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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/11/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1048/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1048/2019 promossa da:
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, alla via Parte_1
Gennaro Manna n. 8, presso lo studio dell'Avv. Stefano Lopardi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, alla via Controparte_1
Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco Castellani, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura a margine della copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio;
CONVENUTO
nonché
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6
e ; Controparte_7 Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI pagina 1 di 9 OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 07.04.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 08.04.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 11.04.2019 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione:
A) accertare e dichiarare l'esatto confine tra i fondi di cui in narrativa B) condannare alle spese del presente giudizio chi dovesse opporsi con accessori di legge e rimborso forfettario”.
Con comparsa depositata in data 24.09.2019 si costituiva in giudizio
, rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate nella Controparte_1 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
L'Aquila, Giudice Unico di primo grado, contrariis reiectis, accertati e dichiarati i fatti dedotti dalla difesa della Sig.ra e Controparte_1 previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che la porzione della part.lla n. 140 del fg. 37 del Comune censuario di Cagnano Amiterno evidenziata con il colore verde nella planimetria offerta in comunicazione, accorpata alle limitrofe part.lle n.ri 142, 139 e 138 e con le stesse recintata in modo da costituire un unico appezzamento di terreno, è di proprietà della Sig
.ra ex art. 1158 c.c. per effetto del possesso Controparte_1 ultraventennale e, quindi, per effetto della prescrizione acquisitiva maturata in favore della stessa in ragione del perdurante esclusivo possesso della predetta porzione immobiliare risalente al 1950 ed esercitato ininterrottamente dapprima dal nonno di essa esponente, Sig. cui è Parte_2
pagina 2 di 9 succeduto il padre di essa esponente, Sig. cui è succeduta, Persona_1 il 31.03.2014, la stessa unendo il proprio possesso a Controparte_1 quello dei suoi predetti danti causa e Parte_2 Persona_1 in ragione di quanto precede, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, rigettare la domanda proposta dalla parte attrice siccome destituita di ogni fondamento, sia in punto di fatto che in diritto;
con ogni conseguente statuizione anche in esito al rimborso delle spese e competenze del giudizio”.
All'udienza del 15.10.2019, rilevata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, e , ne veniva dichiarata Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 la contumacia, con rinvio al 07.04.2020 al fine di consentire all'attore di depositare telematicamente la prova della notifica a nonché per Controparte_8
l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Alla successiva udienza del 19.10.2020, rilevata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto , ne veniva dichiarata la Controparte_8 contumacia, con rinvio al 19.01.2021 per consentire alle parti di concludere il procedimento di mediazione, sospeso per effetto dell'emergenza sanitaria da
COVID-19.
All'udienza del 09.03.2021 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 23.12.2021, venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione con esclusivo riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata da , veniva fissata l'udienza del Controparte_1
16.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al
03.10.2023 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
Con sentenza n. 89 del 17.02.2024, pubblicata in data 19.02.2024, la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta veniva dichiarata inammissibile e, con separata ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo all'udienza del 30.04.2024 per la prosecuzione dell'istruttoria in relazione alla domanda attorea. Con la medesima ordinanza veniva disposta una C.T.U., al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “Il C.T.U., compiuto ogni necessario sopralluogo ed pagina 3 di 9 accertamento, con facoltà di ricorrere ad ausiliare per le verifiche topografiche in loco: 1) descriva quale sia l'attuale confine di fatto fra il fondo individuato al
Comune di Cagnano Amiterno (AQ) al foglio 37, particella 140, di proprietà di parte attrice ed il fondo di cui al foglio 37, particella 142 di proprietà di parte convenuta, redigendo dossier fotografico e planimetria degli accertamenti e linea di confine rilevati;
2) accerti, inoltre, previo accesso agli uffici pubblici interessati e con facoltà di consultare mappe, planimetrie ed eventuali atti di frazionamento, quale sia il confine di diritto fra i predetti fondi e, altresì, se esso corrisponda ai confini catastali;
3) rediga ulteriore planimetria evidenziante le eventuali differenze rilevate”.
Il perito nominato, Geom. prestava giuramento Persona_2 all'udienza del 30.04.2024 e depositava l'elaborato definitivo in data
02.10.2024. All'udienza del 15.10.2024, su richiesta delle parti, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.04.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice rappresenta di essere unico ed esclusivo proprietario, per successione testamentaria di del fondo sito in Cagnano Persona_3
Amiterno, censito al Catasto al foglio n. 37, particella 140 (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo attore). Evidenzia, inoltre, che il suddetto fondo è stato affittato ai proprietari del fondo confinante distinto al foglio n. 37, particella 142, di proprietà degli odierni convenuti. Afferma tuttavia che, a seguito di tale utilizzo congiunto dei due terreni confinanti, si sarebbe venuta a creare una situazione di incertezza e promiscuità dei reali confini tra i due fondi, tale da rendere necessaria un'azione finalizzata a ristabilirne l'effettiva collocazione, ai sensi dell'art. 950 c.c.
La convenuta , nel costituirsi in giudizio, contesta la Controparte_1 ricostruzione avversaria, rilevando che il fondo contestato fu oggetto di un accordo (definito come contratto di permuta) risalente all'anno 1950 tra i nonni delle attuali parti del giudizio, in forza del quale lo stesso è stato da sempre pagina 4 di 9 posseduto e coltivato dalla propria famiglia e, pertanto, chiede in via riconvenzionale che ne venga accertato l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ultraventennale.
I convenuti , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , e , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 seppur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Preliminarmente, è necessario evidenziare che con sentenza parziale n.
89/2024, emessa in data 17.02.2024 e pubblicata il 19.02.2024, è stata già dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da
, in ragione della situazione di incertezza obiettiva che Controparte_1 caratterizza il confine tra le due particelle oggetto di causa.
3. Tanto premesso, occorre, dunque, procedere alla valutazione della domanda di regolamento di confini proposta dall'attore ai sensi dell'art. 950
c.c., sul presupposto dell'incertezza dei confini tra il proprio fondo e quello intestato ai convenuti.
Per quanto riguarda la legittimazione delle parti, nell'azione di regolamento dei confini la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, in quanto nell'azione ex art. 950 c.c. non vi è controversia sui titoli di proprietà, ma la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti a causa dell'incertezza della linea di confine fra l'uno e l'altro. In particolare, si è precisato che la legittimazione attiva è legittimamente provata anche dalla produzione della successione del diritto di proprietà dai genitori danti causa (cfr. Trib. Nola, Sez.
I, 22.05.2023, n. 1461). Al riguardo, l'attore ha prodotto sia il testamento olografo che la denuncia di successione di che costituisce il Persona_3 titolo in base al quale ha ottenuto la proprietà del fondo sito in Cagnano
Amiterno, censito al Catasto al foglio n. 37, particella 140, oltre alla visura catastale del bene, da cui risulta l'intestazione in capo a , con Parte_1 la conseguenza che la legittimazione attiva deve ritenersi provata (cfr. doc. n. 2-
4 fascicolo attore).
Quanto alla individuazione dei convenuti, la legittimazione passiva spetta, secondo risalente ma immutata giurisprudenza di legittimità, al proprietario del pagina 5 di 9 fondo contiguo a quello dell'attore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20.11.1981, n. 6186).
Nella specie, l'attore ha fornito la prova di aver introdotto il presente giudizio nei confronti degli intestatari catastali del fondo confinante, distinto al foglio n.
37, particella 142, ovvero , - deceduto e per Controparte_8 Persona_4 esso gli eredi , e -, CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_4
- deceduto e per esso gli eredi , Persona_5 Controparte_5 CP_6
figli della defunta figlia -, ed infine
[...] Controparte_9 Persona_1 defunto e per esso gli eredi e (cfr. doc. n. Controparte_7 Controparte_1
5 fascicolo attore). Nondimeno, solo quest'ultima si è costituita, senza nulla eccepire in punto di legittimazione passiva, mentre gli altri convenuti sono rimasti contumaci, nonostante la regolarità della loro evocazione in giudizio, con la conseguenza che l'azione deve ritenersi correttamente instaurata nei confronti dei soggetti legittimati.
Ciò detto, in tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14.03.2025 n. 6876). In punto di onere della prova
- diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica - incombe su entrambe le parti, ed il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali (cfr. Cass. civ., Sez. II, 31.05.2006, n. 12891; Cass. civ.,
Sez. II, 18.04.1994, n. 3663).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, dunque, ai fini dell'esatta individuazione del confine tra le particelle oggetto di causa, deve farsi riferimento alla relazione peritale redatta dal C.T.U. Geom.
[...]
depositata in data 02.10.2024. Le conclusioni cui giunge l'ausiliare Persona_2 del giudice, infatti, appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti e dello stato dei luoghi.
In particolare, il consulente d'ufficio, dopo aver esaminato la produzione documentale delle parti e verificato la mappa d'impianto catastale e i certificati pagina 6 di 9 catastali presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di L'Aquila, ha ritenuto che la linea di confine tra la particella n. 140 di proprietà dell'attore e la particella n. 142 di proprietà dei convenuti, individuata nello stralcio di mappa attuale (immagine 2) con vertici A, B, non è un confine di impianto in quanto modificata da frazionamenti (cfr. pag. 4 perizia definitiva Geom.
[...] del 02.10.2024, in atti). Dalle indagini svolte dal perito sono Persona_2 risultati i seguenti frazionamenti: i) frazionamento 1 (n. 197 del 09.08.1926) riguardante la ex particella di impianto n. 52; ii) frazionamento 2 (del
01.10.1936) riguardante la particella n. 140 (generata dalla ex particella 52), da cui venivano create le attuali particelle n. 140 e n. 142 oggetto di causa (cfr. pag. 5 e 6 perizia definitiva Geom. del 02.10.2024, in atti). Persona_2
Il C.T.U., dunque, una volta accertato che la linea di confine A, B non risulta essere un confine di impianto, al fine di ricavare l'esatto confine catastale attuale ha eseguito la georeferenziazione parametrica con il programma Thopos 2018 della mappa di impianto, avvalendosi per l'elaborazione dei calcoli della metodologia della rototraslazione baricentrica ai minimi quadrati (tecnica che consente di evidenziare gli scarti tra i punti omologhi e permette di scartare dai calcoli finali i punti con scarti elevati), mediante supporto di software topografico specifico (cfr. pag. 12 e 13 perizia definitiva Geom. del 02.10.2024, in atti). Persona_2
Tale modus operandi ha consentito al C.T.U. di ottenere “lo stato di fatto da dove si evince l'errato confine in linea rossa tratteggiata e lo stato legittimo
(da ripristinare) con l'esatta linea catastale rossa tratteggiata da ricavare con le misure dei due frazionamenti in atti sopra citati”, rappresentati graficamente nelle due immagini allegate a pagina 14 e pagina 15 della relazione peritale (cfr. pag. 13 perizia definitiva Geom. del 02.10.2024, in atti). Persona_2
In definitiva, il Geom. in relazione al quesito n. 3, ha Persona_2 riscontrato che “l'attuale confine non corrisponde con il confine catastale”, ed ha calcolato le esatte misure da ripristinare, come indicate nella planimetria catastale dallo stesso redatta ed allegata a pagina 15 della relazione (cfr. pag. 20 perizia definitiva Geom. del 02.10.2024, in atti). Sulla Persona_2 scorta delle risultanze peritali, pienamente condivise dal Tribunale, deve ritenersi che il confine tra i fondi di proprietà delle parti sia quello identificato pagina 7 di 9 dalla linea risultante dalla mappa d'impianto catastale secondo le coordinate e i punti indicati dal C.T.U. nella planimetria catastale rappresentata a pagina 15 della perizia.
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, la domanda di parte attrice dovrà essere accolta, con pronuncia di accertamento del fatto che il confine tra la particella n. 140 di proprietà dell'attore e la particella n. 142 di proprietà dei convenuti corrisponde a quello indicato dal C.T.U. nella planimetria catastale denominata “stato legittimo”, pagina 15 della perizia definitiva del 02.10.2024.
4.1 Per quanto concerne le spese del giudizio, relativamente alla sola domanda di regolamento di confini avanzata dalla parte attrice, le stesse dovranno essere poste soltanto a carico di in virtù del Controparte_1 principio della soccombenza, in quanto unica convenuta che si è opposta alla domanda dell'attore, come espressamente richiesto nelle sue conclusioni, e sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore della domanda e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
4.2 Sulla base del medesimo principio, le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 25.10.2024, dovranno essere definitivamente poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1048/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara che il confine tra il fondo di proprietà di , sito in Cagnano Parte_1
Amiterno, distinto in catasto al Foglio 37 particella n. 140 ed il fondo di proprietà dei convenuti, sito in Cagnano Amiterno e distinto in catasto al Foglio 37 particella n. 142, è quello riportato nella planimetria catastale denominata “stato legittimo” allegata a pagina 15 della relazione del C.T.U. Geom. del 02.10.2024; Persona_2
pagina 8 di 9 2) condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 giudizio in favore di , che liquida complessivamente Parte_1 in € 820,47 di cui € 158,47 per esborsi ed € 662,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese della Controparte_1
C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 25.10.2024.
L'Aquila, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1048/2019 promossa da:
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, alla via Parte_1
Gennaro Manna n. 8, presso lo studio dell'Avv. Stefano Lopardi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, alla via Controparte_1
Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco Castellani, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura a margine della copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio;
CONVENUTO
nonché
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6
e ; Controparte_7 Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI pagina 1 di 9 OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 07.04.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 08.04.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 11.04.2019 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione:
A) accertare e dichiarare l'esatto confine tra i fondi di cui in narrativa B) condannare alle spese del presente giudizio chi dovesse opporsi con accessori di legge e rimborso forfettario”.
Con comparsa depositata in data 24.09.2019 si costituiva in giudizio
, rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate nella Controparte_1 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
L'Aquila, Giudice Unico di primo grado, contrariis reiectis, accertati e dichiarati i fatti dedotti dalla difesa della Sig.ra e Controparte_1 previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che la porzione della part.lla n. 140 del fg. 37 del Comune censuario di Cagnano Amiterno evidenziata con il colore verde nella planimetria offerta in comunicazione, accorpata alle limitrofe part.lle n.ri 142, 139 e 138 e con le stesse recintata in modo da costituire un unico appezzamento di terreno, è di proprietà della Sig
.ra ex art. 1158 c.c. per effetto del possesso Controparte_1 ultraventennale e, quindi, per effetto della prescrizione acquisitiva maturata in favore della stessa in ragione del perdurante esclusivo possesso della predetta porzione immobiliare risalente al 1950 ed esercitato ininterrottamente dapprima dal nonno di essa esponente, Sig. cui è Parte_2
pagina 2 di 9 succeduto il padre di essa esponente, Sig. cui è succeduta, Persona_1 il 31.03.2014, la stessa unendo il proprio possesso a Controparte_1 quello dei suoi predetti danti causa e Parte_2 Persona_1 in ragione di quanto precede, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, rigettare la domanda proposta dalla parte attrice siccome destituita di ogni fondamento, sia in punto di fatto che in diritto;
con ogni conseguente statuizione anche in esito al rimborso delle spese e competenze del giudizio”.
All'udienza del 15.10.2019, rilevata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, e , ne veniva dichiarata Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 la contumacia, con rinvio al 07.04.2020 al fine di consentire all'attore di depositare telematicamente la prova della notifica a nonché per Controparte_8
l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Alla successiva udienza del 19.10.2020, rilevata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto , ne veniva dichiarata la Controparte_8 contumacia, con rinvio al 19.01.2021 per consentire alle parti di concludere il procedimento di mediazione, sospeso per effetto dell'emergenza sanitaria da
COVID-19.
All'udienza del 09.03.2021 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 23.12.2021, venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione con esclusivo riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata da , veniva fissata l'udienza del Controparte_1
16.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al
03.10.2023 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
Con sentenza n. 89 del 17.02.2024, pubblicata in data 19.02.2024, la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta veniva dichiarata inammissibile e, con separata ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo all'udienza del 30.04.2024 per la prosecuzione dell'istruttoria in relazione alla domanda attorea. Con la medesima ordinanza veniva disposta una C.T.U., al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “Il C.T.U., compiuto ogni necessario sopralluogo ed pagina 3 di 9 accertamento, con facoltà di ricorrere ad ausiliare per le verifiche topografiche in loco: 1) descriva quale sia l'attuale confine di fatto fra il fondo individuato al
Comune di Cagnano Amiterno (AQ) al foglio 37, particella 140, di proprietà di parte attrice ed il fondo di cui al foglio 37, particella 142 di proprietà di parte convenuta, redigendo dossier fotografico e planimetria degli accertamenti e linea di confine rilevati;
2) accerti, inoltre, previo accesso agli uffici pubblici interessati e con facoltà di consultare mappe, planimetrie ed eventuali atti di frazionamento, quale sia il confine di diritto fra i predetti fondi e, altresì, se esso corrisponda ai confini catastali;
3) rediga ulteriore planimetria evidenziante le eventuali differenze rilevate”.
Il perito nominato, Geom. prestava giuramento Persona_2 all'udienza del 30.04.2024 e depositava l'elaborato definitivo in data
02.10.2024. All'udienza del 15.10.2024, su richiesta delle parti, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.04.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice rappresenta di essere unico ed esclusivo proprietario, per successione testamentaria di del fondo sito in Cagnano Persona_3
Amiterno, censito al Catasto al foglio n. 37, particella 140 (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo attore). Evidenzia, inoltre, che il suddetto fondo è stato affittato ai proprietari del fondo confinante distinto al foglio n. 37, particella 142, di proprietà degli odierni convenuti. Afferma tuttavia che, a seguito di tale utilizzo congiunto dei due terreni confinanti, si sarebbe venuta a creare una situazione di incertezza e promiscuità dei reali confini tra i due fondi, tale da rendere necessaria un'azione finalizzata a ristabilirne l'effettiva collocazione, ai sensi dell'art. 950 c.c.
La convenuta , nel costituirsi in giudizio, contesta la Controparte_1 ricostruzione avversaria, rilevando che il fondo contestato fu oggetto di un accordo (definito come contratto di permuta) risalente all'anno 1950 tra i nonni delle attuali parti del giudizio, in forza del quale lo stesso è stato da sempre pagina 4 di 9 posseduto e coltivato dalla propria famiglia e, pertanto, chiede in via riconvenzionale che ne venga accertato l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ultraventennale.
I convenuti , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , e , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 seppur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Preliminarmente, è necessario evidenziare che con sentenza parziale n.
89/2024, emessa in data 17.02.2024 e pubblicata il 19.02.2024, è stata già dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da
, in ragione della situazione di incertezza obiettiva che Controparte_1 caratterizza il confine tra le due particelle oggetto di causa.
3. Tanto premesso, occorre, dunque, procedere alla valutazione della domanda di regolamento di confini proposta dall'attore ai sensi dell'art. 950
c.c., sul presupposto dell'incertezza dei confini tra il proprio fondo e quello intestato ai convenuti.
Per quanto riguarda la legittimazione delle parti, nell'azione di regolamento dei confini la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, in quanto nell'azione ex art. 950 c.c. non vi è controversia sui titoli di proprietà, ma la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti a causa dell'incertezza della linea di confine fra l'uno e l'altro. In particolare, si è precisato che la legittimazione attiva è legittimamente provata anche dalla produzione della successione del diritto di proprietà dai genitori danti causa (cfr. Trib. Nola, Sez.
I, 22.05.2023, n. 1461). Al riguardo, l'attore ha prodotto sia il testamento olografo che la denuncia di successione di che costituisce il Persona_3 titolo in base al quale ha ottenuto la proprietà del fondo sito in Cagnano
Amiterno, censito al Catasto al foglio n. 37, particella 140, oltre alla visura catastale del bene, da cui risulta l'intestazione in capo a , con Parte_1 la conseguenza che la legittimazione attiva deve ritenersi provata (cfr. doc. n. 2-
4 fascicolo attore).
Quanto alla individuazione dei convenuti, la legittimazione passiva spetta, secondo risalente ma immutata giurisprudenza di legittimità, al proprietario del pagina 5 di 9 fondo contiguo a quello dell'attore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20.11.1981, n. 6186).
Nella specie, l'attore ha fornito la prova di aver introdotto il presente giudizio nei confronti degli intestatari catastali del fondo confinante, distinto al foglio n.
37, particella 142, ovvero , - deceduto e per Controparte_8 Persona_4 esso gli eredi , e -, CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_4
- deceduto e per esso gli eredi , Persona_5 Controparte_5 CP_6
figli della defunta figlia -, ed infine
[...] Controparte_9 Persona_1 defunto e per esso gli eredi e (cfr. doc. n. Controparte_7 Controparte_1
5 fascicolo attore). Nondimeno, solo quest'ultima si è costituita, senza nulla eccepire in punto di legittimazione passiva, mentre gli altri convenuti sono rimasti contumaci, nonostante la regolarità della loro evocazione in giudizio, con la conseguenza che l'azione deve ritenersi correttamente instaurata nei confronti dei soggetti legittimati.
Ciò detto, in tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14.03.2025 n. 6876). In punto di onere della prova
- diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica - incombe su entrambe le parti, ed il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali (cfr. Cass. civ., Sez. II, 31.05.2006, n. 12891; Cass. civ.,
Sez. II, 18.04.1994, n. 3663).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, dunque, ai fini dell'esatta individuazione del confine tra le particelle oggetto di causa, deve farsi riferimento alla relazione peritale redatta dal C.T.U. Geom.
[...]
depositata in data 02.10.2024. Le conclusioni cui giunge l'ausiliare Persona_2 del giudice, infatti, appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti e dello stato dei luoghi.
In particolare, il consulente d'ufficio, dopo aver esaminato la produzione documentale delle parti e verificato la mappa d'impianto catastale e i certificati pagina 6 di 9 catastali presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di L'Aquila, ha ritenuto che la linea di confine tra la particella n. 140 di proprietà dell'attore e la particella n. 142 di proprietà dei convenuti, individuata nello stralcio di mappa attuale (immagine 2) con vertici A, B, non è un confine di impianto in quanto modificata da frazionamenti (cfr. pag. 4 perizia definitiva Geom.
[...] del 02.10.2024, in atti). Dalle indagini svolte dal perito sono Persona_2 risultati i seguenti frazionamenti: i) frazionamento 1 (n. 197 del 09.08.1926) riguardante la ex particella di impianto n. 52; ii) frazionamento 2 (del
01.10.1936) riguardante la particella n. 140 (generata dalla ex particella 52), da cui venivano create le attuali particelle n. 140 e n. 142 oggetto di causa (cfr. pag. 5 e 6 perizia definitiva Geom. del 02.10.2024, in atti). Persona_2
Il C.T.U., dunque, una volta accertato che la linea di confine A, B non risulta essere un confine di impianto, al fine di ricavare l'esatto confine catastale attuale ha eseguito la georeferenziazione parametrica con il programma Thopos 2018 della mappa di impianto, avvalendosi per l'elaborazione dei calcoli della metodologia della rototraslazione baricentrica ai minimi quadrati (tecnica che consente di evidenziare gli scarti tra i punti omologhi e permette di scartare dai calcoli finali i punti con scarti elevati), mediante supporto di software topografico specifico (cfr. pag. 12 e 13 perizia definitiva Geom. del 02.10.2024, in atti). Persona_2
Tale modus operandi ha consentito al C.T.U. di ottenere “lo stato di fatto da dove si evince l'errato confine in linea rossa tratteggiata e lo stato legittimo
(da ripristinare) con l'esatta linea catastale rossa tratteggiata da ricavare con le misure dei due frazionamenti in atti sopra citati”, rappresentati graficamente nelle due immagini allegate a pagina 14 e pagina 15 della relazione peritale (cfr. pag. 13 perizia definitiva Geom. del 02.10.2024, in atti). Persona_2
In definitiva, il Geom. in relazione al quesito n. 3, ha Persona_2 riscontrato che “l'attuale confine non corrisponde con il confine catastale”, ed ha calcolato le esatte misure da ripristinare, come indicate nella planimetria catastale dallo stesso redatta ed allegata a pagina 15 della relazione (cfr. pag. 20 perizia definitiva Geom. del 02.10.2024, in atti). Sulla Persona_2 scorta delle risultanze peritali, pienamente condivise dal Tribunale, deve ritenersi che il confine tra i fondi di proprietà delle parti sia quello identificato pagina 7 di 9 dalla linea risultante dalla mappa d'impianto catastale secondo le coordinate e i punti indicati dal C.T.U. nella planimetria catastale rappresentata a pagina 15 della perizia.
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, la domanda di parte attrice dovrà essere accolta, con pronuncia di accertamento del fatto che il confine tra la particella n. 140 di proprietà dell'attore e la particella n. 142 di proprietà dei convenuti corrisponde a quello indicato dal C.T.U. nella planimetria catastale denominata “stato legittimo”, pagina 15 della perizia definitiva del 02.10.2024.
4.1 Per quanto concerne le spese del giudizio, relativamente alla sola domanda di regolamento di confini avanzata dalla parte attrice, le stesse dovranno essere poste soltanto a carico di in virtù del Controparte_1 principio della soccombenza, in quanto unica convenuta che si è opposta alla domanda dell'attore, come espressamente richiesto nelle sue conclusioni, e sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore della domanda e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
4.2 Sulla base del medesimo principio, le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 25.10.2024, dovranno essere definitivamente poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1048/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara che il confine tra il fondo di proprietà di , sito in Cagnano Parte_1
Amiterno, distinto in catasto al Foglio 37 particella n. 140 ed il fondo di proprietà dei convenuti, sito in Cagnano Amiterno e distinto in catasto al Foglio 37 particella n. 142, è quello riportato nella planimetria catastale denominata “stato legittimo” allegata a pagina 15 della relazione del C.T.U. Geom. del 02.10.2024; Persona_2
pagina 8 di 9 2) condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 giudizio in favore di , che liquida complessivamente Parte_1 in € 820,47 di cui € 158,47 per esborsi ed € 662,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese della Controparte_1
C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 25.10.2024.
L'Aquila, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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