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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3608 2021 Il dott. Enrico Rizzo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione ,nella causa iscritta al n.3608 del R.G. per l'anno 2021,
avente ad oggetto: malattia professionale promossa
da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria C.F._1
Tropiano, giusta procura in atti;
Ricorrente
contro
, in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. CP_1
Antonio D'Agostino, giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 27/11/2021, assumendo di essere affetto da ernie discali lombo sacrali multiple (L4-L5 con protusione discale che impegna entrambi i forami di coniugazione ed impronta il sacco durale;
da D12 a L4 si rilevano protusioni discali ad ampio raggio che improntano il sacco durale e con impegno intraforaminale bilaterale;
Tutte RM accertate” deturpante del terzo inferiore gamba destra con interessamento dei tendini sottocutanei”, riferibile ai Codici n. 36 e n. 295 delle Tabelle di cui al T.U. e del Decreto Ministeriale 12.07.2000; disturbi trofico sensitivi persistenti con dolore, deficit funzionale e parestesie ad entrambi gli arti inferiori, ad entrambe le facce laterali esterne delle cosce, causalmente ascrivibili all'attività lavorativa che ha svolto alle dipendenze delle con la qualifica di Controparte_2
“conducente di pulman - autista” dal 01.09.1971 al 30.11.2010, ha agito in giudizio per l'accertamento del nesso di causalità fra le dedotte patologie e l'attività lavorativa prestata, negato in via amministrativa, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse grado di invalidità eventualmente riconosciuto.
2. Nel costituirsi l' ha eccepito il difetto del nesso eziologico e la carenza di esposizione al CP_1
rischio del ricorrente, concludendo per la causalità extralavorativa delle patologie che affliggono il ricorrente.
3. Sulla scorta delle risultanze istruttorie è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio che ha consentito di accertare: … Il sig. soffre di una serie di patologie che incidono sulla sua Pt_1
integrità psicofisica. Dall'esame obiettivo e dalla documentazione prodotta emerge uno stato degenerativo cronico della colonna vertebrale con particolare interessamento del tratto lombare
e conseguente limitazione dell'apparato locomotore. Il periziato faceva parte di una categoria professionale a rischio elevato in relazione ai disturbi muscolo-scheletrici. I rischi riguardano, in particolare, la colonna vertebrale, soprattutto nell'area lombare, e l'articolazione della spalla
(scapolo-omerale). Il Sig. ha assunto posture statiche in modo protratto, in particolare, la Pt_1
posizione seduta, ed ha subito le vibrazioni trasmesse dal sedile del veicolo per altrettanto tempo.
Secondo il mio giudizio il quadro patologico su descritto è correlabile con l'attività lavorativa svolta dal periziato, attività che richiede impegno fisico e notevole carico delle articolazioni in questione. CONCLUSIONI MEDICO LEGALI: A carico del sig. sono da Parte_1
considerare, dal punto di vista medico legale, alla luce delle tabelle valutative , le seguenti CP_1
patologie: ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino a 12%. Nel calcolo si deve tenere conto del fatto che le ernie sono multiple, nella stessa sede, ed incidono sullo stesso apparato organo funzionale. Quanto alla metodologia da utilizzare per quantificare il danno
(menomazioni concorrenti) in questione, terrei in considerazione sia la formula di GA che il calcolo Salomonico, dando valore alla media aritmetica fra le due formule, (GA 13.6%)
(Salomonico 23%) ed ottenendo così la percentuale del 18% da assegnare come danno biologico permanente dipendente dall'attività lavorativa svolta. Benefici a decorrere dalla domanda
(07/07/2021), non essendo intervenuto alcun evento significativo da quella data fino ad oggi.
Orbene appare opportuno evidenziare che con riferimento alle malattie a genesi multifattoriale, la giurisprudenza ha statuito il principio in base al quale il nesso eziologico necessita di concreta e specifica dimostrazione in termini probabilistici, e deve essere riconosciuto in presenza di un alto grado di probabilità o quantomeno di una probabilità qualificata.. Ed invero, sempre per quanto riguarda questo genere di patologie, trova applicazione il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., in base al quale deve riconoscersi efficacia eziologica dell'evento a ciascuno dei fattori causali, a meno che uno di essi sia stato da solo sufficiente a determinarlo. Pertanto, l'eziologia professionale della malattia viene riconosciuta ove manchi la prova che uno o più fattori extralavorativi ne siano la causa esclusiva, mentre ai fini del riconoscimento del nesso causale tra malattia ed evento dannoso lavorativo, non è necessario che quest'ultimo sia la causa unica della malattia, ma è sufficiente che ne sia concausa.
In tale contesto l'ausiliario ha stabilito, che la malattia professionale, oggetto di accertamento, ha determinato in capo al ricorrente un danno biologico in misura che, permanentemente sin dalla data della denuncia, può essere valutata in misura pari al 18%.
4. Ne consegue l'accoglimento della domanda e pertanto la condanna dell' assicuratore CP_3
convenuto, nei termini di cui sopra, a determinare nella misura e per le patologie suindicate l'indennizzo al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e distratte in favore del difensore antistatario, vengono liquidate visto il DM 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a corrispondere al CP_1
ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa della malattia professionale di cui in parte motiva, nella misura del 18%, oltre interessi legali dal dì al soddisfo;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 oltre accessori, CP_1
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 oltre accessori CP_1
come per legge, in favore del dott. Persona_1
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, 23/10/2025
IL GIUDICE
dott. Enrico Rizzo