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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 2802/2023
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra RR - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. GE Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2802 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
Sant'Arpino, n. 1, elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta (CE), alla Via
Romaniello n. 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Balivo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...]
Sanzio, n. 67
RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore costituito di parte resistente concludeva come in atti e il P.M., a seguito di rituale comunicazione, nulla osservava.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 15 giugno 2021 in Sorrento Controparte_1
(NA) in regime di separazione dei beni (cfr. estratto di matrimonio), evidenziando che dalla tale unione era nato, il 21.04.2022, il figlio Per_1
Nel dettaglio, la ricorrente rappresentava un'irreversibile crisi coniugale dovuta alle plurime condotte violente ed aggressive poste in essere dal marito in costanza di matrimonio, comportamenti che avevano indotto la Pt_1 costretta a vivere in un perdurante stato di ansia e di paura, a denunciare l'odierno resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p.
Essendo divenuta intollerabile la convivenza, nel mese di agosto del 2022 la ricorrente, al fine di preservare la propria incolumità e quella del figlio, che all'epoca aveva appena tre mesi, decideva di allontanarsi dalla casa coniugale – ricevendo ospitalità presso la famiglia di origine – e di non farvi più ritorno.
Aggiungeva, infine, che il , a seguito dell'allontanamento della CP_1 CP_1 ricorrente, si era completamente disinteressato del figlio, omettendo qualsiasi forma di assistenza morale e materiale. In particolare, la evidenziava Pt_1
che, sebbene più volte sollecitato, il coniuge non aveva più voluto frequentare il piccolo , rifiutandosi di contribuire al mantenimento del minore: per tale Per_1
motivo la ricorrente, in data 02.11.2022, aveva sporto un'ulteriore querela nei confronto del marito per il reato di cui all'art. 570 c.p.
pag. 2/12 Sulla scorta degli ulteriori elementi fattuali indicati in ricorso, la Pt_1 chiedeva pronunciare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile al marito;
affidare, in via esclusiva, il figlio minore Controparte_1 alla madre, con residenza privilegiata presso il domicilio materno;
porre a Per_1
carico del Sig. assegno di mantenimento pari ad € 450,00 CP_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie, con vittoria delle competenze di lite.
All'esito dell'udienza del 24.05.2023 il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, non costituitosi in giudizio, e sentita la ricorrente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo, tra l'altro l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento CP_1
del figlio con un assegno mensile pari ad €400,00 oltre ISTAT e spese Per_1 straordinarie al 50%.
Veniva quindi fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno
18.10.2023, assegnando termine a parte ricorrente per la notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente non comparso.
Dopo plurimi rinvii dovuti al mancato perfezionamento della notifica nei termini, all'udienza del 24.09.2024 il Giudice delegato, acquisita la relazione dei Servizi
Sociali competenti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il difensore di parte attrice concludeva come in atti e, con successiva ordinanza, previa concessione dei termini di legge, veniva rimessa la causa alla decisione collegiale, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
1. Sulla mancata costituzione del resistente.
pag. 3/12 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_1 benché ritualmente evocato in giudizio non si è costituito per tutta la durata del procedimento.
2. La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, da un lato, le dichiarazioni della ricorrente secondo cui tra i coniugi è venuta meno “l'affectio maritalis” e, dall'altro, il disinteresse manifestato dal resistente desumibile dalla omessa costituzione in giudizio, unito all'interruzione della convivenza, costituiscono evidenti elementi che lasciano agevolmente presumere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, evidenzia il Collegio che l'art. 151, secondo comma, c.c., prevede che "il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio".
Orbene, proprio l'inciso in forza del quale la dichiarazione di addebito può essere pronunciata purché "ne ricorrano le circostanze" deve indirizzare l'arduo compito dell'interprete in una direzione coerente con la ratio che ispira la nuova disciplina;
venuta meno, con la riforma del diritto di famiglia, l'elencazione tassativa delle "colpe" dei coniugi, nella disciplina vigente il presupposto della separazione è l'intollerabilità della convivenza, mentre la pronuncia di addebito è meramente eventuale e richiede di acquisire adeguata conoscenza di tutte le circostanze che abbiano portato alla crisi familiare, al fine di accertare se uno dei pag. 4/12 coniugi, o eventualmente entrambi, con il proprio comportamento in violazione dei doveri matrimoniali abbiano dato causa alla rottura dell'unione.
La pronuncia de qua presuppone, infatti, una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere e basarsi sul complessivo comportamento degli stessi nello svolgimento del rapporto coniugale;
inoltre,
l'esame delle singole violazioni deve essere effettuata nel contesto del comportamento globale di entrambe le parti, atteso che il contegno tenuto da un coniuge non potrebbe mai essere giudicato se non valutandolo comparativamente con la condotta tenuta dall'altro.
L'addebito postula, quindi, una valutazione complessiva e comparativa del rapporto coniugale, che si opera mettendo a confronto i comportamenti dell'uno e dell'altro coniuge e questi con le norme giuridiche che disciplinano i doveri coniugali, sempre tenendo in debito conto dell'interpretazione che degli stessi doveri i coniugi abbiano dato nello svolgimento del rapporto matrimoniale, e solo se si accerti in modo chiaro ed univoco che il comportamento trasgressivo dei doveri coniugali - inteso nel senso che precede – posto in essere da uno o entrambi i coniugi abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, potrà dichiararsi che la separazione è addebitabile ad uno, all'altro, ovvero ad entrambi i coniugi.
La giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità è, in materia, invero, concorde nel rilevare che, ferma restando la necessità ai fini dell'addebito della prova di un adeguato nesso di causalità tra comportamenti in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale (v. Cass. 12.1.2000, n. 279;
Cass. n. 15101/2004), il relativo giudizio è comunque subordinato a una valutazione globale e complessiva dei comportamenti dei coniugi (cfr. Cass. Sez. un. 23.4.1982, n. 2494; Cass. 28.5.1987, n. 4767; Cass. n. 12878/1999).
Ne deriva pertanto come la pronuncia di addebito presuppone, in via generale,
pag. 5/12 che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass. n. 14840 /2006).
Applicando questi principi al caso di specie, la domanda di addebito va rigettata.
Non sono infatti stati provati comportamenti o circostanze che consentono di attribuire la responsabilità della crisi coniugale al resistente contumace, in relazione ai fatti allegati da parte ricorrente.
Sul punto, ritiene il Collegio che le dichiarazioni della in ordine alle Pt_1 lamentate condotte e, in particolare, ai presunti maltrattamenti, non abbiano trovato alcun riscontro probatorio.
E difatti, la querela sporta dalla e l'acclarata apertura del procedimento Pt_1
penale a carico del resistente (cfr. comunicazione rilasciata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in atti) non possono ritenersi elementi sufficienti in grado di suffragare da soli le accuse mosse dalla ricorrente, in assenza di prove testimoniali e documentali, non essendo stati depositati né referti medici attestante eventuali lesioni subite, né sentenze penali di condanna nei confronti del . CP_1
Se infatti è vero che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, (cfr. Cass. n. 27324/2022), è altrettanto evidente che la sussistenza di tali condotte, in base alla ripartizione dell'onere della prova ex art.
pag. 6/12 2697 c.c. debba essere provata dalla parte che richiede l'addebito, poiché chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto stesso.
Alla luce delle svolte considerazioni, la rottura dell'unione matrimoniale deve, dunque ricondursi prettamente all'obiettiva impossibilità della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in un ménage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
Ne consegue che la declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
3. Sul regime di affido genitoriale, sui relativi obblighi di mantenimento in capo al sig. . CP_1
Con riferimento alla prole, è noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
pag. 7/12 Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è attribuita inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi- genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Orbene, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, il Tribunale ritiene di dover disporre il regime di affidamento esclusivo alla madre del minore atteso che, in ragione di quanto predetto, tale regime di affido è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010, n. 26587/2009, n. 977/2017).
Tale situazione si verifica senza dubbio nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio, avendo lo stesso omesso di partecipare in qualsivoglia maniera alla vita del minore, come peraltro confermato dai Servizi Sociali, i quali hanno riscontrato l'inadeguatezza del a ricoprire la qualità di genitore, ed avendo CP_1
privato il figlio di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale, essendo rimasto contumace (cfr. Trib. Napoli sentenza 549/2016 e Trib. Roma sentenza n. 11735/2017).
pag. 8/12 Ritiene, altresì, il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze del figlio, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute e ad altri aspetti della vita del minore.
Ovviamente, secondo i dettami di legge, al resta il potere/dovere CP_1 di vigilare sulla condotta dell'affidatario e, eventualmente, rivolgersi al Giudice in caso di condotte contrarie agli interessi del figlio.
Il Collegio, tenuto conto della mancanza di ogni rapporto del – CP_1 che si è reso irreperibile (cfr. relazione dei Servizi Sociali), non partecipando al percorso di mediazione familiare e interrompendo qualsiasi frequentazione con il figlio - al fine di evitare che per il futuro si possano verificare condotte di abbandono evidentemente pregiudizievoli per il minore, ritiene conforme agli interessi dello stesso che laddove il padre intenda incontrare il figlio, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e qualora detto percorso abbia esito positivo, gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti nel rispetto dei desideri del minore e previa attivazione di un percorso di preparazione del minore al riavvicinamento alla figura paterna.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi degli artt. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà al figlio attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con lo stesso convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento del piccolo pag. 9/12 attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno Per_1 mensile.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, considerando l'età del minore e che non sono emersi elementi nuovi rispetto alla fase presidenziale (cfr. ordinanza depositata in data 03.05.2023), reputa conforme a giustizia confermare a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio con la somma mensile complessiva di € 400,00, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale,
e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate.
Con riferimento alle spese straordinarie il Collegio evidenzia che le stesse, salvo diverso accordo tra i genitori, vanno intese così come delineate nel protocollo sottoscritto dal Presidente dell'intestato Tribunale con il Coa di Napoli Nord il
25.10.2019 cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Collegio ritiene che nulla debba essere disposto atteso che la ricorrente, genitore collocatario del minore, si è limitata a chiedere la collocazione del minore presso il domicilio materno e, nel corso del libero interrogatorio, ha dichiarato di vivere con i genitori insieme al piccolo da quando quest'ultimo aveva appena tre mesi. Per_1
4. Sulle spese.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, il Collegio ritiene che non vada disposta la ripetizione delle spese anticipate dalla ricorrente, stante la contumacia del resistente, il tenore della decisione e la mancata contestazione delle domande esperite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando pag. 10/12 nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , nato a Controparte_1
IL (NA) il 24.07.1990;
b) pronuncia la separazione personale di , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a Controparte_1
IL (NA) il 24.07.1990 ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
c) dispone l'affido esclusivo del minore alla Persona_2
madre, riservando a quest'ultima l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni relative alla vita del figlio, così come specificato in parte motiva;
d) dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
e) dispone che gli incontri del padre con il minore avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore la somma mensile di €400,00 da versare alla ricorrente entro il giorno 05 di ogni mese;
somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
g) pone a carico dei coniugi l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, come indicato in parte motiva;
h) nulla dispone in merito al godimento della casa coniugale per le ragioni di cui in parte motiva;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORRENTO
(NA) (atto n. 5, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
pag. 11/12 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
j) spese di giudizio non ripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio dell'08.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
GE Troisi Alessandra RR
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 2802/2023
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra RR - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. GE Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2802 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
Sant'Arpino, n. 1, elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta (CE), alla Via
Romaniello n. 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Balivo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...]
Sanzio, n. 67
RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore costituito di parte resistente concludeva come in atti e il P.M., a seguito di rituale comunicazione, nulla osservava.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 15 giugno 2021 in Sorrento Controparte_1
(NA) in regime di separazione dei beni (cfr. estratto di matrimonio), evidenziando che dalla tale unione era nato, il 21.04.2022, il figlio Per_1
Nel dettaglio, la ricorrente rappresentava un'irreversibile crisi coniugale dovuta alle plurime condotte violente ed aggressive poste in essere dal marito in costanza di matrimonio, comportamenti che avevano indotto la Pt_1 costretta a vivere in un perdurante stato di ansia e di paura, a denunciare l'odierno resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p.
Essendo divenuta intollerabile la convivenza, nel mese di agosto del 2022 la ricorrente, al fine di preservare la propria incolumità e quella del figlio, che all'epoca aveva appena tre mesi, decideva di allontanarsi dalla casa coniugale – ricevendo ospitalità presso la famiglia di origine – e di non farvi più ritorno.
Aggiungeva, infine, che il , a seguito dell'allontanamento della CP_1 CP_1 ricorrente, si era completamente disinteressato del figlio, omettendo qualsiasi forma di assistenza morale e materiale. In particolare, la evidenziava Pt_1
che, sebbene più volte sollecitato, il coniuge non aveva più voluto frequentare il piccolo , rifiutandosi di contribuire al mantenimento del minore: per tale Per_1
motivo la ricorrente, in data 02.11.2022, aveva sporto un'ulteriore querela nei confronto del marito per il reato di cui all'art. 570 c.p.
pag. 2/12 Sulla scorta degli ulteriori elementi fattuali indicati in ricorso, la Pt_1 chiedeva pronunciare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile al marito;
affidare, in via esclusiva, il figlio minore Controparte_1 alla madre, con residenza privilegiata presso il domicilio materno;
porre a Per_1
carico del Sig. assegno di mantenimento pari ad € 450,00 CP_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie, con vittoria delle competenze di lite.
All'esito dell'udienza del 24.05.2023 il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, non costituitosi in giudizio, e sentita la ricorrente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo, tra l'altro l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento CP_1
del figlio con un assegno mensile pari ad €400,00 oltre ISTAT e spese Per_1 straordinarie al 50%.
Veniva quindi fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno
18.10.2023, assegnando termine a parte ricorrente per la notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente non comparso.
Dopo plurimi rinvii dovuti al mancato perfezionamento della notifica nei termini, all'udienza del 24.09.2024 il Giudice delegato, acquisita la relazione dei Servizi
Sociali competenti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il difensore di parte attrice concludeva come in atti e, con successiva ordinanza, previa concessione dei termini di legge, veniva rimessa la causa alla decisione collegiale, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
1. Sulla mancata costituzione del resistente.
pag. 3/12 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_1 benché ritualmente evocato in giudizio non si è costituito per tutta la durata del procedimento.
2. La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, da un lato, le dichiarazioni della ricorrente secondo cui tra i coniugi è venuta meno “l'affectio maritalis” e, dall'altro, il disinteresse manifestato dal resistente desumibile dalla omessa costituzione in giudizio, unito all'interruzione della convivenza, costituiscono evidenti elementi che lasciano agevolmente presumere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, evidenzia il Collegio che l'art. 151, secondo comma, c.c., prevede che "il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio".
Orbene, proprio l'inciso in forza del quale la dichiarazione di addebito può essere pronunciata purché "ne ricorrano le circostanze" deve indirizzare l'arduo compito dell'interprete in una direzione coerente con la ratio che ispira la nuova disciplina;
venuta meno, con la riforma del diritto di famiglia, l'elencazione tassativa delle "colpe" dei coniugi, nella disciplina vigente il presupposto della separazione è l'intollerabilità della convivenza, mentre la pronuncia di addebito è meramente eventuale e richiede di acquisire adeguata conoscenza di tutte le circostanze che abbiano portato alla crisi familiare, al fine di accertare se uno dei pag. 4/12 coniugi, o eventualmente entrambi, con il proprio comportamento in violazione dei doveri matrimoniali abbiano dato causa alla rottura dell'unione.
La pronuncia de qua presuppone, infatti, una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere e basarsi sul complessivo comportamento degli stessi nello svolgimento del rapporto coniugale;
inoltre,
l'esame delle singole violazioni deve essere effettuata nel contesto del comportamento globale di entrambe le parti, atteso che il contegno tenuto da un coniuge non potrebbe mai essere giudicato se non valutandolo comparativamente con la condotta tenuta dall'altro.
L'addebito postula, quindi, una valutazione complessiva e comparativa del rapporto coniugale, che si opera mettendo a confronto i comportamenti dell'uno e dell'altro coniuge e questi con le norme giuridiche che disciplinano i doveri coniugali, sempre tenendo in debito conto dell'interpretazione che degli stessi doveri i coniugi abbiano dato nello svolgimento del rapporto matrimoniale, e solo se si accerti in modo chiaro ed univoco che il comportamento trasgressivo dei doveri coniugali - inteso nel senso che precede – posto in essere da uno o entrambi i coniugi abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, potrà dichiararsi che la separazione è addebitabile ad uno, all'altro, ovvero ad entrambi i coniugi.
La giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità è, in materia, invero, concorde nel rilevare che, ferma restando la necessità ai fini dell'addebito della prova di un adeguato nesso di causalità tra comportamenti in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale (v. Cass. 12.1.2000, n. 279;
Cass. n. 15101/2004), il relativo giudizio è comunque subordinato a una valutazione globale e complessiva dei comportamenti dei coniugi (cfr. Cass. Sez. un. 23.4.1982, n. 2494; Cass. 28.5.1987, n. 4767; Cass. n. 12878/1999).
Ne deriva pertanto come la pronuncia di addebito presuppone, in via generale,
pag. 5/12 che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass. n. 14840 /2006).
Applicando questi principi al caso di specie, la domanda di addebito va rigettata.
Non sono infatti stati provati comportamenti o circostanze che consentono di attribuire la responsabilità della crisi coniugale al resistente contumace, in relazione ai fatti allegati da parte ricorrente.
Sul punto, ritiene il Collegio che le dichiarazioni della in ordine alle Pt_1 lamentate condotte e, in particolare, ai presunti maltrattamenti, non abbiano trovato alcun riscontro probatorio.
E difatti, la querela sporta dalla e l'acclarata apertura del procedimento Pt_1
penale a carico del resistente (cfr. comunicazione rilasciata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in atti) non possono ritenersi elementi sufficienti in grado di suffragare da soli le accuse mosse dalla ricorrente, in assenza di prove testimoniali e documentali, non essendo stati depositati né referti medici attestante eventuali lesioni subite, né sentenze penali di condanna nei confronti del . CP_1
Se infatti è vero che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, (cfr. Cass. n. 27324/2022), è altrettanto evidente che la sussistenza di tali condotte, in base alla ripartizione dell'onere della prova ex art.
pag. 6/12 2697 c.c. debba essere provata dalla parte che richiede l'addebito, poiché chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto stesso.
Alla luce delle svolte considerazioni, la rottura dell'unione matrimoniale deve, dunque ricondursi prettamente all'obiettiva impossibilità della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in un ménage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
Ne consegue che la declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
3. Sul regime di affido genitoriale, sui relativi obblighi di mantenimento in capo al sig. . CP_1
Con riferimento alla prole, è noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
pag. 7/12 Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è attribuita inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi- genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Orbene, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, il Tribunale ritiene di dover disporre il regime di affidamento esclusivo alla madre del minore atteso che, in ragione di quanto predetto, tale regime di affido è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010, n. 26587/2009, n. 977/2017).
Tale situazione si verifica senza dubbio nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio, avendo lo stesso omesso di partecipare in qualsivoglia maniera alla vita del minore, come peraltro confermato dai Servizi Sociali, i quali hanno riscontrato l'inadeguatezza del a ricoprire la qualità di genitore, ed avendo CP_1
privato il figlio di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale, essendo rimasto contumace (cfr. Trib. Napoli sentenza 549/2016 e Trib. Roma sentenza n. 11735/2017).
pag. 8/12 Ritiene, altresì, il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze del figlio, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute e ad altri aspetti della vita del minore.
Ovviamente, secondo i dettami di legge, al resta il potere/dovere CP_1 di vigilare sulla condotta dell'affidatario e, eventualmente, rivolgersi al Giudice in caso di condotte contrarie agli interessi del figlio.
Il Collegio, tenuto conto della mancanza di ogni rapporto del – CP_1 che si è reso irreperibile (cfr. relazione dei Servizi Sociali), non partecipando al percorso di mediazione familiare e interrompendo qualsiasi frequentazione con il figlio - al fine di evitare che per il futuro si possano verificare condotte di abbandono evidentemente pregiudizievoli per il minore, ritiene conforme agli interessi dello stesso che laddove il padre intenda incontrare il figlio, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e qualora detto percorso abbia esito positivo, gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti nel rispetto dei desideri del minore e previa attivazione di un percorso di preparazione del minore al riavvicinamento alla figura paterna.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi degli artt. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà al figlio attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con lo stesso convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento del piccolo pag. 9/12 attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno Per_1 mensile.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, considerando l'età del minore e che non sono emersi elementi nuovi rispetto alla fase presidenziale (cfr. ordinanza depositata in data 03.05.2023), reputa conforme a giustizia confermare a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio con la somma mensile complessiva di € 400,00, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale,
e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate.
Con riferimento alle spese straordinarie il Collegio evidenzia che le stesse, salvo diverso accordo tra i genitori, vanno intese così come delineate nel protocollo sottoscritto dal Presidente dell'intestato Tribunale con il Coa di Napoli Nord il
25.10.2019 cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Collegio ritiene che nulla debba essere disposto atteso che la ricorrente, genitore collocatario del minore, si è limitata a chiedere la collocazione del minore presso il domicilio materno e, nel corso del libero interrogatorio, ha dichiarato di vivere con i genitori insieme al piccolo da quando quest'ultimo aveva appena tre mesi. Per_1
4. Sulle spese.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, il Collegio ritiene che non vada disposta la ripetizione delle spese anticipate dalla ricorrente, stante la contumacia del resistente, il tenore della decisione e la mancata contestazione delle domande esperite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando pag. 10/12 nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , nato a Controparte_1
IL (NA) il 24.07.1990;
b) pronuncia la separazione personale di , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a Controparte_1
IL (NA) il 24.07.1990 ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
c) dispone l'affido esclusivo del minore alla Persona_2
madre, riservando a quest'ultima l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni relative alla vita del figlio, così come specificato in parte motiva;
d) dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
e) dispone che gli incontri del padre con il minore avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore la somma mensile di €400,00 da versare alla ricorrente entro il giorno 05 di ogni mese;
somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
g) pone a carico dei coniugi l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, come indicato in parte motiva;
h) nulla dispone in merito al godimento della casa coniugale per le ragioni di cui in parte motiva;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORRENTO
(NA) (atto n. 5, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
pag. 11/12 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
j) spese di giudizio non ripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio dell'08.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
GE Troisi Alessandra RR
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