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1 gennaio 2003
1 gennaio 2003
Art. 40. (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del
servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi
civili) 1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 , e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 , possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , che ne facciano richiesta.
2. Possono presentare a richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall' articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.
5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all' articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi
civili) 1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 , e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 , possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , che ne facciano richiesta.
2. Possono presentare a richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall' articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.
5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all' articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
Commentario • 1
- 1. accesso al servizio civile per cittadini stranierihttps://www.asgi.it/ · 9 ottobre 2014 · 3.3384213
[…] rispettivamente, la selezione di volontari da impiegare nei progetti di accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili (ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 288/2002, dell'articolo 40 della legge n. 289/2002 e del d.P.C.M. 4 novembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010), e la selezione di volontari da impiegare nei progetti autofinanziati dalle Regioni (ai sensi dell'articolo 11, co. 1, […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Catania, sentenza 20/06/2023, n. 2754Provvedimento: […] LEGGE 289/2002 ART. 40 COMMA 4”; lamentava che la trattenuta operata dall'CP_1 a carico dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti cat. […] A ciò va aggiunto che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente risulta che la decurtazione operata dall' CP_1 è riconducibile ad una erronea valutazione degli elementi costitutivi della prestazione assistenziale, sotto il profilo dell'asserito godimento del servizio di accompagnamento ai sensi dell'art. 40 della legge 289/2002, di fatto non chiesto né fruito dalla ricorrente.Leggi di più...
- interessi e rivalutazione monetaria·
- contumacia·
- spese processuali·
- distrazione spese·
- cecità civile·
- indennità di accompagnamento·
- art. 40 legge 289/2002·
- azione di accertamento negativo·
- trattenuta illegittima·
- onere della prova