TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4407/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Bruno E. CP_1
Pontecorvo resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 e le condizioni di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3; che in sede di atp venivano accertate le sole condizioni di disabilità grave ex art. 3 co. 3 l. 104/92
(rg. 5940/2022), di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 18.7.2023, la parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che le sia accertato il requisito utile per ottenere l'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' resistente al pagamento dei CP_2 ratei maturati e maturando oltre interessi legali.
Si è costituito l'Ente resistente eccependo l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, nel merito l'insussistenza del requisito sanitario e che il rigetto del ricorso. La causa, istruita mediante CTU medico-legale, è stata decisa all'udienza odierna.
Va premessa l'inammissibilità della domanda di condanna nel rito per ATP, volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto
L'esito della nuova perizia, tuttavia, conferma quello della precedente: gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta evidenziano a carico della parte ricorrente l'insussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento del beneficio invocato.
Il consulente, pur riscontrando un quadro clinico di complessa gravità (“Esiti di intervento di rivascolarizzazione miocardica mediante duplice by-pass aorto-coronarico e sostituzione della valvola aortica e dell'aorta ascendente, secondo Bentall, per aneurisma del bulbo e dell'aorta ascendente (gennaio 2022). BPCO con enfisema polmonare. Sindrome delle apnee notturne. Ipertensione arteriosa. Vasculopatia carotidea. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Obesità. Recente riscontro di aneurisma dell'aorta addominale. Esiti chirurgici per fistola perianale, in soggetto dell'età di 70 anni.”), ha negato che la paziente si trovi nelle condizioni richieste per beneficiare dell'indennità richiesta.
Il consulente ha infatti evidenziato che “Nel corso delle operazioni peritali si è rilevato che il paziente non presenta deficit motori, per cui deambula autonomamente e senza appoggi, non mostrando altresì rilevanti deficit di equilibrio;
dal punto di vista cognitivo non presenta evidenti deficit, eccezion fatta per qualche lacuna mnesica, compatibile con l'età. Per quanto attiene il quadro cardiovascolare appare ben compensato, sebbene vi sia stato recente riscontro di aneurisma dell'aorta addominale, che è in follow up.”. Ha quindi concluso affermando che il ricorrente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 della l. 18/80 “sia perché non è impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, sia perché non necessita di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, essendo ancora in grado di svolgere gran parte degli atti quotidiani della vita in maniera autonoma, tenuto conto anche del fatto che è ancora in possesso della patente di guida ed è ancora in grado di uscire da casa autonomamente e di guidare la propria autovettura, come emerso dalle operazioni peritali.”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto a valutare la documentazione sanitaria prodotta, per poi procedere ad una valutazione complessiva del ricorrente fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4407/2023 r.g.:
- Respinge la domanda;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
- Pone le spese della consulenza a carico della parte resistente
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IL ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4407/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Bruno E. CP_1
Pontecorvo resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 e le condizioni di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3; che in sede di atp venivano accertate le sole condizioni di disabilità grave ex art. 3 co. 3 l. 104/92
(rg. 5940/2022), di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 18.7.2023, la parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che le sia accertato il requisito utile per ottenere l'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' resistente al pagamento dei CP_2 ratei maturati e maturando oltre interessi legali.
Si è costituito l'Ente resistente eccependo l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, nel merito l'insussistenza del requisito sanitario e che il rigetto del ricorso. La causa, istruita mediante CTU medico-legale, è stata decisa all'udienza odierna.
Va premessa l'inammissibilità della domanda di condanna nel rito per ATP, volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto
L'esito della nuova perizia, tuttavia, conferma quello della precedente: gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta evidenziano a carico della parte ricorrente l'insussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento del beneficio invocato.
Il consulente, pur riscontrando un quadro clinico di complessa gravità (“Esiti di intervento di rivascolarizzazione miocardica mediante duplice by-pass aorto-coronarico e sostituzione della valvola aortica e dell'aorta ascendente, secondo Bentall, per aneurisma del bulbo e dell'aorta ascendente (gennaio 2022). BPCO con enfisema polmonare. Sindrome delle apnee notturne. Ipertensione arteriosa. Vasculopatia carotidea. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Obesità. Recente riscontro di aneurisma dell'aorta addominale. Esiti chirurgici per fistola perianale, in soggetto dell'età di 70 anni.”), ha negato che la paziente si trovi nelle condizioni richieste per beneficiare dell'indennità richiesta.
Il consulente ha infatti evidenziato che “Nel corso delle operazioni peritali si è rilevato che il paziente non presenta deficit motori, per cui deambula autonomamente e senza appoggi, non mostrando altresì rilevanti deficit di equilibrio;
dal punto di vista cognitivo non presenta evidenti deficit, eccezion fatta per qualche lacuna mnesica, compatibile con l'età. Per quanto attiene il quadro cardiovascolare appare ben compensato, sebbene vi sia stato recente riscontro di aneurisma dell'aorta addominale, che è in follow up.”. Ha quindi concluso affermando che il ricorrente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 della l. 18/80 “sia perché non è impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, sia perché non necessita di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, essendo ancora in grado di svolgere gran parte degli atti quotidiani della vita in maniera autonoma, tenuto conto anche del fatto che è ancora in possesso della patente di guida ed è ancora in grado di uscire da casa autonomamente e di guidare la propria autovettura, come emerso dalle operazioni peritali.”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto a valutare la documentazione sanitaria prodotta, per poi procedere ad una valutazione complessiva del ricorrente fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4407/2023 r.g.:
- Respinge la domanda;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
- Pone le spese della consulenza a carico della parte resistente
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IL ON