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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 9602 dell'anno 2019
(a cui è riunito il RGN 2039/2021)
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Barberio, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via F.P. Volpe n.8, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
BI NO, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Maddaloni, alla Via Montella, I° trav.
n.14, come da procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atto come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/6/2019, la società ha chiesto al Tribunale Controparte_1 di Salerno di voler ingiungere a il pagamento della somma di Euro Parte_1
8.717,06, oltre interessi legali e spese. A sostegno, è stato dedotto che fra le parti sussisteva un contratto di fornitura di energia elettrica e gas;
che non risultavano pagate alcune fatture per l'importo indicato;
che i solleciti di pagamento non avevano avuto alcun effetto.
In data 20/6/2019 veniva emesso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n.
2089/2019 (RGN 6194/2019).
Ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati alla debitrice in data 23/7/2019. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 01/10/2019, la Parte_1 proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo. A sostegno eccepiva: l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto i consumi riportati nelle fatture azionate non corrispondevano al vero, trattandosi di consumi presunti e non rilevati;
che le fatture contenevano voci di spese non dovute e non giustificate;
eccepiva la prescrizione del credito per le fatture relative agli anni 2015 e 2016.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 23/6/2020 si costituiva l'opposta , che impugnava e Controparte_1 contestava tutto l'avverso dedotto. In merito alla dedotta prescrizione eccepiva la totale infondatezza della stessa in quanto le fatture azionate erano sottoposte alla prescrizione quinquennale, interrotta come da lettera raccomandata AR di costituzione in mora. Eccepiva la nullità dell'atto di opposizione ex art. 164 c.p.c. per la estrema genericità e pretestuosità. Riguardo ai consumi contestati rilevava che gli stessi erano stati rilevati e forniti dal Distributore di zona. Deduceva, altresì, che alla data di chiusura del contratto la lettura al contatore del gas metano riportava la stessa (34.831 mc.) indicata anche nella nota credito del 13/10/2017. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Questo giudizio prendeva il RGN 9602/2019.
Con successivo ricorso dell'11/12/2020, la chiedeva al Tribunale di Salerno di CP_1 voler ingiungere, sempre alla , il pagamento della stessa somma di Parte_1 euro 8.717,06, per le medesime causali (fatture anni 2015-2017), ed oltre alle stesse fatture di cui al primo ricorso per richiesta di ingiunzione, allegava copia della transazione del 29/6/2020- non onorata dalla debitrice- con la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.
In data 20/12/2020 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n,
2896/2020 (RGN 9377/2020) provvisoriamente esecutivo. Par Ricorso e decreto venivano notificati, in uno all'atto di precetto, alla Parte_1 in data 11/02/2021.
Con atto di citazione notificato il 10/3/2021 la proponeva Parte_1 opposizione avverso quest'ultimo decreto ingiuntivo. A sostegno eccepiva: la inammissibilità ed improponibilità del decreto ingiuntivo in quanto promosso per uno stesso credito già azionato in precedenza e per cui già pendeva giudizio di opposizione;
nel merito contestava il credito per le identiche motivazioni di cui al precedente giudizio di opposizione (consumi non reali;
voci di spese non dovute;
prescrizione del credito); aggiungeva, altresì, che non vi era stato alcun riconoscimento del debito, ma solo l'impegno a corrispondere, a transazione e stralcio, la somma di euro 4.000,00 che non aveva onorato per difficoltà economiche. Concludeva per la riunione dei due giudizi, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2896/2020 per la presenza di una duplicità di titoli, per l'accoglimento dell'opposizione, revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 06/7/2021 si costituiva la che contestava tutto l'avverso Controparte_1 dedotto. Deduceva la irritualità e nullità della costituzione in giudizio della opponente, in quanto avrebbe provveduto prima alla iscrizione a ruolo della causa e poi alla notifica dell'opposizione.
Precisava che a seguito del primo giudizio di opposizione la parte debitrice formulava la proposta transattiva allegata che però non veniva onorata, e da qui la proposizione del secondo ricorso corredato dall'atto di transazione non onorato. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
Questo giudizio prendeva il RGN 2039/2021.
Con ordinanza del 10/9/2021 il primo istruttore della causa, verificato che in effetti era stata prima notificato l'atto di citazione in opposizione, e solo dopo si era proceduto, da parte della opponente, alla iscrizione a ruolo della causa- anche se tutto nella stessa giornata- procedeva alla riunione dei due giudizi. Con successiva ordinanza del 26/4/2022 questo giudicante disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2896/2020.
In seguito, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. in assenza di istanze istruttorie, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto riaffermato il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui:” in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezioni iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria” (Cass. civ. SS.UU. n. 7299/2025).
Orbene, è pacifico, nella fattispecie, che parte opposta abbia azionato due CP_1 procedimenti monitori per il medesimo credito, avente origine dallo stesso rapporto di durata- fornitura di energia elettrica e gas-, nei confronti della stessa debitrice. E che il detto credito, inoltre, ha riguardo alle stesse prestazioni rese nell'identico periodo di fornitura (2015-2017).
Tale situazione ha integrato una ipotesi di frazionamento abusivo del credito, quale violazione dell'abuso del processo. Invero, già le Sezioni Unite con le sentenze n. 4090 e 4091 del 16 febbraio 2017, confermando i precedenti orientamenti secondo cui il frazionamento di un credito costituisce abuso del processo, hanno inoltre evidenziato la necessità di valutare la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato, tale da giustificare la proposizione separata delle domande, richiamando il requisito dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione. La giurisprudenza successiva ha riconosciuto la sussistenza di un interesse meritevole qualora ad esempio solo una parte della domanda sia fondata su prove liquide mentre per il residuo credito occorre una maggiore attività istruttoria o quando le domande proposte separatamente si fondino su differenti titoli costitutivi e non ricadano nel medesimo ambito oggettivo del giudicato ed ha ritenuto che nel caso di specie l'unica ragione di tutela processuale frazionata fosse da ricercarsi nella volontà di ridurre le spese.
Ma nella fattispecie in esame non è dato rinvenire alcun apprezzabile interesse ad agire alla tutela frazionata. Trattasi, all'evidenza, di una stessa pretesa creditoria, originante dallo stesso rapporto, e per le medesime causali, azionata due volte con lo strumento del ricorso monitorio nei confronti della stessa parte debitrice.
Né assume rilievo l'eccezione dell'opposta di aver agito, con il secondo ricorso monitorio in virtù di un nuovo titolo (la transazione), atteso che la stessa non ha agito per far valere quella transazione, bensì lo stesso identico credito di cui al primo ricorso monitorio, che ha dato origine al presente procedimento.
Ne consegue, in virtù di quanto sopra, la declaratoria di improcedibilità della domanda frazionata in cui non è riscontrabile l'interesse meritevole alla tutela frazionata.
Sussistono giusti motivi, attesa la pronuncia in rito, di compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi n. 2089/2019 (RGN 6194/2019) e n. 2896/2020 (RGN 9372/2020);
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 06/10/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 9602 dell'anno 2019
(a cui è riunito il RGN 2039/2021)
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Barberio, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via F.P. Volpe n.8, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
BI NO, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Maddaloni, alla Via Montella, I° trav.
n.14, come da procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atto come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/6/2019, la società ha chiesto al Tribunale Controparte_1 di Salerno di voler ingiungere a il pagamento della somma di Euro Parte_1
8.717,06, oltre interessi legali e spese. A sostegno, è stato dedotto che fra le parti sussisteva un contratto di fornitura di energia elettrica e gas;
che non risultavano pagate alcune fatture per l'importo indicato;
che i solleciti di pagamento non avevano avuto alcun effetto.
In data 20/6/2019 veniva emesso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n.
2089/2019 (RGN 6194/2019).
Ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati alla debitrice in data 23/7/2019. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 01/10/2019, la Parte_1 proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo. A sostegno eccepiva: l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto i consumi riportati nelle fatture azionate non corrispondevano al vero, trattandosi di consumi presunti e non rilevati;
che le fatture contenevano voci di spese non dovute e non giustificate;
eccepiva la prescrizione del credito per le fatture relative agli anni 2015 e 2016.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 23/6/2020 si costituiva l'opposta , che impugnava e Controparte_1 contestava tutto l'avverso dedotto. In merito alla dedotta prescrizione eccepiva la totale infondatezza della stessa in quanto le fatture azionate erano sottoposte alla prescrizione quinquennale, interrotta come da lettera raccomandata AR di costituzione in mora. Eccepiva la nullità dell'atto di opposizione ex art. 164 c.p.c. per la estrema genericità e pretestuosità. Riguardo ai consumi contestati rilevava che gli stessi erano stati rilevati e forniti dal Distributore di zona. Deduceva, altresì, che alla data di chiusura del contratto la lettura al contatore del gas metano riportava la stessa (34.831 mc.) indicata anche nella nota credito del 13/10/2017. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Questo giudizio prendeva il RGN 9602/2019.
Con successivo ricorso dell'11/12/2020, la chiedeva al Tribunale di Salerno di CP_1 voler ingiungere, sempre alla , il pagamento della stessa somma di Parte_1 euro 8.717,06, per le medesime causali (fatture anni 2015-2017), ed oltre alle stesse fatture di cui al primo ricorso per richiesta di ingiunzione, allegava copia della transazione del 29/6/2020- non onorata dalla debitrice- con la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.
In data 20/12/2020 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n,
2896/2020 (RGN 9377/2020) provvisoriamente esecutivo. Par Ricorso e decreto venivano notificati, in uno all'atto di precetto, alla Parte_1 in data 11/02/2021.
Con atto di citazione notificato il 10/3/2021 la proponeva Parte_1 opposizione avverso quest'ultimo decreto ingiuntivo. A sostegno eccepiva: la inammissibilità ed improponibilità del decreto ingiuntivo in quanto promosso per uno stesso credito già azionato in precedenza e per cui già pendeva giudizio di opposizione;
nel merito contestava il credito per le identiche motivazioni di cui al precedente giudizio di opposizione (consumi non reali;
voci di spese non dovute;
prescrizione del credito); aggiungeva, altresì, che non vi era stato alcun riconoscimento del debito, ma solo l'impegno a corrispondere, a transazione e stralcio, la somma di euro 4.000,00 che non aveva onorato per difficoltà economiche. Concludeva per la riunione dei due giudizi, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2896/2020 per la presenza di una duplicità di titoli, per l'accoglimento dell'opposizione, revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 06/7/2021 si costituiva la che contestava tutto l'avverso Controparte_1 dedotto. Deduceva la irritualità e nullità della costituzione in giudizio della opponente, in quanto avrebbe provveduto prima alla iscrizione a ruolo della causa e poi alla notifica dell'opposizione.
Precisava che a seguito del primo giudizio di opposizione la parte debitrice formulava la proposta transattiva allegata che però non veniva onorata, e da qui la proposizione del secondo ricorso corredato dall'atto di transazione non onorato. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
Questo giudizio prendeva il RGN 2039/2021.
Con ordinanza del 10/9/2021 il primo istruttore della causa, verificato che in effetti era stata prima notificato l'atto di citazione in opposizione, e solo dopo si era proceduto, da parte della opponente, alla iscrizione a ruolo della causa- anche se tutto nella stessa giornata- procedeva alla riunione dei due giudizi. Con successiva ordinanza del 26/4/2022 questo giudicante disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2896/2020.
In seguito, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. in assenza di istanze istruttorie, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto riaffermato il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui:” in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezioni iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria” (Cass. civ. SS.UU. n. 7299/2025).
Orbene, è pacifico, nella fattispecie, che parte opposta abbia azionato due CP_1 procedimenti monitori per il medesimo credito, avente origine dallo stesso rapporto di durata- fornitura di energia elettrica e gas-, nei confronti della stessa debitrice. E che il detto credito, inoltre, ha riguardo alle stesse prestazioni rese nell'identico periodo di fornitura (2015-2017).
Tale situazione ha integrato una ipotesi di frazionamento abusivo del credito, quale violazione dell'abuso del processo. Invero, già le Sezioni Unite con le sentenze n. 4090 e 4091 del 16 febbraio 2017, confermando i precedenti orientamenti secondo cui il frazionamento di un credito costituisce abuso del processo, hanno inoltre evidenziato la necessità di valutare la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato, tale da giustificare la proposizione separata delle domande, richiamando il requisito dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione. La giurisprudenza successiva ha riconosciuto la sussistenza di un interesse meritevole qualora ad esempio solo una parte della domanda sia fondata su prove liquide mentre per il residuo credito occorre una maggiore attività istruttoria o quando le domande proposte separatamente si fondino su differenti titoli costitutivi e non ricadano nel medesimo ambito oggettivo del giudicato ed ha ritenuto che nel caso di specie l'unica ragione di tutela processuale frazionata fosse da ricercarsi nella volontà di ridurre le spese.
Ma nella fattispecie in esame non è dato rinvenire alcun apprezzabile interesse ad agire alla tutela frazionata. Trattasi, all'evidenza, di una stessa pretesa creditoria, originante dallo stesso rapporto, e per le medesime causali, azionata due volte con lo strumento del ricorso monitorio nei confronti della stessa parte debitrice.
Né assume rilievo l'eccezione dell'opposta di aver agito, con il secondo ricorso monitorio in virtù di un nuovo titolo (la transazione), atteso che la stessa non ha agito per far valere quella transazione, bensì lo stesso identico credito di cui al primo ricorso monitorio, che ha dato origine al presente procedimento.
Ne consegue, in virtù di quanto sopra, la declaratoria di improcedibilità della domanda frazionata in cui non è riscontrabile l'interesse meritevole alla tutela frazionata.
Sussistono giusti motivi, attesa la pronuncia in rito, di compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi n. 2089/2019 (RGN 6194/2019) e n. 2896/2020 (RGN 9372/2020);
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 06/10/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero