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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
N. R.G. 1375/2020
Nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. da
, , cittadino del Pakistan, ivi nato il [...], Parte_1 Parte_2 difeso dall'Avv. Piercarlo Magni e ammesso al gratuito patrocinio in data
30.03.2020, il Collegio, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
Dott.ssa Carmen Giuffrida Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Aiello Giudice
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 06.03.2020 ex artt. 35-bis d.lgs. n.
25/2008 e 737 e ss. c.p.c. impugnava il provvedimento, notificato Parte_1
in data 07.02.2020, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, a seguito di audizione, decideva di non accogliere la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per protezione speciale. Nell'atto introduttivo il ricorrente ripercorreva nei suoi tratti essenziali la vicenda già narrata alla Commissione Territoriale, sostenendo che la sua situazione personale integri i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione per motivi umanitari, domandati in via gradatamente subordinata.
Il non si costituiva. Controparte_1
Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 25/2008, non presentava le proprie conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare in data 02.02.2024 il presente procedimento veniva assegnato al Giudice dott.ssa Carmen Giuffrida.
In data 10.03.2025 la difesa depositava istanza di rimessione della decisione in
Camera di Consiglio, stante l'irreperibilità del ricorrente. Successivamente, in data 18 marzo il ricorrente depositava istanza di rinuncia all'udienza. In accoglimento, il giudice revocava l'udienza programmata in data 15.04.2025.
La causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella Camera di Consiglio del
28.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NEL FATTO
1.1. Dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale, documentazione ivi prodotta e decisione della Commissione
Con riguardo alle sue origini e alla sua situazione personale, il ricorrente dichiarava:
- Di essere cittadino del Pakistan, nato e cresciuto nel distretto di Mandi
Bahauddin;
- Di essere di etnia punjabi e di religione musulmana sciita;
- Di non aver studiato;
- Di avere lavorato come meccanico e autista di trattori;
Pag. 2 di 29 - Di avere una famiglia di origine composta dal padre, quattro fratelli e tre sorelle;
- Di essere celibe.
Con riguardo ai motivi che l'avevano indotto ad espatriare, il ricorrente raccontava che, nel novembre 2011, durante una manifestazione religiosa sciita alla quale egli prendeva parte, si erano verificati dei disordini tra compaesani wahabiti e la comunità locale sciita. Veniva minacciato di morte da un uomo il quale lo biasimava per la prassi dell'autoflagellazione che il ricorrente praticava. Successivamente veniva coinvolto anche in un litigio per terreni che coinvolgeva un suo amico ed una terza persona;
nello specifico, mentre stava ritornando dal lavoro, incontrava i due litiganti e veniva colpito da un sasso lanciato dall'opponente del proprio amico.
Su consiglio del padre, il quale temeva possibili ripercussioni a seguito degli scontri dovuti alla manifestazione religiosa sciita, il ricorrente lasciava il Pakistan nel 2012 e, tramite la rotta balcanica, giungeva in Italia nel 2018. Mentre era in Turchia apprendeva che la persona che lo aveva minacciato nel Paese di origine periva.
Per quanto riguarda il timore in caso di rimpatrio, il ricorrente riferiva di temere di essere ucciso da alcuni conoscenti con cui litigava da tempo.
In sede di audizione produceva:
- Fotocopia di lettera che certifica appartenenza del richiedente alla comunità sciita.
La Commissione Territoriale, nel provvedimento impugnato riteneva credibili gli elementi relativi alla nazionalità pakistana e alla provenienza da . Persona_1
Riteneva, invece, non credibili gli elementi relativi alla vicenda persecutoria posta a fondamento della domanda di protezione internazionale con la seguente motivazione:
“in primo luogo, preme sottolineare il carattere evidentemente frammentario e diffusamente disorganico dell'esposizione resa dal richiedente in riferimento ai motivi della partenza, rilievi che si aggiungono alla natura evasiva ed illogica di quanto raccolto in più momenti dell'intervista. Si fa riferimento soprattutto alla reiterata menzione da parte del richiedente dell'episodio della lite tra i due amici in cui era stato
Pag. 3 di 29 colpito da una pietra, fatto del tutto estraneo rispetto alle domande poste da questa
Commissione al fine di appurare le valutazioni di rischio elaborate dal padre de richiedente prima della partenza. Restano inoltre del tutto [in]chiarite, anche alla luce della rilevata mancanza strutturale di linearità di ragionamento ed esposizione, le ragioni ultime che avrebbero spinto il richiedente alla partenza e in che i timori del padre legati a quanto sarebbe potuto seguire ai disordini della manifestazione religiosa si legassero, anche sul piano cronologico, alle minacce di morte ricevute, confusamente abbozzate dal richiedente, da parte di un uomo che lo biasimava per la prassi dell'autoflagellazion[e]. Tempi e modalità di minacce rimangono oscuri. Quanto alla lettera, esibita in copia e che non vale a provare l'appartenenza religiosa del richiedente in ragione degli addebiti di autenticità già sollevati in sede di audizione (v. verbale di audizione, p.4) e della relativa facilità nel reperire documentazione non autentica nel Paese di origine (…), dubbi e perplessità in termini di verosimiglianza e personalizzazione del narrato si sollevano rispetto alla descrizione di data del giorno in cui si erano verificati gli scontri di natura religiosa, ai quali peraltro il richiedente riferisce di aver preso parte. Da ultimo, non si ritiene di accettare la confusione logica espressa rispetto al timore esplicitato dall'istante a fine intervista e ciò, nella misura in cui questi fa riferimento ad indefiniti litigi ed omicidi quando era minorenne”.
La Commissione dichiarava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione sia dello status di rifugiato che dell'ulteriore fattispecie di protezione sussidiaria.
Riteneva insussistenti anche i presupposti per l'applicazione della protezione speciale.
1.2. Dichiarazioni rese dinanzi all'autorità giudiziaria e documentazione prodotta
Alla luce delle dichiarazioni rese dinanzi alla C.T. e di quanto contenuto nel ricorso, il Collegio riteneva opportuno procedere ad una nuova audizione del richiedente asilo, al fine di acquisire ulteriori elementi che consentissero di superare le incertezze espresse dalla Commissione Territoriale.
Pag. 4 di 29 Tale decisione risponde al principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema
Corte, la quale - aderendo al disposto dell'art. 46 par. 3 dir. 2013/32/UE nell'interpretazione della Corte di Giustizia - ha affermato che l'audizione si impone:
a. ove nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti;
b. ove il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente;
c. ove il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (si veda Cass. 18311/2021).
La Corte ha precisato che le ipotesi sopra indicate implicano un margine di apprezzamento del giudice di merito, il quale, se adeguatamente motivato, non può dare vita ad un error in procedendo.
Il ricorrente rinunciava alla propria audizione personale.
Documentazione prodotta
Al ricorso la difesa allegava la seguente documentazione:
- Diniego della Commissione con notifica;
- Verbale dell'audizione del ricorrente davanti alla Commissione territoriale;
- Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- Articolo AGI “Sunniti
contro
Sciiti: la mappa dello scontro”;
- Articolo “The Rising Threat Against Shia Muslims in Pakistan” tratto da
;
- Rapporto EASO 2018 sulle condizioni di sicurezza in Pakistan;
- Articolo tratto dal sito del quotidiano La Repubblica “L'India cancella l'autonomia del MI”;
- Procura alle liti.
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2. IN DIRITTO
2.1. Status di rifugiato e protezione sussidiaria
Ai sensi degli artt. 2 lett. e) ed f) e 8 d.lgs. 251/2007, al ricorrente può essere riconosciuto lo status di rifugiato quando vi siano elementi per ritenere adeguatamente dimostrato il “fondato timore” del ricorrente:
- di subire atti di persecuzione;
- che siano posti in essere per motivi di razza, religione nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica nelle definizioni fornite dall'art. 8 della stessa normativa;
- e siano perpetrati dallo Stato, da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato
o gran parte del suo territorio, o anche soggetti non statuali quando le autorità dello Stato di provenienza non possano o non vogliano fornire protezione.
Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007, allo straniero che non possiede i requisiti per lo status di rifugiato come sopra definito può essere riconosciuta la protezione sussidiaria, quando paventi fondati motivi per ritenere che, tornando nel
Paese di provenienza, possa correre un effettivo rischio di subire un danno grave definitivo dall'art. 14 d.lgs. 251/2007, per il quale non può o non vuole ottenere protezione di tale Paese.
La protezione sussidiaria può quindi essere concessa al richiedente che, in caso di rimpatrio, rischi di subire:
a. una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte;
b. la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano e degradante;
c. la minaccia grave alla vita o all'incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
La protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) può essere riconosciuta quando il richiedente porti elementi sufficienti per ritenere che egli, in caso di rimpatrio, incorra in un rischio effettivo di subire un grave danno inerente alla sua particolare e individuale posizione, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di
Pag. 6 di 29 danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata di cui alla lettera c)
(Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009, causa C – 465/07,
punti da 32 a 35). È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a Per_2 base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili conseguenze a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di subire un danno grave derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della
Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che nell'individuare Per_2
l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
La protezione sussidiaria di cui alle lettere alla lettera c) può essere riconosciuta quando, nella specifica zona di provenienza del richiedente, sussista un conflitto armato.
Nell'interpretazione della giurisprudenza dell'Unione Europa, il conflitto armato si può dire esistente “quando le forza governative di un Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano fra loro” (Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, 30.01.2014, causa C. 285/12, Diakitè).
Sul punto la Corte europea ha precisato inoltre:
Pag. 7 di 29 - che il legislatore comunitario ha incluso nella protezione in esame la “codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, senza invece includere le ipotesi di minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente per “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”;
- che può essere concessa la protezione sussidiaria anche nei casi in cui, pur in assenza di una prova relativa ad un rischio specifico ed individuale, il conflitto rilevato raggiunga un livello di gravità “talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. La giurisprudenza dell'Unione, in sostanza, ritiene che non sia sufficiente l'esistenza di una generica situazione di instabilità o di conflitto a bassa intensità, ma che sia invece necessario che, dalle informazioni reperite nel corso del processo, risulti che l'intero territorio del Paese o della Regione di provenienza e nella quale il ricorrente dovrebbe tornare, sussista una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di un intensità tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. Al fine di valutare l'intensità di tale conflitto, occorre riferirsi ai criteri forniti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (con la sentenza già citata e la Per_2
sentenza n. 901/19 del 10.06.2021), nonché dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (con la sentenza Sufi and Elmi c. Regno Unito, 28.06.2011) e, quindi, in particolare:
o l'estensione geografica del conflitto;
o i metodi utilizzati nel corso delle offensive (sparatorie mirate, bombardamenti generalizzati, ecc.);
o l'uso di tali metodi da parte di tutti coloro che partecipano al conflitto;
o il numero di vittime civile (da intendersi come morti, feriti e sfollati).
Pag. 8 di 29
2.2. Protezione umanitaria
Preliminarmente si osserva che, mancando il modulo C3 agli atti e in assenza di ulteriori prove circa la data di presentazione della domanda di protezione internazionale dell'odierno ricorrente, non è chiaro se la stessa è stata presentata durante la vigenza del
D.L. 113\2018 (decreto già in vigore dal 5.10.2018, normativa che aveva Per_3 modificato l'art. 5 comma 6, D.Lgs. 286\98 nel testo previgente (“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) ha eliminato la seconda parte del periodo dopo la virgola (“salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) con l'effetto di ridurre il 'range' di applicabilità della tipologia delle previgente protezione 'umanitaria' dalla più ampia accezione consentita dalla norma, ad una casistica di situazioni particolari specifiche (che giustificano il rilascio di permesso di soggiorno 'in casi speciali') e di ragioni speciali (alcune preesistenti nel Testo Unico Immigrazione, altre indicate nel decreto) oltre ai casi di divieto di espulsione di cui agli artt. 19. Commi 1 e
1.1. D.lgs. 286\1998 (permesso di protezione speciale per i casi di divieto di respingimento e in materia di categorie vulnerabili).
Ciò detto va rilevato che il legislatore ha nuovamente disciplinato la materia emanando il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese), convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 che, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo
Pag. 9 di 29 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Più in generale, la novella legislativa:
• ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
• ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano, che era stato espunto dal D.L. 113/2018 (il testo della disposizione come modificato dall'art. 1 lett. a. del D.L. 130/20 è il seguente : “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.”)
• ha interamente sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento
Pag. 10 di 29 sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
(artt. 1 lett. e). Il novellato art. 19 comma 1.1 contiene pertanto due divieti di refoulement. Il primo è un divieto assoluto collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Il secondo è un divieto relativo per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, di cui può essere espressione l'integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante, svincolando tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Va precisato che le parole “vita privata” e “vita familiare” esprimono due concetti distinti. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” riguarda la tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte Edu Sentenza Abdulaziz,
ES and KA c. Regno Unito, 21 ottobre 1997, e Sentenza c. Per_4
Francia); la “vita privata” è un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi –determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99). Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
La valutazione della violazione del divieto di allontanamento va effettuata bilanciando da una parte la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo
Pag. 11 di 29 straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, dall'altra l'eventuale esistenza di Per_
“legami familiari culturali o sociali con il di origine.
Come sopra anticipato, nel caso di possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare, il divieto di respingimento non è assoluto ma relativo.
Pertanto, va bilanciato con l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute.
In definitiva, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 è necessario eseguire il seguente accertamento:
- accertare che il ricorrente abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare,
- valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
- Bilanciare l'interesse alla vita privata e/o familiare con l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute. Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quando il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (Corte Edu Jeunesse c/Paesi Bassi 3/10/2014, Grande Camera).
Con la sentenza n. 12790/2022 la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
Pag. 12 di 29 1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità – può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
3. NEL MERITO
Si procede ad esaminare il ricorso presentato da Parte_1
valutando, in primo luogo, la credibilità del richiedente, in secondo luogo, l'attualità del rischio e l'eventuale configurabilità del diritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria. Laddove non si ritenesse configurabile il diritto ad una delle protezioni maggiori, si passerà ad esaminare la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria e speciale.
3.1. Credibilità del racconto
Pag. 13 di 29
Va premesso che la veridicità del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, il quale indica i parametri grazie ai quali deve essere esaminata la credibilità della narrazione fornita dal richiedente, quando questi non sia riuscito a portare sufficienti prove a sostegno della propria storia, parametri oggetto di interpretazione dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Per la valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè:
a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine,
c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. Occorre pertanto una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019; Cass. 11925/2020)
Con riguardo al criterio della coerenza esterna, va precisato che, nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, la ricerca di una coerenza esterna è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Per quanto concerne la plausibilità o verosimiglianza, va evidenziato che tale criterio non può avere come termine di paragone le convinzioni soggettive del giudice su ciò che è vero, ragionevole o verosimile, ma deve oggettivizzarsi, dovendosi evitare, come sopra si è detto, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente resti affidata alla mera opinione del giudice, anche al fine di assicurare parità di trattamento. Pertanto, per individuare cioè che è vero, ciò che effettivamente accade
Pag. 14 di 29 nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell'id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale. Ciò comporta che il giudizio di verosimiglianza o plausibilità o ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino Europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese Europeo. Infatti, ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo. Di conseguenza occorre valutare la “plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura” (Cassazione civile sez. I, 10/03/2021 n.6738).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che la valutazione delle dichiarazioni del richiedente non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, ma è necessario che il Collegio effettui una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata, precisando poi che può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio” quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione (Cass. 7546/2020).
Alla stregua di tali criteri, il racconto della vicenda personale posta a base della richiesta di protezione internazionale non appare credibile.
Innanzitutto, va evidenziato che il ricorrente ha confusamente esposto le ragioni del suo espatrio, menzionando da un lato la persecuzione religiosa, dall'altro una lite per dei terreni tra due persone. Su quest'ultimo episodio il ricorrente è apparso evasivo, deducendo, infine, che la decisione di fuggire dal proprio Paese non sarebbe derivata anche da tale vicenda.
Ci si concentrerà pertanto sulla valutazione della prima motivazione da lui addotta.
Come già sottolineato dalla Commissione Territoriale, innanzitutto risultano assai generiche le dichiarazioni del ricorrente sulla persecuzione a causa dell'appartenenza alla minoranza sciita. In particolare, egli riporta in maniera assai frammentata: 1) la vicenda relativa agli scontri durante la manifestazione religiosa sciita, 2) in che modo il ricorrente fosse stato coinvolto e 3) il tenore delle minacce
Pag. 15 di 29 ricevute (sul punto 3 cfr. verbale di audizione pag.7 “c'era una persona che voleva uccidermi che ora è morto”). Parimenti, rimane astrattamente tratteggiato l'agente persecutore, limitandosi il ricorrente a descriverlo come un uomo della comunità wahabita senza tuttavia addurre ulteriori dettagli. Non si comprende, inoltre, perché il ricorrente tema ancora per la sua vita in caso di rimpatrio, stante la sopraggiunta morte del persecutore mentre il richiedente si trovava in Turchia. A specifica domanda circa i timori in caso di rimpatrio, il ricorrente riferiva di temere dei conoscenti non meglio specificati con cui aveva litigato (cfr. verbale di audizione, pag.8).
Nel corso del giudizio, non è stato possibile sanare le lacune emerse dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa dal ricorrente, in quanto egli rinunciava alla propria audizione personale dinanzi all'autorità giudiziaria. Non può pertanto affermarsi che il ricorrente abbia compiuto ogni sforzo possibile per circostanziare la propria domanda di protezione internazionale. Infatti, sebbene nel procedimento in questione sussista un forte dovere di cooperazione da parte dell' come affermato dalla CP_2
giurisprudenza di legittimità “il richiedente ha l'onere di offrire ogni elemento utile allo scrutinio della domanda in un'ottica di schietta collaborazione, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all'esame della domanda di protezione internazionale "in cooperazione con il richiedente", richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la Commissione territoriale, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta” (Cass., ord. 14 giugno 2019 n. 16028).
Ne deriva un giudizio di complessiva non credibilità del ricorrente.
Vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna. Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Pag. 16 di 29
3.2. Attualità del rischio
Al fine di poter riconoscere lo status di rifugiato o una delle forme di protezione sussidiaria è necessario che il rischio paventato dal ricorrente presenti il carattere dell'attualità.
Alla luce della descrizione delle diverse forme di protezione di cui al paragrafo
2.1. , l'esame delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria per le ipotesi di cui alle lett. a) e b) può essere svolto congiuntamente, in quanto entrambe presuppongono una valutazione specifica e individualizzata del fondato timore di essere perseguitato o del rischio effettivo di subire la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte o di essere sottoposto alla tortura o ad altro trattamento inumano o degradante.
Va premesso che la valutazione in merito alla fondatezza del timore o alla effettività del rischio presuppone un racconto credibile e opportunamente circostanziato.
Nel caso oggetto dell'odierno procedimento, data la mancanza di credibilità della vicenda persecutoria, non emerge il rischio per il ricorrente di subire atti di persecuzione rientranti nelle fattispecie di cui agli art. 2 e 14, lett. a) e b), del d.lgs.
251/2007. Conseguentemente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, di cui all'art.14, lett. a) e b), d.lgs.
251/2007.
Per quanto riguarda, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, in generale la situazione del Pakistan deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata in tutto il paese stando alle informazioni degli enti di monitoraggio e ricerca analizzati e di seguito riportati.
Il report EUAA del dicembre 2024, per quanto concerne la situazione di sicurezza in Pakistan riporta che, anche per tutti i primi mesi del 2024, la maggior parte
Pag. 17 di 29 degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in Balochistan e in
[...]
. Persona_6
Secondo l'AC Conflict Index, il Pakistan si classifica al 12° posto tra i conflitti nel mondo nel 2024, un quinto della sua popolazione è esposto alla violenza ma quasi l'85% di questa violenza si è concentrato nelle province di confine del
Balochistan e del le rispettive roccaforti dei separatisti beluci e Persona_7
del TTP2.
Con riguardo alla regione del Punjab (dove è situato il distretto di
[...]
, zona di provenienza del ricorrente), le diverse fonti consultate, pur Per_1
utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono comunque concordi nel riferire che, dal 2020, si è registrata una notevole diminuzione del numero delle vittime rispetto agli anni precedenti, più precisamente al 2018 e al 2017. Secondo il CRSS, inoltre, la maggior parte delle vittime nel 2020 sono state quelle civili, mentre il personale di sicurezza è stata la categoria colpita in misura minore in assoluto.3
Secondo i dati AC negli ultimi tre anni si è assistito ad una diminuzione significativa degli eventi violenti in Punjab. In particolare, dal 09/12/2021 al
09/12/2022, AC ha registrato 220 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 113 persone4.
Pag. 18 di 29 Per quanto riguarda l'area più vicina al confine con l' deve CP_3
rilevarsi il venir meno della grave situazione di conflitto ed instabilità che ha caratterizzato, fino a pochi anni fa, anche parte del Punjab. A febbraio 2021, India e
Pakistan hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo il confine non ufficiale che divide i due paesi nella regione del MI, che entrambi si sono impegnati a rispettare. Pur non essendo un accordo di pace vero e proprio, e pur non risolvendo la disputa sul MI, l'intesa è la prima di questo tipo dal 2003. Complessivamente, dall'entrata in vigore dalla firma del cessate il fuoco nel 2021 gli episodi violenti in sono drasticamente diminuiti e non sono più sfociati nel Punjab. CP_3
Nonostante le tensioni diplomatiche tra Pakistan e India, si riscontra un significativo affievolimento delle ostilità e un graduale miglioramento del livello di sicurezza nella zona5.
Nel 2023 in tutto il Punjab dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 AC ha registrato un totale di 121 eventi dei quali 65 ai danni di civili, in tutto il 2023 i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per città- distretto, mentre a Lahore si sono registrati 8 eventi, a Rawalpindi 5 eventi, a
Faisalabad 3 eventi e a Pindi Gheb 3 eventi6.
Nel 2024 dal 1 gennaio 2024 al 31.12.2024 in tutto il Punjab AC ha registrato un totale di 122 eventi dei quali 54 ai danni di civili in tutto il 2024, i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per
Pag. 19 di 29 città- distretto, mentre a Lahore si sono registrati 7 eventi, a Rawalpindi 5 eventi, a
Lahore - Data Gunj Buksh 3 eventi, a 3 eventi e a Sahiwal 3 eventi7. Persona_9
Per quanto riguarda l'area più vicina al confine con l' deve CP_3
rilevarsi il venir meno della grave situazione di conflitto ed instabilità che ha caratterizzato, fino a pochi anni fa, anche parte del Punjab.
Il conflitto del MI, generalmente conosciuto anche come conflitto indo- pakistano, è considerato uno dei conflitti più vecchi, nonché più pericolosi al mondo8, contrapponendo due Paesi, l'India e il Pakistan, entrambi dotati dell'arma nucleare.
Iniziato nel 1947, in seguito alla dichiarazione d'indipendenza del Pakistan dall'India, per una disputa sull'ex principato del e MI, regione di frontiera fra il Per_10
Pakistan nord-orientale e l'India occidentale rivendicata da entrambi gli Stati9, il conflitto è proseguito con alti e bassi fino ad oggi, con tre picchi di violenza sfociati nelle guerre indo-pakistane del 1947-1948, del 1965 e del 199910. 7 AC, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2024-31/12/2024, ultimo accesso 13 febbraio 2025. 8 MI: The World's Most Dangerous Conflict, 7 agosto 2019, CP_4 . 9 In particolare, il Pakistan rivendicava il diritto di annettere lo stato dello Jammu e MI in quanto composto prevalentemente da popolazione di religione musulmana, mentre l'India contava sul fatto che il sovrano, il AR , fosse di religione indù. L'incerta situazione esplose nell'ottobre 1947, Per_11 quando alcune tribù pakistane si unirono a una rivolta contadina locale che metteva in discussione sia il Per_ potere dei proprietari terrieri locali (a maggioranza indù), sia il governo autoritario del sovrano
. Per placare le rivolte, il chiese aiuto al governo indiano, che accettò di inviare le proprie
[...] Pt_4 truppe in cambio della promessa del sovrano di adesione del e MI all'Unione Indiana. Il Per_10
Pakistan reagì inviando il proprio esercito, e le tensioni presenti nella regione si trasformarono in una guerra aperta, che terminò soltanto il primo gennaio del 1949, quando si raggiunse il cessate il fuoco grazie alla mediazione delle Nazioni Unite. [Sonia Cordera, La questione del MI: origini e sviluppi recenti, Istituto Affari Internazionali –Torino World Affairs Institute, numero 04/2011, India,. 10 Sonia Cordera, La questione del MI: origini e sviluppi recenti, Istituto Affari Internazionali –
Torino World Affairs Institute, numero 04/2011, India,.
Pag. 20 di 29 Il cessate il fuoco imposto dalle Nazioni Unite nel gennaio 1949, al termine della prima guerra indo-pakistana, ha fissato una linea di confine che divide de facto la parte del MI sotto controllo pakistano, composta dalle regioni del Gilgit-Baltistan (in passato noto anche come Territori del Nord) e dell' da quella sotto CP_3
controllo indiano, costituita dallo stato federale del Jammu e MI. Tale linea, rinominata nel 1971 “Linea di Controllo” (Line of Control, LoC), costituisce ancora oggi il confine non ufficiale fra le due zone.11
Lo scontro, che vede coinvolti, oltre agli eserciti dei due Paesi, vari gruppi armati, fra cui Controparte_5 Per_12 Controparte_6 [...]
e )12, ha causato finora la morte di almeno Persona_13 Persona_14
70.000 persone, di cui almeno 45.000 hanno perso la vita in attacchi terroristici negli ultimi 30 anni.13
Dalle fonti consultate risulta che il conflitto del MI è spesso sconfinato negli ultimi anni anche oltre la Linea di Controllo, con episodi di violenza e attacchi terroristici anche nella zona di Sialkot e lungo il cosiddetto “Working Boundary”, ossia il confine ufficialmente riconosciuto che delimita il tratto di frontiera esistente fra il
Punjab e l'India, a sud della Linea di Controllo.14
A febbraio 2021, India e Pakistan hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo il confine non ufficiale che divide i due paesi nella regione del MI, che entrambi si sono impegnati a rispettare. Pur non essendo un accordo di pace vero e
Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, MI, 7 marzo 2020, . 11 Deutsche Welle, MI: The World's Most Dangerous Conflict, 7 agosto 2019, cit.
Sonia Cordera, La questione del MI: origini e sviluppi recenti, Istituto Affari Internazionali –Torino
World Affairs Institute, numero o04/2011, cit. 12 Al Jazeera, Explainer: Who are , 3 marzo 2019, cit. Parte_5 13 MI:The World's Most Dangerous Conflict, 7 agosto 2019, cit. CP_4 14 GeoNews, Sialkot: Indian forces open unprovoked, 23 agosto 2014,< https://www.geo.tv/latest/95330- sialkot-indian-forces-open-unprovoked-firing >.
Dawn, 3 children among 4 civilians killed by Indian firing across Working Boundary: ISPR, 18 maggio
2018,.
Pag. 21 di 29 proprio, e pur non risolvendo la disputa sul MI, l'intesa è la prima di questo tipo dal 2003.15
Nel periodo successivo alla firma del cessate il fuoco si è assistito ad un calo delle tensioni transfrontaliere tra i due paesi, esclusi due incidenti a maggio e giugno16.
Tuttavia, nonostante il cessate il fuoco sia stato rispettato lungo la linea di controllo, la situazione continua ad essere tesa.
Anche ad aprile India e Pakistan hanno continuato a rispettare il cessate il fuoco lungo la linea di controllo mentre l'insicurezza è continuata nel territorio di e Per_10
MI (J&K), a causa della presenza dei militanti che hanno causato la morte di vari civili17; il 3 maggio 2021, Pakistan e India si sono accusati a vicenda di “fuoco ingiustificato” e di aver violato il cessate il fuoco sulla LoC.18
Scontri e attacchi, anche mediante l'utilizzo di droni e di granate, sono ripresi nei mesi successivi, interessando anche zone limitrofe ma non nelle immediate vicinanze 15 International Crisis Goup, Crisis Watch, February 2020 – MI :; The Washington Post,
India and Pakistan announce cease-fire for first time in nearly 20 years, 25 febbraio 2021; Persona_8 ; , What prompted Parte_3
India-Pakistan ceasefire pact along MI border?, Bilal Kuchay, 09 Marzo 2021 < https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/will-the-india-pakistan-ceasefire-pact-along-kashmir-border- hold >. 16 AC, Mid-Year update: 10 conflicts to worry about in 2021, Agosto 2021,<
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/08/AC_MidYear-Update-10-
Conflicts-to-Worry-About-in-2021_August2021_WebFinal.pdf >. 17 International Crisis Goup, Crisis Watch, April 2020 – MI:< https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/may-alerts-and-april-trends-2021 >; UAE is CP_7 mediating between India and Pakistan, says senior diplomat, 15.04.2021. 18 The Dawn, Pakistan protests Working Boundary crossing, firing by Indian troops, 4 May 2021: ; AA, Pakistan, India trade cease-fire violation accusations, 4 May 2021: .
Pag. 22 di 29 della LoC19. A tale situazione si sono aggiunti, nel mese di luglio, in occasione delle votazioni per eleggere la nuova assemblea statale, scontri armati tra attivisti politici rivali, che hanno richiesto l'intervento dell'esercito.20
Nel 2022 i dati forniti da AC non registrano una situazione di instabilità. Il rischio che si verifichino eventi violenti in rimane basso. AC non ha CP_3
registrato alcun evento violento nell' nell'anno 2022.21 AC nell'anno CP_3
2022 ha segnalato soltanto una rivolta il 14 agosto 2022 quando i hanno Pt_6
tenuto manifestazioni e si sono scontrati con la polizia in tutto il MI amministrato dal Pakistan, in particolare nella città di Muzaffarabad, per la proposta del 15° emendamento della Costituzione che trasferirà i poteri finanziari ed amministrativi dal governo locale a quello centrale. La polizia ha registrato casi contro 400 persone in tutto il MI. 22
Dopo la dura opposizione della popolazione, il governo pakistano ha deciso ritirare il disegno di legge sul 15° emendamento costituzionale alla Costituzione ad interim del MI occupato dal ), fallendo così il suo 24° tentativo di Persona_15 19 International Crisis Goup, Crisis Watch, June 2021 – MI; International Crisis Goup, Crisis Watch, July 2021 –
MI . 20AA(Anadolu Agency), 2 killed in Pakistan-administered MI election violence, 25 july 2021, . 21 Curated Data Files, South Asia (Filters applied: Pakistan;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
1 January 2022-31 December 2022), update 11 January 2023,
ultimo accesso 14/04/2023. 22 Acled Dashboard (Filters applied: Pakistan-Azad Jammu and MI;
Event types: battles,
explosions/remote violence and violence against civilians, riots;
1/01/2022- 01/03/2023), < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>; The Sunday Guardian, Pakistan pushes PoJK to the verge of a major crisis, 14 agosto 2022, < https://sundayguardianlive.com/legally-speaking/pakistan-pushes- pojk-verge-major-crisis>; Times now, Protests break out in Pakistan occupied MI as govt mulls amendment to constitution, 13 agosto 2022, < https://www.timesnownews.com/world/protests-break-out- in-pakistan-occupied-kashmir-as-govt-mulls-amendment-to-constitution-details-article-93535872> ultimo accesso 14/04/2023.
Pag. 23 di 29 Pers conferire lo status di provincia al .23 Il non ha menzionato alcun "attacco CP_8
terroristico" nell' nel 2022.24 CP_3
Anche il PICSS non ha riportato alcun attacco da parte dei militanti nell'
[...]
nel 2022.25 CP_3
Nel 2022, il CRSS non ha contato nessun morto legato a episodi di terrorismo o a operazioni di antiterrorismo nell'AK.26
Nel marzo 2022, l'India ha dichiarato di aver accidentalmente sparato un missile contro il Pakistan a causa di un "malfunzionamento tecnico" durante la manutenzione ordinaria, fornendo la sua versione dei fatti dopo che il Pakistan aveva convocato l'inviato indiano per protestare. In passato gli esperti militari hanno messo in guardia dal rischio di incidenti o errori di calcolo da parte dei vicini armati di nucleare. I funzionari pakistani hanno dichiarato che il missile non era armato ed è caduto vicino alla città orientale di a circa 500 km dalla capitale Islamabad. Il ministero degli Per_16
Esteri pakistano ha convocato l'incaricato d'affari indiano a Islamabad per protestare contro quella che ha definito una violazione immotivata del suo spazio aereo, 23 The Tribune, Islamabad's 24th attempt to give provincial status to PoK fails, 29 agosto 2022,; Dawn, Ajk govt withdraws 15th amendtment bill,19 agosto 2022, <
https://www.dawn.com/news/1705609> ultimo accesso 14/04/2023. 24 PIPS, Pakistan Security Report 2022, 6 January 2023,< https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf> , p. 14; Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless persons (Belgium): COI Unit (Cedoca), COI FOCUS Security Situation in Pakistan, 28
febbraio 2023, p.46-47, < https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_pakistan._security_situation_20230228.pdf> ultimo accesso 14/04/2023. 25 PICSS, Annual Security Assessment Report 2022, 5 January 2023, p. 33 <
https://www.picss.net/analysis/publication/pakistan-2022-anti-state-violence-highest-in-5-years/>; Office and Stateless persons (Belgium): COI Unit (Cedoca), COI Controparte_9
FOCUS Security Situation in Pakistan, 28 febbraio 2023, p.46-47,
- ultimo accesso 17/04/2023. 26 CRSS, Annual Security Report 2022, February 2023, p.38, < https://crss.pk/wp- content/uploads/2023/02/Annual-Security-Report-2022_MM-V6.pdf> ultimo accesso 17/04/2023.
Pag. 24 di 29 affermando che l'incidente avrebbe potuto mettere in pericolo voli passeggeri e vite civili. Il Pakistan ha avvertito l'India "di essere consapevole delle spiacevoli conseguenze di tale negligenza e di adottare misure efficaci per evitare il ripetersi di tali violazioni in futuro".27 Dopo questo evento, il Pakistan ha chiesto garanzie di sicurezza.
Le relazioni tra le due potenze nucleari dell'Asia meridionale sono considerate tese.28
Il 23 agosto, l'Aeronautica militare indiana ha dichiarato la conclusione delle indagini sul lancio accidentale del missile in territorio pakistano e ha affermato che il governo indiano ha licenziato tre ufficiali. Nel frattempo, in una dichiarazione del 24 agosto, il Ministero degli Esteri pakistano ha ribadito la richiesta di un'indagine congiunta.29
Nel 2022, sono riportate dall'International Crisis Group le persistenti tensioni diplomatiche tra i due paesi. I due paesi si accusano a vicenda di finanziare e sostenere il terrorismo.30
Da gennaio 2023 a metà aprile 2023, AC31 ha segnalato due episodi: 27 Reuters, India says it accidentally fired missile into Pakistan, 11 march 2022, < https://www.reuters.com/info-pages/supported-browsers/> ultimo accesso 17/04/2023. 28 Federal Office for migration and refugees, Briefing Notes Group 62- Information centre for asylum and
Migration, 21 march 2022, < https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefi ngnotes-kw12-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4> ultimo accesso 17/04/2023. 29 Federal Office for migration and refugees, Briefing Notes Group 62- Information centre for asylum and
Migration, 29 august 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefi ngnotes-kw35-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3> ultimo accesso 17/04/2023. 30 International Crisis Group- Crisis Watch – Filter: MI, October and November 2022, <
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=38&date_range=latest&from_mont
h=01&from_year=2023&to_month=01&to_year=2023>; – Controparte_10
Filter: MI, < Persona_17
h=01&from_year=2023&to_month=01&to_year=2023> ultimo accesso 17/04/2023. 31 Acled, Dashboard (Filtro: eventi dal 01/01/2023 al 14/04/2023 in , < CP_3 https://acleddata.com/data/#/dashboard> (ultimo accesso 17/04/2023)
Pag. 25 di 29 - 1 episodio di rivolta violenta. In particolare, il 13 aprile 2023, i membri del PTI hanno tenuto una manifestazione e si sono scontrati con la polizia nella città di
Muzaffarabad (AJK) contro la decisione del tribunale di estromettere il primo ministro del partito. La polizia ha fatto ricorso a manganellate e diversi sostenitori del PTI sono rimasti feriti.
- 1 episodio di violenza contro i civili. Nello specifico, il 2 aprile 2023, assalitori non identificati hanno sparato e ucciso uno studioso di religione, fondatore del
, in un attacco mirato nel villaggio di Flati, nel Persona_18
distretto di AT LA (AJK).
Da inizio al 19 aprile 2023, non ha segnalato incidenti legati al terrorismo.32 CP_11
All'inizio del 2023, è continuata la retorica ostile tra India e Pakistan. Il ministero degli Esteri pakistano ha invitato l'India a porre fine alla "vile propaganda anti- pakistana", accusando di "sfacciato coinvolgimento nella fomentazione del CP_12
terrorismo sul suolo pakistano". Il premier pakistano Shehbaz Sharif il 16 gennaio ha chiesto colloqui "per risolvere i nostri punti scottanti come il MI".
L'India, il 19 gennaio, ha dichiarato "desideriamo sempre relazioni normali di vicinato con il Pakistan", ma non ci devono essere "terrore, ostilità o violenza". Il capo dell'esercito indiano ha dichiarato che il cessate il fuoco del febbraio 2021 CP_13
con il Pakistan "sta reggendo bene, ma il sostegno transfrontaliero alla [militanza] e alle infrastrutture [dei militanti] tuttavia rimane".33 Nel suo rapporto annuale 2022, pubblicato il 13 marzo 2023, il ministero degli Esteri indiano ha affermato che "il
Pakistan continua a sponsorizzare il terrorismo transfrontaliero" contro l'India e a
"limitare il normale commercio, la connettività e gli scambi interpersonali.” Il rapporto ha inoltre affermato che non è diminuito il terrorismo transfrontaliero, l'infiltrazione e il
Pag. 26 di 29 contrabbando illegale attraverso la Linea di controllo del MI e il confine internazionale.34
Complessivamente, dall'entrata in vigore dalla firma del cessate il fuoco nel 2021 gli episodi violenti in sono drasticamente diminuiti e non sono più sfociati CP_3
nel Punjab. Nonostante le tensioni diplomatiche tra Pakistan e India, si riscontra un significativo affievolimento delle ostilità e un graduale miglioramento del livello di sicurezza nella zona.
Ciò detto, valutato il livello di sicurezza in Pakistan, in particolare in Punjab, considerando la tipologia di eventi violenti e il numero di quelli che hanno coinvolto civili, il Collegio non ritiene che la situazione sia qualificabile come conflitto armato interno alla luce dei principi e dei parametri indicati dalla nota pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, del 30 gennaio 2014 resa nella causa C
– 285/12 – ). Per_19
Alla luce delle superiori considerazioni, si rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007.
3.3. Protezione umanitaria/speciale
Con riferimento alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, nel richiamarsi a quanto espresso nel paragrafo 2.2., il Collegio osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti, nulla è emerso relativamente al percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente in Italia dal suo arrivo nel 2018, né sotto il profilo economico, né sotto il profilo socio-relazionale. Infatti, non è stata addotto alcun elemento né prodotto alcun documento che costituisca prova di svolgimento di attività lavorativa, di formazione o di altra natura, atta a comprovare un legame del richiedente col territorio italiano, nel corso del procedimento. 34 International Crisis Group- Crisis Watch – Filter: MI, March 2023, <
(ultimo accesso 17/04/2023) Email_1
Pag. 27 di 29 Inoltre, in base a quanto dichiarato dallo stesso dichiarato, la famiglia di origine vive in Pakistan.
Alla luce di tali elementi, in assenza di riferimenti recenti riguardanti la sfera personale di , e in generale relativi alla sua integrazione in Italia, Parte_1
non può ritenersi che, attualmente, la sua vita privata sia stabilmente radicata sul territorio italiano.
Pertanto, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma
1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto dello scarso inserimento sociale in Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno del ricorrente in Pakistan non costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Conseguentemente, non può essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda relativa alla protezione umanitaria rimane assorbita.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, non vi è luogo a provvedere. Nel presente giudizio, infatti, non è applicabile il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello
Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”.
Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento dello status di rifugiato;
2. rigetta la domanda di accertamento della protezione sussidiaria;
3. rigetta la domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale;
4. dichiara assorbita la domanda di protezione umanitaria;
Pag. 28 di 29 5. nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, il 28 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Giuffrida
Pag. 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO):
Pakistan - Country Focus, December 2024,-, ultimo accesso 10 febbraio 2025. 2 AC Conflict Index dicembre 2024 , , ultimo accesso 10 febbraio 2025 3 CRSS, Annual Security Report 2020, 10 February 2021, < https://crss.pk/wp- content/uploads/2021/02/CRSS-Annual-Security-Report-2020.pdf>, data ultima verifica 13 aprile 2023. 4 AC, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 09/11/2021-09/12/2022 <
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>. Secondo AC, al 09/12/2022 il rischio di volatilità di conflitti rimane ma basso, ma costante, vedi < https://acleddata.com/early-warning-research- hub/volatility-and-risk-predictability-index/> ultimo accesso 13 febbraio 2025. 5 International Crisis Goup, Crisis Watch, February 2020 – MI :; The Washington Post, India and Pakistan announce cease-fire for first time in nearly 20 years, 25 febbraio 2021; Persona_8 kashmir/2021/02/25/02335b38-773c-11eb-9489-8f7dacd51e75_story.html> ; , What prompted Parte_3
India-Pakistan ceasefire pact along MI border?, Bilal Kuchay, 09 Marzo 2021; ultimo accesso 13 febbraio 2025. 6 AC, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2023-31/12/2023 ultimo accesso 13 febbraio 2025. 32 South Asia Terrorism portal, Datasheet 2023, < https://www.satp.org/datasheet- CP_3 terrorist-attack/incidents-data/pakistan-pakistanoccupiedkashmir-azadkashmir>(ultimo accesso
17/04/2023) 33 India's suspicions towards Pakistan's olive branch, 23 January 2023, < CP_4 https://www.dw.com/en/indias-suspicions-towards-pakistans-olive-branch/a-64487444>(ultimo accesso 17/04/2023)
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
N. R.G. 1375/2020
Nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. da
, , cittadino del Pakistan, ivi nato il [...], Parte_1 Parte_2 difeso dall'Avv. Piercarlo Magni e ammesso al gratuito patrocinio in data
30.03.2020, il Collegio, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
Dott.ssa Carmen Giuffrida Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Aiello Giudice
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 06.03.2020 ex artt. 35-bis d.lgs. n.
25/2008 e 737 e ss. c.p.c. impugnava il provvedimento, notificato Parte_1
in data 07.02.2020, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, a seguito di audizione, decideva di non accogliere la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per protezione speciale. Nell'atto introduttivo il ricorrente ripercorreva nei suoi tratti essenziali la vicenda già narrata alla Commissione Territoriale, sostenendo che la sua situazione personale integri i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione per motivi umanitari, domandati in via gradatamente subordinata.
Il non si costituiva. Controparte_1
Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 25/2008, non presentava le proprie conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare in data 02.02.2024 il presente procedimento veniva assegnato al Giudice dott.ssa Carmen Giuffrida.
In data 10.03.2025 la difesa depositava istanza di rimessione della decisione in
Camera di Consiglio, stante l'irreperibilità del ricorrente. Successivamente, in data 18 marzo il ricorrente depositava istanza di rinuncia all'udienza. In accoglimento, il giudice revocava l'udienza programmata in data 15.04.2025.
La causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella Camera di Consiglio del
28.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NEL FATTO
1.1. Dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale, documentazione ivi prodotta e decisione della Commissione
Con riguardo alle sue origini e alla sua situazione personale, il ricorrente dichiarava:
- Di essere cittadino del Pakistan, nato e cresciuto nel distretto di Mandi
Bahauddin;
- Di essere di etnia punjabi e di religione musulmana sciita;
- Di non aver studiato;
- Di avere lavorato come meccanico e autista di trattori;
Pag. 2 di 29 - Di avere una famiglia di origine composta dal padre, quattro fratelli e tre sorelle;
- Di essere celibe.
Con riguardo ai motivi che l'avevano indotto ad espatriare, il ricorrente raccontava che, nel novembre 2011, durante una manifestazione religiosa sciita alla quale egli prendeva parte, si erano verificati dei disordini tra compaesani wahabiti e la comunità locale sciita. Veniva minacciato di morte da un uomo il quale lo biasimava per la prassi dell'autoflagellazione che il ricorrente praticava. Successivamente veniva coinvolto anche in un litigio per terreni che coinvolgeva un suo amico ed una terza persona;
nello specifico, mentre stava ritornando dal lavoro, incontrava i due litiganti e veniva colpito da un sasso lanciato dall'opponente del proprio amico.
Su consiglio del padre, il quale temeva possibili ripercussioni a seguito degli scontri dovuti alla manifestazione religiosa sciita, il ricorrente lasciava il Pakistan nel 2012 e, tramite la rotta balcanica, giungeva in Italia nel 2018. Mentre era in Turchia apprendeva che la persona che lo aveva minacciato nel Paese di origine periva.
Per quanto riguarda il timore in caso di rimpatrio, il ricorrente riferiva di temere di essere ucciso da alcuni conoscenti con cui litigava da tempo.
In sede di audizione produceva:
- Fotocopia di lettera che certifica appartenenza del richiedente alla comunità sciita.
La Commissione Territoriale, nel provvedimento impugnato riteneva credibili gli elementi relativi alla nazionalità pakistana e alla provenienza da . Persona_1
Riteneva, invece, non credibili gli elementi relativi alla vicenda persecutoria posta a fondamento della domanda di protezione internazionale con la seguente motivazione:
“in primo luogo, preme sottolineare il carattere evidentemente frammentario e diffusamente disorganico dell'esposizione resa dal richiedente in riferimento ai motivi della partenza, rilievi che si aggiungono alla natura evasiva ed illogica di quanto raccolto in più momenti dell'intervista. Si fa riferimento soprattutto alla reiterata menzione da parte del richiedente dell'episodio della lite tra i due amici in cui era stato
Pag. 3 di 29 colpito da una pietra, fatto del tutto estraneo rispetto alle domande poste da questa
Commissione al fine di appurare le valutazioni di rischio elaborate dal padre de richiedente prima della partenza. Restano inoltre del tutto [in]chiarite, anche alla luce della rilevata mancanza strutturale di linearità di ragionamento ed esposizione, le ragioni ultime che avrebbero spinto il richiedente alla partenza e in che i timori del padre legati a quanto sarebbe potuto seguire ai disordini della manifestazione religiosa si legassero, anche sul piano cronologico, alle minacce di morte ricevute, confusamente abbozzate dal richiedente, da parte di un uomo che lo biasimava per la prassi dell'autoflagellazion[e]. Tempi e modalità di minacce rimangono oscuri. Quanto alla lettera, esibita in copia e che non vale a provare l'appartenenza religiosa del richiedente in ragione degli addebiti di autenticità già sollevati in sede di audizione (v. verbale di audizione, p.4) e della relativa facilità nel reperire documentazione non autentica nel Paese di origine (…), dubbi e perplessità in termini di verosimiglianza e personalizzazione del narrato si sollevano rispetto alla descrizione di data del giorno in cui si erano verificati gli scontri di natura religiosa, ai quali peraltro il richiedente riferisce di aver preso parte. Da ultimo, non si ritiene di accettare la confusione logica espressa rispetto al timore esplicitato dall'istante a fine intervista e ciò, nella misura in cui questi fa riferimento ad indefiniti litigi ed omicidi quando era minorenne”.
La Commissione dichiarava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione sia dello status di rifugiato che dell'ulteriore fattispecie di protezione sussidiaria.
Riteneva insussistenti anche i presupposti per l'applicazione della protezione speciale.
1.2. Dichiarazioni rese dinanzi all'autorità giudiziaria e documentazione prodotta
Alla luce delle dichiarazioni rese dinanzi alla C.T. e di quanto contenuto nel ricorso, il Collegio riteneva opportuno procedere ad una nuova audizione del richiedente asilo, al fine di acquisire ulteriori elementi che consentissero di superare le incertezze espresse dalla Commissione Territoriale.
Pag. 4 di 29 Tale decisione risponde al principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema
Corte, la quale - aderendo al disposto dell'art. 46 par. 3 dir. 2013/32/UE nell'interpretazione della Corte di Giustizia - ha affermato che l'audizione si impone:
a. ove nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti;
b. ove il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente;
c. ove il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (si veda Cass. 18311/2021).
La Corte ha precisato che le ipotesi sopra indicate implicano un margine di apprezzamento del giudice di merito, il quale, se adeguatamente motivato, non può dare vita ad un error in procedendo.
Il ricorrente rinunciava alla propria audizione personale.
Documentazione prodotta
Al ricorso la difesa allegava la seguente documentazione:
- Diniego della Commissione con notifica;
- Verbale dell'audizione del ricorrente davanti alla Commissione territoriale;
- Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- Articolo AGI “Sunniti
contro
Sciiti: la mappa dello scontro”;
- Articolo “The Rising Threat Against Shia Muslims in Pakistan” tratto da
;
- Rapporto EASO 2018 sulle condizioni di sicurezza in Pakistan;
- Articolo tratto dal sito del quotidiano La Repubblica “L'India cancella l'autonomia del MI”;
- Procura alle liti.
Pag. 5 di 29
2. IN DIRITTO
2.1. Status di rifugiato e protezione sussidiaria
Ai sensi degli artt. 2 lett. e) ed f) e 8 d.lgs. 251/2007, al ricorrente può essere riconosciuto lo status di rifugiato quando vi siano elementi per ritenere adeguatamente dimostrato il “fondato timore” del ricorrente:
- di subire atti di persecuzione;
- che siano posti in essere per motivi di razza, religione nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica nelle definizioni fornite dall'art. 8 della stessa normativa;
- e siano perpetrati dallo Stato, da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato
o gran parte del suo territorio, o anche soggetti non statuali quando le autorità dello Stato di provenienza non possano o non vogliano fornire protezione.
Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007, allo straniero che non possiede i requisiti per lo status di rifugiato come sopra definito può essere riconosciuta la protezione sussidiaria, quando paventi fondati motivi per ritenere che, tornando nel
Paese di provenienza, possa correre un effettivo rischio di subire un danno grave definitivo dall'art. 14 d.lgs. 251/2007, per il quale non può o non vuole ottenere protezione di tale Paese.
La protezione sussidiaria può quindi essere concessa al richiedente che, in caso di rimpatrio, rischi di subire:
a. una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte;
b. la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano e degradante;
c. la minaccia grave alla vita o all'incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
La protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) può essere riconosciuta quando il richiedente porti elementi sufficienti per ritenere che egli, in caso di rimpatrio, incorra in un rischio effettivo di subire un grave danno inerente alla sua particolare e individuale posizione, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di
Pag. 6 di 29 danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata di cui alla lettera c)
(Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009, causa C – 465/07,
punti da 32 a 35). È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a Per_2 base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili conseguenze a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di subire un danno grave derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della
Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che nell'individuare Per_2
l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
La protezione sussidiaria di cui alle lettere alla lettera c) può essere riconosciuta quando, nella specifica zona di provenienza del richiedente, sussista un conflitto armato.
Nell'interpretazione della giurisprudenza dell'Unione Europa, il conflitto armato si può dire esistente “quando le forza governative di un Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano fra loro” (Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, 30.01.2014, causa C. 285/12, Diakitè).
Sul punto la Corte europea ha precisato inoltre:
Pag. 7 di 29 - che il legislatore comunitario ha incluso nella protezione in esame la “codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, senza invece includere le ipotesi di minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente per “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”;
- che può essere concessa la protezione sussidiaria anche nei casi in cui, pur in assenza di una prova relativa ad un rischio specifico ed individuale, il conflitto rilevato raggiunga un livello di gravità “talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. La giurisprudenza dell'Unione, in sostanza, ritiene che non sia sufficiente l'esistenza di una generica situazione di instabilità o di conflitto a bassa intensità, ma che sia invece necessario che, dalle informazioni reperite nel corso del processo, risulti che l'intero territorio del Paese o della Regione di provenienza e nella quale il ricorrente dovrebbe tornare, sussista una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di un intensità tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. Al fine di valutare l'intensità di tale conflitto, occorre riferirsi ai criteri forniti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (con la sentenza già citata e la Per_2
sentenza n. 901/19 del 10.06.2021), nonché dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (con la sentenza Sufi and Elmi c. Regno Unito, 28.06.2011) e, quindi, in particolare:
o l'estensione geografica del conflitto;
o i metodi utilizzati nel corso delle offensive (sparatorie mirate, bombardamenti generalizzati, ecc.);
o l'uso di tali metodi da parte di tutti coloro che partecipano al conflitto;
o il numero di vittime civile (da intendersi come morti, feriti e sfollati).
Pag. 8 di 29
2.2. Protezione umanitaria
Preliminarmente si osserva che, mancando il modulo C3 agli atti e in assenza di ulteriori prove circa la data di presentazione della domanda di protezione internazionale dell'odierno ricorrente, non è chiaro se la stessa è stata presentata durante la vigenza del
D.L. 113\2018 (decreto già in vigore dal 5.10.2018, normativa che aveva Per_3 modificato l'art. 5 comma 6, D.Lgs. 286\98 nel testo previgente (“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) ha eliminato la seconda parte del periodo dopo la virgola (“salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) con l'effetto di ridurre il 'range' di applicabilità della tipologia delle previgente protezione 'umanitaria' dalla più ampia accezione consentita dalla norma, ad una casistica di situazioni particolari specifiche (che giustificano il rilascio di permesso di soggiorno 'in casi speciali') e di ragioni speciali (alcune preesistenti nel Testo Unico Immigrazione, altre indicate nel decreto) oltre ai casi di divieto di espulsione di cui agli artt. 19. Commi 1 e
1.1. D.lgs. 286\1998 (permesso di protezione speciale per i casi di divieto di respingimento e in materia di categorie vulnerabili).
Ciò detto va rilevato che il legislatore ha nuovamente disciplinato la materia emanando il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese), convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 che, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo
Pag. 9 di 29 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Più in generale, la novella legislativa:
• ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
• ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano, che era stato espunto dal D.L. 113/2018 (il testo della disposizione come modificato dall'art. 1 lett. a. del D.L. 130/20 è il seguente : “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.”)
• ha interamente sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento
Pag. 10 di 29 sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
(artt. 1 lett. e). Il novellato art. 19 comma 1.1 contiene pertanto due divieti di refoulement. Il primo è un divieto assoluto collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Il secondo è un divieto relativo per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, di cui può essere espressione l'integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante, svincolando tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Va precisato che le parole “vita privata” e “vita familiare” esprimono due concetti distinti. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” riguarda la tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte Edu Sentenza Abdulaziz,
ES and KA c. Regno Unito, 21 ottobre 1997, e Sentenza c. Per_4
Francia); la “vita privata” è un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi –determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99). Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
La valutazione della violazione del divieto di allontanamento va effettuata bilanciando da una parte la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo
Pag. 11 di 29 straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, dall'altra l'eventuale esistenza di Per_
“legami familiari culturali o sociali con il di origine.
Come sopra anticipato, nel caso di possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare, il divieto di respingimento non è assoluto ma relativo.
Pertanto, va bilanciato con l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute.
In definitiva, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 è necessario eseguire il seguente accertamento:
- accertare che il ricorrente abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare,
- valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
- Bilanciare l'interesse alla vita privata e/o familiare con l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute. Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quando il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (Corte Edu Jeunesse c/Paesi Bassi 3/10/2014, Grande Camera).
Con la sentenza n. 12790/2022 la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
Pag. 12 di 29 1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità – può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
3. NEL MERITO
Si procede ad esaminare il ricorso presentato da Parte_1
valutando, in primo luogo, la credibilità del richiedente, in secondo luogo, l'attualità del rischio e l'eventuale configurabilità del diritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria. Laddove non si ritenesse configurabile il diritto ad una delle protezioni maggiori, si passerà ad esaminare la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria e speciale.
3.1. Credibilità del racconto
Pag. 13 di 29
Va premesso che la veridicità del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, il quale indica i parametri grazie ai quali deve essere esaminata la credibilità della narrazione fornita dal richiedente, quando questi non sia riuscito a portare sufficienti prove a sostegno della propria storia, parametri oggetto di interpretazione dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Per la valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè:
a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine,
c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. Occorre pertanto una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019; Cass. 11925/2020)
Con riguardo al criterio della coerenza esterna, va precisato che, nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, la ricerca di una coerenza esterna è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Per quanto concerne la plausibilità o verosimiglianza, va evidenziato che tale criterio non può avere come termine di paragone le convinzioni soggettive del giudice su ciò che è vero, ragionevole o verosimile, ma deve oggettivizzarsi, dovendosi evitare, come sopra si è detto, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente resti affidata alla mera opinione del giudice, anche al fine di assicurare parità di trattamento. Pertanto, per individuare cioè che è vero, ciò che effettivamente accade
Pag. 14 di 29 nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell'id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale. Ciò comporta che il giudizio di verosimiglianza o plausibilità o ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino Europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese Europeo. Infatti, ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo. Di conseguenza occorre valutare la “plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura” (Cassazione civile sez. I, 10/03/2021 n.6738).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che la valutazione delle dichiarazioni del richiedente non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, ma è necessario che il Collegio effettui una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata, precisando poi che può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio” quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione (Cass. 7546/2020).
Alla stregua di tali criteri, il racconto della vicenda personale posta a base della richiesta di protezione internazionale non appare credibile.
Innanzitutto, va evidenziato che il ricorrente ha confusamente esposto le ragioni del suo espatrio, menzionando da un lato la persecuzione religiosa, dall'altro una lite per dei terreni tra due persone. Su quest'ultimo episodio il ricorrente è apparso evasivo, deducendo, infine, che la decisione di fuggire dal proprio Paese non sarebbe derivata anche da tale vicenda.
Ci si concentrerà pertanto sulla valutazione della prima motivazione da lui addotta.
Come già sottolineato dalla Commissione Territoriale, innanzitutto risultano assai generiche le dichiarazioni del ricorrente sulla persecuzione a causa dell'appartenenza alla minoranza sciita. In particolare, egli riporta in maniera assai frammentata: 1) la vicenda relativa agli scontri durante la manifestazione religiosa sciita, 2) in che modo il ricorrente fosse stato coinvolto e 3) il tenore delle minacce
Pag. 15 di 29 ricevute (sul punto 3 cfr. verbale di audizione pag.7 “c'era una persona che voleva uccidermi che ora è morto”). Parimenti, rimane astrattamente tratteggiato l'agente persecutore, limitandosi il ricorrente a descriverlo come un uomo della comunità wahabita senza tuttavia addurre ulteriori dettagli. Non si comprende, inoltre, perché il ricorrente tema ancora per la sua vita in caso di rimpatrio, stante la sopraggiunta morte del persecutore mentre il richiedente si trovava in Turchia. A specifica domanda circa i timori in caso di rimpatrio, il ricorrente riferiva di temere dei conoscenti non meglio specificati con cui aveva litigato (cfr. verbale di audizione, pag.8).
Nel corso del giudizio, non è stato possibile sanare le lacune emerse dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa dal ricorrente, in quanto egli rinunciava alla propria audizione personale dinanzi all'autorità giudiziaria. Non può pertanto affermarsi che il ricorrente abbia compiuto ogni sforzo possibile per circostanziare la propria domanda di protezione internazionale. Infatti, sebbene nel procedimento in questione sussista un forte dovere di cooperazione da parte dell' come affermato dalla CP_2
giurisprudenza di legittimità “il richiedente ha l'onere di offrire ogni elemento utile allo scrutinio della domanda in un'ottica di schietta collaborazione, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all'esame della domanda di protezione internazionale "in cooperazione con il richiedente", richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la Commissione territoriale, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta” (Cass., ord. 14 giugno 2019 n. 16028).
Ne deriva un giudizio di complessiva non credibilità del ricorrente.
Vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna. Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Pag. 16 di 29
3.2. Attualità del rischio
Al fine di poter riconoscere lo status di rifugiato o una delle forme di protezione sussidiaria è necessario che il rischio paventato dal ricorrente presenti il carattere dell'attualità.
Alla luce della descrizione delle diverse forme di protezione di cui al paragrafo
2.1. , l'esame delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria per le ipotesi di cui alle lett. a) e b) può essere svolto congiuntamente, in quanto entrambe presuppongono una valutazione specifica e individualizzata del fondato timore di essere perseguitato o del rischio effettivo di subire la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte o di essere sottoposto alla tortura o ad altro trattamento inumano o degradante.
Va premesso che la valutazione in merito alla fondatezza del timore o alla effettività del rischio presuppone un racconto credibile e opportunamente circostanziato.
Nel caso oggetto dell'odierno procedimento, data la mancanza di credibilità della vicenda persecutoria, non emerge il rischio per il ricorrente di subire atti di persecuzione rientranti nelle fattispecie di cui agli art. 2 e 14, lett. a) e b), del d.lgs.
251/2007. Conseguentemente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, di cui all'art.14, lett. a) e b), d.lgs.
251/2007.
Per quanto riguarda, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, in generale la situazione del Pakistan deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata in tutto il paese stando alle informazioni degli enti di monitoraggio e ricerca analizzati e di seguito riportati.
Il report EUAA del dicembre 2024, per quanto concerne la situazione di sicurezza in Pakistan riporta che, anche per tutti i primi mesi del 2024, la maggior parte
Pag. 17 di 29 degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in Balochistan e in
[...]
. Persona_6
Secondo l'AC Conflict Index, il Pakistan si classifica al 12° posto tra i conflitti nel mondo nel 2024, un quinto della sua popolazione è esposto alla violenza ma quasi l'85% di questa violenza si è concentrato nelle province di confine del
Balochistan e del le rispettive roccaforti dei separatisti beluci e Persona_7
del TTP2.
Con riguardo alla regione del Punjab (dove è situato il distretto di
[...]
, zona di provenienza del ricorrente), le diverse fonti consultate, pur Per_1
utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono comunque concordi nel riferire che, dal 2020, si è registrata una notevole diminuzione del numero delle vittime rispetto agli anni precedenti, più precisamente al 2018 e al 2017. Secondo il CRSS, inoltre, la maggior parte delle vittime nel 2020 sono state quelle civili, mentre il personale di sicurezza è stata la categoria colpita in misura minore in assoluto.3
Secondo i dati AC negli ultimi tre anni si è assistito ad una diminuzione significativa degli eventi violenti in Punjab. In particolare, dal 09/12/2021 al
09/12/2022, AC ha registrato 220 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 113 persone4.
Pag. 18 di 29 Per quanto riguarda l'area più vicina al confine con l' deve CP_3
rilevarsi il venir meno della grave situazione di conflitto ed instabilità che ha caratterizzato, fino a pochi anni fa, anche parte del Punjab. A febbraio 2021, India e
Pakistan hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo il confine non ufficiale che divide i due paesi nella regione del MI, che entrambi si sono impegnati a rispettare. Pur non essendo un accordo di pace vero e proprio, e pur non risolvendo la disputa sul MI, l'intesa è la prima di questo tipo dal 2003. Complessivamente, dall'entrata in vigore dalla firma del cessate il fuoco nel 2021 gli episodi violenti in sono drasticamente diminuiti e non sono più sfociati nel Punjab. CP_3
Nonostante le tensioni diplomatiche tra Pakistan e India, si riscontra un significativo affievolimento delle ostilità e un graduale miglioramento del livello di sicurezza nella zona5.
Nel 2023 in tutto il Punjab dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 AC ha registrato un totale di 121 eventi dei quali 65 ai danni di civili, in tutto il 2023 i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per città- distretto, mentre a Lahore si sono registrati 8 eventi, a Rawalpindi 5 eventi, a
Faisalabad 3 eventi e a Pindi Gheb 3 eventi6.
Nel 2024 dal 1 gennaio 2024 al 31.12.2024 in tutto il Punjab AC ha registrato un totale di 122 eventi dei quali 54 ai danni di civili in tutto il 2024, i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per
Pag. 19 di 29 città- distretto, mentre a Lahore si sono registrati 7 eventi, a Rawalpindi 5 eventi, a
Lahore - Data Gunj Buksh 3 eventi, a 3 eventi e a Sahiwal 3 eventi7. Persona_9
Per quanto riguarda l'area più vicina al confine con l' deve CP_3
rilevarsi il venir meno della grave situazione di conflitto ed instabilità che ha caratterizzato, fino a pochi anni fa, anche parte del Punjab.
Il conflitto del MI, generalmente conosciuto anche come conflitto indo- pakistano, è considerato uno dei conflitti più vecchi, nonché più pericolosi al mondo8, contrapponendo due Paesi, l'India e il Pakistan, entrambi dotati dell'arma nucleare.
Iniziato nel 1947, in seguito alla dichiarazione d'indipendenza del Pakistan dall'India, per una disputa sull'ex principato del e MI, regione di frontiera fra il Per_10
Pakistan nord-orientale e l'India occidentale rivendicata da entrambi gli Stati9, il conflitto è proseguito con alti e bassi fino ad oggi, con tre picchi di violenza sfociati nelle guerre indo-pakistane del 1947-1948, del 1965 e del 199910. 7 AC, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2024-31/12/2024
. Per placare le rivolte, il chiese aiuto al governo indiano, che accettò di inviare le proprie
[...] Pt_4 truppe in cambio della promessa del sovrano di adesione del e MI all'Unione Indiana. Il Per_10
Pakistan reagì inviando il proprio esercito, e le tensioni presenti nella regione si trasformarono in una guerra aperta, che terminò soltanto il primo gennaio del 1949, quando si raggiunse il cessate il fuoco grazie alla mediazione delle Nazioni Unite. [Sonia Cordera, La questione del MI: origini e sviluppi recenti, Istituto Affari Internazionali –Torino World Affairs Institute, numero 04/2011, India,
Torino World Affairs Institute, numero 04/2011, India,
Pag. 20 di 29 Il cessate il fuoco imposto dalle Nazioni Unite nel gennaio 1949, al termine della prima guerra indo-pakistana, ha fissato una linea di confine che divide de facto la parte del MI sotto controllo pakistano, composta dalle regioni del Gilgit-Baltistan (in passato noto anche come Territori del Nord) e dell' da quella sotto CP_3
controllo indiano, costituita dallo stato federale del Jammu e MI. Tale linea, rinominata nel 1971 “Linea di Controllo” (Line of Control, LoC), costituisce ancora oggi il confine non ufficiale fra le due zone.11
Lo scontro, che vede coinvolti, oltre agli eserciti dei due Paesi, vari gruppi armati, fra cui Controparte_5 Per_12 Controparte_6 [...]
e )12, ha causato finora la morte di almeno Persona_13 Persona_14
70.000 persone, di cui almeno 45.000 hanno perso la vita in attacchi terroristici negli ultimi 30 anni.13
Dalle fonti consultate risulta che il conflitto del MI è spesso sconfinato negli ultimi anni anche oltre la Linea di Controllo, con episodi di violenza e attacchi terroristici anche nella zona di Sialkot e lungo il cosiddetto “Working Boundary”, ossia il confine ufficialmente riconosciuto che delimita il tratto di frontiera esistente fra il
Punjab e l'India, a sud della Linea di Controllo.14
A febbraio 2021, India e Pakistan hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo il confine non ufficiale che divide i due paesi nella regione del MI, che entrambi si sono impegnati a rispettare. Pur non essendo un accordo di pace vero e
Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, MI, 7 marzo 2020,
Sonia Cordera, La questione del MI: origini e sviluppi recenti, Istituto Affari Internazionali –Torino
World Affairs Institute, numero o04/2011, cit. 12 Al Jazeera, Explainer: Who are , 3 marzo 2019, cit. Parte_5 13 MI:The World's Most Dangerous Conflict, 7 agosto 2019, cit. CP_4 14 GeoNews, Sialkot: Indian forces open unprovoked, 23 agosto 2014,< https://www.geo.tv/latest/95330- sialkot-indian-forces-open-unprovoked-firing >.
Dawn, 3 children among 4 civilians killed by Indian firing across Working Boundary: ISPR, 18 maggio
2018,
Pag. 21 di 29 proprio, e pur non risolvendo la disputa sul MI, l'intesa è la prima di questo tipo dal 2003.15
Nel periodo successivo alla firma del cessate il fuoco si è assistito ad un calo delle tensioni transfrontaliere tra i due paesi, esclusi due incidenti a maggio e giugno16.
Tuttavia, nonostante il cessate il fuoco sia stato rispettato lungo la linea di controllo, la situazione continua ad essere tesa.
Anche ad aprile India e Pakistan hanno continuato a rispettare il cessate il fuoco lungo la linea di controllo mentre l'insicurezza è continuata nel territorio di e Per_10
MI (J&K), a causa della presenza dei militanti che hanno causato la morte di vari civili17; il 3 maggio 2021, Pakistan e India si sono accusati a vicenda di “fuoco ingiustificato” e di aver violato il cessate il fuoco sulla LoC.18
Scontri e attacchi, anche mediante l'utilizzo di droni e di granate, sono ripresi nei mesi successivi, interessando anche zone limitrofe ma non nelle immediate vicinanze 15 International Crisis Goup, Crisis Watch, February 2020 – MI :
India and Pakistan announce cease-fire for first time in nearly 20 years, 25 febbraio 2021; Persona_8
India-Pakistan ceasefire pact along MI border?, Bilal Kuchay, 09 Marzo 2021 < https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/will-the-india-pakistan-ceasefire-pact-along-kashmir-border- hold >. 16 AC, Mid-Year update: 10 conflicts to worry about in 2021, Agosto 2021,<
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/08/AC_MidYear-Update-10-
Conflicts-to-Worry-About-in-2021_August2021_WebFinal.pdf >. 17 International Crisis Goup, Crisis Watch, April 2020 – MI:< https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/may-alerts-and-april-trends-2021 >; UAE is CP_7 mediating between India and Pakistan, says senior diplomat, 15.04.2021
Pag. 22 di 29 della LoC19. A tale situazione si sono aggiunti, nel mese di luglio, in occasione delle votazioni per eleggere la nuova assemblea statale, scontri armati tra attivisti politici rivali, che hanno richiesto l'intervento dell'esercito.20
Nel 2022 i dati forniti da AC non registrano una situazione di instabilità. Il rischio che si verifichino eventi violenti in rimane basso. AC non ha CP_3
registrato alcun evento violento nell' nell'anno 2022.21 AC nell'anno CP_3
2022 ha segnalato soltanto una rivolta il 14 agosto 2022 quando i hanno Pt_6
tenuto manifestazioni e si sono scontrati con la polizia in tutto il MI amministrato dal Pakistan, in particolare nella città di Muzaffarabad, per la proposta del 15° emendamento della Costituzione che trasferirà i poteri finanziari ed amministrativi dal governo locale a quello centrale. La polizia ha registrato casi contro 400 persone in tutto il MI. 22
Dopo la dura opposizione della popolazione, il governo pakistano ha deciso ritirare il disegno di legge sul 15° emendamento costituzionale alla Costituzione ad interim del MI occupato dal ), fallendo così il suo 24° tentativo di Persona_15 19 International Crisis Goup, Crisis Watch, June 2021 – MI
MI
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
1 January 2022-31 December 2022), update 11 January 2023,
ultimo accesso 14/04/2023. 22 Acled Dashboard (Filters applied: Pakistan-Azad Jammu and MI;
Event types: battles,
explosions/remote violence and violence against civilians, riots;
1/01/2022- 01/03/2023), < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>; The Sunday Guardian, Pakistan pushes PoJK to the verge of a major crisis, 14 agosto 2022, < https://sundayguardianlive.com/legally-speaking/pakistan-pushes- pojk-verge-major-crisis>; Times now, Protests break out in Pakistan occupied MI as govt mulls amendment to constitution, 13 agosto 2022, < https://www.timesnownews.com/world/protests-break-out- in-pakistan-occupied-kashmir-as-govt-mulls-amendment-to-constitution-details-article-93535872> ultimo accesso 14/04/2023.
Pag. 23 di 29 Pers conferire lo status di provincia al .23 Il non ha menzionato alcun "attacco CP_8
terroristico" nell' nel 2022.24 CP_3
Anche il PICSS non ha riportato alcun attacco da parte dei militanti nell'
[...]
nel 2022.25 CP_3
Nel 2022, il CRSS non ha contato nessun morto legato a episodi di terrorismo o a operazioni di antiterrorismo nell'AK.26
Nel marzo 2022, l'India ha dichiarato di aver accidentalmente sparato un missile contro il Pakistan a causa di un "malfunzionamento tecnico" durante la manutenzione ordinaria, fornendo la sua versione dei fatti dopo che il Pakistan aveva convocato l'inviato indiano per protestare. In passato gli esperti militari hanno messo in guardia dal rischio di incidenti o errori di calcolo da parte dei vicini armati di nucleare. I funzionari pakistani hanno dichiarato che il missile non era armato ed è caduto vicino alla città orientale di a circa 500 km dalla capitale Islamabad. Il ministero degli Per_16
Esteri pakistano ha convocato l'incaricato d'affari indiano a Islamabad per protestare contro quella che ha definito una violazione immotivata del suo spazio aereo, 23 The Tribune, Islamabad's 24th attempt to give provincial status to PoK fails, 29 agosto 2022,
https://www.dawn.com/news/1705609> ultimo accesso 14/04/2023. 24 PIPS, Pakistan Security Report 2022, 6 January 2023,< https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf> , p. 14; Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless persons (Belgium): COI Unit (Cedoca), COI FOCUS Security Situation in Pakistan, 28
febbraio 2023, p.46-47, < https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_pakistan._security_situation_20230228.pdf> ultimo accesso 14/04/2023. 25 PICSS, Annual Security Assessment Report 2022, 5 January 2023, p. 33 <
https://www.picss.net/analysis/publication/pakistan-2022-anti-state-violence-highest-in-5-years/>; Office and Stateless persons (Belgium): COI Unit (Cedoca), COI Controparte_9
FOCUS Security Situation in Pakistan, 28 febbraio 2023, p.46-47,
- ultimo accesso 17/04/2023. 26 CRSS, Annual Security Report 2022, February 2023, p.38, < https://crss.pk/wp- content/uploads/2023/02/Annual-Security-Report-2022_MM-V6.pdf> ultimo accesso 17/04/2023.
Pag. 24 di 29 affermando che l'incidente avrebbe potuto mettere in pericolo voli passeggeri e vite civili. Il Pakistan ha avvertito l'India "di essere consapevole delle spiacevoli conseguenze di tale negligenza e di adottare misure efficaci per evitare il ripetersi di tali violazioni in futuro".27 Dopo questo evento, il Pakistan ha chiesto garanzie di sicurezza.
Le relazioni tra le due potenze nucleari dell'Asia meridionale sono considerate tese.28
Il 23 agosto, l'Aeronautica militare indiana ha dichiarato la conclusione delle indagini sul lancio accidentale del missile in territorio pakistano e ha affermato che il governo indiano ha licenziato tre ufficiali. Nel frattempo, in una dichiarazione del 24 agosto, il Ministero degli Esteri pakistano ha ribadito la richiesta di un'indagine congiunta.29
Nel 2022, sono riportate dall'International Crisis Group le persistenti tensioni diplomatiche tra i due paesi. I due paesi si accusano a vicenda di finanziare e sostenere il terrorismo.30
Da gennaio 2023 a metà aprile 2023, AC31 ha segnalato due episodi: 27 Reuters, India says it accidentally fired missile into Pakistan, 11 march 2022, < https://www.reuters.com/info-pages/supported-browsers/> ultimo accesso 17/04/2023. 28 Federal Office for migration and refugees, Briefing Notes Group 62- Information centre for asylum and
Migration, 21 march 2022, < https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefi ngnotes-kw12-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4> ultimo accesso 17/04/2023. 29 Federal Office for migration and refugees, Briefing Notes Group 62- Information centre for asylum and
Migration, 29 august 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefi ngnotes-kw35-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3> ultimo accesso 17/04/2023. 30 International Crisis Group- Crisis Watch – Filter: MI, October and November 2022, <
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=38&date_range=latest&from_mont
h=01&from_year=2023&to_month=01&to_year=2023>; – Controparte_10
Filter: MI, < Persona_17
h=01&from_year=2023&to_month=01&to_year=2023> ultimo accesso 17/04/2023. 31 Acled, Dashboard (Filtro: eventi dal 01/01/2023 al 14/04/2023 in , < CP_3 https://acleddata.com/data/#/dashboard> (ultimo accesso 17/04/2023)
Pag. 25 di 29 - 1 episodio di rivolta violenta. In particolare, il 13 aprile 2023, i membri del PTI hanno tenuto una manifestazione e si sono scontrati con la polizia nella città di
Muzaffarabad (AJK) contro la decisione del tribunale di estromettere il primo ministro del partito. La polizia ha fatto ricorso a manganellate e diversi sostenitori del PTI sono rimasti feriti.
- 1 episodio di violenza contro i civili. Nello specifico, il 2 aprile 2023, assalitori non identificati hanno sparato e ucciso uno studioso di religione, fondatore del
, in un attacco mirato nel villaggio di Flati, nel Persona_18
distretto di AT LA (AJK).
Da inizio al 19 aprile 2023, non ha segnalato incidenti legati al terrorismo.32 CP_11
All'inizio del 2023, è continuata la retorica ostile tra India e Pakistan. Il ministero degli Esteri pakistano ha invitato l'India a porre fine alla "vile propaganda anti- pakistana", accusando di "sfacciato coinvolgimento nella fomentazione del CP_12
terrorismo sul suolo pakistano". Il premier pakistano Shehbaz Sharif il 16 gennaio ha chiesto colloqui "per risolvere i nostri punti scottanti come il MI".
L'India, il 19 gennaio, ha dichiarato "desideriamo sempre relazioni normali di vicinato con il Pakistan", ma non ci devono essere "terrore, ostilità o violenza". Il capo dell'esercito indiano ha dichiarato che il cessate il fuoco del febbraio 2021 CP_13
con il Pakistan "sta reggendo bene, ma il sostegno transfrontaliero alla [militanza] e alle infrastrutture [dei militanti] tuttavia rimane".33 Nel suo rapporto annuale 2022, pubblicato il 13 marzo 2023, il ministero degli Esteri indiano ha affermato che "il
Pakistan continua a sponsorizzare il terrorismo transfrontaliero" contro l'India e a
"limitare il normale commercio, la connettività e gli scambi interpersonali.” Il rapporto ha inoltre affermato che non è diminuito il terrorismo transfrontaliero, l'infiltrazione e il
Pag. 26 di 29 contrabbando illegale attraverso la Linea di controllo del MI e il confine internazionale.34
Complessivamente, dall'entrata in vigore dalla firma del cessate il fuoco nel 2021 gli episodi violenti in sono drasticamente diminuiti e non sono più sfociati CP_3
nel Punjab. Nonostante le tensioni diplomatiche tra Pakistan e India, si riscontra un significativo affievolimento delle ostilità e un graduale miglioramento del livello di sicurezza nella zona.
Ciò detto, valutato il livello di sicurezza in Pakistan, in particolare in Punjab, considerando la tipologia di eventi violenti e il numero di quelli che hanno coinvolto civili, il Collegio non ritiene che la situazione sia qualificabile come conflitto armato interno alla luce dei principi e dei parametri indicati dalla nota pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, del 30 gennaio 2014 resa nella causa C
– 285/12 – ). Per_19
Alla luce delle superiori considerazioni, si rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007.
3.3. Protezione umanitaria/speciale
Con riferimento alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, nel richiamarsi a quanto espresso nel paragrafo 2.2., il Collegio osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti, nulla è emerso relativamente al percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente in Italia dal suo arrivo nel 2018, né sotto il profilo economico, né sotto il profilo socio-relazionale. Infatti, non è stata addotto alcun elemento né prodotto alcun documento che costituisca prova di svolgimento di attività lavorativa, di formazione o di altra natura, atta a comprovare un legame del richiedente col territorio italiano, nel corso del procedimento. 34 International Crisis Group- Crisis Watch – Filter: MI, March 2023, <
(ultimo accesso 17/04/2023) Email_1
Pag. 27 di 29 Inoltre, in base a quanto dichiarato dallo stesso dichiarato, la famiglia di origine vive in Pakistan.
Alla luce di tali elementi, in assenza di riferimenti recenti riguardanti la sfera personale di , e in generale relativi alla sua integrazione in Italia, Parte_1
non può ritenersi che, attualmente, la sua vita privata sia stabilmente radicata sul territorio italiano.
Pertanto, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma
1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto dello scarso inserimento sociale in Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno del ricorrente in Pakistan non costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Conseguentemente, non può essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda relativa alla protezione umanitaria rimane assorbita.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, non vi è luogo a provvedere. Nel presente giudizio, infatti, non è applicabile il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello
Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”.
Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento dello status di rifugiato;
2. rigetta la domanda di accertamento della protezione sussidiaria;
3. rigetta la domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale;
4. dichiara assorbita la domanda di protezione umanitaria;
Pag. 28 di 29 5. nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, il 28 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Giuffrida
Pag. 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO):
Pakistan - Country Focus, December 2024,
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>. Secondo AC, al 09/12/2022 il rischio di volatilità di conflitti rimane ma basso, ma costante, vedi < https://acleddata.com/early-warning-research- hub/volatility-and-risk-predictability-index/> ultimo accesso 13 febbraio 2025. 5 International Crisis Goup, Crisis Watch, February 2020 – MI :
India-Pakistan ceasefire pact along MI border?, Bilal Kuchay, 09 Marzo 2021;
17/04/2023) 33 India's suspicions towards Pakistan's olive branch, 23 January 2023, < CP_4 https://www.dw.com/en/indias-suspicions-towards-pakistans-olive-branch/a-64487444>(ultimo accesso 17/04/2023)