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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 28/01/2026, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1401/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13779/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250017656642000 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20973/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la acrtella di cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica anno 2019, di importo pari a 196,31 euro,comprensiva di illegittime spese, sanzioni ed interessi, deducendo:
- l'omessa/irrituale notificazione dell'avviso di accertamento prodromicon. 964005985333, interruttivo e legittimante la cartella opposta;
-l'intervenuta prescrizione triennale del diritto del concessionario ad esigere coattivamente il credito tassa auto 2019 azionato per decorso del termine breve triennale
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON rilevando in ordine alle censure relative all'omessa notifica degli atti presupposti, nonché dell'avviso di accertamento n. 964005985333, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso va accolto non risultando provata la notifica degli atti presupposti all'impugnata cartella nel rispetto del termine triennale di prescrizione.
Spese compensate in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13779/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250017656642000 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20973/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la acrtella di cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica anno 2019, di importo pari a 196,31 euro,comprensiva di illegittime spese, sanzioni ed interessi, deducendo:
- l'omessa/irrituale notificazione dell'avviso di accertamento prodromicon. 964005985333, interruttivo e legittimante la cartella opposta;
-l'intervenuta prescrizione triennale del diritto del concessionario ad esigere coattivamente il credito tassa auto 2019 azionato per decorso del termine breve triennale
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON rilevando in ordine alle censure relative all'omessa notifica degli atti presupposti, nonché dell'avviso di accertamento n. 964005985333, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso va accolto non risultando provata la notifica degli atti presupposti all'impugnata cartella nel rispetto del termine triennale di prescrizione.
Spese compensate in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.