Articolo 4 della Legge 18 gennaio 1989, n. 14
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 febbraio 1989
Art. 4. 1. Gli assegnisti che hanno superato gli esami di idoneita' sono immessi, sulla base delle graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici approvate dalle amministrazioni interessate, nei ruoli delle amministrazioni medesime. Dette immissioni, che possono avvenire anche in soprannumero riassorbibile annualmente con la meta' dei posti che si renderanno vacanti, hanno effetto giuridico dalla data di approvazione della graduatoria.
2. Gli assegnisti che non abbiano superato gli esami di idoneita' cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione dalla data di approvazione della graduatoria.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1989
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