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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 16/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3346/2023, promossa da:
RO RA TO (C.F. [...]) e AP ZI (CF.
[...]) rappresentati e difesi dall'Avv.to Puce Paolo Rocco, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione attori contro
COMUNE DI VILLA CORTESE (P.IVA: 01008750158), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Barbara Bigatti, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
e contro
CAP HOLDING SPA (P.IVA 13187590156), in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Filippo Rosada, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta terza chiamata
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: Previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia Ill.mo Tribunale adito così provvedere:
Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni in atti, accertato e dichiarato che a seguito degli eventi occorsi in data 14.07.2021 e 19.09.2021 gli attori
PU PA e PU ES IO hanno patito danni alla propria abitazione e agli arredi per complessivi Euro 5.179,26 ovvero nella diversa misura risultante all'esito del giudizio;
accertata e dichiarata la responsabilità del Comune di Villa Cortese e della società Cap Holding Spa, in via solidale fra loro ovvero ciascuno per quanto di competenza, per i fatti di cui è causa;
condannare il Comune di Villa Cortese in persona del Sindaco pro tempore e la società Cap Holding Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro ovvero ciascuno per quanto di competenza, al pagamento in favore degli attori PU PA e PU ES IO della somma di € 5.179,26, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno;
pagina 1 di 9 accertato e dichiarato che gli attori hanno avuto un esborso per spese relative al procedimento ex art. 696bis cpc, di cui alla narrativa dell'atto di citazione, per il complessivo importo di Euro 7.302,74=, di cui Euro 1.902,44 per spese di CTU liquidate con provvedimento giudiziale nel procedimento per Atp Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio e saldate dagli attori, Euro 2.177,70 per spese saldate dagli attori al Consulente Tecnico di parte Geom. LL avuto riguardo all'opera dallo stesso prestata nel procedimento per Atp Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio, Euro € 3.222,60 per spese legali corrisposte dagli attori relative al procedimento di cui all'RG. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio, condannare il convenuto Comune di Villa Cortese in persona del Sindaco pro tempore e la società Cap Holding Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro ovvero ciascuno per quanto di competenza, al pagamento in favore degli attori dell'importo di Euro 7.302,74=, di cui Euro 1.902,44 per spese di CTU liquidate con provvedimento giudiziale nel procedimento per ATP
Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio e saldate dagli attori, Euro 2.177,70 per spese saldate dagli attori al Consulente Tecnico di parte Geom. LL avuto riguardo all'opera dallo stesso prestata nel procedimento per ATP Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio, Euro € 3.222,60 per spese legali corrisposte dagli attori relative al procedimento di ATP di cui all'RG. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio, ovvero di quella maggiore o minore somma accertata all'esito del giudizio. Il tutto oltre interessi legali e moratori da calcolarsi ex art. 1284 c.c. dal dovuto all'effettivo pagamento. In via istruttoria Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione vero che: cap. 1: in data 14.7.2021 e in data 19.09.2021 si allagò il piano interrato dell'immobile sito in Villa Cortese alla via Don Milani n. 3 di proprietà degli attori, come da fotografie che si rammostrano (doc. 2 e 10 parte attrice); cap. 2: in data 14.07.2021 e in data 19.09.2021 nell'immobile di cui è causa sito in Villa Cortese alla via Don Milani n. 3 vi era presenza di acqua nei locali cantina, lavanderia e caldaia, posti al piano interrato, come da fotografie che si rammostrano
(doc. 2 e 10 parte attrice);
cap. 3: in data 14.07.2021 e in data 19.09.2021 l'acqua che allagava il piano interrato degli attori fuoriusciva dalla piletta del box come da fotografie che si rammostrano (doc. 2 e 10 parte attrice);
cap. 4: in data 14.07.2021 e in data 19.09.2021 in occasione degli allagamenti di cui è causa gli arredi e il loro contenuto presenti nei locali cantina, lavanderia e caldaia degli attori, quali ad esempio la lavatrice e le scarpe, subirono danni così come i muri e i serramenti come da fotografie che si rammostrano (doc. 2 e 10 parte attrice);
cap. 5: successivamente agli allagamenti occorsi in data 14.07.2021 e in data 19.09.2021 all'immobile di cui è causa di proprietà degli attori, il giorno 24.09.2021 venne realizzato per il tramite della società Cap Holding, gestore del servizio idrico integrato, su richiesta del Comune di Villa Cortese, un bypass all'impianto fognario prospicente la proprietà degli attori come da fotografie che si rammostrano (doc. 4 parte attrice);
cap. 6: a far tempo dall'acquisto dell'immobile di cui è causa da parte degli attori nel giugno 2020, l'intervento del 24.09.2021 fu il solo intervento di manutenzione che interessò l'impianto fognario e di smaltimento acque del Comune di Villa Cortese, ivi compresa la caditoia, nel tratto prospicente la via Don Milani n. 3.
Si indicano quali testi: signori PU LU di Villa Cortese, SS RI di Villa Cortese, Geom. SL RI presso Cap Holding Spa con sede in Milano, Geom. Marco Travaini ovvero il responsabile ufficio tecnico comunale presso il Comune di Villa Cortese.
Con richiesta di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dai convenuti ed ammessi dal Giudice. Si chiede l'interpello delle parti convenute sulle circostanze di seguito indicate:
1: successivamente agli allagamenti occorsi in data 14.07.2021 e in data 19.09.2021 all'immobile di cui è causa di proprietà degli attori, il Comune di Villa Cortese interessò la società Cap Holding Spa di Milano della verifica del funzionamento del sistema fognario e di smaltimento acque per la via Don Milani in Villa Cortese;
2: a seguito degli allagamenti che colpirono l'immobile di cui è causa di proprietà degli attori nel luglio e settembre 2021, in data 24.09.2021 il Comune di Villa Cortese eseguì lavori di manutenzione all'impianto fognario prospicente la proprietà degli attori per il tramite della società Cap Holding Spa, di cui alle fotografie che si rammostrano (doc. 4 parte attrice);
3: a far tempo dal giugno 2020, data di acquisto dell'immobile da parte degli attori, l'intervento del 24.09.2021 richiesto dal Comune di Villa Cortese fu l'unica manutenzione che interessò l'impianto fognario e di smaltimento acque del Comune di Villa Cortese nel tratto prospicente la via Don Milani n. 3:
4. la custodia della rete fognaria spetta al Comune di Villa Cortese quale proprietario dell'impianto e alla società Cap Holding Spa quale gestore del servizio;
pagina 2 di 9
5. la custodia della caditoia sulla via pubblica Don Milani n. 3 in Villa Cortese è di competenza del Comune di Villa Cortese quale proprietario del manufatto. Si chiede che il Giudice voglia disporre l'acquisizione della relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio Ing. Pisanelli nel procedimento ex art. 696bis cpc Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio, nonché del fascicolo d'ufficio telematico del procedimento Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio.
Qualora il signor Giudice lo ritenesse opportuno ai fini del decidere, si chiede disporsi Ctu ovvero integrazione della CTU svolta nel procedimento preventivo Rg. 3232/2022, volta all'accertamento delle cause degli allagamenti di cui al giudizio nonché all'accertamento e alla quantificazione dei conseguenti danni patiti dagli attori. In ogni caso: con condanna del Comune di Villa Cortese, in persona del sindaco pro tempore e della Società Cap Holding spa, in via solidale fra loro, ovvero ciascuno per quanto di competenza, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per Legge.
Nell'interesse di parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, adversis reiectis, così giudicare: nel merito: respingere e disattendere le domande tutte formulate nei confronti del convenuto Comune di Villa Cortese in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
ove ritenuto e dichiarato in subordine che l'evento di danno sia stato causato per colpa e responsabilità della Soc. Cap Holding spa, in persona del Legale Rappresentante Pro tempore condannare quest'ultima al risarcimento dei danni tutti richiesti da parte attrice;
in ogni caso sollevando e mallevando il convenuto Comune di Villa Cortese da qualsiasi pretesa risarcitoria. Per le spese la legge. in via istruttoria: disporre l'acquisizione della CTU preventiva redatta dall'Ing. Pisanelli nonché della documentazione a corredo dell'elaborato peritale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rgn 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio associandosi all'acquisizione del fascicolo rgn 3232/2022 Tribunale di Busto, così come ex adverso formulata e disporre ove ritenuto il richiamo del CTU a chiarimenti e/o la rinnovazione della CTU volta all'accertamento delle cause degli allagamenti asseritamente patiti dagli attori nonché all'accertamento e quantificazione dei relativi danni.
Nell'interesse della terza chiamata:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
-- In principalità: respingere le domande proposte da tutte le parti nei confronti di Cap Holding s.p.a. per le ragioni espresse in narrativa, con la rifusione delle spese di lite;
-- In subordine: nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una responsabilità di Cap Holding s.p.a., liquidare il danno subìto dagli attori per il sinistro di cui è causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, con le diminuzioni ed esclusioni previste dall'art.1227 c.c., respingendo ogni maggiore pretesa e compensando almeno parzialmente le spese di lite.
-- In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi. 1) Vero che in occasione del sopralluogo del 21.9.2021 presso l'abitazione degli attori oggetto dell'allagamento per cui è causa, questi riferivano che l'acqua che aveva invaso il piano sotterraneo proveniva dalla griglia dello stabile;
(teste, Geom. SL RI c/o Cap Holding s.p.a. PEC: capholding@legalmail.it) Si chiede disporsi CTU tecnica per accertare le cause dell'allagamento di cui al presente giudizio.
Attendere inoltre le istanze ed opposizioni espresse in memoria ex art. 171ter n. 3 cpc depositata.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, RO RA TO e AP
ZI convenivano in giudizio il COMUNE DI VILLA CORTESE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento del piano interrato della propria abitazione, situata in Villa Cortese, via Don Milani n. 3, avvenuto in due occasioni (14.07.2021 e 19.09.2021), a seguito di eventi meteorologici avversi.
Gli attori specificavano che tali allagamenti, occorsi a causa dell'occlusione di una caditoia posta sulla pubblica via, comportavano danni strutturali e danni agli arredi presenti nel piano seminterrato, oltre al relativo contenuto, per un importo di € 5.179,26.
pagina 3 di 9 La causa degli allagamenti veniva indicata sulla base di quanto accertato dalla relazione peritale redatta dall'Ing. Pisanelli in sede di ricorso ex art. 696 bis cpc, nella quale si riteneva che l'inadeguato deflusso delle acque di scarico meteoriche fosse dovuto al malfunzionamento del tratto fognario di competenza comunale.
Oltre ai danni patrimoniali, gli attori chiedevano il ristoro di quanto sostenuto per le spese giudiziarie del procedimento di ATP ammontanti ad € 7.302,74
Di tutti tali danni gli attori chiamavano a rispondere, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c. il
Comune di Villa Cortese, quale proprietario e custode della rete fognaria e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda attorea ed eccepiva che la custodia della rete fognaria era stata trasferita in capo alla società Cap Holding Spa, in forza di apposita delibera comunale e successiva convenzione, in regime di in house provinding.
Chiedeva il Comune convenuto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'indicata società.
Autorizzata dal giudice istruttore la chiamata in causa del terzo, la Cap Holding Spa si costituiva in giudizio contestando l'opponibilità della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto svolta senza la partecipazione della stessa, nonché le pretese attoree. Concludeva per il rigetto integrale delle domande svolte.
Il giudice istruttore, disattese le istanze istruttorie delle parti, disponeva in ordine alla decisione della causa.
***
Preliminarmente, sebbene la terza chiamata non abbia preso parte al procedimento di ATP, svoltosi tra gli odierni attori e il Comune convenuto, la relativa perizia deve ritenersi elemento di prova valida ai fini del presente procedimento.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (da ultimo Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
Ciò anche sul presupposto che la società CAP Holding Spa, su espressa richiesta del CTU nello svolgimento dell'incarico peritale, faceva pervenire una propria relazione tecnica di parte, contenente deduzioni e conclusioni in merito alle cause del sinistro, che venivano vagliate e considerate criticamente dal ctu.
Si aggiunga che, una volta prodotta agli atti del presente giudizio di merito, la relazione viene sottoposta al contradditorio di tutte le parti in causa e, a tale riguardo, la terza chiamata ha svolto dettagliate considerazioni, peraltro, già avanzate in sede di CTU e sulle quali vi è stata espressa risposta.
Tanto premesso, le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Ing. Pisanelli, tenuto conto della completezza e analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni, risultano condivisibili dal
Tribunale relativamente agli accertamenti tecnici del nesso di causalità tra la res (rete fognaria) e i danni verificatisi nell'immobile di proprietà di parte attrice.
pagina 4 di 9 Invero, il CTU ha preliminarmente descritto lo stato dei luoghi oggetto di accertamento, nonché la rete fognaria della zona e, quanto al profilo causale, ha accertato che il sinistro è da attribuirsi all'“inadeguato deflusso delle acque meteoriche causato dalla concomitanza di una eccezionale precipitazione (una vera
e propria bomba d'acqua) e dal non corretto funzionamento della caditoia fronte strada prospiciente la proprietà dei ricorrenti, probabilmente per una sua occlusione a cui è stato posto rimedio da parte della
CAP Holding mediante una installazione di bypass”. (cfr. doc. 12 parte attrice).
Le osservazioni dei consulenti delle parti convenute, comprese quelle effettuate dalla CAP Holding Spa, hanno poi trovato compiuta risposta del motivo per cui non sono da condividersi.
Nello specifico, infatti, il Ctu spiega analiticamente il decorso dell'acqua piovana e come sia stato possibile che la stessa uscisse dalla piletta del box di proprietà degli attori (“si ritiene che a seguito delle forti piogge l'allagamento del box sia stato causato esclusivamente dall'inadeguato deflusso delle acque meteoriche che è risalita attraverso la piletta presente nel box stesso. Stante il collegamento idraulico tra la piletta del box e la caditoia grigliata (all'ingresso dello stesso) per mezzo di un pozzetto (non rappresentato sullo schema in atti ma presente sulla rampa, foto 5-6), ne consegue che a seguito di forti
e concentrate piogge la piletta avrebbe ricevuto l'acqua proveniente dalla caditoia grigliata (attraverso il pozzetto detto) alimentato questo a sua volta anche dall'acqua di “infiltrazione” proveniente dal mancato funzionamento della caditoia fronte strada, intendendo per acque di “infiltrazione” quelle provenienti dai trafilamenti sottostanti la superficie e non acque di tracimazione di superficie. Infatti il mancato deflusso delle acque meteoriche attraverso tale caditoia sulla strada avrebbe riempito, sempre per infiltrazione dal basso, il pozzetto in cui è alloggiato il sifone IR (come da foto dei ricorrenti in atti), allagandolo, e da qui per vasi comunicanti stante le diverse quote a cui si trovano (evidenziate in rappresentazione grafica), il flusso d'acqua e ritornato verso la piletta del box fuoriuscendone”), rispondendo concretamente alle eccezioni delle controparti.
Del tutto prive di pregio risultano, altresì, le difese compiute dall'Ente comunale e dalla terza chiamata in merito all'asserita causa del sinistro in capo al tratto fognario di proprietà di parte attrice. Al riguardo, il Ctu Pisanelli afferma chiaramente che “la problematica non è da attribuire alla errata esecuzione del tratto di fognatura della proprietà PU-PU che si innesta nella tubazione pubblica” (cfr. doc. 12 parte attrice), circostanza questa che esclude, altresì, l'eventuale concausa del danneggiato nella causazione del sinistro.
Nel merito, la domanda attorea principale, fondata sul disposto di cui all'art. 2051 c.c., pone a carico del danneggiato allegare, dandone la prova, l'evento lesivo e il rapporto causale tra questo e la cosa oggetto della relazione di custodia.
Il custode, per contro, per liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, idoneo ad interrompere quel nesso causale tra evento e res (Cass. civ., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Dunque, secondo detta giurisprudenza, ivi pienamente condivisa, perché il danno sia risarcibile è necessario che sussista la prova non solo di un danno effettivo ma anche del nesso causale tra detto danno e la cosa, prova ad esclusivo onere del danneggiato.
Il fatto storico degli allagamenti nell'immobile di proprietà degli attori non è di per sé contestato dai convenuti e risulta provato dalle fotografie allegate agli atti, dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione depositata in atti.
Quanto alle cause di tali allagamenti, come anticipato, le risultanze processuali consentono di ritenere che l'inadeguatezza del sistema fognario pubblico nello smaltimento dell'acqua piovana sia stata causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, non essendovi prova del caso fortuito. pagina 5 di 9 Del resto, non è contestato che a seguito dell'intervento di bypass effettuato dopo i denunciati episodi di allagamento e su iniziativa spontanea della società di gestione, oggi terza chiamata, “in ottica di potenziamento idrico dei sistemi di collettamento meteorico (..) al fine di permettere un maggior smaltimento da parte della caditoia presente in strada durante eventi meteorici intensi” (cfr. doc. 1 terza chiamata), i fenomeni di allagamento non si sono più verificati presso la proprietà dell'attore. Il che conferma ulteriormente la riconducibilità causale degli stessi all'incapacità delle condutture della rete fognaria pubblica.
Deve ora individuarsi il soggetto custode del bene, chiamato a rispondere dei danni subiti dai terzi, essendovi contrasto su chi sia responsabile tra il Comune di Villa Cortese, proprietario, e la società di gestione CAP Holding Spa, affidataria del servizio di gestione della rete idrica comunale in regime di in house providing in forza della Convenzione prodotta in atti.
Il Comune di Villa Cortese, parte convenuta nel presente giudizio, in qualità di proprietario della suddetta rete fognaria pubblica, eccepisce di aver affidato, con regolare delibera e specifica Convenzione,
l'affidamento del servizio idrico integrato, per il periodo 1/01/2014-31/12/2033, alla società CAP
Holding spa, con diritto esclusivo di erogazione del servizio e gestione delle reti. Ciò comporterebbe, in capo a quest'ultima, l'esclusiva responsabilità del buon funzionamento dei servizi.
La qualità di proprietario della rete fognaria cittadina, tuttavia, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è configurabile una responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. in relazione a quei beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentono, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente, fonda la responsabilità per i danni occorsi in quanto non è dato al Comune spogliarsi del proprio potere-dovere di controllo sul bene oggetto della citata convenzione.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che "gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (cfr. ex multis Cass. civ. Cass. civ. 6665 del 2009). Inoltre, “la responsabilità dell'ente pubblico deve essere affermata nonostante la stipula dell'atto di concessione con il soggetto cui era stato trasferito il potere di gestione delle reti idriche e fognanti. Infatti, con particolare riferimento alla rete fognaria comunale, qualora non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c.” (Cass. Civ. 6101 del 2013). Dall'esame della documentazione agli atti, relativa regolamentazione dell'affidamento del servizio idrico integrato, tra cui la Convenzione stipulata tra l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano –
Azienda Speciale e la società terza convenuta (applicabile, ai sensi dell'art.
4.6 anche al ente pubblico oggi convenuto), si evince che “al ES (Cap Holding Spa), è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il servizio e gestire la reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio (art. 4.7). Il ES ha, inoltre, l'obbligo di eseguire la manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio (art. 20), ed è responsabile del buon funzionamento dei servizi”.
Nello specifico si evidenzia come il riconoscimento del diritto esclusivo di erogare il servizio e gestire le reti e gli impianti non comporti necessariamente (ed automaticamente) un trasferimento totale del pagina 6 di 9 potere di fatto sulla cosa in capo alla società di gestione in mancanza di una disposizione specifica in tal senso, continuando, il Comune convenuto, a mantenere sulla rete idrica e fognaria di proprietà un potere di controllo e/o vigilanza, con conseguente potere di custodia fondante la responsabilità ai sensi dell'art. 2051.
“Sicchè, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res”
(Trib. Milano sent. 13293 1/12/2016).
Una volta chiarita la posizione, in termini di responsabilità, in capo al soggetto proprietario della rete, è necessario accertare l'eventuale sussistenza di una responsabilità in capo del gestore della rete.
Con particolare riferimento alla normativa di settore, ed in particolare la legislazione regionale, si evince che il soggetto gestore della rete è titolare di un potere di controllo, manutenzione e vigilanza della rete e degli impianti esistenti. (all. A legge regione Lombardia 26/2003).
Circostanza che si rinviene chiaramente anche dalle norme specifiche della Convezione in atti e dalle norme del Regolamento di riferimento.
Quest'ultimo, all'art. 2 prevede, tra i compiti e le attribuzioni del gestore “funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 128 e 165 D.Lgs 152/2006” (T.U. Ambiente), i quali prevedono che:
• art. 128: 1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
• Art. 165 3. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale.
Da tale normativa risulta chiaro che l'EGA (l'autorità competente) mantiene un potere generale di controllo degli scarichi e che il gestore debba, in ogni caso, prevedere “un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione”.
Risulta dunque, di primaria importanza, la regolamentazione stabilita dalla Convenzione, la quale, ai sensi dell'art. 20.1 stabilisce che:
Il gestore è obbligato a:
- eseguire ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge regionale 26/2003 la manutenzione della rete, degli impianti delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla Gestione del Servizio
- Predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del D.Lgs 152/2006;
- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 165 del D. Lgs n. 152/2006 e dell'articolo 7 del D.Lgs
n. 31/2001, a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale (…) che assicuri(no) un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi (…) negli scarichi di pubblica fogna;
Ai sensi, poi, del successivo comma 7, è previsto in capo al ES la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di terzia affidate al medesimo e che restano di proprietà degli enti locali associati pagina 7 di 9 nell'EGA. Infine, il comma 8 precisa che “il gestore terrà sollevati e indenni l'EGA e gli enti locali da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi”. Sulla base di tali risultanze, la responsabilità dell'accaduto non può che essere ascritta, in via solidale, al
Comune di Villa Cortese ed alla società terza chiamata, i quali rispondono ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti degli attori danneggiati.
Ritiene il Tribunale, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, che la responsabilità dell'ente pubblico debba essere affermata nonostante la stipula della Convenzione e dell'affidamento del servizio alla CAP Holding spa cui è stato trasferito il potere di gestione delle reti fognarie e la manutenzione delle stesse senza un trasferimento totale del potere di fatto sulla cosa da parte del Comune che continua a mantenerne la custodia. E ciò è evidente anche dalle numerose disposizioni che prevedono poteri (e doveri) di controllo da parte dell'EGA e degli organismi competenti in merito ad accertamenti, verifiche ispettive e sopralluoghi.
Non può tuttavia escludersi la responsabilità dell'ente gestore tenuto alla manutenzione, gestione e al buon funzionamento.
Inoltre, stante la clausola di manleva contenuta nella convenzione, va accolta la relativa domanda formulata dalla convenuta rispetto alle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice con la conseguenza che la terza chiamata dovrà definitivamente sostenere i costi relativi al risarcimento dei danni occorsi agli attori per i sinistri per cui è causa.
In ordine alla quantificazione dei danni risarcibili, in considerazione della valutazione di pertinenza e congruità espressa dal Ctu e della non contestazione di parte convenuta, deve riconoscersi quanto segue.
Con riferimento ai costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi deve riconoscersi la somma totale di € 5.672,40 così specificata: € 854,00 per l'acquisto della pompa ad immersione, € 793,00 per il ripristino dell'impianto elettrico, € 1.027,00 per il ripristino dell'imbiancatura ed € 2.159,40 per la sostituzione della porta. Deve poi riconoscersi la somma spesa per la sostituzione del deumidificatore per € 259,00 e il costo della sostituzione della lavatrice per il solo importo speso per la stessa pari ad €
580,00.
Su dette somme spettano la rivalutazione monetaria istat con aggiunta degli interessi legali ex art. 1284,
1° comma, c.c. sulle somme annualmente rivalutate da dì degli esborsi ad oggi, oltre agli interessi legali sempre ex art. 1284, 1° comma, c.c. da oggi al saldo.
Quanto alle spese per l'ATP, già liquidate con separato decreto, sono da porsi a carico di parte convenuta soccombente con le seguenti precisazioni. Il Comune di Villa Cortese partecipava al procedimento ex art. 696bis cpc, promosso dagli odierni attori, in qualità di terza chiamata dagli allora convenuti e, in quanto tale, entrava nel procedimento assumendo la posizione di parte.
“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo antem causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico di parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui all'art. 91 e 92 cpc (Cass. n. 9735/2020; n.
14268/2017).
Anche le spese relative alla perizia di parte devono essere rimborsate dal convenuto, così come le spese per la difesa, trattandosi di spese necessarie alla difesa nel giudizio. Con specifico riguardo alla fattura emessa dal Geom. LL si rileva come la stessa sia, negli importi, conforme a quanto liquidato dal
Giudice del procedimento ante causam per il CTU nominato. Quanto alle spese di lite, le stesse sono pagina 8 di 9 conformi al DM 55/2014 ed anzi inferiori ai valori medi relativi alla fascia di valore dichiarata, trattandosi di un importo imponibile, al netto degli accessori di legge, di circa € 1.980,00.
In conclusione, per le motivazioni esposte, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Le sue esposte motivazioni assorbono ogni ulteriore statuizione in ordine alle richieste effettuate in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Le spese di lite sia dell'ATP che del presente procedimento seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta e del terzo chiamato in manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la responsabilità del Comune di Villa Cortese, in persona del sindaco pro tempore e della società
CAP Holding Spa, in persona del l.r.p , in solido tra loro per i danni cagionati agli attori dagli allagamenti di cui è causa e per l'effetto condanna il convenuto Comune di Villa Cortese, in persona del sindaco pro tempore e la società terza chiamata CAP Holding Spa, in persona del l.r.p , in solido, a pagare agli attori RO RA
TO e AP ZI, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €
5.672,40, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
condanna il convenuto Comune di Villa Cortese, in persona del sindaco pro tempore, a rimborsare agli attori RO RA TO e AP ZI le spese sostenute per l'ATP per complessivi € 4.080,14, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
condanna il convenuto Comune di Villa Cortese a rimborsare agli attori le spese di lite che si liquidano, quanto al procedimento di a.t.p., in complessivi € 1.980,00 per compenso professionale e, quanto al presente giudizio di merito, in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre anticipazioni
(c.u., marche), spese generali, i.v.a., c.p.a.; condanna la terza chiamata CAP HOLDING S.p.a., in solido con il Comune, a corrispondere le spese di lite del presente giudizio di merito, già liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre anticipazioni (c.u., marche), spese generali, i.v.a., c.p.a.; condanna la terza chiamata CAP Holding Spa a manlevare e tenere indenne il Comune di Villa Cortese per tutto quanto quest'ultimo debba pagare agli attori in esecuzione della presente sentenza;
condanna CAP HOLDING S.p.a. a rifondere al Comune di Villa Cortese le spese di lite da quest'ultimo sostenute, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u. e marche).
Busto Arsizio, 16.03.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 9 di 9
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3346/2023, promossa da:
RO RA TO (C.F. [...]) e AP ZI (CF.
[...]) rappresentati e difesi dall'Avv.to Puce Paolo Rocco, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione attori contro
COMUNE DI VILLA CORTESE (P.IVA: 01008750158), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Barbara Bigatti, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
e contro
CAP HOLDING SPA (P.IVA 13187590156), in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Filippo Rosada, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta terza chiamata
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: Previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia Ill.mo Tribunale adito così provvedere:
Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni in atti, accertato e dichiarato che a seguito degli eventi occorsi in data 14.07.2021 e 19.09.2021 gli attori
PU PA e PU ES IO hanno patito danni alla propria abitazione e agli arredi per complessivi Euro 5.179,26 ovvero nella diversa misura risultante all'esito del giudizio;
accertata e dichiarata la responsabilità del Comune di Villa Cortese e della società Cap Holding Spa, in via solidale fra loro ovvero ciascuno per quanto di competenza, per i fatti di cui è causa;
condannare il Comune di Villa Cortese in persona del Sindaco pro tempore e la società Cap Holding Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro ovvero ciascuno per quanto di competenza, al pagamento in favore degli attori PU PA e PU ES IO della somma di € 5.179,26, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno;
pagina 1 di 9 accertato e dichiarato che gli attori hanno avuto un esborso per spese relative al procedimento ex art. 696bis cpc, di cui alla narrativa dell'atto di citazione, per il complessivo importo di Euro 7.302,74=, di cui Euro 1.902,44 per spese di CTU liquidate con provvedimento giudiziale nel procedimento per Atp Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio e saldate dagli attori, Euro 2.177,70 per spese saldate dagli attori al Consulente Tecnico di parte Geom. LL avuto riguardo all'opera dallo stesso prestata nel procedimento per Atp Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio, Euro € 3.222,60 per spese legali corrisposte dagli attori relative al procedimento di cui all'RG. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio, condannare il convenuto Comune di Villa Cortese in persona del Sindaco pro tempore e la società Cap Holding Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro ovvero ciascuno per quanto di competenza, al pagamento in favore degli attori dell'importo di Euro 7.302,74=, di cui Euro 1.902,44 per spese di CTU liquidate con provvedimento giudiziale nel procedimento per ATP
Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio e saldate dagli attori, Euro 2.177,70 per spese saldate dagli attori al Consulente Tecnico di parte Geom. LL avuto riguardo all'opera dallo stesso prestata nel procedimento per ATP Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio, Euro € 3.222,60 per spese legali corrisposte dagli attori relative al procedimento di ATP di cui all'RG. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio, ovvero di quella maggiore o minore somma accertata all'esito del giudizio. Il tutto oltre interessi legali e moratori da calcolarsi ex art. 1284 c.c. dal dovuto all'effettivo pagamento. In via istruttoria Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione vero che: cap. 1: in data 14.7.2021 e in data 19.09.2021 si allagò il piano interrato dell'immobile sito in Villa Cortese alla via Don Milani n. 3 di proprietà degli attori, come da fotografie che si rammostrano (doc. 2 e 10 parte attrice); cap. 2: in data 14.07.2021 e in data 19.09.2021 nell'immobile di cui è causa sito in Villa Cortese alla via Don Milani n. 3 vi era presenza di acqua nei locali cantina, lavanderia e caldaia, posti al piano interrato, come da fotografie che si rammostrano
(doc. 2 e 10 parte attrice);
cap. 3: in data 14.07.2021 e in data 19.09.2021 l'acqua che allagava il piano interrato degli attori fuoriusciva dalla piletta del box come da fotografie che si rammostrano (doc. 2 e 10 parte attrice);
cap. 4: in data 14.07.2021 e in data 19.09.2021 in occasione degli allagamenti di cui è causa gli arredi e il loro contenuto presenti nei locali cantina, lavanderia e caldaia degli attori, quali ad esempio la lavatrice e le scarpe, subirono danni così come i muri e i serramenti come da fotografie che si rammostrano (doc. 2 e 10 parte attrice);
cap. 5: successivamente agli allagamenti occorsi in data 14.07.2021 e in data 19.09.2021 all'immobile di cui è causa di proprietà degli attori, il giorno 24.09.2021 venne realizzato per il tramite della società Cap Holding, gestore del servizio idrico integrato, su richiesta del Comune di Villa Cortese, un bypass all'impianto fognario prospicente la proprietà degli attori come da fotografie che si rammostrano (doc. 4 parte attrice);
cap. 6: a far tempo dall'acquisto dell'immobile di cui è causa da parte degli attori nel giugno 2020, l'intervento del 24.09.2021 fu il solo intervento di manutenzione che interessò l'impianto fognario e di smaltimento acque del Comune di Villa Cortese, ivi compresa la caditoia, nel tratto prospicente la via Don Milani n. 3.
Si indicano quali testi: signori PU LU di Villa Cortese, SS RI di Villa Cortese, Geom. SL RI presso Cap Holding Spa con sede in Milano, Geom. Marco Travaini ovvero il responsabile ufficio tecnico comunale presso il Comune di Villa Cortese.
Con richiesta di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dai convenuti ed ammessi dal Giudice. Si chiede l'interpello delle parti convenute sulle circostanze di seguito indicate:
1: successivamente agli allagamenti occorsi in data 14.07.2021 e in data 19.09.2021 all'immobile di cui è causa di proprietà degli attori, il Comune di Villa Cortese interessò la società Cap Holding Spa di Milano della verifica del funzionamento del sistema fognario e di smaltimento acque per la via Don Milani in Villa Cortese;
2: a seguito degli allagamenti che colpirono l'immobile di cui è causa di proprietà degli attori nel luglio e settembre 2021, in data 24.09.2021 il Comune di Villa Cortese eseguì lavori di manutenzione all'impianto fognario prospicente la proprietà degli attori per il tramite della società Cap Holding Spa, di cui alle fotografie che si rammostrano (doc. 4 parte attrice);
3: a far tempo dal giugno 2020, data di acquisto dell'immobile da parte degli attori, l'intervento del 24.09.2021 richiesto dal Comune di Villa Cortese fu l'unica manutenzione che interessò l'impianto fognario e di smaltimento acque del Comune di Villa Cortese nel tratto prospicente la via Don Milani n. 3:
4. la custodia della rete fognaria spetta al Comune di Villa Cortese quale proprietario dell'impianto e alla società Cap Holding Spa quale gestore del servizio;
pagina 2 di 9
5. la custodia della caditoia sulla via pubblica Don Milani n. 3 in Villa Cortese è di competenza del Comune di Villa Cortese quale proprietario del manufatto. Si chiede che il Giudice voglia disporre l'acquisizione della relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio Ing. Pisanelli nel procedimento ex art. 696bis cpc Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio, nonché del fascicolo d'ufficio telematico del procedimento Rg. 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio.
Qualora il signor Giudice lo ritenesse opportuno ai fini del decidere, si chiede disporsi Ctu ovvero integrazione della CTU svolta nel procedimento preventivo Rg. 3232/2022, volta all'accertamento delle cause degli allagamenti di cui al giudizio nonché all'accertamento e alla quantificazione dei conseguenti danni patiti dagli attori. In ogni caso: con condanna del Comune di Villa Cortese, in persona del sindaco pro tempore e della Società Cap Holding spa, in via solidale fra loro, ovvero ciascuno per quanto di competenza, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per Legge.
Nell'interesse di parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, adversis reiectis, così giudicare: nel merito: respingere e disattendere le domande tutte formulate nei confronti del convenuto Comune di Villa Cortese in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
ove ritenuto e dichiarato in subordine che l'evento di danno sia stato causato per colpa e responsabilità della Soc. Cap Holding spa, in persona del Legale Rappresentante Pro tempore condannare quest'ultima al risarcimento dei danni tutti richiesti da parte attrice;
in ogni caso sollevando e mallevando il convenuto Comune di Villa Cortese da qualsiasi pretesa risarcitoria. Per le spese la legge. in via istruttoria: disporre l'acquisizione della CTU preventiva redatta dall'Ing. Pisanelli nonché della documentazione a corredo dell'elaborato peritale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rgn 3232/2022 Tribunale di Busto Arsizio associandosi all'acquisizione del fascicolo rgn 3232/2022 Tribunale di Busto, così come ex adverso formulata e disporre ove ritenuto il richiamo del CTU a chiarimenti e/o la rinnovazione della CTU volta all'accertamento delle cause degli allagamenti asseritamente patiti dagli attori nonché all'accertamento e quantificazione dei relativi danni.
Nell'interesse della terza chiamata:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
-- In principalità: respingere le domande proposte da tutte le parti nei confronti di Cap Holding s.p.a. per le ragioni espresse in narrativa, con la rifusione delle spese di lite;
-- In subordine: nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una responsabilità di Cap Holding s.p.a., liquidare il danno subìto dagli attori per il sinistro di cui è causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, con le diminuzioni ed esclusioni previste dall'art.1227 c.c., respingendo ogni maggiore pretesa e compensando almeno parzialmente le spese di lite.
-- In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi. 1) Vero che in occasione del sopralluogo del 21.9.2021 presso l'abitazione degli attori oggetto dell'allagamento per cui è causa, questi riferivano che l'acqua che aveva invaso il piano sotterraneo proveniva dalla griglia dello stabile;
(teste, Geom. SL RI c/o Cap Holding s.p.a. PEC: capholding@legalmail.it) Si chiede disporsi CTU tecnica per accertare le cause dell'allagamento di cui al presente giudizio.
Attendere inoltre le istanze ed opposizioni espresse in memoria ex art. 171ter n. 3 cpc depositata.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, RO RA TO e AP
ZI convenivano in giudizio il COMUNE DI VILLA CORTESE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento del piano interrato della propria abitazione, situata in Villa Cortese, via Don Milani n. 3, avvenuto in due occasioni (14.07.2021 e 19.09.2021), a seguito di eventi meteorologici avversi.
Gli attori specificavano che tali allagamenti, occorsi a causa dell'occlusione di una caditoia posta sulla pubblica via, comportavano danni strutturali e danni agli arredi presenti nel piano seminterrato, oltre al relativo contenuto, per un importo di € 5.179,26.
pagina 3 di 9 La causa degli allagamenti veniva indicata sulla base di quanto accertato dalla relazione peritale redatta dall'Ing. Pisanelli in sede di ricorso ex art. 696 bis cpc, nella quale si riteneva che l'inadeguato deflusso delle acque di scarico meteoriche fosse dovuto al malfunzionamento del tratto fognario di competenza comunale.
Oltre ai danni patrimoniali, gli attori chiedevano il ristoro di quanto sostenuto per le spese giudiziarie del procedimento di ATP ammontanti ad € 7.302,74
Di tutti tali danni gli attori chiamavano a rispondere, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c. il
Comune di Villa Cortese, quale proprietario e custode della rete fognaria e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda attorea ed eccepiva che la custodia della rete fognaria era stata trasferita in capo alla società Cap Holding Spa, in forza di apposita delibera comunale e successiva convenzione, in regime di in house provinding.
Chiedeva il Comune convenuto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'indicata società.
Autorizzata dal giudice istruttore la chiamata in causa del terzo, la Cap Holding Spa si costituiva in giudizio contestando l'opponibilità della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto svolta senza la partecipazione della stessa, nonché le pretese attoree. Concludeva per il rigetto integrale delle domande svolte.
Il giudice istruttore, disattese le istanze istruttorie delle parti, disponeva in ordine alla decisione della causa.
***
Preliminarmente, sebbene la terza chiamata non abbia preso parte al procedimento di ATP, svoltosi tra gli odierni attori e il Comune convenuto, la relativa perizia deve ritenersi elemento di prova valida ai fini del presente procedimento.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (da ultimo Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
Ciò anche sul presupposto che la società CAP Holding Spa, su espressa richiesta del CTU nello svolgimento dell'incarico peritale, faceva pervenire una propria relazione tecnica di parte, contenente deduzioni e conclusioni in merito alle cause del sinistro, che venivano vagliate e considerate criticamente dal ctu.
Si aggiunga che, una volta prodotta agli atti del presente giudizio di merito, la relazione viene sottoposta al contradditorio di tutte le parti in causa e, a tale riguardo, la terza chiamata ha svolto dettagliate considerazioni, peraltro, già avanzate in sede di CTU e sulle quali vi è stata espressa risposta.
Tanto premesso, le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Ing. Pisanelli, tenuto conto della completezza e analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni, risultano condivisibili dal
Tribunale relativamente agli accertamenti tecnici del nesso di causalità tra la res (rete fognaria) e i danni verificatisi nell'immobile di proprietà di parte attrice.
pagina 4 di 9 Invero, il CTU ha preliminarmente descritto lo stato dei luoghi oggetto di accertamento, nonché la rete fognaria della zona e, quanto al profilo causale, ha accertato che il sinistro è da attribuirsi all'“inadeguato deflusso delle acque meteoriche causato dalla concomitanza di una eccezionale precipitazione (una vera
e propria bomba d'acqua) e dal non corretto funzionamento della caditoia fronte strada prospiciente la proprietà dei ricorrenti, probabilmente per una sua occlusione a cui è stato posto rimedio da parte della
CAP Holding mediante una installazione di bypass”. (cfr. doc. 12 parte attrice).
Le osservazioni dei consulenti delle parti convenute, comprese quelle effettuate dalla CAP Holding Spa, hanno poi trovato compiuta risposta del motivo per cui non sono da condividersi.
Nello specifico, infatti, il Ctu spiega analiticamente il decorso dell'acqua piovana e come sia stato possibile che la stessa uscisse dalla piletta del box di proprietà degli attori (“si ritiene che a seguito delle forti piogge l'allagamento del box sia stato causato esclusivamente dall'inadeguato deflusso delle acque meteoriche che è risalita attraverso la piletta presente nel box stesso. Stante il collegamento idraulico tra la piletta del box e la caditoia grigliata (all'ingresso dello stesso) per mezzo di un pozzetto (non rappresentato sullo schema in atti ma presente sulla rampa, foto 5-6), ne consegue che a seguito di forti
e concentrate piogge la piletta avrebbe ricevuto l'acqua proveniente dalla caditoia grigliata (attraverso il pozzetto detto) alimentato questo a sua volta anche dall'acqua di “infiltrazione” proveniente dal mancato funzionamento della caditoia fronte strada, intendendo per acque di “infiltrazione” quelle provenienti dai trafilamenti sottostanti la superficie e non acque di tracimazione di superficie. Infatti il mancato deflusso delle acque meteoriche attraverso tale caditoia sulla strada avrebbe riempito, sempre per infiltrazione dal basso, il pozzetto in cui è alloggiato il sifone IR (come da foto dei ricorrenti in atti), allagandolo, e da qui per vasi comunicanti stante le diverse quote a cui si trovano (evidenziate in rappresentazione grafica), il flusso d'acqua e ritornato verso la piletta del box fuoriuscendone”), rispondendo concretamente alle eccezioni delle controparti.
Del tutto prive di pregio risultano, altresì, le difese compiute dall'Ente comunale e dalla terza chiamata in merito all'asserita causa del sinistro in capo al tratto fognario di proprietà di parte attrice. Al riguardo, il Ctu Pisanelli afferma chiaramente che “la problematica non è da attribuire alla errata esecuzione del tratto di fognatura della proprietà PU-PU che si innesta nella tubazione pubblica” (cfr. doc. 12 parte attrice), circostanza questa che esclude, altresì, l'eventuale concausa del danneggiato nella causazione del sinistro.
Nel merito, la domanda attorea principale, fondata sul disposto di cui all'art. 2051 c.c., pone a carico del danneggiato allegare, dandone la prova, l'evento lesivo e il rapporto causale tra questo e la cosa oggetto della relazione di custodia.
Il custode, per contro, per liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, idoneo ad interrompere quel nesso causale tra evento e res (Cass. civ., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Dunque, secondo detta giurisprudenza, ivi pienamente condivisa, perché il danno sia risarcibile è necessario che sussista la prova non solo di un danno effettivo ma anche del nesso causale tra detto danno e la cosa, prova ad esclusivo onere del danneggiato.
Il fatto storico degli allagamenti nell'immobile di proprietà degli attori non è di per sé contestato dai convenuti e risulta provato dalle fotografie allegate agli atti, dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione depositata in atti.
Quanto alle cause di tali allagamenti, come anticipato, le risultanze processuali consentono di ritenere che l'inadeguatezza del sistema fognario pubblico nello smaltimento dell'acqua piovana sia stata causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, non essendovi prova del caso fortuito. pagina 5 di 9 Del resto, non è contestato che a seguito dell'intervento di bypass effettuato dopo i denunciati episodi di allagamento e su iniziativa spontanea della società di gestione, oggi terza chiamata, “in ottica di potenziamento idrico dei sistemi di collettamento meteorico (..) al fine di permettere un maggior smaltimento da parte della caditoia presente in strada durante eventi meteorici intensi” (cfr. doc. 1 terza chiamata), i fenomeni di allagamento non si sono più verificati presso la proprietà dell'attore. Il che conferma ulteriormente la riconducibilità causale degli stessi all'incapacità delle condutture della rete fognaria pubblica.
Deve ora individuarsi il soggetto custode del bene, chiamato a rispondere dei danni subiti dai terzi, essendovi contrasto su chi sia responsabile tra il Comune di Villa Cortese, proprietario, e la società di gestione CAP Holding Spa, affidataria del servizio di gestione della rete idrica comunale in regime di in house providing in forza della Convenzione prodotta in atti.
Il Comune di Villa Cortese, parte convenuta nel presente giudizio, in qualità di proprietario della suddetta rete fognaria pubblica, eccepisce di aver affidato, con regolare delibera e specifica Convenzione,
l'affidamento del servizio idrico integrato, per il periodo 1/01/2014-31/12/2033, alla società CAP
Holding spa, con diritto esclusivo di erogazione del servizio e gestione delle reti. Ciò comporterebbe, in capo a quest'ultima, l'esclusiva responsabilità del buon funzionamento dei servizi.
La qualità di proprietario della rete fognaria cittadina, tuttavia, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è configurabile una responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. in relazione a quei beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentono, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente, fonda la responsabilità per i danni occorsi in quanto non è dato al Comune spogliarsi del proprio potere-dovere di controllo sul bene oggetto della citata convenzione.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che "gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (cfr. ex multis Cass. civ. Cass. civ. 6665 del 2009). Inoltre, “la responsabilità dell'ente pubblico deve essere affermata nonostante la stipula dell'atto di concessione con il soggetto cui era stato trasferito il potere di gestione delle reti idriche e fognanti. Infatti, con particolare riferimento alla rete fognaria comunale, qualora non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c.” (Cass. Civ. 6101 del 2013). Dall'esame della documentazione agli atti, relativa regolamentazione dell'affidamento del servizio idrico integrato, tra cui la Convenzione stipulata tra l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano –
Azienda Speciale e la società terza convenuta (applicabile, ai sensi dell'art.
4.6 anche al ente pubblico oggi convenuto), si evince che “al ES (Cap Holding Spa), è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il servizio e gestire la reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio (art. 4.7). Il ES ha, inoltre, l'obbligo di eseguire la manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio (art. 20), ed è responsabile del buon funzionamento dei servizi”.
Nello specifico si evidenzia come il riconoscimento del diritto esclusivo di erogare il servizio e gestire le reti e gli impianti non comporti necessariamente (ed automaticamente) un trasferimento totale del pagina 6 di 9 potere di fatto sulla cosa in capo alla società di gestione in mancanza di una disposizione specifica in tal senso, continuando, il Comune convenuto, a mantenere sulla rete idrica e fognaria di proprietà un potere di controllo e/o vigilanza, con conseguente potere di custodia fondante la responsabilità ai sensi dell'art. 2051.
“Sicchè, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res”
(Trib. Milano sent. 13293 1/12/2016).
Una volta chiarita la posizione, in termini di responsabilità, in capo al soggetto proprietario della rete, è necessario accertare l'eventuale sussistenza di una responsabilità in capo del gestore della rete.
Con particolare riferimento alla normativa di settore, ed in particolare la legislazione regionale, si evince che il soggetto gestore della rete è titolare di un potere di controllo, manutenzione e vigilanza della rete e degli impianti esistenti. (all. A legge regione Lombardia 26/2003).
Circostanza che si rinviene chiaramente anche dalle norme specifiche della Convezione in atti e dalle norme del Regolamento di riferimento.
Quest'ultimo, all'art. 2 prevede, tra i compiti e le attribuzioni del gestore “funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 128 e 165 D.Lgs 152/2006” (T.U. Ambiente), i quali prevedono che:
• art. 128: 1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
• Art. 165 3. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale.
Da tale normativa risulta chiaro che l'EGA (l'autorità competente) mantiene un potere generale di controllo degli scarichi e che il gestore debba, in ogni caso, prevedere “un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione”.
Risulta dunque, di primaria importanza, la regolamentazione stabilita dalla Convenzione, la quale, ai sensi dell'art. 20.1 stabilisce che:
Il gestore è obbligato a:
- eseguire ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge regionale 26/2003 la manutenzione della rete, degli impianti delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla Gestione del Servizio
- Predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del D.Lgs 152/2006;
- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 165 del D. Lgs n. 152/2006 e dell'articolo 7 del D.Lgs
n. 31/2001, a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale (…) che assicuri(no) un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi (…) negli scarichi di pubblica fogna;
Ai sensi, poi, del successivo comma 7, è previsto in capo al ES la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di terzia affidate al medesimo e che restano di proprietà degli enti locali associati pagina 7 di 9 nell'EGA. Infine, il comma 8 precisa che “il gestore terrà sollevati e indenni l'EGA e gli enti locali da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi”. Sulla base di tali risultanze, la responsabilità dell'accaduto non può che essere ascritta, in via solidale, al
Comune di Villa Cortese ed alla società terza chiamata, i quali rispondono ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti degli attori danneggiati.
Ritiene il Tribunale, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, che la responsabilità dell'ente pubblico debba essere affermata nonostante la stipula della Convenzione e dell'affidamento del servizio alla CAP Holding spa cui è stato trasferito il potere di gestione delle reti fognarie e la manutenzione delle stesse senza un trasferimento totale del potere di fatto sulla cosa da parte del Comune che continua a mantenerne la custodia. E ciò è evidente anche dalle numerose disposizioni che prevedono poteri (e doveri) di controllo da parte dell'EGA e degli organismi competenti in merito ad accertamenti, verifiche ispettive e sopralluoghi.
Non può tuttavia escludersi la responsabilità dell'ente gestore tenuto alla manutenzione, gestione e al buon funzionamento.
Inoltre, stante la clausola di manleva contenuta nella convenzione, va accolta la relativa domanda formulata dalla convenuta rispetto alle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice con la conseguenza che la terza chiamata dovrà definitivamente sostenere i costi relativi al risarcimento dei danni occorsi agli attori per i sinistri per cui è causa.
In ordine alla quantificazione dei danni risarcibili, in considerazione della valutazione di pertinenza e congruità espressa dal Ctu e della non contestazione di parte convenuta, deve riconoscersi quanto segue.
Con riferimento ai costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi deve riconoscersi la somma totale di € 5.672,40 così specificata: € 854,00 per l'acquisto della pompa ad immersione, € 793,00 per il ripristino dell'impianto elettrico, € 1.027,00 per il ripristino dell'imbiancatura ed € 2.159,40 per la sostituzione della porta. Deve poi riconoscersi la somma spesa per la sostituzione del deumidificatore per € 259,00 e il costo della sostituzione della lavatrice per il solo importo speso per la stessa pari ad €
580,00.
Su dette somme spettano la rivalutazione monetaria istat con aggiunta degli interessi legali ex art. 1284,
1° comma, c.c. sulle somme annualmente rivalutate da dì degli esborsi ad oggi, oltre agli interessi legali sempre ex art. 1284, 1° comma, c.c. da oggi al saldo.
Quanto alle spese per l'ATP, già liquidate con separato decreto, sono da porsi a carico di parte convenuta soccombente con le seguenti precisazioni. Il Comune di Villa Cortese partecipava al procedimento ex art. 696bis cpc, promosso dagli odierni attori, in qualità di terza chiamata dagli allora convenuti e, in quanto tale, entrava nel procedimento assumendo la posizione di parte.
“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo antem causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico di parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui all'art. 91 e 92 cpc (Cass. n. 9735/2020; n.
14268/2017).
Anche le spese relative alla perizia di parte devono essere rimborsate dal convenuto, così come le spese per la difesa, trattandosi di spese necessarie alla difesa nel giudizio. Con specifico riguardo alla fattura emessa dal Geom. LL si rileva come la stessa sia, negli importi, conforme a quanto liquidato dal
Giudice del procedimento ante causam per il CTU nominato. Quanto alle spese di lite, le stesse sono pagina 8 di 9 conformi al DM 55/2014 ed anzi inferiori ai valori medi relativi alla fascia di valore dichiarata, trattandosi di un importo imponibile, al netto degli accessori di legge, di circa € 1.980,00.
In conclusione, per le motivazioni esposte, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Le sue esposte motivazioni assorbono ogni ulteriore statuizione in ordine alle richieste effettuate in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Le spese di lite sia dell'ATP che del presente procedimento seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta e del terzo chiamato in manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la responsabilità del Comune di Villa Cortese, in persona del sindaco pro tempore e della società
CAP Holding Spa, in persona del l.r.p , in solido tra loro per i danni cagionati agli attori dagli allagamenti di cui è causa e per l'effetto condanna il convenuto Comune di Villa Cortese, in persona del sindaco pro tempore e la società terza chiamata CAP Holding Spa, in persona del l.r.p , in solido, a pagare agli attori RO RA
TO e AP ZI, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €
5.672,40, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
condanna il convenuto Comune di Villa Cortese, in persona del sindaco pro tempore, a rimborsare agli attori RO RA TO e AP ZI le spese sostenute per l'ATP per complessivi € 4.080,14, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
condanna il convenuto Comune di Villa Cortese a rimborsare agli attori le spese di lite che si liquidano, quanto al procedimento di a.t.p., in complessivi € 1.980,00 per compenso professionale e, quanto al presente giudizio di merito, in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre anticipazioni
(c.u., marche), spese generali, i.v.a., c.p.a.; condanna la terza chiamata CAP HOLDING S.p.a., in solido con il Comune, a corrispondere le spese di lite del presente giudizio di merito, già liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre anticipazioni (c.u., marche), spese generali, i.v.a., c.p.a.; condanna la terza chiamata CAP Holding Spa a manlevare e tenere indenne il Comune di Villa Cortese per tutto quanto quest'ultimo debba pagare agli attori in esecuzione della presente sentenza;
condanna CAP HOLDING S.p.a. a rifondere al Comune di Villa Cortese le spese di lite da quest'ultimo sostenute, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u. e marche).
Busto Arsizio, 16.03.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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