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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/09/2025, n. 6713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6713 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA A
SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Silvia Giani Presidente Relatore
Idamaria Chieffo Giudice
Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 5654/2023, promossa da
(P. IVA , con sede in Carrara (MS), Viale Parte_1 P.IVA_1
Zaccagna n.
6 - fraz. Avenza
MIAR SUB S.R.L. (P. IVA , con sede in Roma, via di Campo Salino n. P.IVA_2
933,
P.IVA. ), con sede in Roma, via Maratea n. 3 Parte_2 P.IVA_3
P. IVA , con sede in Scandicci (FI) Via Ambrosoli Parte_3 P.IVA_4
n. 73, tutte rappresentate e difese dall'avv. Edward William Watson Cheyne (C.F. n.
- e dall'Avv. C.F._1 Email_1 Parte_4
(C.F. n. ) ed elettivamente domiciliate presso lo studio di
[...] C.F._2
quest'ultimo sito in Firenze, Viale Giovanni Lami n. 62
ATTRICI
pagina 1 di 17 contro
(P.IVA , con sede legale in Reg. Morimenta Controparte_1 P.IVA_5
pod.29, Mogoro (OR), in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
*
OGGETTO: Brevetto Europeo
CONCLUSIONI
Miar SUB S.r.l., hanno precisato come Parte_1 Parte_2 Parte_3 da verbale dell'udienza del 16 aprile 2025, richiamando le conclusioni dell'atto di citazione in relazione alla domanda di accertamento della nullità sub 1 e rinunciando alla domanda di risarcimento dei danni sub
2. delle conclusioni e quindi:
“accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del brevetto europeo n. EP3563183, nazionalizzato in Italia con domanda di traduzione n. 502020000112082, ai sensi dell'art. 76 c.p.i, rivendicato dalla società Sub-Service srl”.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
***
MOTIVAZIONE
Il procedimento cautelare ante causam
1. Il presente giudizio di merito, promosso dalla società , nonché da Miar Parte_1
SUB S.r.l., è stato instaurato successivamente alla Parte_2 Parte_3 proposizione da parte della società Sub-Service del procedimento cautelare proposto ante causam dinanzi al Tribunale di Firenze (R.G. n. 13182/2021), volto ad ottenere la descrizione del dispositivo adoperato da - che Sub-Service assumeva Parte_1 essere in contraffazione del brevetto Europeo EP '183, del quale è titolare-, nonché
l'inibitoria a carico dell'allora resistente.
In particolare, su ricorso della Sub-Service S.r.l. per descrizione ed inibitoria, ex artt.
129-131 CPI e 700 c.p.c. (all. 18), il Tribunale di Firenze - Sezione Imprese emetteva decreto inaudita altera parte con il quale disponeva la «descrizione dell'attrezzatura impiegata per le attività di bonifica di fondali marini sabbiosi da residuati bellici, in pagina 2 di 17 particolare composta da asta cava, ghiera di collegamento, sonda magnetica e magnetometro, rinvenuti presso le sedi, pertinenze e unità locali della - Parte_1
P. IVA - o presso cantieri e luoghi ove essa svolge la sua attività, P.IVA_1
specificatamente presso il portoni Cagliari (all. 19).
Nel procedimento cautelare si costituiva la quale contestava le richieste Parte_1
di parte ricorrente e chiedeva al Tribunale di Firenze - Sezione Imprese- il rigetto della domanda di inibitoria ex art. 131 c.p.i. (all. 20).
Il Tribunale di Firenze disponeva l'espletamento di CTU brevettuale, formulando il seguente quesito: «Il consulente, esaminati gli atti e compiuta ogni indagine tecnica ritenuta utile, nel contraddittorio delle parti, compresa l'assunzione di informazioni e l'esame di documenti presso il Ministero della difesa, verifichi:
1. se le caratteristiche tecniche protette dal brevetto di SUBSERVICE corrispondano a quelle imposte per l'attività di bonifica dei fondali marini dalle Direttive del Ministero della Difesa del 21.11.2016 e del 11.10.2017;
2. se, comunque, il brevetto ottenuto dalla ricorrente sia da considerarsi valido o nullo, perché anticipato dalle conoscenze generalmente divulgate o da un preuso ad opera di
; Parte_1
3. se il dispositivo utilizzato da rappresenti mera applicazione dell'arte Parte_1 nota o attui anche le caratteristiche del brevetto di SUBSERVICE o sia con esse compatibile, laddove questo porti con sé elementi nuovi non precedentemente conosciuti».
Il CTU depositava il proprio elaborato peritale (all. 1), così concludendo:
- con riferimento al primo quesito, relativo al fatto «se le caratteristiche tecniche protette dal brevetto di SUBSERVICE corrispondano a quelle imposte per l'attività di bonifica dei fondali marini dalle Direttive del Ministero della Difesa del 21.11.2016 e del 11.10.2017», ha affermato che «le caratteristiche tecniche protette dal brevetto di
SUBSERVICE non corrispondano a quelle imposte per l'attività di bonifica dei fondali marini dalle Direttive del Ministero della Difesa del 21.11.2016 e del 11.10.2017 per la pagina 3 di 17 mancanza in queste delle caratteristiche di mobilità del sensore lungo l'asta cava e di esecuzione delle misure durante lo spostamento del sensore»;
- con riferimento al secondo quesito, relativo al fatto «se, comunque, il brevetto ottenuto dalla ricorrente sia da considerarsi valido o nullo, perché anticipato dalle conoscenze generalmente divulgate o da un preuso ad opera di », ha Parte_1
affermato che «si deve ritenere che il brevetto sia invalido per carenza di attività inventiva in particolare rispetto alla Direttiva Ministeriale del 11.10.2017 alla luce dell'insegnamento tecnico contenuto nei manuali delle sonde Ferez»;
- infine, con riferimento al terzo ed ultimo quesito, relativo al fatto «se il dispositivo utilizzato da rappresenti mera applicazione dell'arte nota o attui anche Parte_1
le caratteristiche del brevetto di SUBSERVICE o sia con esse compatibile, laddove questo porti con sé elementi nuovi non precedentemente conosciuti», ha affermato doversi «ritenere che il dispositivo non rappresenta mera applicazione Parte_1 dell'arte nota per la mancanza di un sensore fisso e che non sia dimostrato che attui le caratteristiche del brevetto, pur essendo con esse compatibile.
Con ordinanza emessa in data 8/11.07.2022 (All. 2), il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda di inibitoria proposta dall'allora ricorrente SUBSERVICE.
Il giudizio di merito
2. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 30.01.2023, ha Parte_1
citato in giudizio SUBSERVICE S.R.L., chiedendo l'accertamento della nullità del brevetto europeo n. EP3563183, nazionalizzato in Italia con domanda di traduzione n.
502020000112082, ai sensi dell'art. 76 c.p.i., di titolarità della società convenuta
SUBSERVICE S.r.l, e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.
Il presente giudizio di merito è stato promosso, altresì, dalle società Miar Sub S.r.l. e già intervenute volontariamente ex art. 105 c.p.c. nel procedimento Parte_2 cautelare, nonché da al fine di sostenere le ragioni della Parte_3 Parte_1
avendone medesimo interesse, poiché società tutte operanti nel settore delle
[...] bonifiche belliche subacquee.
pagina 4 di 17 3. Alla prima udienza del 20.6.2023, il Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia della convenuta SUB-SERVICE s.r.l., fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16 aprile 2024 la società ha precisato le conclusioni come Parte_1 da atto di citazione in relazione alla domanda di accertamento della nullità sub 1), rinunciando alla domanda di risarcimento dei danni sub 2) dell'atto di citazione.
Sulle conclusioni così precisate da parte dell'attrice, il Giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione al Collegio, assegnando termine per il deposito della comparsa conclusionale di 60 giorni di legge.
***
Valutazione del Tribunale
4. Premessa
Il presente giudizio di merito è stato promosso per ottenere la declaratoria di invalidità della frazione italiana del brevetto europeo n. EP3563183, di titolarità di Sub-Service
S.r.l., dal titolo «Asta Cava Amagnetica con Sensore Magnetometrico per il
Rilevamento sotto la Superficie dell'Acqua di Ordigni Inesplosi» (all. 16), depositato il
26 novembre 2018, con priorità del 30 novembre 2017, pubblicato il 30 settembre
2020 e nazionalizzato in Italia con domanda di traduzione n. 502020000112082 (All.
17).
Il Brevetto EP'183 concerne un dispositivo, un apparato ed un metodo per la ricerca di oggetti ferromagnetici, per esempio potenziali ordigni insabbiati.
Il problema tecnico oggettivo che il brevetto mira a risolvere consiste nel “determinare la profondità esatta di interramento e la dimensione del campo magnetico, utile per definire la posizione finale delle masse ritrovate” (si veda in particolare paragrafo 0025 della descrizione, che riporta: “il metodo di rilevamento di determinazione della posizione dell'ordigno consiste di due passaggi. Il primo passaggio è la penetrazione dell'asta nel fondale per determinare la presenza di un ordigno. Quando viene rilevato un ordigno, il secondo passaggio consiste nel muovere il sensore su e giù lungo l'asse dell'asta per valutare il livello di cambiamento della polarità delle masse radiali pagina 5 di 17 trovate, per determinare la profondità esatta di interramento e la dimensione del campo magnetico, utile per definire la posizione finale delle masse ritrovate” (doc. 17).
Il brevetto EP' 183 di SUBSERVICE è stato oggetto di una relazione peritale, condotta dall'ing. CTU nominato nell'ambito del procedimento cautelare ante Persona_1 causam promosso dalla SUBSERVICE dinanzi al Tribunale di Firenze nei confronti di e, quindi, nel contraddittorio con la convenuta del presente Parte_1 procedimento, allora ricorrente.
All'esito degli accertamenti peritali, il CTU ha motivatamente concluso, per quanto rileva, che: il brevetto di SUBSERVICE è invalido “per carenza di attività inventiva, accertata come prior art la Direttiva Ministeriale dell'11.10.2017 alla luce dell'insegnamento tecnico contenuto nei manuali delle sonde Ferez” e che il dispositivo di Parte_1
“non attua le caratteristiche del brevetto”.
5. I requisiti di validità del brevetto
5.1. La domanda proposta dalle società attrici, avente ad oggetto la nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP '183, di titolarità di SUBSERVICE, è fondata.
Al fine della decisione, deve valutarsi se, all'epoca del deposito della domanda, sussistessero i presupposti di validità stabiliti dalla legge, con particolare riferimento ai requisiti della novità e dell'originalità.
5.1.1. La novità. L'esame della novità si svolge confrontando l'invenzione con ciascuna anteriorità. Si ha assenza di novità solo in caso di coincidenza totale tra l'invenzione ed una delle anteriorità. Per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità.
Al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall'esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, come invece avviene per il requisito dell'altezza inventiva. Eventuali modifiche o sviluppi pagina 6 di 17 dell'informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore.
5.1.2. L'altezza inventiva. Un'invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 CPI e art. 56 EPC 2000).
Ai fini dell'analisi del requisito di attività inventiva, è necessario determinare la
“tecnica anteriore più vicina” - individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata, selezionando le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata.
Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” che l'invenzione intende risolvere (“problem and solution approach”) e, individuate le competenze dell'esperto del ramo, deve stabilirsi se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un'altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.
Il tecnico del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa. In questi ristretti confini può combinare gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con quelli di una diversa anteriorità quando e purché, alla data di deposito della privativa, sussista uno stimolo univoco a metterla in atto e non una mera possibilità di compiere tale operazione (not simply could, but would). Il giudizio di evidenza dell'invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l'invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l'invenzione discende in modo evidente dall'insieme delle pagina 7 di 17 anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.
Il giudizio di originalità del brevetto deve quindi essere effettuato mediante le seguenti operazioni, adottando conformemente alla giurisprudenza EPO, il test del problem- solution approach:
- individuazione del tecnico esperto del ramo;
- determinazione del “problema tecnico oggettivo” che l'invenzione intende risolvere;
- verifica della “tecnica anteriore più vicina”, individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame;
- valutazione se il tecnico esperto del ramo, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, anche combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un'altra anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata;
in altre parole, verifica se l'esperto, visto lo stato della tecnica, sarebbe in grado di suggerire lui stesso le caratteristiche tecniche rivendicate per ottenere il risultato raggiunto dall'invenzione rivendicata, evitando di farsi condizionare dalla conoscenza di quanto insegnato nel brevetto.
6. Il brevetto europeo n. EP3563183
6.1. Il Brevetto EP '183, del quale è di seguito riportato il testo delle rivendicazioni, consta di n. 8 rivendicazioni, di cui la n. 1 è quella principale e le altre sono rivendicazioni dipendenti, di apparato (2-7) e “di metodo” (8) (cfr. docc. 16 e 17 di
): Parte_1
“
1. Un'asta cava amagnetica (100) comprendente:
i. Una ghiera d'ingresso dell'acqua (102), capace di collegare l'asta a una manichetta dell'acqua in pressione,
ii. un foro (101) per l'uscita dell'acqua a una delle estremità dell'asta che deve penetrare il fondale marino,
pagina 8 di 17 iii. una camicia (106) all'interno dell'asta, la quale camicia forma con la superficie interna dell'asta un condotto dalla ghiera (102) al foro (101) da cui fluisce l'acqua, e la superficie interna della camicia formante un'area interna cava (107), iv. un sensore magnetico (108) posto all'interno dell'area interna cava (107),
v. un magnetometro (109) munito di un pannello di controllo collegato al sensore magnetico (108), l'asta cava amagnetica essendo caratterizzata dal fatto che il sensore magnetico (108) è configurato per muoversi lungo l'asse dell'asta cava ed eseguire una misura di campo magnetico mentre si muove all'interno dell'asta cava.
2. L'asta cava secondo la rivendicazione 1, in cui il materiale amagnetico è scelto tra alluminio, acciaio inox austenitico, PVC.
3. L'asta cava secondo le rivendicazioni 1 o 2, in cui il sensore è un sensore di un magnetometro a bobina.
4. Un sistema per il rilevamento di oggetti ferromagnetici, comprendente:
i. l'asta cava (100) secondo le rivendicazioni 1-3,
ii. una pompa (105);
iii. una manichetta (104) di collegamento della pompa (105) alla ghiera (102).
5. Il sistema secondo la rivendicazione 4, in cui il sensore (108) è collegato al magnetometro (109) attraverso un cavo subacqueo (110).
6. Il sistema secondo le rivendicazioni 4 o 5 in cui la pompa ha una prevalenza di almeno 3 bar, preferibilmente almeno 7 bar, rispetto alla pressione idrostatica o atmosferica se a terra.
7. Il sistema secondo le rivendicazioni 4 o 5, in cui la portata della pompa durante il funzionamento del sistema è compresa tra 300 l/h e 3000 l/h.
8. Un metodo per il rilevamento di ordigni inesplosi in fondali marini, il metodo comprendente:
i. fornire il sistema delle rivendicazioni 4-7.
ii. far penetrare l'asta cava amagnetica nel fondale marino secondo una griglia predeterminata;
iii. determinare con il magnetometro (109) la presenza di un ordigno;
pagina 9 di 17 il metodo comprendente inoltre il passaggio di: iv. quando un ordigno è rilevato, muovere il sensore magnetico (108) dell'asta cava
(100) su e giù lungo l'asse dell'asta, per determinare la profondità di insabbiamento dell'ordigno”.
6.2. Nel caso di specie, la società ha affermato l'invalidità del brevetto Parte_1
EP'183, invocando l'anteriorità rappresentata dalla Direttiva dell'11.10.2017 e dai
Manuali cd. sonde Ferex, distruttiva dell'altezza inventiva del brevetto. Ha richiamato in proposito gli esiti della CTU espletata nel procedimento cautelare ante causam dinanzi al Tribunale di Firenze nel contraddittorio con la convenuta SUBSERVICE, che allora rivestiva il ruolo di ricorrente.
6.3. Alle osservazioni svolte da SUBSERVICE nel procedimento cautelare ante causam, e non reiterate nel presente giudizio di merito, ove è rimasta contumace, il
CTU aveva compiutamente ed esaurientemente risposto.
pagina 10 di 17 In particolare, la titolare del brevetto SUBSERVICE aveva contestato il procedimento logico seguito dall'ing. affermando che il problema tecnico risolto dal brevetto Per_1
consisteva “nell'aver costruito un dispositivo che consente una facile rilevazione della profondità degli oggetti ferromagnetici rilevati durante una bonifica” e che gli insegnamenti tecnici dei manuali non avevano capacità invalidante (cfr., pag. 21 CP_2
della relazione peritale, con riguardo alle osservazioni del CT di SUBSERVICE).
Dalla documentazione brevettuale, e in particolare dalla descrizione, emerge -come rilevato dal CTU- che la rivendicazione principale risolve il problema tecnico oggettivo di “determinare la profondità esatta di interramento e la dimensione del campo magnetico, utile per definire la posizione finale delle masse ritrovate”, come espressamente descritto al paragrafo [0025] della descrizione, che associa a tale scopo la caratteristica tecnica distintiva determinata nella “possibilità della sonda magnetometrica di scorrere dentro tutta l'asta cava” (cfr. relazione peritale, pag. 22, sub doc. 1). In ragione di ciò, come già osservato all'esito del procedimento ante causam, “la caratteristica tecnica della mobilità della sonda non è riferibile direttamente alla soluzione del problema tecnico di una maggiore rapidità esecutiva, che invece costituisce un effetto del problema superato;
inoltre non potrebbe individuarsi la soluzione del problema della maggiore rapidità come scopo del brevetto dacché nello stesso testo, si dice chiaramente che la caratteristica della mobilità ha lo scopo di rilevare la profondità dell'ordigno” (Cfr. sub doc. 2, Tribunale Firenze
8/7/2022 e CTU, in particolare pag. 23).
7. Le risultanze della CTU, con particolare riguardo all'altezza inventiva
Il CTU ha motivatamente concluso per l'invalidità del brevetto per mancanza di attività inventiva a seguito di un'approfondita attività di analisi delle anteriorità prodotte, condotta in applicazione dei principi del problem-solution-approach e della closest prior art.
Il CTU ha preso in esame i documenti di tecnica nota, espressamente individuati nella consulenza e ha rilevato che il documento di tecnica nota più vicino all'invenzione è la pagina 11 di 17 Direttiva 2017, poiché anticipa la combinazione delle caratteristiche “pre- caratterizzanti”.
In particolare, il brevetto EP '183, avente data di priorità del 30/11/2017, ha ad oggetto: un'asta cava amagnetica (100) comprendente:
i. Una ghiera d'ingresso dell'acqua (102), capace di collegare l'asta a una manichetta dell'acqua in pressione,
ii. un foro (101) per l'uscita dell'acqua a una delle estremità dell'asta che deve penetrare il fondale marino,
iii. una camicia (106) all'interno dell'asta, la quale camicia forma con la superficie interna dell'asta un condotto dalla ghiera (102) al foro (101) da cui fluisce l'acqua, e la superficie interna della camicia formante un'area interna cava (107), iv. un sensore magnetico (108) posto all'interno dell'area interna cava (107),
v. un magnetometro (109) munito di un pannello di controllo collegato al sensore magnetico (108).
La direttiva del Ministero della Difesa dell'11.10.2017 insegna a prevedere un tubo interno chiuso ermeticamente che ospita nella parte terminale, o “testa”, una sonda a magnetometro differenziale “capace di rilevare per almeno metri 1,00 (1/00) nel sedimento la variazione puntuale del campo magnetico terrestre causata dalla presenza di oggetti ferromagnetici consentendo anche di stimarne la profondità”. Rispetto allo stato dell'arte, la rivendicazione principale 1 si distingue per il fatto che il sensore magnetico (108) è configurato per muoversi lungo l'asse dell'asta cava ed eseguire una misura di campo magnetico mentre si muove all'interno dell'asta cava.”
A fronte del problema tecnico oggettivo (che dalla lettura della documentazione brevettuale risulta quello di “determinare la profondità esatta di interramento e la dimensione del campo magnetico, utile per definire la posizione finale delle masse ritrovate”, come descritto al paragrafo [0025] della descrizione, che associa a tale scopo la caratteristica tecnica distintiva data dalla “possibilità della sonda magnetometrica di scorrere dentro tutta l'asta cava”), la persona esperta del ramo pagina 12 di 17 avrebbe valutato se modificare l'attrezzatura nota dalla Direttiva 2017 in base all'insegnamento dei Manuali delle sonde 4021/4032, essendo queste CP_2
espressamente adatte anche a svolgere la funzione di rilevazione in ambiente subacqueo, come riconosciuto al paragrafo [0027] della descrizione brevettuale, e tenendo a mente che l'attrezzatura della Direttiva 2017 è concepita per l'impiego di sonde capaci di stimare la profondità dell'ordigno rilevato, quali sono le sonde CP_2
(si vedano i richiami nella CTU, a pagg 22-23, dei manuali pagine 43-44). CP_2
Ne consegue che “qualunque esperto del ramo avrebbe ritenuto ovvio l'uso di tali sonde in combinazione con le caratteristiche dei dispositivi di ricerca dettate dal DM
11.10.2017 ed il loro adattamento a questi ultimi dispositivi non avrebbe comportato alcuna attività inventiva”.
La combinazione delle anteriorità rappresentate dalla Direttiva 2017 con gli insegnamenti contenuti nei Manuali delle sonde rende ovvia l'invenzione e ne CP_2 comporta l'invalidità per carenza di altezza inventiva (si vedano in particolare pagg 22
e ss CTU).
In particolare, come precisato dal CTU:
- la combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali rende CP_2
la rivendicazione principale 1 carente di attività inventiva.
-Per quanto riguarda le rivendicazioni dipendenti:
“2. L'asta cava secondo la rivendicazione 1, in cui il materiale amagnetico è scelto tra alluminio, acciaio inox austenitico, PVC.
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali ed alla conoscenza comune generale. CP_2
3. L'asta cava secondo le rivendicazioni 1 o 2, in cui il sensore è un sensore di un magnetometro a bobina.
E'rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali ed alla conoscenza comune generale, in ogni schema di CP_2 dipendenza dalle rivendicazioni richiamate.
4. Un sistema per il rilevamento di oggetti ferromagnetici, comprendente:
pagina 13 di 17 i. l'asta cava (100) secondo le rivendicazioni 1-3,
ii. una pompa (105);
iii. una manichetta (104) di collegamento della pompa (105) alla ghiera (102).
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali . CP_2
5. Il sistema secondo la rivendicazione 4, in cui il sensore (108) è collegato al magnetometro (109) attraverso un cavo subacqueo (110).
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali CP_2
6. Il sistema secondo le rivendicazioni 4 o 5 in cui la pompa ha una prevalenza di almeno 3 bar, preferibilmente almeno 7 bar, rispetto alla pressione idrostatica o atmosferica se a terra.
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali ed alla conoscenza comune generale, in ogni schema di CP_2
dipendenza dalle rivendicazioni richiamate.
7. Il sistema secondo le rivendicazioni 4 o 5, in cui la portata della pompa durante il funzionamento del sistema è compresa tra 300 l/h e 3000 l/h.
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali ed alla conoscenza comune generale, in ogni schema di CP_2
dipendenza dalle rivendicazioni richiamate.
8. Un metodo per il rilevamento di ordigni inesplosi in fondali marini, il metodo comprendente:
i. fornire il sistema delle rivendicazioni 4-7,
ii. far penetrare l'asta cava amagnetica nel fondale marino secondo una griglia predeterminata;
iii. determinare con il magnetometro (109) la presenza di un ordigno;
il metodo comprendente inoltre il passaggio di:
pagina 14 di 17 iv. quando un ordigno è rilevato, muovere il sensore magnetico (108) dell'asta cava
(100) su e giù lungo l'asse dell'asta, per determinare la profondità di insabbiamento dell'ordigno.
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali , per considerazioni analoghe a quelle sviluppate in CP_2
relazione alla rivendicazione principale, se fatte in relazione al metodo di impiego della attrezzatura”.
8. Alla luce di tali rilievi, il Tribunale accerta l'invalidità della frazione italiana del brevetto EP '183 per carenza di attività inventiva.
Le conclusioni del CTU sono il risultato di un accurato ed approfondito esame delle anteriorità, avvenuto applicando i principii elaborati dall'EPO e dalla giurisprudenza nazionale per la valutazione della sussistenza dei requisiti di validità e, in particolare, il metodo del Problem and Solution Approach”. Il CTU ha individuato la closest prior art, precisando le differenze tra questa e l'invenzione oggetto di causa e il problema tecnico oggettivo che il trovato si propone di risolvere, ha svolto l'analisi di ovvietà ex ante con il metodo “would – could”, verificando, in particolare, se gli insegnamenti dell'arte nota fossero tali da indurre o suggerire all'esperto del ramo la praticabilità della soluzione proposta dal brevetto in esame.
Nel caso di specie, con particolare riferimento all'altezza inventiva, la Direttiva
Ministeriale dell'11.10.2017 rappresenta, per il tecnico medio, il miglior punto di partenza per procedere alla soluzione del problema tecnico risolto dall'invenzione e, partendo da essa e combinando tale anteriorità con l'insegnamento tecnico contenuto nei manuali delle sonde e la conoscenza comune generale, il tecnico medio CP_2 sarebbe necessariamente pervenuto alla soluzione raggiunta dall'invenzione.
Alla stregua di quanto sopra esaminato, il CTU ha analizzato le anteriorità prodotte e ha applicato il metodo del problem - solution approach, così procedendo (si vedano, in particolare, pagine 19-24 relazione peritale, sub doc.1):
- ha individuato la closest prior art o documento di tecnica nota più rilevante (nel caso di specie, la Direttiva Ministeriale del 11.10.2017 e i manuali delle sonde Ferex);
pagina 15 di 17 - ha individuato il problema tecnico oggettivo a fronte degli insegnamenti dei documenti di tecnica nota (determinare la profondità esatta di interramento e la dimensione del campo magnetico, utile per definire la posizione finale delle masse ritrovate);
- sulla base dei documenti di arte nota più vicina, ha concluso che il tecnico del settore avrebbe certamente combinato gli insegnamenti derivanti dai documenti di tecnica nota per giungere senza sforzo alla soluzione rivendicata nel brevetto di titolarità della
SUBSERVICE.
Le argomentazioni della SUBSERVICE, avanzate in sede cautelare, non sono idonee a inficiare le risultanze della CTU, tenuto conto del testo brevettuale (v. supra).
9. Le domande attoree. Pertanto, la domanda di invalidità della frazione italiana del brevetto europeo , di titolarità di SUBSERVICE S.r.l., va accolta, in conformità CP_3
al disposto di cui all'art. 76 comma 1, lett. a) c.p.i., per mancanza del requisito dell'altezza inventiva ex art. 48 c.p.i.
La società attrice ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria di Parte_1 cui al punto sub 2) dell'atto di citazione (cfr. verbale udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025).
10. Spese del giudizio. Alla soccombenza della convenuta consegue la sua condanna alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano, in favore della società attrice, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e modifiche successive, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di complessità media, dell'attività difensiva effettivamente espletata, secondo valori prossimi ai medi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da MIAR SUB S.r.l., Parte_1 [...]
e ei confronti di ogni altra istanza Parte_2 Parte_3 Controparte_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 16 di 17 • Accerta e dichiara l'invalidità della frazione italiana del brevetto europeo n.
di titolarità della società Numero_1 Controparte_1
• Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese Controparte_1
processuali, liquidate, in favore della parte attrice, in euro 6.800,00 per compensi, oltre spese non imponibili, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dispone ai sensi dell'art. 122 CPI la trasmissione di copia di sentenza all'Ufficio italiano Brevetti.
Milano, deliberata nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silva Giani
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA A
SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Silvia Giani Presidente Relatore
Idamaria Chieffo Giudice
Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 5654/2023, promossa da
(P. IVA , con sede in Carrara (MS), Viale Parte_1 P.IVA_1
Zaccagna n.
6 - fraz. Avenza
MIAR SUB S.R.L. (P. IVA , con sede in Roma, via di Campo Salino n. P.IVA_2
933,
P.IVA. ), con sede in Roma, via Maratea n. 3 Parte_2 P.IVA_3
P. IVA , con sede in Scandicci (FI) Via Ambrosoli Parte_3 P.IVA_4
n. 73, tutte rappresentate e difese dall'avv. Edward William Watson Cheyne (C.F. n.
- e dall'Avv. C.F._1 Email_1 Parte_4
(C.F. n. ) ed elettivamente domiciliate presso lo studio di
[...] C.F._2
quest'ultimo sito in Firenze, Viale Giovanni Lami n. 62
ATTRICI
pagina 1 di 17 contro
(P.IVA , con sede legale in Reg. Morimenta Controparte_1 P.IVA_5
pod.29, Mogoro (OR), in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
*
OGGETTO: Brevetto Europeo
CONCLUSIONI
Miar SUB S.r.l., hanno precisato come Parte_1 Parte_2 Parte_3 da verbale dell'udienza del 16 aprile 2025, richiamando le conclusioni dell'atto di citazione in relazione alla domanda di accertamento della nullità sub 1 e rinunciando alla domanda di risarcimento dei danni sub
2. delle conclusioni e quindi:
“accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del brevetto europeo n. EP3563183, nazionalizzato in Italia con domanda di traduzione n. 502020000112082, ai sensi dell'art. 76 c.p.i, rivendicato dalla società Sub-Service srl”.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
***
MOTIVAZIONE
Il procedimento cautelare ante causam
1. Il presente giudizio di merito, promosso dalla società , nonché da Miar Parte_1
SUB S.r.l., è stato instaurato successivamente alla Parte_2 Parte_3 proposizione da parte della società Sub-Service del procedimento cautelare proposto ante causam dinanzi al Tribunale di Firenze (R.G. n. 13182/2021), volto ad ottenere la descrizione del dispositivo adoperato da - che Sub-Service assumeva Parte_1 essere in contraffazione del brevetto Europeo EP '183, del quale è titolare-, nonché
l'inibitoria a carico dell'allora resistente.
In particolare, su ricorso della Sub-Service S.r.l. per descrizione ed inibitoria, ex artt.
129-131 CPI e 700 c.p.c. (all. 18), il Tribunale di Firenze - Sezione Imprese emetteva decreto inaudita altera parte con il quale disponeva la «descrizione dell'attrezzatura impiegata per le attività di bonifica di fondali marini sabbiosi da residuati bellici, in pagina 2 di 17 particolare composta da asta cava, ghiera di collegamento, sonda magnetica e magnetometro, rinvenuti presso le sedi, pertinenze e unità locali della - Parte_1
P. IVA - o presso cantieri e luoghi ove essa svolge la sua attività, P.IVA_1
specificatamente presso il portoni Cagliari (all. 19).
Nel procedimento cautelare si costituiva la quale contestava le richieste Parte_1
di parte ricorrente e chiedeva al Tribunale di Firenze - Sezione Imprese- il rigetto della domanda di inibitoria ex art. 131 c.p.i. (all. 20).
Il Tribunale di Firenze disponeva l'espletamento di CTU brevettuale, formulando il seguente quesito: «Il consulente, esaminati gli atti e compiuta ogni indagine tecnica ritenuta utile, nel contraddittorio delle parti, compresa l'assunzione di informazioni e l'esame di documenti presso il Ministero della difesa, verifichi:
1. se le caratteristiche tecniche protette dal brevetto di SUBSERVICE corrispondano a quelle imposte per l'attività di bonifica dei fondali marini dalle Direttive del Ministero della Difesa del 21.11.2016 e del 11.10.2017;
2. se, comunque, il brevetto ottenuto dalla ricorrente sia da considerarsi valido o nullo, perché anticipato dalle conoscenze generalmente divulgate o da un preuso ad opera di
; Parte_1
3. se il dispositivo utilizzato da rappresenti mera applicazione dell'arte Parte_1 nota o attui anche le caratteristiche del brevetto di SUBSERVICE o sia con esse compatibile, laddove questo porti con sé elementi nuovi non precedentemente conosciuti».
Il CTU depositava il proprio elaborato peritale (all. 1), così concludendo:
- con riferimento al primo quesito, relativo al fatto «se le caratteristiche tecniche protette dal brevetto di SUBSERVICE corrispondano a quelle imposte per l'attività di bonifica dei fondali marini dalle Direttive del Ministero della Difesa del 21.11.2016 e del 11.10.2017», ha affermato che «le caratteristiche tecniche protette dal brevetto di
SUBSERVICE non corrispondano a quelle imposte per l'attività di bonifica dei fondali marini dalle Direttive del Ministero della Difesa del 21.11.2016 e del 11.10.2017 per la pagina 3 di 17 mancanza in queste delle caratteristiche di mobilità del sensore lungo l'asta cava e di esecuzione delle misure durante lo spostamento del sensore»;
- con riferimento al secondo quesito, relativo al fatto «se, comunque, il brevetto ottenuto dalla ricorrente sia da considerarsi valido o nullo, perché anticipato dalle conoscenze generalmente divulgate o da un preuso ad opera di », ha Parte_1
affermato che «si deve ritenere che il brevetto sia invalido per carenza di attività inventiva in particolare rispetto alla Direttiva Ministeriale del 11.10.2017 alla luce dell'insegnamento tecnico contenuto nei manuali delle sonde Ferez»;
- infine, con riferimento al terzo ed ultimo quesito, relativo al fatto «se il dispositivo utilizzato da rappresenti mera applicazione dell'arte nota o attui anche Parte_1
le caratteristiche del brevetto di SUBSERVICE o sia con esse compatibile, laddove questo porti con sé elementi nuovi non precedentemente conosciuti», ha affermato doversi «ritenere che il dispositivo non rappresenta mera applicazione Parte_1 dell'arte nota per la mancanza di un sensore fisso e che non sia dimostrato che attui le caratteristiche del brevetto, pur essendo con esse compatibile.
Con ordinanza emessa in data 8/11.07.2022 (All. 2), il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda di inibitoria proposta dall'allora ricorrente SUBSERVICE.
Il giudizio di merito
2. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 30.01.2023, ha Parte_1
citato in giudizio SUBSERVICE S.R.L., chiedendo l'accertamento della nullità del brevetto europeo n. EP3563183, nazionalizzato in Italia con domanda di traduzione n.
502020000112082, ai sensi dell'art. 76 c.p.i., di titolarità della società convenuta
SUBSERVICE S.r.l, e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.
Il presente giudizio di merito è stato promosso, altresì, dalle società Miar Sub S.r.l. e già intervenute volontariamente ex art. 105 c.p.c. nel procedimento Parte_2 cautelare, nonché da al fine di sostenere le ragioni della Parte_3 Parte_1
avendone medesimo interesse, poiché società tutte operanti nel settore delle
[...] bonifiche belliche subacquee.
pagina 4 di 17 3. Alla prima udienza del 20.6.2023, il Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia della convenuta SUB-SERVICE s.r.l., fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16 aprile 2024 la società ha precisato le conclusioni come Parte_1 da atto di citazione in relazione alla domanda di accertamento della nullità sub 1), rinunciando alla domanda di risarcimento dei danni sub 2) dell'atto di citazione.
Sulle conclusioni così precisate da parte dell'attrice, il Giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione al Collegio, assegnando termine per il deposito della comparsa conclusionale di 60 giorni di legge.
***
Valutazione del Tribunale
4. Premessa
Il presente giudizio di merito è stato promosso per ottenere la declaratoria di invalidità della frazione italiana del brevetto europeo n. EP3563183, di titolarità di Sub-Service
S.r.l., dal titolo «Asta Cava Amagnetica con Sensore Magnetometrico per il
Rilevamento sotto la Superficie dell'Acqua di Ordigni Inesplosi» (all. 16), depositato il
26 novembre 2018, con priorità del 30 novembre 2017, pubblicato il 30 settembre
2020 e nazionalizzato in Italia con domanda di traduzione n. 502020000112082 (All.
17).
Il Brevetto EP'183 concerne un dispositivo, un apparato ed un metodo per la ricerca di oggetti ferromagnetici, per esempio potenziali ordigni insabbiati.
Il problema tecnico oggettivo che il brevetto mira a risolvere consiste nel “determinare la profondità esatta di interramento e la dimensione del campo magnetico, utile per definire la posizione finale delle masse ritrovate” (si veda in particolare paragrafo 0025 della descrizione, che riporta: “il metodo di rilevamento di determinazione della posizione dell'ordigno consiste di due passaggi. Il primo passaggio è la penetrazione dell'asta nel fondale per determinare la presenza di un ordigno. Quando viene rilevato un ordigno, il secondo passaggio consiste nel muovere il sensore su e giù lungo l'asse dell'asta per valutare il livello di cambiamento della polarità delle masse radiali pagina 5 di 17 trovate, per determinare la profondità esatta di interramento e la dimensione del campo magnetico, utile per definire la posizione finale delle masse ritrovate” (doc. 17).
Il brevetto EP' 183 di SUBSERVICE è stato oggetto di una relazione peritale, condotta dall'ing. CTU nominato nell'ambito del procedimento cautelare ante Persona_1 causam promosso dalla SUBSERVICE dinanzi al Tribunale di Firenze nei confronti di e, quindi, nel contraddittorio con la convenuta del presente Parte_1 procedimento, allora ricorrente.
All'esito degli accertamenti peritali, il CTU ha motivatamente concluso, per quanto rileva, che: il brevetto di SUBSERVICE è invalido “per carenza di attività inventiva, accertata come prior art la Direttiva Ministeriale dell'11.10.2017 alla luce dell'insegnamento tecnico contenuto nei manuali delle sonde Ferez” e che il dispositivo di Parte_1
“non attua le caratteristiche del brevetto”.
5. I requisiti di validità del brevetto
5.1. La domanda proposta dalle società attrici, avente ad oggetto la nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP '183, di titolarità di SUBSERVICE, è fondata.
Al fine della decisione, deve valutarsi se, all'epoca del deposito della domanda, sussistessero i presupposti di validità stabiliti dalla legge, con particolare riferimento ai requisiti della novità e dell'originalità.
5.1.1. La novità. L'esame della novità si svolge confrontando l'invenzione con ciascuna anteriorità. Si ha assenza di novità solo in caso di coincidenza totale tra l'invenzione ed una delle anteriorità. Per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità.
Al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall'esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, come invece avviene per il requisito dell'altezza inventiva. Eventuali modifiche o sviluppi pagina 6 di 17 dell'informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore.
5.1.2. L'altezza inventiva. Un'invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 CPI e art. 56 EPC 2000).
Ai fini dell'analisi del requisito di attività inventiva, è necessario determinare la
“tecnica anteriore più vicina” - individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata, selezionando le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata.
Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” che l'invenzione intende risolvere (“problem and solution approach”) e, individuate le competenze dell'esperto del ramo, deve stabilirsi se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un'altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.
Il tecnico del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa. In questi ristretti confini può combinare gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con quelli di una diversa anteriorità quando e purché, alla data di deposito della privativa, sussista uno stimolo univoco a metterla in atto e non una mera possibilità di compiere tale operazione (not simply could, but would). Il giudizio di evidenza dell'invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l'invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l'invenzione discende in modo evidente dall'insieme delle pagina 7 di 17 anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.
Il giudizio di originalità del brevetto deve quindi essere effettuato mediante le seguenti operazioni, adottando conformemente alla giurisprudenza EPO, il test del problem- solution approach:
- individuazione del tecnico esperto del ramo;
- determinazione del “problema tecnico oggettivo” che l'invenzione intende risolvere;
- verifica della “tecnica anteriore più vicina”, individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame;
- valutazione se il tecnico esperto del ramo, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, anche combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un'altra anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata;
in altre parole, verifica se l'esperto, visto lo stato della tecnica, sarebbe in grado di suggerire lui stesso le caratteristiche tecniche rivendicate per ottenere il risultato raggiunto dall'invenzione rivendicata, evitando di farsi condizionare dalla conoscenza di quanto insegnato nel brevetto.
6. Il brevetto europeo n. EP3563183
6.1. Il Brevetto EP '183, del quale è di seguito riportato il testo delle rivendicazioni, consta di n. 8 rivendicazioni, di cui la n. 1 è quella principale e le altre sono rivendicazioni dipendenti, di apparato (2-7) e “di metodo” (8) (cfr. docc. 16 e 17 di
): Parte_1
“
1. Un'asta cava amagnetica (100) comprendente:
i. Una ghiera d'ingresso dell'acqua (102), capace di collegare l'asta a una manichetta dell'acqua in pressione,
ii. un foro (101) per l'uscita dell'acqua a una delle estremità dell'asta che deve penetrare il fondale marino,
pagina 8 di 17 iii. una camicia (106) all'interno dell'asta, la quale camicia forma con la superficie interna dell'asta un condotto dalla ghiera (102) al foro (101) da cui fluisce l'acqua, e la superficie interna della camicia formante un'area interna cava (107), iv. un sensore magnetico (108) posto all'interno dell'area interna cava (107),
v. un magnetometro (109) munito di un pannello di controllo collegato al sensore magnetico (108), l'asta cava amagnetica essendo caratterizzata dal fatto che il sensore magnetico (108) è configurato per muoversi lungo l'asse dell'asta cava ed eseguire una misura di campo magnetico mentre si muove all'interno dell'asta cava.
2. L'asta cava secondo la rivendicazione 1, in cui il materiale amagnetico è scelto tra alluminio, acciaio inox austenitico, PVC.
3. L'asta cava secondo le rivendicazioni 1 o 2, in cui il sensore è un sensore di un magnetometro a bobina.
4. Un sistema per il rilevamento di oggetti ferromagnetici, comprendente:
i. l'asta cava (100) secondo le rivendicazioni 1-3,
ii. una pompa (105);
iii. una manichetta (104) di collegamento della pompa (105) alla ghiera (102).
5. Il sistema secondo la rivendicazione 4, in cui il sensore (108) è collegato al magnetometro (109) attraverso un cavo subacqueo (110).
6. Il sistema secondo le rivendicazioni 4 o 5 in cui la pompa ha una prevalenza di almeno 3 bar, preferibilmente almeno 7 bar, rispetto alla pressione idrostatica o atmosferica se a terra.
7. Il sistema secondo le rivendicazioni 4 o 5, in cui la portata della pompa durante il funzionamento del sistema è compresa tra 300 l/h e 3000 l/h.
8. Un metodo per il rilevamento di ordigni inesplosi in fondali marini, il metodo comprendente:
i. fornire il sistema delle rivendicazioni 4-7.
ii. far penetrare l'asta cava amagnetica nel fondale marino secondo una griglia predeterminata;
iii. determinare con il magnetometro (109) la presenza di un ordigno;
pagina 9 di 17 il metodo comprendente inoltre il passaggio di: iv. quando un ordigno è rilevato, muovere il sensore magnetico (108) dell'asta cava
(100) su e giù lungo l'asse dell'asta, per determinare la profondità di insabbiamento dell'ordigno”.
6.2. Nel caso di specie, la società ha affermato l'invalidità del brevetto Parte_1
EP'183, invocando l'anteriorità rappresentata dalla Direttiva dell'11.10.2017 e dai
Manuali cd. sonde Ferex, distruttiva dell'altezza inventiva del brevetto. Ha richiamato in proposito gli esiti della CTU espletata nel procedimento cautelare ante causam dinanzi al Tribunale di Firenze nel contraddittorio con la convenuta SUBSERVICE, che allora rivestiva il ruolo di ricorrente.
6.3. Alle osservazioni svolte da SUBSERVICE nel procedimento cautelare ante causam, e non reiterate nel presente giudizio di merito, ove è rimasta contumace, il
CTU aveva compiutamente ed esaurientemente risposto.
pagina 10 di 17 In particolare, la titolare del brevetto SUBSERVICE aveva contestato il procedimento logico seguito dall'ing. affermando che il problema tecnico risolto dal brevetto Per_1
consisteva “nell'aver costruito un dispositivo che consente una facile rilevazione della profondità degli oggetti ferromagnetici rilevati durante una bonifica” e che gli insegnamenti tecnici dei manuali non avevano capacità invalidante (cfr., pag. 21 CP_2
della relazione peritale, con riguardo alle osservazioni del CT di SUBSERVICE).
Dalla documentazione brevettuale, e in particolare dalla descrizione, emerge -come rilevato dal CTU- che la rivendicazione principale risolve il problema tecnico oggettivo di “determinare la profondità esatta di interramento e la dimensione del campo magnetico, utile per definire la posizione finale delle masse ritrovate”, come espressamente descritto al paragrafo [0025] della descrizione, che associa a tale scopo la caratteristica tecnica distintiva determinata nella “possibilità della sonda magnetometrica di scorrere dentro tutta l'asta cava” (cfr. relazione peritale, pag. 22, sub doc. 1). In ragione di ciò, come già osservato all'esito del procedimento ante causam, “la caratteristica tecnica della mobilità della sonda non è riferibile direttamente alla soluzione del problema tecnico di una maggiore rapidità esecutiva, che invece costituisce un effetto del problema superato;
inoltre non potrebbe individuarsi la soluzione del problema della maggiore rapidità come scopo del brevetto dacché nello stesso testo, si dice chiaramente che la caratteristica della mobilità ha lo scopo di rilevare la profondità dell'ordigno” (Cfr. sub doc. 2, Tribunale Firenze
8/7/2022 e CTU, in particolare pag. 23).
7. Le risultanze della CTU, con particolare riguardo all'altezza inventiva
Il CTU ha motivatamente concluso per l'invalidità del brevetto per mancanza di attività inventiva a seguito di un'approfondita attività di analisi delle anteriorità prodotte, condotta in applicazione dei principi del problem-solution-approach e della closest prior art.
Il CTU ha preso in esame i documenti di tecnica nota, espressamente individuati nella consulenza e ha rilevato che il documento di tecnica nota più vicino all'invenzione è la pagina 11 di 17 Direttiva 2017, poiché anticipa la combinazione delle caratteristiche “pre- caratterizzanti”.
In particolare, il brevetto EP '183, avente data di priorità del 30/11/2017, ha ad oggetto: un'asta cava amagnetica (100) comprendente:
i. Una ghiera d'ingresso dell'acqua (102), capace di collegare l'asta a una manichetta dell'acqua in pressione,
ii. un foro (101) per l'uscita dell'acqua a una delle estremità dell'asta che deve penetrare il fondale marino,
iii. una camicia (106) all'interno dell'asta, la quale camicia forma con la superficie interna dell'asta un condotto dalla ghiera (102) al foro (101) da cui fluisce l'acqua, e la superficie interna della camicia formante un'area interna cava (107), iv. un sensore magnetico (108) posto all'interno dell'area interna cava (107),
v. un magnetometro (109) munito di un pannello di controllo collegato al sensore magnetico (108).
La direttiva del Ministero della Difesa dell'11.10.2017 insegna a prevedere un tubo interno chiuso ermeticamente che ospita nella parte terminale, o “testa”, una sonda a magnetometro differenziale “capace di rilevare per almeno metri 1,00 (1/00) nel sedimento la variazione puntuale del campo magnetico terrestre causata dalla presenza di oggetti ferromagnetici consentendo anche di stimarne la profondità”. Rispetto allo stato dell'arte, la rivendicazione principale 1 si distingue per il fatto che il sensore magnetico (108) è configurato per muoversi lungo l'asse dell'asta cava ed eseguire una misura di campo magnetico mentre si muove all'interno dell'asta cava.”
A fronte del problema tecnico oggettivo (che dalla lettura della documentazione brevettuale risulta quello di “determinare la profondità esatta di interramento e la dimensione del campo magnetico, utile per definire la posizione finale delle masse ritrovate”, come descritto al paragrafo [0025] della descrizione, che associa a tale scopo la caratteristica tecnica distintiva data dalla “possibilità della sonda magnetometrica di scorrere dentro tutta l'asta cava”), la persona esperta del ramo pagina 12 di 17 avrebbe valutato se modificare l'attrezzatura nota dalla Direttiva 2017 in base all'insegnamento dei Manuali delle sonde 4021/4032, essendo queste CP_2
espressamente adatte anche a svolgere la funzione di rilevazione in ambiente subacqueo, come riconosciuto al paragrafo [0027] della descrizione brevettuale, e tenendo a mente che l'attrezzatura della Direttiva 2017 è concepita per l'impiego di sonde capaci di stimare la profondità dell'ordigno rilevato, quali sono le sonde CP_2
(si vedano i richiami nella CTU, a pagg 22-23, dei manuali pagine 43-44). CP_2
Ne consegue che “qualunque esperto del ramo avrebbe ritenuto ovvio l'uso di tali sonde in combinazione con le caratteristiche dei dispositivi di ricerca dettate dal DM
11.10.2017 ed il loro adattamento a questi ultimi dispositivi non avrebbe comportato alcuna attività inventiva”.
La combinazione delle anteriorità rappresentate dalla Direttiva 2017 con gli insegnamenti contenuti nei Manuali delle sonde rende ovvia l'invenzione e ne CP_2 comporta l'invalidità per carenza di altezza inventiva (si vedano in particolare pagg 22
e ss CTU).
In particolare, come precisato dal CTU:
- la combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali rende CP_2
la rivendicazione principale 1 carente di attività inventiva.
-Per quanto riguarda le rivendicazioni dipendenti:
“2. L'asta cava secondo la rivendicazione 1, in cui il materiale amagnetico è scelto tra alluminio, acciaio inox austenitico, PVC.
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali ed alla conoscenza comune generale. CP_2
3. L'asta cava secondo le rivendicazioni 1 o 2, in cui il sensore è un sensore di un magnetometro a bobina.
E'rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali ed alla conoscenza comune generale, in ogni schema di CP_2 dipendenza dalle rivendicazioni richiamate.
4. Un sistema per il rilevamento di oggetti ferromagnetici, comprendente:
pagina 13 di 17 i. l'asta cava (100) secondo le rivendicazioni 1-3,
ii. una pompa (105);
iii. una manichetta (104) di collegamento della pompa (105) alla ghiera (102).
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali . CP_2
5. Il sistema secondo la rivendicazione 4, in cui il sensore (108) è collegato al magnetometro (109) attraverso un cavo subacqueo (110).
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali CP_2
6. Il sistema secondo le rivendicazioni 4 o 5 in cui la pompa ha una prevalenza di almeno 3 bar, preferibilmente almeno 7 bar, rispetto alla pressione idrostatica o atmosferica se a terra.
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali ed alla conoscenza comune generale, in ogni schema di CP_2
dipendenza dalle rivendicazioni richiamate.
7. Il sistema secondo le rivendicazioni 4 o 5, in cui la portata della pompa durante il funzionamento del sistema è compresa tra 300 l/h e 3000 l/h.
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali ed alla conoscenza comune generale, in ogni schema di CP_2
dipendenza dalle rivendicazioni richiamate.
8. Un metodo per il rilevamento di ordigni inesplosi in fondali marini, il metodo comprendente:
i. fornire il sistema delle rivendicazioni 4-7,
ii. far penetrare l'asta cava amagnetica nel fondale marino secondo una griglia predeterminata;
iii. determinare con il magnetometro (109) la presenza di un ordigno;
il metodo comprendente inoltre il passaggio di:
pagina 14 di 17 iv. quando un ordigno è rilevato, muovere il sensore magnetico (108) dell'asta cava
(100) su e giù lungo l'asse dell'asta, per determinare la profondità di insabbiamento dell'ordigno.
E' rivendicazione ovvia in base alla combinazione del documento Direttiva 2017 con ciascuno dei Manuali , per considerazioni analoghe a quelle sviluppate in CP_2
relazione alla rivendicazione principale, se fatte in relazione al metodo di impiego della attrezzatura”.
8. Alla luce di tali rilievi, il Tribunale accerta l'invalidità della frazione italiana del brevetto EP '183 per carenza di attività inventiva.
Le conclusioni del CTU sono il risultato di un accurato ed approfondito esame delle anteriorità, avvenuto applicando i principii elaborati dall'EPO e dalla giurisprudenza nazionale per la valutazione della sussistenza dei requisiti di validità e, in particolare, il metodo del Problem and Solution Approach”. Il CTU ha individuato la closest prior art, precisando le differenze tra questa e l'invenzione oggetto di causa e il problema tecnico oggettivo che il trovato si propone di risolvere, ha svolto l'analisi di ovvietà ex ante con il metodo “would – could”, verificando, in particolare, se gli insegnamenti dell'arte nota fossero tali da indurre o suggerire all'esperto del ramo la praticabilità della soluzione proposta dal brevetto in esame.
Nel caso di specie, con particolare riferimento all'altezza inventiva, la Direttiva
Ministeriale dell'11.10.2017 rappresenta, per il tecnico medio, il miglior punto di partenza per procedere alla soluzione del problema tecnico risolto dall'invenzione e, partendo da essa e combinando tale anteriorità con l'insegnamento tecnico contenuto nei manuali delle sonde e la conoscenza comune generale, il tecnico medio CP_2 sarebbe necessariamente pervenuto alla soluzione raggiunta dall'invenzione.
Alla stregua di quanto sopra esaminato, il CTU ha analizzato le anteriorità prodotte e ha applicato il metodo del problem - solution approach, così procedendo (si vedano, in particolare, pagine 19-24 relazione peritale, sub doc.1):
- ha individuato la closest prior art o documento di tecnica nota più rilevante (nel caso di specie, la Direttiva Ministeriale del 11.10.2017 e i manuali delle sonde Ferex);
pagina 15 di 17 - ha individuato il problema tecnico oggettivo a fronte degli insegnamenti dei documenti di tecnica nota (determinare la profondità esatta di interramento e la dimensione del campo magnetico, utile per definire la posizione finale delle masse ritrovate);
- sulla base dei documenti di arte nota più vicina, ha concluso che il tecnico del settore avrebbe certamente combinato gli insegnamenti derivanti dai documenti di tecnica nota per giungere senza sforzo alla soluzione rivendicata nel brevetto di titolarità della
SUBSERVICE.
Le argomentazioni della SUBSERVICE, avanzate in sede cautelare, non sono idonee a inficiare le risultanze della CTU, tenuto conto del testo brevettuale (v. supra).
9. Le domande attoree. Pertanto, la domanda di invalidità della frazione italiana del brevetto europeo , di titolarità di SUBSERVICE S.r.l., va accolta, in conformità CP_3
al disposto di cui all'art. 76 comma 1, lett. a) c.p.i., per mancanza del requisito dell'altezza inventiva ex art. 48 c.p.i.
La società attrice ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria di Parte_1 cui al punto sub 2) dell'atto di citazione (cfr. verbale udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025).
10. Spese del giudizio. Alla soccombenza della convenuta consegue la sua condanna alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano, in favore della società attrice, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e modifiche successive, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di complessità media, dell'attività difensiva effettivamente espletata, secondo valori prossimi ai medi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da MIAR SUB S.r.l., Parte_1 [...]
e ei confronti di ogni altra istanza Parte_2 Parte_3 Controparte_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 16 di 17 • Accerta e dichiara l'invalidità della frazione italiana del brevetto europeo n.
di titolarità della società Numero_1 Controparte_1
• Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese Controparte_1
processuali, liquidate, in favore della parte attrice, in euro 6.800,00 per compensi, oltre spese non imponibili, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dispone ai sensi dell'art. 122 CPI la trasmissione di copia di sentenza all'Ufficio italiano Brevetti.
Milano, deliberata nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silva Giani
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