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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2021, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Spolidoro Marco Saverio e Scano Roberto Gavino Proto, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Diaz 10, presso il difensore avv. Roberto Scano, attrice
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Pagliazzo Simonetta, Russo Marco, Rinaldi Maria Ida, Piredda Anna Maria Antonietta e Alberto Sechi, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec
, presso il difensore avv. Email_1
Pagliazzo Simonetta convenuto
I CP_2
Per parte attrice:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale: IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 11 - dare atto che il mancato tempestivo deposito di note scritte per la prima udienza di comparizione da parte del equivale a Controparte_1 mancata comparizione in udienza, dichiarando quindi inammissibile la domanda nuova formulata con tali note, richiedente la condanna di Start ex art. 1458. In subordine, l'attrice chiede di essere rimessa in termini per effettuare le proprie repliche alle deduzioni del Controparte_1
- dare atto che le conclusioni rassegnate ai n. 2 e 5 della prima memoria ex art. 183, sesto comma del convenuto costituiscono domande nuove e per l'effetto dichiararle inammissibili. IN VIA ISTRUTTORIA:
- accogliere l'istanza di CTU sul quesito di seguito rassegnato in bozza:
“Esaminati gli atti e i documenti, raccolte ulteriori informazioni dalle parti, dai rispettivi consulenti, da pubbliche amministrazioni e da terzi, fornisca il CTU le proprie valutazioni, informazioni e dati utili, anche ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. e della disciplina generale della consulenza tecnica d'ufficio, per favorire il processo di conciliazione delle parti, ovvero per determinare quali integrazioni o modifiche del contratto siano in buona fede necessarie per ridurlo ad equità; determini il CTU in base a quanto precede e anche ai fini di un'eventuale conciliazione, il danno che sarebbe subito e subendo dall'attrice per effetto del mancato adempimento da parte del dell'obbligo di mettere a disposizione di CP_1 Parte_1 [...]
tenendo in considerazione il lucro cessante e il danno Parte_2 emergente”. NEL MERITO: A): A1) - rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dal CP_1
[...]
A2) - rigettare le domande del di nullità e/o di nullità Controparte_1 parziale del “Contratto di concessione di spazi pubblicitari a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette” di cui alla presente causa e, in via riconvenzionale subordinata, condannare il alla Controparte_1 restituzione delle somme indebitamente incassate a carico dell'attrice in attuazione del Contratto in denegata ipotesi dichiarato totalmente o parzialmente nullo, nonché, ai sensi dell'art. 1338 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'attrice; A3) - accertare e dichiarare che, per effetto dell'epidemia COVID 19, il rapporto contrattuale di concessione per l'utilizzo di impianti affissionistici intercorrente tra e il per il lotto 1 degli Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 11 impianti messi in gara dal con bando prot. n. 204258 del Controparte_1
15 Novembre 2019 è divenuto ingiusto, causalmente squilibrato, e che sussistono i presupposti di cui agli artt. 1366 c.c., 1175 c.c., 1374 c.c. e 1375 c.c. per accertare che il ha l'obbligo di rinegoziarne Controparte_1 le condizioni;
A4) - per l'effetto condannare il a rinegoziare in buona Controparte_1 fede le condizioni del rapporto di cui alla conclusione che precede e a risarcire i danni che dovesse subire per il mancato Parte_1 corretto ed esatto adempimento dell'obbligo del di Controparte_1 rinegoziare in buona fede;
B): B1) - accertato che il è inadempiente all'obbligo di fornire Controparte_1 impianti affissionistici nel numero e della qualità necessaria allo svolgimento del servizio di competenza di condannare il Parte_1 CP_1 al risarcimento dei danni provocati a da quantificare
[...] Parte_1 in corso di causa;
B2) - accertare e dichiarare che al canone di cui al bando di gara e al Contratto non si applica alcuna addizionale e, in particolare, né la soppressa imposta comunale di pubblicità, né, in tutto o in parte, il canone unico stabilito in base alla legge 160/2019 e per l'effetto accertare e dichiarare che pertanto, nessuna ulteriore imposta, canone o corrispettivo è dovuto da al Pt_1 Controparte_1
C) In ogni caso, condannare il alle spese di lite”. Controparte_1
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito,
• ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione respinta,
• accertare che non sussiste il presupposto della sopravvenienza di condizioni che abbiano determinato lo squilibrio del sinallagma contrattuale, e quindi dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda di condanna del alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
CP_1
• rigettare la domanda di adempimento;
• rigettare la domanda subordinata di risoluzione del rapporto contrattuale;
• in via subordinata, in caso di qualificazione del contratto come concessione di impianti pubblicitari, accertarne e dichiararne la nullità per inesistenza e impossibilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 e 1418 del codice civile;
• per l'effetto, condannare la a restituire al Parte_1 CP_1 il valore delle prestazioni percepite in virtù del contratto;
[...]
pagina 3 di 11 • ancora in subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per inesistenza e impossibilità parziali dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1419 del codice civile, limitatamente agli impianti pubblicitari che risultino inidonei alla esecuzione del servizio;
• rigettare altresì la domanda di risarcimento del danno;
• condannare l'attrice a rifondere al le spese del Controparte_1 giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1 allegando: 1) di aver partecipato nel dicembre 2019 alla gara per la concessione di spazi pubblicitari a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, divisa in 3 lotti, indetta dal con bando del 15.11.2019 e Controparte_1 di aver ottenuto l'aggiudicazione definitiva del lotto 1 (avente ad oggetto 147 impianti), con determinazione dirigenziale del 31.3.2020;
2) di aver verificato, prima della stipula del contratto, tramite proprio tecnico di fiducia, l'inesistenza di 47 degli impianti previsti nel lotto aggiudicato, l'irreperibilità di 8 degli stessi ed il pessimo stato di manutenzione di 16 di quelli esistenti e di aver quindi chiesto, nel settembre del 2020, di posticipare la stipula del contratto dopo la risoluzione di tali difformità;
3) di aver comunque sottoscritto in data 18.11.2020 il contratto per l'affidamento in concessione di spazi pubblicitari in questione, essendo a ciò obbligata in forza dell'aggiudicazione e dell'avveramento della condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, nonché al fine di evitare la perdita della cauzione prestata e l'applicazione delle sanzioni previste ex lege;
4) la diffusione dell'epidemia da OV-19, fatto nuovo e imprevedibile, che ha causato la crisi del settore della pubblicità, in particolare di quella esterna, con conseguente diritto alla rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto e, quindi, alla rideterminazione del canone;
5) di aver chiesto chiarimenti al Comune in ordine all'applicazione del
“canone unico”, comprensivo dell'imposta di pubblicità e altri tributi locali, istituito dalla legge 160/2019; 6) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del CP_1
7) l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.
pagina 4 di 11 Per tali ragioni, ha chiesto di condannare il Parte_1 [...] alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni CP_1 contrattuali e al risarcimento dei danni, nonché, previo accertamento dell'inadempimento del medesimo all'obbligo di fornire impianti CP_1 affissionistici nel numero e della qualità necessaria allo svolgimento del servizio, di condannare lo stesso all'adempimento del contratto e al risarcimento del danno;
in subordine, ha chiesto la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. Con note scritte in sostituzione della prima udienza, l'attrice ha poi chiesto di rigettare le domande di nullità, anche parziale, del contratto proposte dal e, in via riconvenzionale subordinata, di Controparte_1 condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente incassate in attuazione del contratto, nonché, ai sensi dell'art. 1338 c.c., al risarcimento dei danni subiti. Con memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., parte attrice ha inoltre domandato di accertare e dichiarare che al canone di cui al contratto non si applica alcuna addizionale (né la soppressa imposta comunale di pubblicità, né, in tutto o in parte, il canone unico previsto dalla legge 160/2019) e, per l'effetto, di dichiarare che nessuna ulteriore imposta, canone o corrispettivo è dovuto da al Pt_1 Controparte_1
1.2. Il costituitosi in giudizio, si è difeso eccependo: Controparte_1
1) che, come emerge dagli atti di gara, oggetto della concessione de qua sono gli spazi pubblici da utilizzare per la collocazione di impianti pubblicitari per affissioni dirette e non invece il servizio di pubblicità per mezzo di impianti di proprietà comunale, né gli impianti stessi, i quali non hanno una pubblica utilità;
2) in subordine, in caso di individuazione dell'oggetto della concessione negli impianti, la nullità (quantomeno parziale) del contratto per inesistenza e impossibilità dell'oggetto;
3) l'infondatezza della pretesa di rinegoziazione del contratto, stante, da un lato, la mancata allegazione delle conseguenze concrete della pandemia sulle condizioni contrattuali e dall'altro il difetto del presupposto della sopravvenienza di condizioni di asimmetria del sinallagma;
4) la scorrettezza di che ha partecipato alla gara attestando Parte_1 di conoscere le condizioni locali ed ha poi - malgrado la riserva sul prezzo, ritenuto ab origine non remunerativo - sottoscritto il contratto nel pagina 5 di 11 novembre 2020, dopo aver verificato gli impianti esistenti e quando l'emergenza sanitaria dovuta al OV 19 perdurava già da circa nove mesi. Pertanto, il ha chiesto il rigetto delle domande attoree Controparte_1
e, in subordine, la dichiarazione di nullità, quantomeno parziale, del contratto per inesistenza e impossibilità dell'oggetto. Con memoria ex art. 183, comma VI n. 1 cpc, il convenuto ha CP_1 inoltre chiesto, in via subordinata, in caso di accertamento della nullità del contratto, di condannare l'attrice a restituire il valore delle prestazioni percepite in virtù del contratto.
1.3. La causa, istruita esclusivamente mediante produzioni documentali, previo mutamento del giudice istruttore e rimessione in trattazione, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025 sulle conclusioni di cui in epigrafe, atteso che parte attrice, come espressamente confermato alla detta udienza di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla domanda subordinata di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
2. Devono, in via preliminare, respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito, stante l'irrilevanza della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attrice, come da ordinanza in data 14.10.2021.
3. Le domande attoree sono infondate.
3.1. Preliminarmente, occorre delimitare il thema decidendum del presente giudizio, rilevando anzitutto che parte attrice, stante la prosecuzione del rapporto inter partes, ha espressamente rinunciato alla domanda subordinata di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, così che la stessa non sarà oggetto di esame. Inoltre, si deve rilevare che la domanda di accertamento della non applicabilità di addizionali al canone di gara risulta essere tardiva, in quanto proposta dall'attrice non in atto di citazione, ma solo con la prima memoria ex art. 183, comma VI cpc, deputata alle mere “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. Con tale ulteriore domanda, diversa da quelle originarie (e quindi non qualificabile come mera emendatio), si introducono infatti in pagina 6 di 11 giudizio, inammissibilmente, temi di indagine nuovi, concernenti presupposti diversi da quelli prospettati con l'atto introduttivo (in cui si rilevava unicamente di aver chiesto chiarimenti al in merito CP_1 all'applicazione del “canone unico” istituito con l. 160/2019, senza tuttavia formulare alcuna domanda al riguardo), dando luogo, in violazione delle preclusioni assertive, ad un ampliamento del tema del decidere.
3.2. Ciò posto, prioritaria, dal punto di vista logico, è la trattazione della questione relativa all'individuazione dell'oggetto del contratto de quo, necessaria al fine di accertare la sussistenza, lamentata dall'attrice, dell'inadempimento da parte del convenuto. CP_1
In proposito, è opportuno ricordare che, in tema di interpretazione del contratto, si deve far riferimento al senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, ricorrendo, qualora lo stesso risulti ambiguo, ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (in particolare, intenzione dei contraenti, interpretazione complessiva delle clausole, interpretazione di buona fede, principio di conservazione del contratto). Ebbene, il Tribunale ritiene che – come sostenuto dal convenuto - il contratto in questione, seppur caratterizzato da alcune ambiguità (ad esempio laddove si fa riferimento all' “uso di impianti pubblicitari” quale oggetto della concessione), abbia ad oggetto la concessione da parte del di “spazi pubblicitari” per l'effettuazione di affissioni Controparte_1 dirette e non invece dei singoli impianti, intesi come manufatti materiali. Ciò è desumibile, anzitutto, dalla determinazione dirigenziale n. 3509 del 10/10/2019 (doc. 1 convenuto) e dal bando di gara prot. n. 204258 del 15.11.2019 (doc. 1 attrice), con cui è stata indetta “procedura aperta per la concessione di spazi pubblicitari a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette”, nonché dall'intestazione del contratto in data 18.11.2020
“per l'affidamento concessione di spazi pubblicitari a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette” (doc. 12 attrice). L'art. 5 del contratto, inoltre - riportando quanto indicato all'art. 2 del capitolato tecnico allegato e costituente parte integrante del contratto (doc. 2 attrice) - prevede che “entro 30 giorni dall'affidamento del servizio, per l'installazione dei singoli impianti è necessario presentare una DUA in conferenza di servizi (…)”, dal che si desume che la fornitura degli impianti materialmente intesi non costituiva oggetto del contratto. E ancora, all'art. 6, si afferma “sarà a carico del concessionario anche la sostituzione di eventuali impianti non conformi in corrispondenza degli
pagina 7 di 11 impianti da affidare in concessione, e la segnalazione di eventuali impianti abusivi riscontrati”. Occorre, altresì, considerare che le schede tecniche allegate al bando di gara e al contratto prescrivono, con riferimento alle differenti tipologie di impianti pubblicitari (posters, cartelli e fioriere), le caratteristiche dimensionali e costruttive da rispettare nell'installazione dei manufatti. Previsione che non avrebbe avuto senso se oggetto della concessione fossero stati esclusivamente determinati impianti già esistenti. Tutti questi elementi, complessivamente considerati così come previsto in particolare dall'art. 1363 c.c., inducono allora a ritenere che la concessione, testualmente, di “spazi pubblicitari” da parte del CP_1 abbia avuto ad oggetto, appunto, gli spazi, anche vuoti, in cui
[...] installare gli impianti pubblicitari. Così identificato l'oggetto contrattuale, si deve pertanto ritenere priva di pregio la contestazione attorea in ordine al preteso inadempimento del che sarebbe consistito nel non aver fornito impianti pubblicitari CP_1 nel numero e della qualità pattuiti, in quanto dal contratto inter partes non deriva un'obbligazione in tal senso. In ogni caso, si rileva che - anche a voler ritenere, conformemente alla tesi attorea, che oggetto del contratto fosse la concessione di 147 impianti fisici in buono stato di conservazione - partecipando alla gara, Parte_1 ha dichiarato “
2. di conoscere perfettamente tutte le condizioni locali nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata” (doc. 7 convenuto). Quest'ultima dichiarazione, infatti, non può essere considerata una mera clausola di stile, come sostenuto dall'attrice, dovendo, invero, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in tema di appalti pubblici, essere intesa come una vera e propria attestazione di conoscenza delle condizioni locali, che pone a carico dell'appaltatore (o del concessionario, in questo caso) un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, allo scopo di evitare che offerte poco avvedute, o formulate senza alcuna cognizione, possano poi comportare successive controversie, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione e lievitazioni dei costi (Cass. ord. 20.12.2021, n. 40873; Cass. ord. 11.09.2018 n. 22113). Oltre a ciò, deve aggiungersi che la stessa ammette di aver Parte_1 svolto verifiche sullo stato dei luoghi, tramite proprio tecnico di fiducia che pagina 8 di 11 ha anche redatto perizia giurata in data 9.10.2020 (doc. 6 attrice), dopo la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione definitiva, ma prima della stipula del contratto del 18.11.2020, riscontrando le problematiche poi lamentate nel presente giudizio. L'attrice – la quale non solo, partecipando alla gara e formulando l'offerta, si è assunta la responsabilità di cui sopra, ma ha poi anche sottoscritto il contratto nella piena consapevolezza della situazione di fatto - non può allora dolersi dell'inesistenza di parte degli impianti o del cattivo stato di manutenzione di quelli esistenti. E ancora, il contratto sottoscritto dall'attrice (doc. 12), pur contenendo la dichiarazione del concedente che “lo stato attuale generale degli CP_1 impianti è buono”, prevede tuttavia che “nel caso in cui gli impianti non risultino in buono stato di manutenzione, la ditta odierna affidataria dovrà comunque sistemarli a propria cura e spese. Sarà a carico del concessionario anche la sostituzione di eventuali impianti non conformi, in corrispondenza degli impianti da affidare in concessione” (art. 6), che “per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese, l'integrità e il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto dato in concessione, sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comportanti anche l'eventuale sostituzione totale dell'impianto e di parti di esso usurate
o deteriorate anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o forza maggiore” (art. 11) e che “l'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti di affissione. Il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto” (art. 13). Per espressa previsione contrattuale, spettava quindi alla concessionaria provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione degli Parte_1 impianti non risultati in buono stato di manutenzione, alla sostituzione di quelli deteriorati e all'eventuale spostamento in altro luogo, così che alcun inadempimento del è ravvisabile nel caso di specie. Controparte_1
La domanda di condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal preteso, insussistente, inadempimento contrattuale deve, pertanto, essere rigettata.
3.3. L'individuazione dell'oggetto del contratto nel senso sopra precisato comporta l'assorbimento della domanda di nullità del contratto per pagina 9 di 11 inesistenza o impossibilità dell'oggetto, proposta in via subordinata dal convenuto, nonché della riconvenzionale conseguentemente CP_1 formulata da (tesa ad ottenere la restituzione delle somme versate), Pt_1 con l'ulteriore conseguenza dell'irrilevanza della questione circa la tardività
o meno della domanda riconvenzionale del in ordine Controparte_1 alla restituzione del valore delle prestazioni percepite da Pt_1
3.4. Infondata risulta poi la pretesa di di ottenere la Parte_1 rinegoziazione del contratto per effetto dello squilibrio contrattuale asseritamente causato dalla pandemia da OV-19. In proposito, occorre, infatti, considerare che solo in specifiche ipotesi (non individuabili nel caso di specie) il legislatore emergenziale ha previsto la possibilità/l'obbligo di rinegoziazione, da ritenersi altrimenti esclusi (così Trib. Roma n. 17806/2024 e 17023/2024; Trib. Bologna 31.1.2024). In ogni caso, non vi è alcun automatismo nel riconoscimento di un eventuale obbligo di rinegoziare i contratti relazionali in corso, essendovi invece un preciso onere di allegazione e prova, in capo al richiedente, in ordine al verificarsi di un'alterazione significativa del sinallagma contrattuale per effetto della crisi sanitaria (in questo senso, Trib. Milano 11.4.2024 n. 4060). Ebbene, nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad allegare il generale calo del fatturato complessivo dell'intero settore dei servizi pubblicitari (in particolare outdoor) a seguito dell'emergenza epidemiologica, senza alcuna precisa deduzione riferita specificamente a e senza offrire alcun Pt_1 concreto elemento per un raffronto tra il fatturato della stessa prima e durante il periodo emergenziale. Nulla, infatti, è stato prodotto, se non dei generici dati di stima del mercato pubblicitario a livello nazionale (cosiddetti “dati Nielsen”, doc.ti 13, 21 e 22), inidonei a dimostrare alcunché con riferimento allo specifico contratto inter partes. Né è possibile supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova in capo a parte attrice mediante espletamento di ctu, che avrebbe evidentemente carattere esplorativo. Non è dunque in alcun modo dimostrato che la crisi sanitaria abbia inciso (e in che misura) sull'equilibrio del contratto in questione, dovendosi peraltro rilevare che, nelle comunicazioni inviate da al Pt_1 CP_1 antecedentemente alla stipula del contratto, nel settembre 2020
[...]
(doc.ti 5 e 8 attrice), quando l'epidemia da OV era in corso già da circa sei mesi, non si fa alcuna menzione della questione.
pagina 10 di 11 Anche la domanda di condanna alla rinegoziazione del contratto deve allora essere respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei minimi per la fase di trattazione, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna a rifondere al le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 8.991,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Sassari, 17/07/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2021, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Spolidoro Marco Saverio e Scano Roberto Gavino Proto, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Diaz 10, presso il difensore avv. Roberto Scano, attrice
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Pagliazzo Simonetta, Russo Marco, Rinaldi Maria Ida, Piredda Anna Maria Antonietta e Alberto Sechi, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec
, presso il difensore avv. Email_1
Pagliazzo Simonetta convenuto
I CP_2
Per parte attrice:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale: IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 11 - dare atto che il mancato tempestivo deposito di note scritte per la prima udienza di comparizione da parte del equivale a Controparte_1 mancata comparizione in udienza, dichiarando quindi inammissibile la domanda nuova formulata con tali note, richiedente la condanna di Start ex art. 1458. In subordine, l'attrice chiede di essere rimessa in termini per effettuare le proprie repliche alle deduzioni del Controparte_1
- dare atto che le conclusioni rassegnate ai n. 2 e 5 della prima memoria ex art. 183, sesto comma del convenuto costituiscono domande nuove e per l'effetto dichiararle inammissibili. IN VIA ISTRUTTORIA:
- accogliere l'istanza di CTU sul quesito di seguito rassegnato in bozza:
“Esaminati gli atti e i documenti, raccolte ulteriori informazioni dalle parti, dai rispettivi consulenti, da pubbliche amministrazioni e da terzi, fornisca il CTU le proprie valutazioni, informazioni e dati utili, anche ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. e della disciplina generale della consulenza tecnica d'ufficio, per favorire il processo di conciliazione delle parti, ovvero per determinare quali integrazioni o modifiche del contratto siano in buona fede necessarie per ridurlo ad equità; determini il CTU in base a quanto precede e anche ai fini di un'eventuale conciliazione, il danno che sarebbe subito e subendo dall'attrice per effetto del mancato adempimento da parte del dell'obbligo di mettere a disposizione di CP_1 Parte_1 [...]
tenendo in considerazione il lucro cessante e il danno Parte_2 emergente”. NEL MERITO: A): A1) - rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dal CP_1
[...]
A2) - rigettare le domande del di nullità e/o di nullità Controparte_1 parziale del “Contratto di concessione di spazi pubblicitari a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette” di cui alla presente causa e, in via riconvenzionale subordinata, condannare il alla Controparte_1 restituzione delle somme indebitamente incassate a carico dell'attrice in attuazione del Contratto in denegata ipotesi dichiarato totalmente o parzialmente nullo, nonché, ai sensi dell'art. 1338 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'attrice; A3) - accertare e dichiarare che, per effetto dell'epidemia COVID 19, il rapporto contrattuale di concessione per l'utilizzo di impianti affissionistici intercorrente tra e il per il lotto 1 degli Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 11 impianti messi in gara dal con bando prot. n. 204258 del Controparte_1
15 Novembre 2019 è divenuto ingiusto, causalmente squilibrato, e che sussistono i presupposti di cui agli artt. 1366 c.c., 1175 c.c., 1374 c.c. e 1375 c.c. per accertare che il ha l'obbligo di rinegoziarne Controparte_1 le condizioni;
A4) - per l'effetto condannare il a rinegoziare in buona Controparte_1 fede le condizioni del rapporto di cui alla conclusione che precede e a risarcire i danni che dovesse subire per il mancato Parte_1 corretto ed esatto adempimento dell'obbligo del di Controparte_1 rinegoziare in buona fede;
B): B1) - accertato che il è inadempiente all'obbligo di fornire Controparte_1 impianti affissionistici nel numero e della qualità necessaria allo svolgimento del servizio di competenza di condannare il Parte_1 CP_1 al risarcimento dei danni provocati a da quantificare
[...] Parte_1 in corso di causa;
B2) - accertare e dichiarare che al canone di cui al bando di gara e al Contratto non si applica alcuna addizionale e, in particolare, né la soppressa imposta comunale di pubblicità, né, in tutto o in parte, il canone unico stabilito in base alla legge 160/2019 e per l'effetto accertare e dichiarare che pertanto, nessuna ulteriore imposta, canone o corrispettivo è dovuto da al Pt_1 Controparte_1
C) In ogni caso, condannare il alle spese di lite”. Controparte_1
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito,
• ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione respinta,
• accertare che non sussiste il presupposto della sopravvenienza di condizioni che abbiano determinato lo squilibrio del sinallagma contrattuale, e quindi dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda di condanna del alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
CP_1
• rigettare la domanda di adempimento;
• rigettare la domanda subordinata di risoluzione del rapporto contrattuale;
• in via subordinata, in caso di qualificazione del contratto come concessione di impianti pubblicitari, accertarne e dichiararne la nullità per inesistenza e impossibilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 e 1418 del codice civile;
• per l'effetto, condannare la a restituire al Parte_1 CP_1 il valore delle prestazioni percepite in virtù del contratto;
[...]
pagina 3 di 11 • ancora in subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per inesistenza e impossibilità parziali dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1419 del codice civile, limitatamente agli impianti pubblicitari che risultino inidonei alla esecuzione del servizio;
• rigettare altresì la domanda di risarcimento del danno;
• condannare l'attrice a rifondere al le spese del Controparte_1 giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1 allegando: 1) di aver partecipato nel dicembre 2019 alla gara per la concessione di spazi pubblicitari a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, divisa in 3 lotti, indetta dal con bando del 15.11.2019 e Controparte_1 di aver ottenuto l'aggiudicazione definitiva del lotto 1 (avente ad oggetto 147 impianti), con determinazione dirigenziale del 31.3.2020;
2) di aver verificato, prima della stipula del contratto, tramite proprio tecnico di fiducia, l'inesistenza di 47 degli impianti previsti nel lotto aggiudicato, l'irreperibilità di 8 degli stessi ed il pessimo stato di manutenzione di 16 di quelli esistenti e di aver quindi chiesto, nel settembre del 2020, di posticipare la stipula del contratto dopo la risoluzione di tali difformità;
3) di aver comunque sottoscritto in data 18.11.2020 il contratto per l'affidamento in concessione di spazi pubblicitari in questione, essendo a ciò obbligata in forza dell'aggiudicazione e dell'avveramento della condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, nonché al fine di evitare la perdita della cauzione prestata e l'applicazione delle sanzioni previste ex lege;
4) la diffusione dell'epidemia da OV-19, fatto nuovo e imprevedibile, che ha causato la crisi del settore della pubblicità, in particolare di quella esterna, con conseguente diritto alla rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto e, quindi, alla rideterminazione del canone;
5) di aver chiesto chiarimenti al Comune in ordine all'applicazione del
“canone unico”, comprensivo dell'imposta di pubblicità e altri tributi locali, istituito dalla legge 160/2019; 6) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del CP_1
7) l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.
pagina 4 di 11 Per tali ragioni, ha chiesto di condannare il Parte_1 [...] alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni CP_1 contrattuali e al risarcimento dei danni, nonché, previo accertamento dell'inadempimento del medesimo all'obbligo di fornire impianti CP_1 affissionistici nel numero e della qualità necessaria allo svolgimento del servizio, di condannare lo stesso all'adempimento del contratto e al risarcimento del danno;
in subordine, ha chiesto la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. Con note scritte in sostituzione della prima udienza, l'attrice ha poi chiesto di rigettare le domande di nullità, anche parziale, del contratto proposte dal e, in via riconvenzionale subordinata, di Controparte_1 condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente incassate in attuazione del contratto, nonché, ai sensi dell'art. 1338 c.c., al risarcimento dei danni subiti. Con memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., parte attrice ha inoltre domandato di accertare e dichiarare che al canone di cui al contratto non si applica alcuna addizionale (né la soppressa imposta comunale di pubblicità, né, in tutto o in parte, il canone unico previsto dalla legge 160/2019) e, per l'effetto, di dichiarare che nessuna ulteriore imposta, canone o corrispettivo è dovuto da al Pt_1 Controparte_1
1.2. Il costituitosi in giudizio, si è difeso eccependo: Controparte_1
1) che, come emerge dagli atti di gara, oggetto della concessione de qua sono gli spazi pubblici da utilizzare per la collocazione di impianti pubblicitari per affissioni dirette e non invece il servizio di pubblicità per mezzo di impianti di proprietà comunale, né gli impianti stessi, i quali non hanno una pubblica utilità;
2) in subordine, in caso di individuazione dell'oggetto della concessione negli impianti, la nullità (quantomeno parziale) del contratto per inesistenza e impossibilità dell'oggetto;
3) l'infondatezza della pretesa di rinegoziazione del contratto, stante, da un lato, la mancata allegazione delle conseguenze concrete della pandemia sulle condizioni contrattuali e dall'altro il difetto del presupposto della sopravvenienza di condizioni di asimmetria del sinallagma;
4) la scorrettezza di che ha partecipato alla gara attestando Parte_1 di conoscere le condizioni locali ed ha poi - malgrado la riserva sul prezzo, ritenuto ab origine non remunerativo - sottoscritto il contratto nel pagina 5 di 11 novembre 2020, dopo aver verificato gli impianti esistenti e quando l'emergenza sanitaria dovuta al OV 19 perdurava già da circa nove mesi. Pertanto, il ha chiesto il rigetto delle domande attoree Controparte_1
e, in subordine, la dichiarazione di nullità, quantomeno parziale, del contratto per inesistenza e impossibilità dell'oggetto. Con memoria ex art. 183, comma VI n. 1 cpc, il convenuto ha CP_1 inoltre chiesto, in via subordinata, in caso di accertamento della nullità del contratto, di condannare l'attrice a restituire il valore delle prestazioni percepite in virtù del contratto.
1.3. La causa, istruita esclusivamente mediante produzioni documentali, previo mutamento del giudice istruttore e rimessione in trattazione, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025 sulle conclusioni di cui in epigrafe, atteso che parte attrice, come espressamente confermato alla detta udienza di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla domanda subordinata di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
2. Devono, in via preliminare, respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito, stante l'irrilevanza della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attrice, come da ordinanza in data 14.10.2021.
3. Le domande attoree sono infondate.
3.1. Preliminarmente, occorre delimitare il thema decidendum del presente giudizio, rilevando anzitutto che parte attrice, stante la prosecuzione del rapporto inter partes, ha espressamente rinunciato alla domanda subordinata di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, così che la stessa non sarà oggetto di esame. Inoltre, si deve rilevare che la domanda di accertamento della non applicabilità di addizionali al canone di gara risulta essere tardiva, in quanto proposta dall'attrice non in atto di citazione, ma solo con la prima memoria ex art. 183, comma VI cpc, deputata alle mere “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. Con tale ulteriore domanda, diversa da quelle originarie (e quindi non qualificabile come mera emendatio), si introducono infatti in pagina 6 di 11 giudizio, inammissibilmente, temi di indagine nuovi, concernenti presupposti diversi da quelli prospettati con l'atto introduttivo (in cui si rilevava unicamente di aver chiesto chiarimenti al in merito CP_1 all'applicazione del “canone unico” istituito con l. 160/2019, senza tuttavia formulare alcuna domanda al riguardo), dando luogo, in violazione delle preclusioni assertive, ad un ampliamento del tema del decidere.
3.2. Ciò posto, prioritaria, dal punto di vista logico, è la trattazione della questione relativa all'individuazione dell'oggetto del contratto de quo, necessaria al fine di accertare la sussistenza, lamentata dall'attrice, dell'inadempimento da parte del convenuto. CP_1
In proposito, è opportuno ricordare che, in tema di interpretazione del contratto, si deve far riferimento al senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, ricorrendo, qualora lo stesso risulti ambiguo, ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (in particolare, intenzione dei contraenti, interpretazione complessiva delle clausole, interpretazione di buona fede, principio di conservazione del contratto). Ebbene, il Tribunale ritiene che – come sostenuto dal convenuto - il contratto in questione, seppur caratterizzato da alcune ambiguità (ad esempio laddove si fa riferimento all' “uso di impianti pubblicitari” quale oggetto della concessione), abbia ad oggetto la concessione da parte del di “spazi pubblicitari” per l'effettuazione di affissioni Controparte_1 dirette e non invece dei singoli impianti, intesi come manufatti materiali. Ciò è desumibile, anzitutto, dalla determinazione dirigenziale n. 3509 del 10/10/2019 (doc. 1 convenuto) e dal bando di gara prot. n. 204258 del 15.11.2019 (doc. 1 attrice), con cui è stata indetta “procedura aperta per la concessione di spazi pubblicitari a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette”, nonché dall'intestazione del contratto in data 18.11.2020
“per l'affidamento concessione di spazi pubblicitari a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette” (doc. 12 attrice). L'art. 5 del contratto, inoltre - riportando quanto indicato all'art. 2 del capitolato tecnico allegato e costituente parte integrante del contratto (doc. 2 attrice) - prevede che “entro 30 giorni dall'affidamento del servizio, per l'installazione dei singoli impianti è necessario presentare una DUA in conferenza di servizi (…)”, dal che si desume che la fornitura degli impianti materialmente intesi non costituiva oggetto del contratto. E ancora, all'art. 6, si afferma “sarà a carico del concessionario anche la sostituzione di eventuali impianti non conformi in corrispondenza degli
pagina 7 di 11 impianti da affidare in concessione, e la segnalazione di eventuali impianti abusivi riscontrati”. Occorre, altresì, considerare che le schede tecniche allegate al bando di gara e al contratto prescrivono, con riferimento alle differenti tipologie di impianti pubblicitari (posters, cartelli e fioriere), le caratteristiche dimensionali e costruttive da rispettare nell'installazione dei manufatti. Previsione che non avrebbe avuto senso se oggetto della concessione fossero stati esclusivamente determinati impianti già esistenti. Tutti questi elementi, complessivamente considerati così come previsto in particolare dall'art. 1363 c.c., inducono allora a ritenere che la concessione, testualmente, di “spazi pubblicitari” da parte del CP_1 abbia avuto ad oggetto, appunto, gli spazi, anche vuoti, in cui
[...] installare gli impianti pubblicitari. Così identificato l'oggetto contrattuale, si deve pertanto ritenere priva di pregio la contestazione attorea in ordine al preteso inadempimento del che sarebbe consistito nel non aver fornito impianti pubblicitari CP_1 nel numero e della qualità pattuiti, in quanto dal contratto inter partes non deriva un'obbligazione in tal senso. In ogni caso, si rileva che - anche a voler ritenere, conformemente alla tesi attorea, che oggetto del contratto fosse la concessione di 147 impianti fisici in buono stato di conservazione - partecipando alla gara, Parte_1 ha dichiarato “
2. di conoscere perfettamente tutte le condizioni locali nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata” (doc. 7 convenuto). Quest'ultima dichiarazione, infatti, non può essere considerata una mera clausola di stile, come sostenuto dall'attrice, dovendo, invero, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in tema di appalti pubblici, essere intesa come una vera e propria attestazione di conoscenza delle condizioni locali, che pone a carico dell'appaltatore (o del concessionario, in questo caso) un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, allo scopo di evitare che offerte poco avvedute, o formulate senza alcuna cognizione, possano poi comportare successive controversie, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione e lievitazioni dei costi (Cass. ord. 20.12.2021, n. 40873; Cass. ord. 11.09.2018 n. 22113). Oltre a ciò, deve aggiungersi che la stessa ammette di aver Parte_1 svolto verifiche sullo stato dei luoghi, tramite proprio tecnico di fiducia che pagina 8 di 11 ha anche redatto perizia giurata in data 9.10.2020 (doc. 6 attrice), dopo la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione definitiva, ma prima della stipula del contratto del 18.11.2020, riscontrando le problematiche poi lamentate nel presente giudizio. L'attrice – la quale non solo, partecipando alla gara e formulando l'offerta, si è assunta la responsabilità di cui sopra, ma ha poi anche sottoscritto il contratto nella piena consapevolezza della situazione di fatto - non può allora dolersi dell'inesistenza di parte degli impianti o del cattivo stato di manutenzione di quelli esistenti. E ancora, il contratto sottoscritto dall'attrice (doc. 12), pur contenendo la dichiarazione del concedente che “lo stato attuale generale degli CP_1 impianti è buono”, prevede tuttavia che “nel caso in cui gli impianti non risultino in buono stato di manutenzione, la ditta odierna affidataria dovrà comunque sistemarli a propria cura e spese. Sarà a carico del concessionario anche la sostituzione di eventuali impianti non conformi, in corrispondenza degli impianti da affidare in concessione” (art. 6), che “per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese, l'integrità e il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto dato in concessione, sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comportanti anche l'eventuale sostituzione totale dell'impianto e di parti di esso usurate
o deteriorate anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o forza maggiore” (art. 11) e che “l'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti di affissione. Il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto” (art. 13). Per espressa previsione contrattuale, spettava quindi alla concessionaria provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione degli Parte_1 impianti non risultati in buono stato di manutenzione, alla sostituzione di quelli deteriorati e all'eventuale spostamento in altro luogo, così che alcun inadempimento del è ravvisabile nel caso di specie. Controparte_1
La domanda di condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal preteso, insussistente, inadempimento contrattuale deve, pertanto, essere rigettata.
3.3. L'individuazione dell'oggetto del contratto nel senso sopra precisato comporta l'assorbimento della domanda di nullità del contratto per pagina 9 di 11 inesistenza o impossibilità dell'oggetto, proposta in via subordinata dal convenuto, nonché della riconvenzionale conseguentemente CP_1 formulata da (tesa ad ottenere la restituzione delle somme versate), Pt_1 con l'ulteriore conseguenza dell'irrilevanza della questione circa la tardività
o meno della domanda riconvenzionale del in ordine Controparte_1 alla restituzione del valore delle prestazioni percepite da Pt_1
3.4. Infondata risulta poi la pretesa di di ottenere la Parte_1 rinegoziazione del contratto per effetto dello squilibrio contrattuale asseritamente causato dalla pandemia da OV-19. In proposito, occorre, infatti, considerare che solo in specifiche ipotesi (non individuabili nel caso di specie) il legislatore emergenziale ha previsto la possibilità/l'obbligo di rinegoziazione, da ritenersi altrimenti esclusi (così Trib. Roma n. 17806/2024 e 17023/2024; Trib. Bologna 31.1.2024). In ogni caso, non vi è alcun automatismo nel riconoscimento di un eventuale obbligo di rinegoziare i contratti relazionali in corso, essendovi invece un preciso onere di allegazione e prova, in capo al richiedente, in ordine al verificarsi di un'alterazione significativa del sinallagma contrattuale per effetto della crisi sanitaria (in questo senso, Trib. Milano 11.4.2024 n. 4060). Ebbene, nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad allegare il generale calo del fatturato complessivo dell'intero settore dei servizi pubblicitari (in particolare outdoor) a seguito dell'emergenza epidemiologica, senza alcuna precisa deduzione riferita specificamente a e senza offrire alcun Pt_1 concreto elemento per un raffronto tra il fatturato della stessa prima e durante il periodo emergenziale. Nulla, infatti, è stato prodotto, se non dei generici dati di stima del mercato pubblicitario a livello nazionale (cosiddetti “dati Nielsen”, doc.ti 13, 21 e 22), inidonei a dimostrare alcunché con riferimento allo specifico contratto inter partes. Né è possibile supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova in capo a parte attrice mediante espletamento di ctu, che avrebbe evidentemente carattere esplorativo. Non è dunque in alcun modo dimostrato che la crisi sanitaria abbia inciso (e in che misura) sull'equilibrio del contratto in questione, dovendosi peraltro rilevare che, nelle comunicazioni inviate da al Pt_1 CP_1 antecedentemente alla stipula del contratto, nel settembre 2020
[...]
(doc.ti 5 e 8 attrice), quando l'epidemia da OV era in corso già da circa sei mesi, non si fa alcuna menzione della questione.
pagina 10 di 11 Anche la domanda di condanna alla rinegoziazione del contratto deve allora essere respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei minimi per la fase di trattazione, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna a rifondere al le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 8.991,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Sassari, 17/07/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
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