Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1161/2025 RG
TR
, rappresentata e difesa dall'avv. MARTINA VETERE Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: prestazioni assistenziali
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla SI.ra , volto ad ottenere l'accertamento Parte_1 dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'assegno in favore di mutilati ed invalidi civili e dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per le suddette prestazioni. Ha, quindi, concluso perché si accertasse la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'assegno in favore di mutilati
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Si è costituito l' eccependo l'intempestività del ricorso, nel merito CP_1 deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione assistenziale invocata.
Veniva fissata per la decisone l'udienza del 05.05.2025, sostituita dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta nella data del
30.04.2025.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CT - quale esito
2 positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad dal contenuto ristretto alla valutazione Pt_2 delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso e comunicato il 24.02.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 26.02.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 12.03.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Nel caso di specie il CT, dott. (nominato in sede di ATPO) Persona_1 con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “ipertensione arteriosa;
ipercolesterolemia; obesità”.
In applicazione della formula riduzionistica il CT ha accertato una invalidità complessiva del 46%, escludendo che la ricorrente versi in una condizione di handicap, tantomeno grave.
La ricorrente contesta l'applicazione dei codici previsti dal DM del
05.12.1992, ritenendo non corretto in particolare il codice 6445.
Si tratta delle stesse censure già articolate dopo la ricezione della bozza di consulenza, rispetto alle quali l'Ausiliare ha così argomentato, con
3 valutazione alla quale il Tribunale si riporta pienamente condividendola:
“…Nelle sue osservazioni l'avvocato riporta i vari certificati ed esami specialistici o accessi in PS con le varie diagnosi o conclusioni che consistono essenzialmente in
“ipertensione arteriosa non ben controllata dalla terapia medica”. Nelle stesse certificazioni non risulta mai però un coinvolgimento cardiaco con indicazione della classe NYHA e nemmeno qualche problema neurologico come si vede dal referto della TC encefalo del 14- 06-2024 che risulta normale. Il sottoscritto CT, anche dopo attenta visita, ha perciò attribuito alla perizianda il codice 6445 o coronaropatia lieve (classe NYHA I) con percentuale d'invalidità del 20% che, peraltro, corrisponde alla stessa percentuale d'invalidità richiamata dall'avvocato
Vetere nelle sue osservazioni per quanto riguarda “l'ipertensione arteriosa non complicata e non controllata dalla terapia medica”. Il sottoscritto CT ha inoltre attribuito alla perizianda il codice 7105, che corrisponde all'obesità con complicanze artrosiche con percentuale d'invalidità del 31%, benché sia dalla visita che dalla documentazione medica non risulti alcun problema osteoarticolare legato all'obesità. Pertanto, il sottoscritto CT, ritenendo di aver più che esaurientemente risposto alle osservazioni dell'avvocato Vetere, conferma quanto già detto nelle conclusioni della sua relazione peritale”.
Non risultando adeguatamente confutate le valutazioni medico legali del
CT nominato in fase di ATPO, la domanda non può che essere respinta.
In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 06/05/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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