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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/07/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 883/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BA riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 15/04/2025, da:
, nata a [...] in data [...], CF Parte_1 C.F._1
, nato a [...] in data [...], CF Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...]
entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Simona GROSSI del foro di VE (CF
[...]
; pec: , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a C.F._3 Email_1
VE, in Viale Azari n. 9, giusta procura in atti
RICORRENTI
PM
-intervenuto-
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) vivranno separati con reciproco rispetto;
Per_ 2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre, con gestione separata delle potestà per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) la casa coniugale sita a Cossogno in Via Arturo Marchionini n. 1 viene assegnata alla IG..ra
; il marito potrà prelevare i propri beni ed effetti personali ed alcuni beni da Parte_1 concordare con il coniuge;
Per_
4) il padre potrà vedere liberamente e tenere con sé , data l'età (quasi sedicenne), secondo i voleri di quest'ultima e, comunque, nel rispetto delle eIGenze scolastiche, sportive, oltre che ricreative della minore, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi. Il IG. infatti, lavora in Svizzera come infermiere e svolge dei turni lavorativi che comprendono Pt_2 anche le ore notturne, rendendo di fatto difficile la gestione della figlia, pertanto i ricorrenti Per_ concordano che dovrà comunque trascorrere con entrambi i genitori lo stesso tempo, al fine di garantirle la possibilità di mantenere un rapporto stabile con entrambi. Per_
5) trascorrerà le vacanze con i genitori seguendo la regola dell'alternanza, passando in questo modo le feste con l'uno o con l'altro genitore, sempre nel rispetto delle sue volontà, degli impegni lavorativi e compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori.
6) Il IG. attesa la differenza reddituale e la rinuncia della moglie al mantenimento per essa, Pt_2 si impegna a contribuire al mantenimento della figlia versando alla IG.ra , entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, in via anticipata, la somma di € 1.200,00 (euro mille e duecento/00), annualmente indicizzata;
7) Il padre corrisponderà integralmente (100%) le spese straordinarie (mediche, dentistiche, sportive, ricreative e scolastiche, universitarie, compresa l'assicurazione dell'autovettura in uso alla minore, ecc.) della figlia minorenne sino alla sua maggiore età; successivamente le spese Per_ straordinarie per verranno suddivise tra i genitori al 50%; il tutto secondo quanto prevede il
Protocollo del Tribunale di VE che le parti dichiarano di conoscere e di aver letto.
8) L'assegno unico/assegni familiari svizzeri verranno percepiti dal IG. Pt_2
9) in previsione dei redditi derivanti dalla attività che la IG.ra si appresta ad Parte_1 intraprendere, i coniugi rinunciano vicendevolmente a richieste di mantenimento.
10) In merito ai conti correnti BNL n. 4166 e Unicredit n. 103198490, cointestati ad entrambi i coniugi, verranno chiusi ed il capitale giacente verrà trattenuto dal IG. la IG.ra , Pt_2 Parte_1 da parte sua, si dichiara soddisfatta, rinunciando a qualsiasi pretesa su eventuali somme ivi depositate, non pretendendo alcunchè di ulteriore dal coniuge e si impegna, altresì, a sottoscrivere,
a richiesta del marito, ogni eventuale documento necessitasse per la chiusura dei citati conti correnti. 11) il IG. si impegna a corrispondere le rate dei finanziamenti accessi presso BNL spa e Pt_2
Unicredit spa, sino alla loro estinzione.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 15/04/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in VE il 18/9/2005.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico
Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che i coniugi rinunciano vicendevolmente a richieste di mantenimento;
Si dà, altresì, atto che in merito ai conti correnti BNL n. 4166 e Unicredit n. 103198490, cointestati ad entrambi i coniugi, verranno chiusi ed il capitale giacente verrà trattenuto da Parte_2
da parte sua, si dichiara soddisfatta, rinunciando a qualsiasi pretesa su Parte_1 eventuali somme ivi depositate, non pretendendo alcunchè dal coniuge e si impegna, altresì, a sottoscrivere, a richiesta del marito, ogni eventuale documento necessitasse per la chiusura dei citati conti correnti.
Si dà, infine, atto che si impegna a corrispondere le rate dei finanziamenti accesi Parte_2 presso BNL spa e Unicredit spa, sino alla loro estinzione
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di VE, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in VE il 18/9/2005;
Per_ affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre, con gestione separata delle potestà per le questioni di ordinaria amministrazione;
assegna la casa coniugale sita in Cossogno in Via Arturo Marchionini n. 1 in uso a Parte_1
il marito potrà prelevare i propri beni ed effetti personali ed alcuni beni da concordare con
[...] il coniuge;
Per_ dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia liberamente, secondo i voleri di quest'ultima e, comunque, nel rispetto delle eIGenze scolastiche, sportive, oltre che ricreative della minore, e nel Per_ rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi, fermo restando il fatto che dovrà comunque trascorrere con entrambi i genitori lo stesso tempo, al fine di garantirle la possibilità Per_ di mantenere un rapporto stabile con entrambi;
trascorrerà le vacanze con i genitori seguendo la regola dell'alternanza, passando in questo modo le feste con l'uno o con l'altro genitore, sempre nel rispetto delle sue volontà, degli impegni lavorativi e compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia, a entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, la somma di € 1.200,00 (euro Parte_1 mille e duecento/00), annualmente indicizzata;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere integralmente le spese straordinarie (mediche, dentistiche, sportive, ricreative e scolastiche, universitarie, compresa l'assicurazione dell'autovettura in uso alla minore, ecc.) della figlia minorenne sino alla sua maggiore età; successivamente le medesime spese saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo quanto prevede il Protocollo del
Tribunale di VE;
l'assegno unico/assegni familiari svizzeri verranno percepiti dal padre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in VE il 14/07/2025.
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BA riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 15/04/2025, da:
, nata a [...] in data [...], CF Parte_1 C.F._1
, nato a [...] in data [...], CF Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...]
entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Simona GROSSI del foro di VE (CF
[...]
; pec: , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a C.F._3 Email_1
VE, in Viale Azari n. 9, giusta procura in atti
RICORRENTI
PM
-intervenuto-
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) vivranno separati con reciproco rispetto;
Per_ 2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre, con gestione separata delle potestà per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) la casa coniugale sita a Cossogno in Via Arturo Marchionini n. 1 viene assegnata alla IG..ra
; il marito potrà prelevare i propri beni ed effetti personali ed alcuni beni da Parte_1 concordare con il coniuge;
Per_
4) il padre potrà vedere liberamente e tenere con sé , data l'età (quasi sedicenne), secondo i voleri di quest'ultima e, comunque, nel rispetto delle eIGenze scolastiche, sportive, oltre che ricreative della minore, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi. Il IG. infatti, lavora in Svizzera come infermiere e svolge dei turni lavorativi che comprendono Pt_2 anche le ore notturne, rendendo di fatto difficile la gestione della figlia, pertanto i ricorrenti Per_ concordano che dovrà comunque trascorrere con entrambi i genitori lo stesso tempo, al fine di garantirle la possibilità di mantenere un rapporto stabile con entrambi. Per_
5) trascorrerà le vacanze con i genitori seguendo la regola dell'alternanza, passando in questo modo le feste con l'uno o con l'altro genitore, sempre nel rispetto delle sue volontà, degli impegni lavorativi e compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori.
6) Il IG. attesa la differenza reddituale e la rinuncia della moglie al mantenimento per essa, Pt_2 si impegna a contribuire al mantenimento della figlia versando alla IG.ra , entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, in via anticipata, la somma di € 1.200,00 (euro mille e duecento/00), annualmente indicizzata;
7) Il padre corrisponderà integralmente (100%) le spese straordinarie (mediche, dentistiche, sportive, ricreative e scolastiche, universitarie, compresa l'assicurazione dell'autovettura in uso alla minore, ecc.) della figlia minorenne sino alla sua maggiore età; successivamente le spese Per_ straordinarie per verranno suddivise tra i genitori al 50%; il tutto secondo quanto prevede il
Protocollo del Tribunale di VE che le parti dichiarano di conoscere e di aver letto.
8) L'assegno unico/assegni familiari svizzeri verranno percepiti dal IG. Pt_2
9) in previsione dei redditi derivanti dalla attività che la IG.ra si appresta ad Parte_1 intraprendere, i coniugi rinunciano vicendevolmente a richieste di mantenimento.
10) In merito ai conti correnti BNL n. 4166 e Unicredit n. 103198490, cointestati ad entrambi i coniugi, verranno chiusi ed il capitale giacente verrà trattenuto dal IG. la IG.ra , Pt_2 Parte_1 da parte sua, si dichiara soddisfatta, rinunciando a qualsiasi pretesa su eventuali somme ivi depositate, non pretendendo alcunchè di ulteriore dal coniuge e si impegna, altresì, a sottoscrivere,
a richiesta del marito, ogni eventuale documento necessitasse per la chiusura dei citati conti correnti. 11) il IG. si impegna a corrispondere le rate dei finanziamenti accessi presso BNL spa e Pt_2
Unicredit spa, sino alla loro estinzione.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 15/04/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in VE il 18/9/2005.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico
Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che i coniugi rinunciano vicendevolmente a richieste di mantenimento;
Si dà, altresì, atto che in merito ai conti correnti BNL n. 4166 e Unicredit n. 103198490, cointestati ad entrambi i coniugi, verranno chiusi ed il capitale giacente verrà trattenuto da Parte_2
da parte sua, si dichiara soddisfatta, rinunciando a qualsiasi pretesa su Parte_1 eventuali somme ivi depositate, non pretendendo alcunchè dal coniuge e si impegna, altresì, a sottoscrivere, a richiesta del marito, ogni eventuale documento necessitasse per la chiusura dei citati conti correnti.
Si dà, infine, atto che si impegna a corrispondere le rate dei finanziamenti accesi Parte_2 presso BNL spa e Unicredit spa, sino alla loro estinzione
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di VE, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in VE il 18/9/2005;
Per_ affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre, con gestione separata delle potestà per le questioni di ordinaria amministrazione;
assegna la casa coniugale sita in Cossogno in Via Arturo Marchionini n. 1 in uso a Parte_1
il marito potrà prelevare i propri beni ed effetti personali ed alcuni beni da concordare con
[...] il coniuge;
Per_ dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia liberamente, secondo i voleri di quest'ultima e, comunque, nel rispetto delle eIGenze scolastiche, sportive, oltre che ricreative della minore, e nel Per_ rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori stessi, fermo restando il fatto che dovrà comunque trascorrere con entrambi i genitori lo stesso tempo, al fine di garantirle la possibilità Per_ di mantenere un rapporto stabile con entrambi;
trascorrerà le vacanze con i genitori seguendo la regola dell'alternanza, passando in questo modo le feste con l'uno o con l'altro genitore, sempre nel rispetto delle sue volontà, degli impegni lavorativi e compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia, a entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, la somma di € 1.200,00 (euro Parte_1 mille e duecento/00), annualmente indicizzata;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere integralmente le spese straordinarie (mediche, dentistiche, sportive, ricreative e scolastiche, universitarie, compresa l'assicurazione dell'autovettura in uso alla minore, ecc.) della figlia minorenne sino alla sua maggiore età; successivamente le medesime spese saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo quanto prevede il Protocollo del
Tribunale di VE;
l'assegno unico/assegni familiari svizzeri verranno percepiti dal padre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in VE il 14/07/2025.
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco