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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7231/23 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
- ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giovanni La Spina e Carlo Voce;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di essere attualmente assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della (d'ora in poi , adiva l'intestato Tribunale Controparte_1 CP_2 esponendo:
- Di essere stato assunto, a far data dal 1.6.2013 alle dipendenze della CP_3
(poi incorporata per fusione all'odierno datore di lavoro in data 01.07.2016),
[...] presso la “Reggia di Caserta”, in forza di un contratto di lavoro part-time (58,33%), ciclico verticale su 7 mesi l'anno (da aprile ad ottobre), con mansioni di “addetto al controllo accessi”, inquadrato al livello V del CCNL Terziario;
- Di aver osservato un orario di lavoro a cadenza pluri-periodale di 38 ore settimanali su cinque o sei giorni lavorativi, dal lunedì alla domenica, con riposo di uno o due giorni settimanali, a seconda del turno di volta in volta stabilito, con assegnazione alla sede di lavoro “Reggia di Caserta”;
- Di essere stato assunto ai sensi della L. 68/99, in forza della quale l'Ufficio di collocamento per Disabili della Provincia di Caserta provvedeva a dettare specifiche disposizioni al datore di lavoro e, in particolare, di adibirlo a “prestazioni esclusivamente rientranti” nelle mansioni oggetto di inquadramento “tenuto conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico ex art. 6 i. idoneo con limitazione ad ambienti polverosi e lontano da agenti chimici” (prot. n. 0053937/Form. Prof. del 09.05.2013, all. 4 presente in ricorso);
- Che, in violazione delle suddette prescrizioni e senza alcun ordine di servizio scritto, veniva, di fatto, assegnato al sito Archeologico di Pompei ed Ercolano dal 01.06.2013 al 30.06.2017, asseritamente costretto a lavorare in condizioni non consone alle sue condizioni di salute, nonché costretto a frequenti cambi di turno e continui spostamenti tra gli scavi di Pompei a quelli di Ercolano;
- Che, dal 30.06.2017, nuovamente collocato presso la sede ufficiale della Reggia di Caserta, veniva comunque adibito a mansioni non corrispondenti a quelle proprie del suo livello nonché incompatibili con il suo stato di salute;
- Che, a far data dal 1.7.2022, veniva inquadrato al superiore IV livello del medesimo CCNL;
- Di avere, in realtà, sempre lavorato a tempo pieno, per 12 mesi l'anno;
- Di avere diritto ad essere inquadrato nel IV livello d'inquadramento a far data dall'assunzione;
- Di avere altresì diritto ad essere risarcito per l'asserita condotta di mobbing mantenuta in suo danno, supportata da certificazione medica allegata al ricorso (all. 20). Tanto premesso, concludeva chiedendo la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive per come dettagliatamente in ricorso, a titolo di mansioni superiori e differente orario/periodo lavorativo. Domandava, inoltre, di accertare e dichiarare di esser stato, e tuttora essere, oggetto di atti vessatori lesivi della sua integrità psicofisica e, per l'effetto, condannare la resistente a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario, in primis assegnandolo a mansioni adeguate al livello e allo di salute dello stesso, quali quelle di biglietteria, da svolgere in ufficio. Chiedeva, infine, la condanna di CP_2 al pagamento in suo favore dell'importo di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale. Vinte le spese, con attribuzione al procuratore antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva deducendo CP_2
l'infondatezza dell'avverso ricorso e offrendo una differente e meticolosa lettura degli eventi rispetto a quelli narrati da parte ricorrente, ritenendo legittimo il proprio operato. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. In data 24.03.25, parte ricorrente depositava note sostitutive di udienza con cui rinunciava alla domanda volta ad accertare l'avvenuta perpetrazione da parte del datore di lavoro di atti vessatori nei confronti del lavoratore, con ordine di cessazione delle stesse e condanna al risarcimento del danno. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve essere rigettato. SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE Il lavoratore domanda la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive quantificate in ricorso, a titolo di mansioni superiori, differente periodo di lavoro (12 mesi l'anno, anziché 7), rimborso kilometrico, il tutto previo accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato al IV livello del CCNL di settore sin dalla data di assunzione. SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER MANSIONI SUPERIORI La domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento non può essere accolta. È noto che nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, il procedimento logico giuridico da seguire si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini (ex multiis Cass. Sez. Lav. n. 4791/04). Costituisce, inoltre, principio giurisprudenziale granitico, quello per cui l'allegazione, prima ancora della prova, dei fatti costitutivi del diritto al superiore inquadramento grava sul lavoratore. Al fine di verificare se le mansioni svolte dal ricorrente siano corrispondenti a quelle del profilo formalmente assegnatogli, ovvero a quello superiore invocato, occorre, quindi, in primo luogo, esaminare le disposizioni del CCNL Terziario. Ebbene, operata tale premessa, va necessariamente evidenziato in questa sede che il ricorso introduttivo è assolutamente carente, in punto allegatorio, prima ancora che probatorio, degli elementi necessari per operare le predette verifiche in ordine alle mansioni svolte. In via del tutto preliminare, si rileva che nel ricorso si deduce in maniera assolutamente generica che il lavoratore era addetto al controllo degli accessi (non si chiarisce se il controllo avvenisse mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, etc.); non sono riportate, inoltre, le declaratorie contrattuali proprie del livello richiesto e di quello posseduto. Conseguentemente non viene svolto alcun raffronto tra le stesse, né si indicano gli elementi che contraddistinguono l'una rispetto all'altra. Anche la descrizione delle mansioni svolte in concreto è assai carente nel libello introduttivo. Si tratta di omissioni che rendono impossibile la corretta disamina delle richieste attoree, specie ove si tenga in conto, come già posto in luce, che in tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio, deducendo lo svolgimento di mansioni superiori, l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al Giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e quelle che connotano l'inquadramento di appartenenza (Trib. Genova, sez. V, n. 70/2009). Ad ogni buon conto, rileva il Tribunale come, sulla scorta delle sibilline allegazioni di parte, l'inquadramento riconosciuto al lavoratore al V livello, appaia decisamente congruo e corretto, in relazione alle mansioni svolte di controllo accessi. Ed infatti, al V livello appartengono i lavoratori che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche comunque acquisite”. La lettura dei profili esemplificativi conferma quanto appena sostenuto circa il corretto inquadramento dell'istante. La domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive va, allora, rigettata. SULLE DIFFERENZE RETRUBUTIVE – Controparte_4
Anche tale domanda va rigettata, in quanto priva di fondamento e di supporto probatorio. In primo luogo, va rilevato che il ricorrente non chiarisce la fonte del proprio diritto al rimborso kilometrico da parte del datore di lavoro, né rende noti i criteri di calcolo dello stesso. Si rammenta, sul punto, che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.). Nel caso di specie, difetta il presupposto giuridico fondante la domanda (l'indicazione della fonte legale o contrattuale dell'obbligo di rimborso) e difetta anche la prova dell'effettivo uso del veicolo da parte del ricorrente, per tutto il periodo indicato, per recarsi a lavoro. Nemmeno si può ritenere che tale carenza probatoria possa essere colmata dall'espletamento della richiesta prova per testi. Invero essa, per come articolata (“Vero che il
dal 1° giugno 2013 al 30.06.2017 per andare a lavorare presso gli Scavi di Pompei ed Parte_1
Ercolano partiva dalla sua residenza di Maddaloni (CE) e con la propria autovettura percorreva, a sue spese, una distanza di 98 km/h a/r senza ricevere alcun rimborso economico e/o indennità”) è chiaramente inammissibile, oltrechè ininfluente. Nella documentazione allegata al ricorso, infatti, non si rinvengono prove della titolarità né della disponibilità di un autoveicolo da parte del richiedente, nel periodo di riferimento;
mancano, inoltre, i giustificativi di eventuali spese sostenute nel periodo oggetto di causa per l'uso del veicolo (certificato di proprietà dell'auto, certificato assicurativo, pagamento del casello autostradale, benzina, bollo auto). Al riguardo, non può che richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, comma 3 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. n. 5526/02; Cass. n. 1353/04). Da qui l'impossibilità di contestare o provare fatti non allegati nonché circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (Cass. n. 2802/03; Cass. n. 5526/02). SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE – DIFFERENTE PERIODO DI LAVORO Il ricorrente domanda le differenze retributive per aver osservato un orario di lavoro a tempo pieno per 12 mesi l'anno. Il vaglio di tale domanda è impossibile per il Tribunale, attesa l'assoluta genericità della deduzione che non ne consente la verifica in concreto. Va premesso che in relazione ai compensi per lavoro straordinario, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., n. 12434/06; n. 1389/03). Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto. Peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. n. 3194/09; n. 6623/01). Tanto premesso, nel caso di specie, va osservato che la richiesta attorea è assolutamente generica, pretendendo il lavoratore l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa per 12 mesi a tempo pieno. Trattasi, com'è evidente, di una allegazione oltremodo vaga, non verificabile. Invero, il ricorrente non indica l'orario di lavoro osservato, limitandosi a ribadire sempre di aver lavorato a tempo pieno, ma senza fornire le coordinate temporali di tale affermazione. Esemplificativa è la richiesta istruttoria articolata sul punto “Vero che il , dalla data Parte_1 della sua assunzione, ha sempre lavorato a tempo pieno, 12 mesi l'anno”, palesemente generica ed indeterminata, che si risolve in una valutazione demandata al teste in ordine al tempo pieno o parziale osservato dal lavoratore. Al contrario, la prova in tema di straordinario, non può che essere ancorata all'indicazione di un orario di inizio e fine, ovvero del numero di ore dei turni osservati, dei giorni di lavoro effettivo con indicazione del giorno di riposo. Nulla di tutto ciò è contenuto nel libello introduttivo del presente giudizio, sicchè la relativa domanda non può che essere rigettata. DEL MOBBING E CONSEGUENTE RICHIESTA RISARCITORIA La domanda in questione è stata oggetto di rinuncia da parte del ricorrente nelle note del 24.03.25, sicchè non è necessario vagliare la stessa in questa sede. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto anche conto del fatto che il lavoratore non è comparso all'udienza di discussione senza giustifica alcuna e che non ha nemmeno inteso accettare la proposta conciliativa formulata, su invito del Giudice, dalla datrice di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7231/23 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
- ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giovanni La Spina e Carlo Voce;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di essere attualmente assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della (d'ora in poi , adiva l'intestato Tribunale Controparte_1 CP_2 esponendo:
- Di essere stato assunto, a far data dal 1.6.2013 alle dipendenze della CP_3
(poi incorporata per fusione all'odierno datore di lavoro in data 01.07.2016),
[...] presso la “Reggia di Caserta”, in forza di un contratto di lavoro part-time (58,33%), ciclico verticale su 7 mesi l'anno (da aprile ad ottobre), con mansioni di “addetto al controllo accessi”, inquadrato al livello V del CCNL Terziario;
- Di aver osservato un orario di lavoro a cadenza pluri-periodale di 38 ore settimanali su cinque o sei giorni lavorativi, dal lunedì alla domenica, con riposo di uno o due giorni settimanali, a seconda del turno di volta in volta stabilito, con assegnazione alla sede di lavoro “Reggia di Caserta”;
- Di essere stato assunto ai sensi della L. 68/99, in forza della quale l'Ufficio di collocamento per Disabili della Provincia di Caserta provvedeva a dettare specifiche disposizioni al datore di lavoro e, in particolare, di adibirlo a “prestazioni esclusivamente rientranti” nelle mansioni oggetto di inquadramento “tenuto conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico ex art. 6 i. idoneo con limitazione ad ambienti polverosi e lontano da agenti chimici” (prot. n. 0053937/Form. Prof. del 09.05.2013, all. 4 presente in ricorso);
- Che, in violazione delle suddette prescrizioni e senza alcun ordine di servizio scritto, veniva, di fatto, assegnato al sito Archeologico di Pompei ed Ercolano dal 01.06.2013 al 30.06.2017, asseritamente costretto a lavorare in condizioni non consone alle sue condizioni di salute, nonché costretto a frequenti cambi di turno e continui spostamenti tra gli scavi di Pompei a quelli di Ercolano;
- Che, dal 30.06.2017, nuovamente collocato presso la sede ufficiale della Reggia di Caserta, veniva comunque adibito a mansioni non corrispondenti a quelle proprie del suo livello nonché incompatibili con il suo stato di salute;
- Che, a far data dal 1.7.2022, veniva inquadrato al superiore IV livello del medesimo CCNL;
- Di avere, in realtà, sempre lavorato a tempo pieno, per 12 mesi l'anno;
- Di avere diritto ad essere inquadrato nel IV livello d'inquadramento a far data dall'assunzione;
- Di avere altresì diritto ad essere risarcito per l'asserita condotta di mobbing mantenuta in suo danno, supportata da certificazione medica allegata al ricorso (all. 20). Tanto premesso, concludeva chiedendo la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive per come dettagliatamente in ricorso, a titolo di mansioni superiori e differente orario/periodo lavorativo. Domandava, inoltre, di accertare e dichiarare di esser stato, e tuttora essere, oggetto di atti vessatori lesivi della sua integrità psicofisica e, per l'effetto, condannare la resistente a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario, in primis assegnandolo a mansioni adeguate al livello e allo di salute dello stesso, quali quelle di biglietteria, da svolgere in ufficio. Chiedeva, infine, la condanna di CP_2 al pagamento in suo favore dell'importo di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale. Vinte le spese, con attribuzione al procuratore antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva deducendo CP_2
l'infondatezza dell'avverso ricorso e offrendo una differente e meticolosa lettura degli eventi rispetto a quelli narrati da parte ricorrente, ritenendo legittimo il proprio operato. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. In data 24.03.25, parte ricorrente depositava note sostitutive di udienza con cui rinunciava alla domanda volta ad accertare l'avvenuta perpetrazione da parte del datore di lavoro di atti vessatori nei confronti del lavoratore, con ordine di cessazione delle stesse e condanna al risarcimento del danno. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve essere rigettato. SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE Il lavoratore domanda la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive quantificate in ricorso, a titolo di mansioni superiori, differente periodo di lavoro (12 mesi l'anno, anziché 7), rimborso kilometrico, il tutto previo accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato al IV livello del CCNL di settore sin dalla data di assunzione. SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER MANSIONI SUPERIORI La domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento non può essere accolta. È noto che nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, il procedimento logico giuridico da seguire si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini (ex multiis Cass. Sez. Lav. n. 4791/04). Costituisce, inoltre, principio giurisprudenziale granitico, quello per cui l'allegazione, prima ancora della prova, dei fatti costitutivi del diritto al superiore inquadramento grava sul lavoratore. Al fine di verificare se le mansioni svolte dal ricorrente siano corrispondenti a quelle del profilo formalmente assegnatogli, ovvero a quello superiore invocato, occorre, quindi, in primo luogo, esaminare le disposizioni del CCNL Terziario. Ebbene, operata tale premessa, va necessariamente evidenziato in questa sede che il ricorso introduttivo è assolutamente carente, in punto allegatorio, prima ancora che probatorio, degli elementi necessari per operare le predette verifiche in ordine alle mansioni svolte. In via del tutto preliminare, si rileva che nel ricorso si deduce in maniera assolutamente generica che il lavoratore era addetto al controllo degli accessi (non si chiarisce se il controllo avvenisse mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, etc.); non sono riportate, inoltre, le declaratorie contrattuali proprie del livello richiesto e di quello posseduto. Conseguentemente non viene svolto alcun raffronto tra le stesse, né si indicano gli elementi che contraddistinguono l'una rispetto all'altra. Anche la descrizione delle mansioni svolte in concreto è assai carente nel libello introduttivo. Si tratta di omissioni che rendono impossibile la corretta disamina delle richieste attoree, specie ove si tenga in conto, come già posto in luce, che in tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio, deducendo lo svolgimento di mansioni superiori, l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al Giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e quelle che connotano l'inquadramento di appartenenza (Trib. Genova, sez. V, n. 70/2009). Ad ogni buon conto, rileva il Tribunale come, sulla scorta delle sibilline allegazioni di parte, l'inquadramento riconosciuto al lavoratore al V livello, appaia decisamente congruo e corretto, in relazione alle mansioni svolte di controllo accessi. Ed infatti, al V livello appartengono i lavoratori che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche comunque acquisite”. La lettura dei profili esemplificativi conferma quanto appena sostenuto circa il corretto inquadramento dell'istante. La domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive va, allora, rigettata. SULLE DIFFERENZE RETRUBUTIVE – Controparte_4
Anche tale domanda va rigettata, in quanto priva di fondamento e di supporto probatorio. In primo luogo, va rilevato che il ricorrente non chiarisce la fonte del proprio diritto al rimborso kilometrico da parte del datore di lavoro, né rende noti i criteri di calcolo dello stesso. Si rammenta, sul punto, che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.). Nel caso di specie, difetta il presupposto giuridico fondante la domanda (l'indicazione della fonte legale o contrattuale dell'obbligo di rimborso) e difetta anche la prova dell'effettivo uso del veicolo da parte del ricorrente, per tutto il periodo indicato, per recarsi a lavoro. Nemmeno si può ritenere che tale carenza probatoria possa essere colmata dall'espletamento della richiesta prova per testi. Invero essa, per come articolata (“Vero che il
dal 1° giugno 2013 al 30.06.2017 per andare a lavorare presso gli Scavi di Pompei ed Parte_1
Ercolano partiva dalla sua residenza di Maddaloni (CE) e con la propria autovettura percorreva, a sue spese, una distanza di 98 km/h a/r senza ricevere alcun rimborso economico e/o indennità”) è chiaramente inammissibile, oltrechè ininfluente. Nella documentazione allegata al ricorso, infatti, non si rinvengono prove della titolarità né della disponibilità di un autoveicolo da parte del richiedente, nel periodo di riferimento;
mancano, inoltre, i giustificativi di eventuali spese sostenute nel periodo oggetto di causa per l'uso del veicolo (certificato di proprietà dell'auto, certificato assicurativo, pagamento del casello autostradale, benzina, bollo auto). Al riguardo, non può che richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, comma 3 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. n. 5526/02; Cass. n. 1353/04). Da qui l'impossibilità di contestare o provare fatti non allegati nonché circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (Cass. n. 2802/03; Cass. n. 5526/02). SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE – DIFFERENTE PERIODO DI LAVORO Il ricorrente domanda le differenze retributive per aver osservato un orario di lavoro a tempo pieno per 12 mesi l'anno. Il vaglio di tale domanda è impossibile per il Tribunale, attesa l'assoluta genericità della deduzione che non ne consente la verifica in concreto. Va premesso che in relazione ai compensi per lavoro straordinario, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., n. 12434/06; n. 1389/03). Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto. Peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. n. 3194/09; n. 6623/01). Tanto premesso, nel caso di specie, va osservato che la richiesta attorea è assolutamente generica, pretendendo il lavoratore l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa per 12 mesi a tempo pieno. Trattasi, com'è evidente, di una allegazione oltremodo vaga, non verificabile. Invero, il ricorrente non indica l'orario di lavoro osservato, limitandosi a ribadire sempre di aver lavorato a tempo pieno, ma senza fornire le coordinate temporali di tale affermazione. Esemplificativa è la richiesta istruttoria articolata sul punto “Vero che il , dalla data Parte_1 della sua assunzione, ha sempre lavorato a tempo pieno, 12 mesi l'anno”, palesemente generica ed indeterminata, che si risolve in una valutazione demandata al teste in ordine al tempo pieno o parziale osservato dal lavoratore. Al contrario, la prova in tema di straordinario, non può che essere ancorata all'indicazione di un orario di inizio e fine, ovvero del numero di ore dei turni osservati, dei giorni di lavoro effettivo con indicazione del giorno di riposo. Nulla di tutto ciò è contenuto nel libello introduttivo del presente giudizio, sicchè la relativa domanda non può che essere rigettata. DEL MOBBING E CONSEGUENTE RICHIESTA RISARCITORIA La domanda in questione è stata oggetto di rinuncia da parte del ricorrente nelle note del 24.03.25, sicchè non è necessario vagliare la stessa in questa sede. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto anche conto del fatto che il lavoratore non è comparso all'udienza di discussione senza giustifica alcuna e che non ha nemmeno inteso accettare la proposta conciliativa formulata, su invito del Giudice, dalla datrice di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli