Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2078\2023 R.G.A.C. promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Massa, Parte_1 C.F._1
Via B. Croce 17 presso e nello Studio dell'Avv. Gabriella Martinelli, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti nei confronti di
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Aulla (MS) viale Resistenza 56, presso lo studio dell'Avv. Marina Ferrari che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 8.7.2024, il Tribunale di Massa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, e ed Parte_1 Controparte_1
ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini della prosecuzione dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande delle parti.
A dispetto di un iniziale disaccordo in ordine ai termini della separazione, le parti nel corso dell'udienza del 18.3.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni come di seguito: “I- i Sigg. e a questo punto dichiarano di volersi separare Parte_1 Controparte_1
alle seguenti condizioni: 1) i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in
della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, Sig.ra che si impegna Controparte_1
ad acquistare, senza corresponsione di denaro, la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'appartamento di civile abitazione, porzione a piano primo di un fabbricato di tipo condominiale, sito nel comune di Massa (MS), Via Pontremoli, 10; il tutto, censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune come segue: - Foglio 134 particella 323, subalterno 12, Via
Pontremoli, 10/A Piano 1, cat. A/2*, Cl. 4, consistenza 5,0 vani, Rend. 671,39, mq 72.
L'obbligazione che le parti assumono dinanzi al Tribunale di operare il trasferimento immobiliare troverà esecuzione attraverso un apposito atto di attuazione (c.d. negozio traslativo con causa esterna), a struttura bilaterale e sarà redatto da un notaio entro 30 giorni dal deposito della sentenza definitiva di separazione con oneri a carico della Sig.ra L'immobile verrà ceduto con tutti gli arredi che lo CP_1
compongono. Il trasferimento della quota di comproprietà, pari ad ½ (un mezzo), sulla unità immobiliare succitata viene effettuato rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della trasformazione della presente procedura giudiziale in consensuale e che tali condizioni sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della insorta crisi coniugale;
2) la Sig.ra si impegna a pagare al la quota di sua Controparte_1 Controparte_2
spettanza del 50%, dell'Imposta municipale propria (IMU) sull'immobile di via Pontremoli 10 che risultasse ancora dovuta per gli anni dal 2019 al 2024, oltre all'intero importo delle sanzioni irrogate per l'omesso/tardivo pagamento, ovvero a restituire al Sig. le somme a tale titolo anticipate per Pt_1
la Sig.ra 3) i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ai beni mobili di CP_1
comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso:
3.a il Sig. cede alla Sig.ra la propria quota corrispondente al 50% dei fondi Parte_1 Controparte_1
comuni di investimento e oltre ad ulteriori investimenti, presenti sul dossier titoli n. Pt_2
00644/0000004817402 del valore complessivo di circa € 16.000,00 e quindi pro-quota, pari a circa
€ 8.000,00, cointestato agli stessi ed in essere presso Credit Agricole Italia s.p.a. filiale di Fivizzano
(MS), autorizzando, sin d'ora, l'istituto bancario ai necessari incombenti per lo svincolo e/o l'intestazione a favore della sola cessionaria del prefato dossier;
3.b i coniugi statuiscono l'assegnazione in proprietà esclusiva dei beni mobili registrati secondo l'attuale possesso, sicché la Sig.ra
[...]
cede al Sig. la propria quota corrispondente al 50% dell'autovettura Nissan tg CP_1 Parte_1
FG034HT, mentre il Sig. cede alla Sig.ra la propria quota Parte_1 Controparte_1
Pag. 2 di 3 corrispondente al 50% del trattore Same tg MS 05097 e dello Scooter Yamaha tg. AX 88052 con reciproco impegno delle parti a partecipare agli eventuali atti di alienazione;
4) il Sig. si Parte_1
impegna a destinare direttamente alla figlia all'esito del rimborso del buono postale CP_3
fruttifero n. 19720370/2013, cointestato allo stesso ed al fratello avente valore nominale CP_4
di € 55.000,00 con scadenza il 25/4/2025, la quota pari al 50% della provvista di sua spettanza;
5) il Sig. si impegna a ritirare dalla casa già coniugale entro e non oltre il 30.04.2025 Parte_1
tutti i beni mobili di sua proprietà ancora ivi ricoverati, quali tra gli altri l'autovettura Fiat 126 BIS tg. MS 213822, sega spacca legna, motocoltivatore, ruspa senza targa ed altre attrezzature in generale a lui appartenenti (agricole meccaniche, per bricolage ecc), previo accordo sulla data e orario con la Sig.ra
6) Spese compensate”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la CP_1
decisione.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate, aventi effetti meramente obbligatori, non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico, né tanto meno all'interesse della prole, considerato che la figlia delle parti, è maggiorenne CP_3
ed economicamente autosufficiente.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la stessa diverrà procedibile, come previsto dall'art. 473bis.49 c.p.c.. In tale sede interverranno le statuizioni di legge in punto di spese giudiziali.
PQM
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti in ordine ai termini della separazione, disponendo in conformità;
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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