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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) difesa dall'avv. ANDREA ANTINORI Parte_1 C.F._1
Parte attrice contro
(C.F. ) difesa in proprio e dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CLAUDIO CASTEGNARO
Parte convenuta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1 In via preliminare:
- Sospendere, anche inaudita altera parte, la procedura esecutiva de qua.
In via principale, nel merito:
Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall'Avv. nei Controparte_1
confronti della Sig.ra , e dunque che la stessa non ha diritto di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata per i motivi espressi in narrativa, e per l'effetto:
Dichiarare inefficace l'atto di precetto per mancanza di un valido titolo esecutivo.
Condannare l'Avv. al risarcimento danni ex art. 96 Cod. Proc. Civ., da Controparte_1
determinarsi in via equitativa da parte del Giudice adito.
Condannare l'Avv. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente giudizio, maggiorati del 30% in ragione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, così come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022.
Per parte convenuta
Preliminarmente: Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza per le motivazioni esposte in narrativa.
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dall'odierna convenuta nei confronti della ricorrente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata in caso di mancato spontaneo adempimento della ricorrente stante la legittimità ed efficacia del precetto per la piena valida esistenza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 121/2025 per la parte relativa alle spese per la mediazione per euro 457,76 e per il procedimento di convalida di sfratto per euro 1.893,89 e della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 398/2024 per la parte relativa al risarcimento del danno per euro 500,00.
2 Dunque, respingere integralmente le domande formulate da , sia nell'an che Parte_1
nel quantum, contestate e prive di fondamento in fatto e in diritto anche in riferimento alla richiesta risarcitoria ex art. 96 cpc.
Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono.
Spese e competenze legali di causa, ivi compresi accessori di legge e spese generali 15%, interamente rifusi.
MOTIVAZIONE
Fatto
1. ha proposto ricorso avanti questo Tribunale, ex art. 447 bis c.p.c., art. 3 Controparte_1
legge n. 431/98 e art. 30 legge n. 392/78, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione da lei concluso con l'8.10.2019, in forza del legittimo Parte_1
esercizio della facoltà di diniego di rinnovo da parte del locatore, e che venissero ordinati il rilascio e la restituzione dell'immobile, con fissazione del termine di rilascio.
Con ordinanza 21.7.2022 questo Tribunale, dato atto della mancata comparizione dell'intimata, ha convalidato lo sfratto per finita locazione alla data del 7.10.2022, fissato il termine per l'esecuzione e liquidato in favore della ricorrente le spese di difesa in € 1.200,00 oltre accessori.
, ricevuta la notifica di un atto di precetto, ha corrisposto a le Parte_1 Controparte_1 spese liquidate nell'ordinanza del 21.7.2022 (€ 1.893,89), nonché le spese della procedura di mediazione (€ 457,76).
2. ha poi presentato ricorso in opposizione tardiva alla convalida di sfratto e – giacché Pt_1
il motivo di opposizione consisteva nella deduzione della mancata presenza, nella copia
3 notificata dalla ricorrente, del decreto di fissazione udienza – ha in seguito formulato, nello stesso procedimento, querela di falso in via incidentale.
Con sentenza n. 398/24 questo Tribunale ha:
a. accolto la querela di falso;
b. dichiarato nulla la notifica del ricorso introduttivo del procedimento di convalida e, per l'effetto, revocato l'ordinanza di convalida del 21.7.2022;
c. accolto il ricorso ex art. 668 c.p.c.;
d. dichiarato la legittimità del recesso esercitato dall'avv. rispetto al Controparte_1
contratto di locazione;
e. condannato a rifondere le spese di lite del giudizio, liquidate in Controparte_1
€3.809,00 oltre a rimborso forfettario, esborsi ed accessori;
f. condannato a pagare a , ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la Parte_1 Controparte_1 somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno (ciò in relazione ad alcune espressioni contenute negli atti difensivi dell'opponente).
In seguito alla sentenza di primo grado, le parti, operata una compensazione tra i debiti di verso (€ 500,00 dovuti ex art. 89 c.p.c.) e quelli di verso Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1
(la restituzione delle spese del procedimento di convalida e di mediazione, pari ad € 2.351,65,
e il pagamento delle spese processuali liquidate dalla sentenza n. 398/24, pari ad € 5.119,56), hanno estinto le reciproche ragioni di credito mediante il pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 7.001,21.
[...]
3. Con sentenza n. 121/25 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 398/24 del Tribunale di Controparte_1
Vicenza, ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, confermando per il resto la sentenza appellata. Le spese del giudizio d'appello sono state, ugualmente, compensate tra le parti.
4 4. Con precetto del 5.2.2025 ha intimato la restituzione delle spese di lite di Controparte_1 primo grado a , la quale ha per questo corrisposto a la somma di € Parte_1 CP_1
5.642,13.
5. Con un secondo precetto, datato 25.2.2025, ha intimato a il pagamento CP_1 Pt_1 del “compenso di convalida di sfratto e mediazione”, nonché della somma liquidata in suo favore dalla sentenza n. 398/24 di questo Tribunale ex art. 89 c.p.c. e del 50% dell'imposta di registrazione della sentenza n. 121/25, oltre ad interessi e spese di precetto.
Svolgimento del processo
ha depositato ricorso ex art. 281 decies c.p.c., proponendo opposizione avverso Parte_1
il precetto datato 25.2.2025, a lei notificato il 7.3.2025.
Con decreto ex art. 281 undecies c.p.c., è stata fissata l'udienza del 6.5.2025 per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e per la comparizione delle parti.
si è costituita in giudizio contestando le ragioni dell'opposizione. Controparte_1
Il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha trattenuto la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. comma terzo.
Ragioni della decisione
La costituzione in giudizio di si riferisce al “subprocedimento di sospensiva” Controparte_1 rubricato al n. 1204/25 R.G. sub 1. In realtà l'udienza del 6.5.2025 è stata fissata ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. comma 2 e le parti, invitate dal giudice, hanno concluso su tutto
5 l'oggetto del giudizio. La presente decisione è assunta, pertanto, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. e definisce il giudizio.
L'opposizione è fondata.
Il precetto opposto non si basa su un titolo esecutivo che rechi la condanna della precettata al pagamento delle somme richieste, né dalla sentenza della Corte d'Appello n. 121/25 sorge per l'obbligo di corrispondere a le somme liquidate a suo carico Parte_1 Controparte_1
dall'ordinanza di convalida assunta da questo Tribunale il 21.7.2022.
La pronuncia della Corte d'Appello, infatti, ha fatto espressamente salve tutte le parti della sentenza appellata diversa dal capo sesto, recante la condanna di alla rifusione delle CP_1 spese del giudizio di primo grado. Resta quindi confermata la revoca dell'ordinanza del
21.7.2022, disposta con la sentenza n. 398/24, sicché non vi è titolo perché l'odierna convenuta opposta possa pretendere il pagamento delle spese liquidate in quella procedura.
Né vi è ragione per ritenere dovute le spese di mediazione, non essendovi stata alcuna pronuncia sul punto.
Il fatto che la Corte d'Appello abbia motivato la scelta di compensare le spese tra le parti evocando il comportamento di che non ha partecipato alla mediazione promossa da Pt_1
non giustifica una lettura della sentenza d'appello come quella proposta dalla CP_1 precettante, in evidente distonia con il tenore letterale del dispositivo della sentenza d'appello.
Avendo il giudice d'appello deciso di compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado del processo di opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. e di querela di falso, correttamente ha restituito a gli importi ricevuti in esecuzione del capo della sentenza Pt_1 CP_1
appellata (unico riformato in appello) che aveva liquidato a suo favore le dette spese. Poiché tuttavia la liquidazione a suo danno della procedura di convalida è venuta meno – stante la revoca del provvedimento conclusivo del procedimento di convalida, confermata dalla Corte
6 d'Appello per il difetto nella notifica dell'atto introduttivo di tale procedimento – non Pt_1
è tenuta a corrispondere a le somme che la detta ordinanza aveva posto a suo carico. CP_1
Quanto all'importo di € 500,00, di cui al capo di condanna ex art. 89 c.p.c. contenuto nella sentenza n. 398/24, ha già provveduto ad estinguere il detto debito, nell'ambito Parte_1
della compensazione operata dalle parti in esito alla conclusione del giudizio di primo grado.
L'unica somma tra quelle precettate effettivamente dovuta da è quella relativa Parte_1 al rimborso dell'imposta di Registro (€ 100,00). Tale somma è già stata corrisposta in data
11.3.2025.
Conclusioni e spese
L'opposizione a precetto merita di essere accolta.
Le spese del presente giudizio – liquidate in relazione al valore e alla limitata complessità della causa – vengono poste a carico della convenuta opposta, in applicazione del criterio della soccombenza.
Non vi sono le condizioni per la condanna della convenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte opponente, non essendo stato dedotto uno specifico danno patito dall'attrice come conseguenza della notifica del precetto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1. dichiara che le somme di cui al precetto opposto, datato 25.2.2025 e notificato il
7.3.2025, fatta eccezione per quella relativa al rimborso dell'imposta di Registro, già pagata, non sono dovute da a;
Parte_1 Controparte_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio di opposizione a precetto, liquidate in € 2.540,00, di cui € 2.100,00 per compensi,
€ 125,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
7 Vicenza, 7 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) difesa dall'avv. ANDREA ANTINORI Parte_1 C.F._1
Parte attrice contro
(C.F. ) difesa in proprio e dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CLAUDIO CASTEGNARO
Parte convenuta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1 In via preliminare:
- Sospendere, anche inaudita altera parte, la procedura esecutiva de qua.
In via principale, nel merito:
Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall'Avv. nei Controparte_1
confronti della Sig.ra , e dunque che la stessa non ha diritto di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata per i motivi espressi in narrativa, e per l'effetto:
Dichiarare inefficace l'atto di precetto per mancanza di un valido titolo esecutivo.
Condannare l'Avv. al risarcimento danni ex art. 96 Cod. Proc. Civ., da Controparte_1
determinarsi in via equitativa da parte del Giudice adito.
Condannare l'Avv. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente giudizio, maggiorati del 30% in ragione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, così come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022.
Per parte convenuta
Preliminarmente: Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza per le motivazioni esposte in narrativa.
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dall'odierna convenuta nei confronti della ricorrente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata in caso di mancato spontaneo adempimento della ricorrente stante la legittimità ed efficacia del precetto per la piena valida esistenza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 121/2025 per la parte relativa alle spese per la mediazione per euro 457,76 e per il procedimento di convalida di sfratto per euro 1.893,89 e della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 398/2024 per la parte relativa al risarcimento del danno per euro 500,00.
2 Dunque, respingere integralmente le domande formulate da , sia nell'an che Parte_1
nel quantum, contestate e prive di fondamento in fatto e in diritto anche in riferimento alla richiesta risarcitoria ex art. 96 cpc.
Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono.
Spese e competenze legali di causa, ivi compresi accessori di legge e spese generali 15%, interamente rifusi.
MOTIVAZIONE
Fatto
1. ha proposto ricorso avanti questo Tribunale, ex art. 447 bis c.p.c., art. 3 Controparte_1
legge n. 431/98 e art. 30 legge n. 392/78, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione da lei concluso con l'8.10.2019, in forza del legittimo Parte_1
esercizio della facoltà di diniego di rinnovo da parte del locatore, e che venissero ordinati il rilascio e la restituzione dell'immobile, con fissazione del termine di rilascio.
Con ordinanza 21.7.2022 questo Tribunale, dato atto della mancata comparizione dell'intimata, ha convalidato lo sfratto per finita locazione alla data del 7.10.2022, fissato il termine per l'esecuzione e liquidato in favore della ricorrente le spese di difesa in € 1.200,00 oltre accessori.
, ricevuta la notifica di un atto di precetto, ha corrisposto a le Parte_1 Controparte_1 spese liquidate nell'ordinanza del 21.7.2022 (€ 1.893,89), nonché le spese della procedura di mediazione (€ 457,76).
2. ha poi presentato ricorso in opposizione tardiva alla convalida di sfratto e – giacché Pt_1
il motivo di opposizione consisteva nella deduzione della mancata presenza, nella copia
3 notificata dalla ricorrente, del decreto di fissazione udienza – ha in seguito formulato, nello stesso procedimento, querela di falso in via incidentale.
Con sentenza n. 398/24 questo Tribunale ha:
a. accolto la querela di falso;
b. dichiarato nulla la notifica del ricorso introduttivo del procedimento di convalida e, per l'effetto, revocato l'ordinanza di convalida del 21.7.2022;
c. accolto il ricorso ex art. 668 c.p.c.;
d. dichiarato la legittimità del recesso esercitato dall'avv. rispetto al Controparte_1
contratto di locazione;
e. condannato a rifondere le spese di lite del giudizio, liquidate in Controparte_1
€3.809,00 oltre a rimborso forfettario, esborsi ed accessori;
f. condannato a pagare a , ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la Parte_1 Controparte_1 somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno (ciò in relazione ad alcune espressioni contenute negli atti difensivi dell'opponente).
In seguito alla sentenza di primo grado, le parti, operata una compensazione tra i debiti di verso (€ 500,00 dovuti ex art. 89 c.p.c.) e quelli di verso Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1
(la restituzione delle spese del procedimento di convalida e di mediazione, pari ad € 2.351,65,
e il pagamento delle spese processuali liquidate dalla sentenza n. 398/24, pari ad € 5.119,56), hanno estinto le reciproche ragioni di credito mediante il pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 7.001,21.
[...]
3. Con sentenza n. 121/25 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 398/24 del Tribunale di Controparte_1
Vicenza, ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, confermando per il resto la sentenza appellata. Le spese del giudizio d'appello sono state, ugualmente, compensate tra le parti.
4 4. Con precetto del 5.2.2025 ha intimato la restituzione delle spese di lite di Controparte_1 primo grado a , la quale ha per questo corrisposto a la somma di € Parte_1 CP_1
5.642,13.
5. Con un secondo precetto, datato 25.2.2025, ha intimato a il pagamento CP_1 Pt_1 del “compenso di convalida di sfratto e mediazione”, nonché della somma liquidata in suo favore dalla sentenza n. 398/24 di questo Tribunale ex art. 89 c.p.c. e del 50% dell'imposta di registrazione della sentenza n. 121/25, oltre ad interessi e spese di precetto.
Svolgimento del processo
ha depositato ricorso ex art. 281 decies c.p.c., proponendo opposizione avverso Parte_1
il precetto datato 25.2.2025, a lei notificato il 7.3.2025.
Con decreto ex art. 281 undecies c.p.c., è stata fissata l'udienza del 6.5.2025 per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e per la comparizione delle parti.
si è costituita in giudizio contestando le ragioni dell'opposizione. Controparte_1
Il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha trattenuto la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. comma terzo.
Ragioni della decisione
La costituzione in giudizio di si riferisce al “subprocedimento di sospensiva” Controparte_1 rubricato al n. 1204/25 R.G. sub 1. In realtà l'udienza del 6.5.2025 è stata fissata ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. comma 2 e le parti, invitate dal giudice, hanno concluso su tutto
5 l'oggetto del giudizio. La presente decisione è assunta, pertanto, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. e definisce il giudizio.
L'opposizione è fondata.
Il precetto opposto non si basa su un titolo esecutivo che rechi la condanna della precettata al pagamento delle somme richieste, né dalla sentenza della Corte d'Appello n. 121/25 sorge per l'obbligo di corrispondere a le somme liquidate a suo carico Parte_1 Controparte_1
dall'ordinanza di convalida assunta da questo Tribunale il 21.7.2022.
La pronuncia della Corte d'Appello, infatti, ha fatto espressamente salve tutte le parti della sentenza appellata diversa dal capo sesto, recante la condanna di alla rifusione delle CP_1 spese del giudizio di primo grado. Resta quindi confermata la revoca dell'ordinanza del
21.7.2022, disposta con la sentenza n. 398/24, sicché non vi è titolo perché l'odierna convenuta opposta possa pretendere il pagamento delle spese liquidate in quella procedura.
Né vi è ragione per ritenere dovute le spese di mediazione, non essendovi stata alcuna pronuncia sul punto.
Il fatto che la Corte d'Appello abbia motivato la scelta di compensare le spese tra le parti evocando il comportamento di che non ha partecipato alla mediazione promossa da Pt_1
non giustifica una lettura della sentenza d'appello come quella proposta dalla CP_1 precettante, in evidente distonia con il tenore letterale del dispositivo della sentenza d'appello.
Avendo il giudice d'appello deciso di compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado del processo di opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. e di querela di falso, correttamente ha restituito a gli importi ricevuti in esecuzione del capo della sentenza Pt_1 CP_1
appellata (unico riformato in appello) che aveva liquidato a suo favore le dette spese. Poiché tuttavia la liquidazione a suo danno della procedura di convalida è venuta meno – stante la revoca del provvedimento conclusivo del procedimento di convalida, confermata dalla Corte
6 d'Appello per il difetto nella notifica dell'atto introduttivo di tale procedimento – non Pt_1
è tenuta a corrispondere a le somme che la detta ordinanza aveva posto a suo carico. CP_1
Quanto all'importo di € 500,00, di cui al capo di condanna ex art. 89 c.p.c. contenuto nella sentenza n. 398/24, ha già provveduto ad estinguere il detto debito, nell'ambito Parte_1
della compensazione operata dalle parti in esito alla conclusione del giudizio di primo grado.
L'unica somma tra quelle precettate effettivamente dovuta da è quella relativa Parte_1 al rimborso dell'imposta di Registro (€ 100,00). Tale somma è già stata corrisposta in data
11.3.2025.
Conclusioni e spese
L'opposizione a precetto merita di essere accolta.
Le spese del presente giudizio – liquidate in relazione al valore e alla limitata complessità della causa – vengono poste a carico della convenuta opposta, in applicazione del criterio della soccombenza.
Non vi sono le condizioni per la condanna della convenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte opponente, non essendo stato dedotto uno specifico danno patito dall'attrice come conseguenza della notifica del precetto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1. dichiara che le somme di cui al precetto opposto, datato 25.2.2025 e notificato il
7.3.2025, fatta eccezione per quella relativa al rimborso dell'imposta di Registro, già pagata, non sono dovute da a;
Parte_1 Controparte_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio di opposizione a precetto, liquidate in € 2.540,00, di cui € 2.100,00 per compensi,
€ 125,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
7 Vicenza, 7 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
8