Versione
11 febbraio 1989
11 febbraio 1989
Art. 4. 1. Gli assegnisti che hanno superato gli esami di idoneita' sono immessi, sulla base delle graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici approvate dalle amministrazioni interessate, nei ruoli delle amministrazioni medesime. Dette immissioni, che possono avvenire anche in soprannumero riassorbibile annualmente con la meta' dei posti che si renderanno vacanti, hanno effetto giuridico dalla data di approvazione della graduatoria.
2. Gli assegnisti che non abbiano superato gli esami di idoneita' cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione dalla data di approvazione della graduatoria.
2. Gli assegnisti che non abbiano superato gli esami di idoneita' cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione dalla data di approvazione della graduatoria.
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 2899Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO Il dott. ND AS, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.11.2025 pronuncia la presente SENTENZA nella causa iscritta al n.4319/2022 R.G. tra Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Giuliano Fina come da procura speciale in calce al ricorso RICORRENTE e Controparte_1 , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Eugenia Novembre ed AN De OR come da procura speciale in calce alla memoria difensiva nonchè CP_2 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti V.M. Marinelli e Salvatore Graziuso come da procura generale richiamata nella …Leggi di più...
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