Il padre ha voluto specificare che il nucleo ha in uso una carta “dedicata a te”, che è nel possesso esclusivo della madre dei minori. In merito ai figli, il padre ha riferito di non vederli: li avrebbe incontrati diverse volte al CP_2 l'ultima volta due settimane fa. Ha riferito di sentire la mancanza dei figli.
pagina 5 di 9 Ha riportato di avere difficoltà abitative: attualmente condivide l'abitazione con un connazionale a Villanova di Castenaso, ma non sa se potrà continuare a rimanervi. In merito alla documentazione per il figlio riferisce che sarebbe stata la madre a non Per_2 presenziare all'appuntamento fissato il 30.09 per il rinnovo dei documenti. I passaporti dei minori, invece, saranno rinnovati quando avrà maggiori disponibilità economiche.
Valutazioni conclusive
Alla luce delle informazioni raccolte, si ritiene che i minori, a seguito della separazione dei genitori, appaiano più sereni.
Si valuta importante che i minori restino collocati stabilmente con la madre.
Il padre continua a riportare fatti discordanti rispetto a quanto riferisce la signora.
Si ritiene opportuno proporre la valutazione del profilo di personalità di entrambi i genitori, la cui richiesta deve essere eventualmente formalizzata dall'Autorità Giudiziaria. Relazione scolastica
[...]
un disturbo rilevante nella comunicazione orale e scritta in parte riconducibile alle difficoltà Per_5 di italiano e le afasie, balbuzie e allergie rilevate dalla asl territoriale.
Ha raggiunto la sufficienza minima in tutte le materie, ma permangono gravi lacune in italiano e matematica. La partecipazione alle attività didattiche è spesso passiva e dà l'impressione di stanchezza continua, probabilmente dovuta a mancanza di riposo notturno regolare.
Per lui sono in atto attività di recupero in orario scolastico e ore aggiuntive di alfabetizzazione.
Alla luce di tali dati di grande rilievo per assumere le determinazioni migliori del caso nell'interesse superiore della prole minorenne.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore.
A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori). Nel caso in esame, si deve prendere atto della volontà dei figli di non avere particolari rapporti con il padre, anche come conseguenza di suoi comportamenti valutati dai figli come disinteresse del padre.
Attualmente è la madre ad occuparsi totalmente della prole, dimostrandosi anche una buona madre, all'altezza del suo compito.
Come conseguenza della precedente decisione deve disporsi la collocazione prevalente dei figli con la madre (come già in atto da tempo). Circa il regime di visite tra padre e figli si deve fare ricorso all'intervento del servizio sociale, che già segue il nucleo familiare, con un progetto di sostegno alla genitorialità (con particolare riguardo al padre) per tentare una ripresa di rapporti e relazioni con i figli, con un sostegno psicologico per i minori, se ritenuto necessario.
Al momento si prevedono incontri liberi anche tramite servizio senza forzature per la prole.
Gli aspetti economici, che concernono solo il mantenimento dei figli
Come già accennato in sede di conclusioni finali delle parti, all'ultima udienza del 23.1.2025 la procuratrice della ricorrente faceva presente che ormai – su accordo dei genitori – l'assegno unico era percepito totalmente dalla attrice: assegno che ammonta a circa 780 euro. Alla luce di tale novità, la stessa ricorrente precisava la necessità di detrarre dall'assegno di mantenimento di 900 complessivi a pagina 6 di 9 carico del padre (come oggi stabilito dal giudice con l'ordinanza 22.2.2024), la metà di detto assegno (pari ad €.390) a cui lo stesso ha rinunciato da settembre 2024 (si tratterebbe di 510 euro).
Le condizioni economiche delle parti non sono modificate rispetto alla decisione del giudice relatore del 22.2.2024.
Pertanto, per quanto riguarda la ricorrente: ha prodotto un CUD relativo all'anno di imposta 2022 da cui risulta un reddito netto, per i 5 mesi di lavoro, pari a € 540,00 mensili circa;
ha riferito che il contratto di lavoro come cameriera d'albergo è divenuto a tempo indeterminato per un compenso mensile di circa € 600,00 mensili netti;
quale assegnataria della ex casa coniugale, dovrà pagare il relativo canone di locazione pari a € 480,00 oltre alle spese per i consumi.
Ha anche prodotto: CU del 2024 = lavoro a tempo indeterminato per gg.365 = al mese netti circa €.740. Il resistente ha prodotto documentazione reddituale relativa agli anni di imposta 2020-2021-2022 da cui risulta un reddito netto mensile medio di € 1.700,00 [nel dettaglio: CUD2020/€ 20.492 netti annui (€ 1.707 netto mese); anno 2021/€ 20.869 netti annui (€ 1.739 netto mese); CUD2022/€ 20.612 netti annui (€ 1.717 netto mese)]; afferma di vivere in una stanza in affitto pagando in nero un canone pari a € 300,00 mensili, esborso di cui tuttavia, almeno sinora, non ha offerto alcuna prova documentale. Ha un reddito costante.
Le parti non hanno prodotto i contratti di locazione, ma non sono contestati dalla controparte in modo specifico.
La domanda della ricorrente – come ridotta ad €.510 complessivi per i tre figli, oltre al 100% dell'assegno unico – appare degna di accoglimento, considerando che il padre vede pochissimo i figli. In virtù della situazione economica non mutata nelle more, le spese straordinarie (come da Protocollo) daranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre. Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi: (nata ad [...] - Marocco - il 29.5.1982) Parte_1
e
(nato a [...] - Marocco - il 4.12.1969) Controparte_1 unitisi in matrimonio celebrato in Marocco, a Rabat, il 22.8.2008, e trascritto a Bologna il 6.6.2023; ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Per_
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre;
Per_1 Per_2 le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
pagina 7 di 9 dispone che il padre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre e con l'ausilio del servizio sociale competente (tenuto anche conto della volontà dei figli, senza alcuna forzatura per gli stessi) e in mancanza di accordo, indicativamente, una volta la settimana senza pernotto;
dispone che il servizio sociale provveda ad un percorso per il sostegno alla genitorialità (con particolare riguardo al padre) per tentare una ripresa di rapporti e relazioni con i figli, con un sostegno psicologico per i minori, se ritenuto necessario;
dispone la vigilanza del servizio sociale per anni due;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.510,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi le spese straordinarie, nella misura del 60% a carico del padre.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito dalla madre al 100%. Spese interamente compensate.
pagina 8 di 9 Si comunichi al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.2.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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