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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1054 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di delibera della
Giunta comunale e di procura in atti, dall'Avv. Roberto Marino (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via Antonio Gramsci 27
- OPPONENTE -
e
(p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Mario Petrella (c.f. ) e dall'Avv. Paolo Di Cesare (c.f. C.F._2
, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Civitella Roveto, alla C.F._3
via Umberto I 24
-OPPOSTA-
Conclusioni: come da verbale DEudienza del 5.12.2024
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato il 19.6.2019 il Parte_1
premesso che con precetto notificato in data 6.6.2019 la società gli ha
[...] Controparte_1
intimato il rilascio dei terreni siti in e distinti al N.C.T. al f. 20 p. 490, 405, 476 e Parte_1
421 in forza del decreto di trasferimento del Tribunale di Avezzano emesso in suo favore, ha chiesto, previa sospensione DEefficacia esecutiva del titolo, di dichiarare nullo o comunque inefficace il precetto e di accertare che l'ente non è tenuto al rilascio dei beni distinti alle particelle nn. 490, 405
e 476.
A sostegno di tali domande il opponente ha in particolare dedotto: Pt_1
- che con sentenza n. 94 del 17.9.2013, passata in giudicato, il per la Parte_2
liquidazione degli usi civici DEAB (di seguito, per brevità, ) ha dichiarato la Parte_2
natura demaniale dei terreni distinti alle sopra indicate particelle, come già statuito con precedente sentenza del medesimo Commissario del 4.10.1988;
- che con la medesima sentenza n. 94/2013 il Commissario ha ordinato il rilascio dei predetti terreni in favore del odierno opponente;
Pt_1
- che con ordinanza del 3.4.2017 il Comune ha ordinato alla società opposta di rimuovere le ostruzioni che impedivano il libero accesso alle proprietà comunali gravate da uso civico, attivandosi quindi in via forzosa stante la mancata spontanea rimozione del cancello che ostruiva l'accesso;
- che con successiva ordinanza del 25.7.2018 la Giunta Regionale ha reintegrato i terreni di accertata natura demaniale in favore della collettività di ex art. 8 della L.R. n. 25/88, onerando Parte_1
il Sindaco di tale ente di curare volture catastali e trascrizioni, che sono state successivamente eseguite;
- che attualmente i beni, oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, sono concretamente utilizzati dalla comunità in quanto la strada che attraversa le tre suindicate particelle è utilizzata come collegamento tra e la S.P. n 17. Pt_3
Quanto invece alla particella n. 421 parimenti indicata nel precetto, il Comune opponente ha dedotto che tale particella non risulta gravata da usi civici e peraltro risulta già nella disponibilità DEopposta.
2. Si è costituita la società chiedendo dichiararsi l'improcedibilità, l'inammissibilità Controparte_1
e comunque l'infondatezza nel merito DEopposizione.
2 La società opposta, premesso di aver acquistato i beni per cui è causa in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di Avezzano del 21.2.2017, ha dedotto l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità della presente opposizione con cui il opponente, anziché promuovere un Pt_1
nuovo giudizio dinanzi al Commissario per una nuova declaratoria di demanialità, ha chiesto al
Tribunale Ordinario di rendere efficace l'accertamento di demanialità civica contenuto in precedenti sentenze del competente Commissario.
In particolare, secondo l'opposta l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande svolte dall'opponente discenderebbero:
i) dal fatto che il Tribunale Ordinario è privo di giurisdizione in materia di usi civici;
ii) dall'inopponibilità della suindicata sentenza n. 94/2013 alla società opposta per non essere stata tale società parte del relativo giudizio e per essere stata trascritta la suindicata sentenza successivamente al decreto di trasferimento adottato, in favore DEopposta, nell'ambito della procedura concorsuale (procedura nella quale non era nota, in quanto non trascritta, la citata sentenza del Commissario);
iii) dall'inopponibilità di circostanze, quali quelle prospettate dall'opponente, comunque relative a fatti verificatisi anteriormente rispetto alla formazione del decreto di trasferimento (quale titolo esecutivo di formazione giudiziale), anche tenuto conto della mancata proposizione di opposizioni da parte DEodierna opponente nell'ambito della procedura concorsuale.
L'opposta ha altresì chiesto il differimento DEudienza per la chiamata in causa della curatela del fallimento nel cui ambito è stato adottato il decreto di trasferimento, del Ministero della Giustizia e della Regione AB.
3. Accolta l'istanza di sospensione, rigettata l'istanza di chiamata dei terzi ed acquisiti gli atti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza indicata in epigrafe, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche in quanto già fruiti a fronte di precedente riserva in decisione della causa da parte del precedente Giudice assegnatario del procedimento (cui ha fatto seguito la rimessione della causa sul ruolo con ordinanza del 16.11.2024).
4. L'opposizione è fondata e può trovare quindi accoglimento per i motivi di seguito esposti.
5. Nella presente controversia è pacifico tra le parti – oltre a risultare dalla documentazione in atti – che con la sentenza del Commissario n. 94/2013, passata in giudicato, è stata dichiarata la natura demaniale dei terreni distinti alle sopra indicate particelle con ordine alla società Inerti Carrito di
3 procedere alla restituzione degli stessi in favore del odierno opponente (come del pari non è Pt_1
oggetto di specifica contestazione il fatto che la demanialità dei terreni fosse già stata statuita con precedente sentenza del Commissario del 4.10.1988, non in atti).
6. Da tanto consegue, in primo luogo, la giurisdizione del Tribunale adito.
In questo giudizio non viene infatti in rilievo l'accertamento DEesistenza DEuso civico o della sua persistenza sino al momento DEaggiudicazione del bene in sede concorsuale, profili, questi, che possono ritenersi provati sulla base della suindicata sentenza del Commissario e che non sono stati oggetto di specifica contestazione tra le parti, neanche con riguardo all'eventuale adempimento delle formalità previste dalla legge per rendere il bene alienabile anteriormente al decreto di trasferimento.
Di contro è oggetto di controversia tra le parti l'opponibilità della suindicata sentenza del
Commissario all'aggiudicataria opposta.
Da tanto deriva la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito, spettando al giudice ordinario le controversie in cui non vi sia un effettivo contrasto tra le parti in ordine alla qualitas soli da risolvere con efficacia di giudicato e, in particolare, in cui l'appartenenza al demanio civico sia già stata oggetto di accertamento coperto da giudicato ovvero rappresenti comunque un presupposto esterno della domanda non oggetto di contestazione tra le parti (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 28802/22,
Cass., SS.UU., sent. n. 28654/08).
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ragione DEorientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale rientra nella competenza del Commissario la controversia promossa per sentir riconoscere la nullità di atti di disposizione di beni inclusi nel demanio civico e per ottenere l'accertamento ex art. 615 c.p.c. della loro non assoggettabilità all'esecuzione (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 4749/86), posto che, come detto, nella specie è già stata accertata la qualitas soli e posto altresì che non è oggetto del presente giudizio l'accertamento della nullità DEatto di trasferimento in favore DEopposta, ma solo l'accertamento della sua opponibilità o non al opponente. Pt_1
7. Nel merito occorre premettere che, sulla base delle reciproche allegazioni e della documentazione prodotta, nella specie non viene in rilievo un uso civico gravante sulla proprietà privata ma un demanio civico, posto che con la sopra indicata sentenza del Commissario viene chiaramente accertata la natura demaniale dei terreni per cui è causa.
8. Ciò posto risulta dirimente l'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di usi civici disciplinati dalla L. n. 1766/1927 riguardante il riordinamento degli usi civici (cfr., Cass.,
SS.UU., sent. n. 12570/23, Cass. sent. n. 19792/11).
4 Tale normativa, come noto, introduce ex lege un regime di inalienabilità inderogabile se non previa autorizzazione DEamministrazione competente o, nei casi previsti, di affrancazione (regime di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e di perpetua destinazione inderogabile ribadito per il demanio civico anche dalla più recente L. n. 168/2017, su cui più diffusamente infra).
Ebbene in accordo con la sopra citata giurisprudenza di legittimità:
- se l'uso civico si esercita su beni appartenenti alla collettività il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati ex lege trova deroga nelle sole ipotesi previste dalla legge, permanendo per i beni concessi in enfiteusi sino all'affrancazione e per quelli conservati ad uso civico fino al decreto della competente autorità che ne autorizza l'alienazione;
- tale regime di inalienabilità ed incommerciabilità connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri della demanialità;
- tali beni non sono conseguentemente espropriabili neanche per pubblica utilità se non previa sdemanializzazione (necessariamente espressa e non anche meramente tacita);
- del pari i beni medesimi non sono suscettibili di espropriazione forzata, venendo in rilievo l'incommerciabilità ex lege degli stessi e dovendosi altresì considerare che la procedura esecutiva, in quanto posta a presidio DEinteresse del creditore, risulta recessiva rispetto al preminente interesse pubblico (interesse che vieta qualunque circolazione del bene al di fuori dei procedimenti previsti dalla legge e prima del loro formale completamento);
- tali beni sono in conclusione assimilabili a beni demaniali e sono conseguentemente incommerciabili e non assoggettabili agli atti del processo esecutivo al di fuori dei casi e nei modi di legge.
Tali principi risultano invero confermati anche dalla sentenza della Consulta n. 119/2023, con cui, premesso che da ultimo la L. n. 168/17 ha inteso fortemente valorizzare la proprietà collettiva e gli usi civici, è stata esclusa la legittimità costituzionale del regime di inalienabilità solo per i beni privati gravati da usi civici non ancora liquidati e non anche per i beni rientranti nel demanio civico (fermo restando che anche sui beni privati gravati da usi civici permane comunque, sempre secondo la sentenza indicata, un vincolo di immutabilità della destinazione, in quanto gli usi civici seguono il fondo ed i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro, essendo il diritto immediatamente opponibile a chiunque e non potendo l'acquirente del fondo compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo degli usi civici).
5 Né peraltro nella specie è possibile pervenire a diverse conclusioni sulla scorta della L.R. n. 25/1988 con cui la materia è stata disciplinata successivamente all'attribuzione alle Regioni delle relative competenze, prevedendo anche tale legge l'inalienabilità in assenza di autorizzazione da parte della competente amministrazione e specificando che anche in caso di retrocessione del bene alla comunità
i beni tornano all'anteriore regime giuridico.
9. Così inquadrato il regime applicabile alle particelle in questione, inalienabili e soggette ad un vero e proprio divieto di circolazione se non alle condizioni di legge, può certamente affermarsi che il
Comune opponente vanti un titolo su tali particelle opponibile al decreto di trasferimento in favore DEopposta.
10. Preliminarmente all'esame dei profili dedotti dall'opposta per sostenere l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza del Commissario, occorre chiarire che al decreto di trasferimento emesso nel
2017 in sede concorsuale possono applicarsi la disciplina e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di espropriazione forzata.
Nella specie in sede concorsuale è stato infatti adottato, ex art. 586 c.p.c., un decreto di trasferimento a seguito di vendita all'incanto.
Anche in considerazione di tale circostanza il caso in esame può trovare analogo inquadramento della vendita giudiziale in sede esecutiva, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che anche in sede concorsuale viene in rilievo una vendita giudiziale tramite cui si realizza un acquisto a titolo derivativo i cui effetti rimangono disciplinati dagli artt. 2919 e ss. c.c. ed avverso cui i mezzi di tutela corrispondono a quelli esperibili nel processo di esecuzione individuale, salvo il necessario coordinamento per cui all'opposizione ex art. 617 c.p.c. corrisponde il reclamo ex art. 26 L.f. (cfr.,
Cass., sent. n. 1610/09, Cass., sent. n. 5888/82, Cass., sent. n. 303/66).
11. Tanto premesso deve in primo luogo escludersi che l'inopponibilità all'opposta della sentenza del
Commissario possa conseguire dall'essere stati in questa sede dedotti fatti estintivi od impeditivi anteriori rispetto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale azionato dall'opposta.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent.
n. 19761/12, Cass., sent. n. 4005/22), che è sempre ammissibile l'azione del terzo, rimasto estraneo alla procedura esecutiva, che intenda chiedere l'accertamento dei suoi diritti sui beni staggiti con effetti nei confronti anche di coloro che hanno acquistato diritti reali incompatibili con il suo.
In particolare tale azione, ove proposta successivamente alla vendita ed anche successivamente all'adozione del decreto di trasferimento, potrà essere volta ad accertare l'esistenza e l'opponibilità
6 nei confronti dei soggetti della procedura e degli eventuali aggiudicatari del proprio diritto reale immobiliare, con vanificazione della disposizione del bene operata nel corso della procedura esecutiva.
Peraltro è noto che i soggetti terzi estranei all'esecuzione mentre possono contestare l'opponibilità del decreto di trasferimento quale titolo esecutivo per il rilascio, non possono contestare la regolarità della procedura esecutiva (cfr. Cass., ord. n. 4236/23).
La suesposta ricostruzione è del resto del tutto coerente con il principio di cui all'art. 2919 c.c. e dunque con il fatto che nelle procedure esecutive, venendo in essere a seguito DEaggiudicazione a terzi un trasferimento a titolo derivativo (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 25926/22), all'aggiudicatario non possono pervenire diritti sui beni non spettanti al debitore.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando dal disposto DEart. 2929 c.c., posto che la regola prevista da tale norma non è applicabile alle nullità che riguardino proprio la vendita stessa
(cfr., Cass., sent. n. 27526/14) e posto altresì che nella specie viene in rilievo il trasferimento di un bene ad onta di norme inderogabili che ne dispongono l'inalienabilità (cfr., Cass., sent. n. 1750/74,
Cass., sent. n. 11265/90, Cass., sent. n. 1940/04).
Non può dunque ritenersi, come invece dedotto dall'opposta, che la sentenza del Commissario sia inopponibile all'opposta medesima in ragione della mera anteriorità dei fatti dedotti dall'opponente rispetto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale azionato dall'opposta.
12. Deve altresì escludersi che l'inopponibilità all'opposta della sentenza del Commissario possa conseguire dal fatto che tale sentenza non sia stata trascritta anteriormente al decreto di trasferimento in favore DEopposta (e, a maggior ragione, della sentenza dichiarativa di fallimento a seguito della quale è stato adottato tale decreto).
Al riguardo è infatti noto che il principio della continuità delle trascrizioni risolve unicamente il conflitto fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa e non può dunque risultare dirimente nel caso di specie.
La giurisprudenza di legittimità, pronunziandosi in punto di giurisdizione a fronte di una sentenza del che aveva ritenuto la trascrizione della sentenza rientrante tra le operazioni di carattere Parte_2
materiale attribuite alla competenza del medesimo (in quanto funzionalmente connessa Parte_2
alla decisione e garanzia della relativa opponibilità), ha infatti chiarito non solo che la trascrizione delle sentenze non attiene alla loro esecuzione in senso proprio, ma anche che non occorre tale adempimento per rendere opponibili le decisioni dei commissari per la liquidazione degli usi civici
7 in quanto la natura demaniale del bene immobile può essere comunque fatta valere nei confronti di chiunque indipendentemente dalla trascrizione (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 2524/08).
Del resto anche con la sopra menzionata sentenza della Consulta è stato precisato che l'art. 586 c.p.c., in punto di formalità soggette a cancellazione con il decreto di trasferimento, concerne fattispecie diverse dai diritti di uso civico, i quali risultano opponibili anche a prescindere dal rispetto di oneri pubblicitari come anche evincibile dall'art. 173-bis, primo comma, numero 8, disp. att. c.p.c.
Tali principi risultano pienamente coerenti con il fatto che l'inderogabile regime di inalienabilità dei beni in esame discende direttamente dalla legge, come peraltro avviene anche in altre ipotesi in cui un atto ha efficacia erga omnes per legge indipendentemente dalla sua trascrizione (si veda ad esempio, l'ipotesi del decreto di esproprio;
cfr., Cass., sent. n. 10229/20).
In tale quadro non può assumere dirimente rilievo neanche il fatto che la società opposta non sia stata parte del giudizio conclusosi con la suindicata sentenza del . Parte_2
Al riguardo, premesso che non sono stati acquisiti elementi da cui desumere che il soggetto dichiarato fallito fosse un avente causa della società parte del giudizio dinanzi al Commissario, deve evidenziarsi che nella specie non viene in rilievo l'impossibilità, in astratto, per l'opposta di opporre il proprio diritto operando la preclusione del giudicato, ma l'opponibilità in concreto di tale diritto in ragione del peculiare e inderogabile regime del demanio civico.
Inoltre, anche successivamente all'ordinanza di sospensione del 4.9.2019 (contenente espressi riferimenti sul punto), l'opposta non ha allegato e provato gli elementi da cui desumere che, nella specie, non si debbano in ogni caso produrre gli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio dinanzi al Commissario e della relativa sentenza, quale affermazione oggettiva di verità (cfr., Cass., sent. n. 792/1995, relativa a pronunzia sulla qualitas soli, con cui è stato affermato che la stessa ratio della demanialità richiede che il rapporto risulti certo ed uniforme nei confronti di tutti, anche se la sentenza non impedisce che un terzo si affermi proprietario del medesimo bene in virtù di titoli e di vicende non esaminati, i quali potrebbero aver impedito che tale bene venisse assoggettato all'uso civico).
13. Dalle argomentazioni che precedono consegue l'accoglimento DEopposizione e, nei limiti DEaccertamento oggetto del presente giudizio, la declaratoria di insussistenza del diritto della società opposta ad agire esecutivamente nei confronti del opponente per il rilascio dei terreni Pt_1
sopra menzionati in forza del suindicato decreto di trasferimento (con cui, per l'appunto, viene intimato il rilascio nei confronti dei terzi privi di titolo opponibile).
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte opposta;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità media), tenuto conto della attività svolta e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1054 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto ad agire esecutivamente per il rilascio
[...] Controparte_1
dei terreni distinti al N.C.T. del al f. f. 20 p. 490, 405, 476; Parte_1
2. CONDANNA al pagamento in favore del delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 5.431,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 5.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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