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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2427/2018 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(già Parte_1 [...]
in persona del legale rappr.nte sig. Parte_2 Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOZZARI GIUSEPPE PEC:
[...] P.IVA_1
Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ZARBO ALESSANDRO , PEC: Email_2 appellato
e nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO interveniente necessario
Pag. 1 di 5 Conclusioni:
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, per le superiori ragioni, respinta ogni avversaria deduzione ed eccezione, in accoglimento dei dedotti motivi:
- preliminarmente, disporre nuova CTU grafologica per le ragioni indicate, in particolare per estendere la perizia a tutte le firme presenti sui documenti oggetto di querela di falso, compresa quella sottostante l'addenda sull'originale documento denominato “Nota all'IRCAC del
19.04.2016”, come da specifico quesito del Tribunale rivolto al CTU, che ha chiesto di
“verificare se le sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di querela siano riconducibili al sig. ”, mentre il CTU non ha condotto alcuna indagine, nonostante le Parte_3 tempestive osservazioni di parte, sulla firma posta sotto l'addenda manoscritta;
altresì, disporla per estendere la perizia non solo alla sottoscrizione dell'addenda, bensì anche all'addenda stessa, presente sull'originale documento denominato “Nota all'IRCAC del
19.04.2016” (non presente, viceversa, sui documenti prodotti dall'appellata in via monitoria e nel successivo giudizio di opposizione), costituito specificamente dall'allegato 4 della comparsa di costituzione e risposta in prime cure dell'odierna appellata, al fine di stabilire se vi sia compatibilità tra la scrittura a mano dell'addenda alle firme attribuite al legale rappresentante della opponente e di stabilire se si tratti o meno di sapiente ricopiatura;
- nel merito, all'esito della rinnovata CTU e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni attribuite al legale rappresentante dell'odierna appellante, quindi la falsità dei documenti per cui è stata autorizzata la querela di falso;
per tutte le conseguenze di rito;
- vinte le spese dei due gradi.
Per l'appellato
Per tutte queste considerazioni si chiede che l'On. Corte di Appello pronunci
Il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.
Con condanna delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In fatto e in diritto
Pag. 2 di 5 1. Con sentenza n. 1317/18 del 30.10.2018 il Tribunale di Agrigento respingeva la querela di falso proposta in via incidentale da Controparte_2
e la condannava al pagamento della pena pecuniaria e delle spese di lite.
[...]
2. In dettaglio, il Tribunale rilevava che, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rilasciato su istanza della Controparte_1
per il pagamento del saldo dei lavori di costruzione di un edificio, il
[...] legale rappresentante della , presentava querela di falso Pt_2 Parte_1
in via incidentale in relazione alle firme apposte su alcuni documenti depositati dall'opposta e, segnatamente, la nota dell'IRCAC del 19.6.2014, il 2° stato di avanzamento lavori e lo stato di avanzamento lavori finale.
3. Esperito positivamente l'interpello ex art. 222 c.p.c. e disposta l'acquisizione del documento originale da parte dell'IRCAC, veniva dato incarico ad un CTU grafologo.
4. Il Tribunale, sulla scorta dell'esito della relazione grafologica, riteneva – per quanto qui rileva - la sicura riconducibilità della sottoscrizione contenuta nell'originale della nota dell' al legale rappresentante della Per_1 Pt_2
Rilevava poi la superfluità dell'estensione del quesito al CTU sulla sottoscrizione apposta in calce ad un addendum, presente solo sull'originale in possesso dell'IRCAC poiché non era stato specificamente oggetto di querela di falso e, in ogni caso, il contenuto non era in contrasto con quello del documento.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Controparte_2
(oggi ), chiedendone la
[...] Parte_1 riforma.
6. Si è costituita la società che ne ha chiesto il rigetto. CP_1
7. Sostituita l'udienza del 19 giugno 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Con un unico articolato motivo di appello, la società censura la Pt_2
sentenza sia per aver ritenuto che la sottoscrizione apposta alla nota dell'IRCAC sia riconducibile al legale rappresentante della medesima società, sia per non aver esteso
Pag. 3 di 5 l'indagine grafologica alla sottoscrizione apposta in calce all'addendum presente soltanto nell'originale in possesso dell' . Per_1
9. In particolare, deduce che il CTU abbia errato nel ritenere che la sottoscrizione fosse riconducibile al legale rappresentante della considerato che la perizia Pt_2
non ha concluso in termini di certezza, ma di mera probabilità.
10. Inoltre, rileva che l'indagine avrebbe dovuto investire anche la sottoscrizione dell'addendum, così come richiesto nel corso del giudizio, in quanto egli avrebbe proposto la querela di falso su tutte le sottoscrizioni del documento.
11. Nessuno dei superiori rilievi merita accoglimento.
12. Il consulente grafologo nominato in primo grado, le cui conclusioni sono state condivise dal Tribunale, è pervenuto al giudizio di riconducibilità dopo aver esaminato varie sottoscrizioni del e sottoposto questi al saggio grafico. Inoltre, Pt_1
rispondendo ad apposita osservazione della parte ha escluso la possibilità di
“simulazione” della grafia non essendo presenti anomalie che potessero mettere in dubbio la genuinità della sottoscrizione.
13. Con l'atto di gravame, l'appellante si è, invero, limitato a contestare le risultanze della consulenza, senza tuttavia specificare per quali motivi la stessa dovrebbe considerarsi inattendibile, vieppiù che il consulente ha concluso ritenendo che vi fosse “una palese concordanza grafica” tra le sottoscrizioni.
14. Alcuna censura merita poi la decisione del Tribunale in ordine alla mancata sottoposizione ad indagine grafologica della sottoscrizione apposta in calce all'addendum.
15. Difatti, la presenza dell'addendum nel documento in possesso dell'IRCAC è stata rilevata dopo il deposito da parte di questi della copia del documento e in riferimento alla sottoscrizione dell'addendum non è stata proposta formalmente alcuna querela di falso, non potendosi considerare a tal fine sufficiente la richiesta di estensione dell'indagine anche a detta sottoscrizione avanzata dal difensore in udienza dopo il deposito della consulenza.
16. L'appello va, in definitiva respinto e la sentenza confermata.
Pag. 4 di 5 17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
18. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1317/18 pubblicata il 30.10.2018 proposto da Controparte_2
(oggi ) nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato il 25.11.2018 Controparte_3
- Condanna (oggi Controparte_2 [...]
) al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in € 3.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2427/2018 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(già Parte_1 [...]
in persona del legale rappr.nte sig. Parte_2 Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOZZARI GIUSEPPE PEC:
[...] P.IVA_1
Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ZARBO ALESSANDRO , PEC: Email_2 appellato
e nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO interveniente necessario
Pag. 1 di 5 Conclusioni:
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, per le superiori ragioni, respinta ogni avversaria deduzione ed eccezione, in accoglimento dei dedotti motivi:
- preliminarmente, disporre nuova CTU grafologica per le ragioni indicate, in particolare per estendere la perizia a tutte le firme presenti sui documenti oggetto di querela di falso, compresa quella sottostante l'addenda sull'originale documento denominato “Nota all'IRCAC del
19.04.2016”, come da specifico quesito del Tribunale rivolto al CTU, che ha chiesto di
“verificare se le sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di querela siano riconducibili al sig. ”, mentre il CTU non ha condotto alcuna indagine, nonostante le Parte_3 tempestive osservazioni di parte, sulla firma posta sotto l'addenda manoscritta;
altresì, disporla per estendere la perizia non solo alla sottoscrizione dell'addenda, bensì anche all'addenda stessa, presente sull'originale documento denominato “Nota all'IRCAC del
19.04.2016” (non presente, viceversa, sui documenti prodotti dall'appellata in via monitoria e nel successivo giudizio di opposizione), costituito specificamente dall'allegato 4 della comparsa di costituzione e risposta in prime cure dell'odierna appellata, al fine di stabilire se vi sia compatibilità tra la scrittura a mano dell'addenda alle firme attribuite al legale rappresentante della opponente e di stabilire se si tratti o meno di sapiente ricopiatura;
- nel merito, all'esito della rinnovata CTU e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni attribuite al legale rappresentante dell'odierna appellante, quindi la falsità dei documenti per cui è stata autorizzata la querela di falso;
per tutte le conseguenze di rito;
- vinte le spese dei due gradi.
Per l'appellato
Per tutte queste considerazioni si chiede che l'On. Corte di Appello pronunci
Il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.
Con condanna delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In fatto e in diritto
Pag. 2 di 5 1. Con sentenza n. 1317/18 del 30.10.2018 il Tribunale di Agrigento respingeva la querela di falso proposta in via incidentale da Controparte_2
e la condannava al pagamento della pena pecuniaria e delle spese di lite.
[...]
2. In dettaglio, il Tribunale rilevava che, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rilasciato su istanza della Controparte_1
per il pagamento del saldo dei lavori di costruzione di un edificio, il
[...] legale rappresentante della , presentava querela di falso Pt_2 Parte_1
in via incidentale in relazione alle firme apposte su alcuni documenti depositati dall'opposta e, segnatamente, la nota dell'IRCAC del 19.6.2014, il 2° stato di avanzamento lavori e lo stato di avanzamento lavori finale.
3. Esperito positivamente l'interpello ex art. 222 c.p.c. e disposta l'acquisizione del documento originale da parte dell'IRCAC, veniva dato incarico ad un CTU grafologo.
4. Il Tribunale, sulla scorta dell'esito della relazione grafologica, riteneva – per quanto qui rileva - la sicura riconducibilità della sottoscrizione contenuta nell'originale della nota dell' al legale rappresentante della Per_1 Pt_2
Rilevava poi la superfluità dell'estensione del quesito al CTU sulla sottoscrizione apposta in calce ad un addendum, presente solo sull'originale in possesso dell'IRCAC poiché non era stato specificamente oggetto di querela di falso e, in ogni caso, il contenuto non era in contrasto con quello del documento.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Controparte_2
(oggi ), chiedendone la
[...] Parte_1 riforma.
6. Si è costituita la società che ne ha chiesto il rigetto. CP_1
7. Sostituita l'udienza del 19 giugno 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Con un unico articolato motivo di appello, la società censura la Pt_2
sentenza sia per aver ritenuto che la sottoscrizione apposta alla nota dell'IRCAC sia riconducibile al legale rappresentante della medesima società, sia per non aver esteso
Pag. 3 di 5 l'indagine grafologica alla sottoscrizione apposta in calce all'addendum presente soltanto nell'originale in possesso dell' . Per_1
9. In particolare, deduce che il CTU abbia errato nel ritenere che la sottoscrizione fosse riconducibile al legale rappresentante della considerato che la perizia Pt_2
non ha concluso in termini di certezza, ma di mera probabilità.
10. Inoltre, rileva che l'indagine avrebbe dovuto investire anche la sottoscrizione dell'addendum, così come richiesto nel corso del giudizio, in quanto egli avrebbe proposto la querela di falso su tutte le sottoscrizioni del documento.
11. Nessuno dei superiori rilievi merita accoglimento.
12. Il consulente grafologo nominato in primo grado, le cui conclusioni sono state condivise dal Tribunale, è pervenuto al giudizio di riconducibilità dopo aver esaminato varie sottoscrizioni del e sottoposto questi al saggio grafico. Inoltre, Pt_1
rispondendo ad apposita osservazione della parte ha escluso la possibilità di
“simulazione” della grafia non essendo presenti anomalie che potessero mettere in dubbio la genuinità della sottoscrizione.
13. Con l'atto di gravame, l'appellante si è, invero, limitato a contestare le risultanze della consulenza, senza tuttavia specificare per quali motivi la stessa dovrebbe considerarsi inattendibile, vieppiù che il consulente ha concluso ritenendo che vi fosse “una palese concordanza grafica” tra le sottoscrizioni.
14. Alcuna censura merita poi la decisione del Tribunale in ordine alla mancata sottoposizione ad indagine grafologica della sottoscrizione apposta in calce all'addendum.
15. Difatti, la presenza dell'addendum nel documento in possesso dell'IRCAC è stata rilevata dopo il deposito da parte di questi della copia del documento e in riferimento alla sottoscrizione dell'addendum non è stata proposta formalmente alcuna querela di falso, non potendosi considerare a tal fine sufficiente la richiesta di estensione dell'indagine anche a detta sottoscrizione avanzata dal difensore in udienza dopo il deposito della consulenza.
16. L'appello va, in definitiva respinto e la sentenza confermata.
Pag. 4 di 5 17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
18. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1317/18 pubblicata il 30.10.2018 proposto da Controparte_2
(oggi ) nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato il 25.11.2018 Controparte_3
- Condanna (oggi Controparte_2 [...]
) al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in € 3.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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