Articolo 40 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 gennaio 2003
Art. 40. (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del
servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi
civili) 1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 , e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 , possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , che ne facciano richiesta.
2. Possono presentare a richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall' articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.
5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all' articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2003
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