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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 12753/2024, introdotto da (ROMA, Parte_1
24/12/1994), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE MURA e da
(TIVOLI (RM), 27/03/1995), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. FABRIZIO PENNA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/10/2024 le parti in epigrafe hanno di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata Per_1
dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
“1. in tema di affidamento voglia il Tribunale disporre l'affidamento della minore Per_1
ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse - da assumere di comune accordo e tenendo conto delle effettive inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore - ed esercizio disgiunto per le sole questioni di carattere ordinario nei periodi in cui la minore permane presso il 2 padre o la madre. La minore avrà residenza presso la madre Parte_1
nell'immobile sito in Roma, Via Enrico dell'Acqua n. 18;
2. In tema di collocazione prevalente della figlia disporre la collocazione Per_1
prevalente della minore presso la madre nell'immobile in Roma Via Enrico Dell'Acqua
n. 18, disponendo l'assegnazione in via esclusiva dell'immobile alla Sig.ra in virtù di regolare contratto di Parte_1
locazione;
3. in tema di visita e frequentazione del padre con la figlia voglia il Tribunale Per_1
statuire che il Sig. in qualità di padre, possa vedere e stare con la Controparte_1
figlia per tre fine settimane al mese prevedendo che il padre preleverà la figlia il Per_1
sabato, dalle ore 21:00, tenendola con sé la domenica con pernottamento presso fino al lunedì, occupandosi di accompagnare la figlia a scuola, dove la preleverà all'esito delle lezioni, e la riaccompagnerà presso la casa materna alle ore 20:00 del lunedì.
= nel periodo estivo, un periodo di quindici giorni da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno oppure, in assenza di accordo, a luglio negli anni pari e ad agosto negli anni dispari (per i mesi di giugno e settembre si applica il regime ordinario salvo diverso accordo delle parti);
= durante le festività natalizie, ad anni alterni e salvo diverso accordo scritto tra le parti, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 7 gennaio;
= in relazione alle vacanze pasquali ad anni alterni per tre giorni in modo da comprendere il giorno di Pasqua ovvero del Lunedì dell'Angelo;
= in merito alle altre festività scolastiche e per il compleanno della figlia ad anni alterni.
4. in tema di contributo al mantenimento ordinario della figlia voglia il Per_1
Tribunale disporre che il Sig. versi in favore della Sig.ra a Controparte_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore la somma mensile di euro
250,00. Detto versamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT;
5. in tema di ripartizione delle spese straordinarie voglia il Tribunale disporre che ciascun 3 genitore parteciperà alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, avuto riguardo alla ripartizione ed alle implicazioni connesse alla distinzione tra spese obbligatorie, necessarie ed urgenti, rispetto a quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori, con espresso richiamo ai principi ed alle definizioni contenute nel Protocollo di intesa sottoscritto presso la Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma il 17
dicembre 2014. Al fine di prevenire l'insorgenza di contrasti circa l'individuazione di spese straordinarie da concordare, voglia il Tribunale disporre che i genitori dovranno manifestare per iscritto la spesa da sostenere, mentre il destinatario della richiesta dovrà manifestare per iscritto motivato il proprio dissenso alla spesa nel termine di giorni sette dalla recezione della richiesta scritta, con la conseguenza che in difetto di risposta scritta nei termini indicati, il silenzio del genitore al quale è rivolta la richiesta sarà considerato assenso alla spesa.
6. Spese legali compensate”.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della minore coinvolta.
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento della figlia in Per_1
conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 06/11/2024
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 12753/2024, introdotto da (ROMA, Parte_1
24/12/1994), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE MURA e da
(TIVOLI (RM), 27/03/1995), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. FABRIZIO PENNA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/10/2024 le parti in epigrafe hanno di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata Per_1
dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
“1. in tema di affidamento voglia il Tribunale disporre l'affidamento della minore Per_1
ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse - da assumere di comune accordo e tenendo conto delle effettive inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore - ed esercizio disgiunto per le sole questioni di carattere ordinario nei periodi in cui la minore permane presso il 2 padre o la madre. La minore avrà residenza presso la madre Parte_1
nell'immobile sito in Roma, Via Enrico dell'Acqua n. 18;
2. In tema di collocazione prevalente della figlia disporre la collocazione Per_1
prevalente della minore presso la madre nell'immobile in Roma Via Enrico Dell'Acqua
n. 18, disponendo l'assegnazione in via esclusiva dell'immobile alla Sig.ra in virtù di regolare contratto di Parte_1
locazione;
3. in tema di visita e frequentazione del padre con la figlia voglia il Tribunale Per_1
statuire che il Sig. in qualità di padre, possa vedere e stare con la Controparte_1
figlia per tre fine settimane al mese prevedendo che il padre preleverà la figlia il Per_1
sabato, dalle ore 21:00, tenendola con sé la domenica con pernottamento presso fino al lunedì, occupandosi di accompagnare la figlia a scuola, dove la preleverà all'esito delle lezioni, e la riaccompagnerà presso la casa materna alle ore 20:00 del lunedì.
= nel periodo estivo, un periodo di quindici giorni da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno oppure, in assenza di accordo, a luglio negli anni pari e ad agosto negli anni dispari (per i mesi di giugno e settembre si applica il regime ordinario salvo diverso accordo delle parti);
= durante le festività natalizie, ad anni alterni e salvo diverso accordo scritto tra le parti, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 7 gennaio;
= in relazione alle vacanze pasquali ad anni alterni per tre giorni in modo da comprendere il giorno di Pasqua ovvero del Lunedì dell'Angelo;
= in merito alle altre festività scolastiche e per il compleanno della figlia ad anni alterni.
4. in tema di contributo al mantenimento ordinario della figlia voglia il Per_1
Tribunale disporre che il Sig. versi in favore della Sig.ra a Controparte_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore la somma mensile di euro
250,00. Detto versamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT;
5. in tema di ripartizione delle spese straordinarie voglia il Tribunale disporre che ciascun 3 genitore parteciperà alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, avuto riguardo alla ripartizione ed alle implicazioni connesse alla distinzione tra spese obbligatorie, necessarie ed urgenti, rispetto a quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori, con espresso richiamo ai principi ed alle definizioni contenute nel Protocollo di intesa sottoscritto presso la Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma il 17
dicembre 2014. Al fine di prevenire l'insorgenza di contrasti circa l'individuazione di spese straordinarie da concordare, voglia il Tribunale disporre che i genitori dovranno manifestare per iscritto la spesa da sostenere, mentre il destinatario della richiesta dovrà manifestare per iscritto motivato il proprio dissenso alla spesa nel termine di giorni sette dalla recezione della richiesta scritta, con la conseguenza che in difetto di risposta scritta nei termini indicati, il silenzio del genitore al quale è rivolta la richiesta sarà considerato assenso alla spesa.
6. Spese legali compensate”.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della minore coinvolta.
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento della figlia in Per_1
conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 06/11/2024
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi