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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 152/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cristina Polimeno, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pisa, via Cosimo Ridolfi n. 6, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: rettificazione anagrafica del sesso e riassegnazione medico-chirurgica del sesso
CONCLUSIONI Per : “- autorizzare all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile Parte_1 Parte_1 in maschile;
- disporre la contestuale la rettificazione degli atti di stato civile all'ufficiale dello Stato Parte_2 Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita ) Atto N. 79 parte 2 serie B anno 2003 la rettifica Per_1 del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome anagrafico da in .” Pt_1 Per_2
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Lucca di autorizzare la rettificazione anagrafica del Parte_1 proprio sesso e di disporre la modifica del proprio nome da ” a ”, con Parte_1 Persona_3 conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU).
Ha esposto di aver, sin dalla più tenera età, maturato la convinzione di non appartenere fisicamente al genere sessuale ritenuto psicologicamente proprio, identificandosi nel genere maschile;
di aver deciso, infine, dopo aver intrapreso un percorso psicoterapeutico, che ha condotto alla diagnosi di disforia di genere, di dar seguito alla propria intima volontà, di vedersi attribuiti, anche a livello anagrafico, un'identità sessuale ed un nome percepiti come rappresentativi della propria identità sessuale e di genere. Ha precisato, in proposito, di vestire ordinariamente abiti maschili e di essere riconosciuto come uomo nel contesto sociale di appartenenza, pur non avendo ancora intrapreso la terapia ormonale. Ha inoltre esposto di aver seguito un percorso di valutazione psicodiagnostica presso il Consultorio di Torre del Lago (LU). CP_1
Il Pubblico Ministero, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa è stata documentalmente istruita ed, all'udienza del 28.5.2025, svolta l'audizione del ricorrente, il giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Osserva il Collegio che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'art. 1 L. 164/1982 stabilisce che “la rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Tuttavia, la Corte di Cassazione (n. 15138/2015), avvalorando l'orientamento espresso anche dalla
Corte Costituzionale (n. 221/2015) aveva precisato, condivisibilmente, che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 n. 182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o
2 modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Inoltre, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che “avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Pertanto, il Tribunale deve limitarsi a disporre la rettificazione anagrafica del sesso, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile, mentre non deve farsi luogo ad autorizzazione alcuna per gli interventi di adeguamento chirurgico, cui la parte interessata ha facoltà di procedere senza alcun preventivo nulla osta del Tribunale.
Ciò premesso, i documenti versati in atti (doc. 1 parte ricorrente) e l'esposizione dei fatti come rappresentata nel ricorso e confermata in sede di audizione valgono a comprovare la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dall'attore, sia nella propria sfera intima individuale, che nella propria sfera relazionale e sociale.
La consapevolezza di parte ricorrente circa la propria sfera intima e la propria identità di genere è emersa in modo chiaro, come emerge dalle dichiarazioni dello stesso all'udienza del 28.5.2025
(“utilizzo nell'ambiente sociale il nome , da circa sei anni, in pratica dall'inizio della Per_2 pubertà”) ed altresì è chiara la volontà di intraprendere un percorso, anche chirurgico, di riassegnazione del sesso (“Non posso fare la terapia ormonale per motivi di salute;
devo fare prima fare l'operazione di rimozione delle ghiandole mammarie che agevolerà poi il naturale sviluppo dei connotati maschili. Una stimolazione ormonale potrebbe causare un tumore”). Il ricorrente
3 dunque, pur non avendo ancora potuto intraprendere la terapia ormonale, in quanto è preliminare l'intervento chirurgico, ma ha scelto di vestire abiti maschili ed ha riferito espressamente di non sentirsi a suo agio con il genere femminile.
Anche dalla documentazione sanitaria versata in atti, ancorché non proveniente da struttura pubblica, è emerso un chiaro quadro della serietà e consapevolezza del percorso mascolinizzante, già intrapreso dall'attore.
Nella valutazione psicodiagnostica del consultorio transgenere si evidenzia che: “l'aspetto, gli atteggiamenti e l'espressione di genere sono completamente maschili, e come tali perfettamente integrati e vissuti con naturalezza” e che il ruolo di genere maschile è vissuto in modo spontaneo e come tale riconosciuto nel rapporto con le persone che con lui si relazionano.
La relazione inoltre pone l'accento sul forte disagio che i documenti con gli attributi anagrafici femminili provocano nel ricorrente, il quale sente la necessità di ottenere il riconoscimento anagrafico del sesso maschile, in modo tale da evitare che la presenza del nome femminile sugli stessi, in occasione del loro utilizzo, possa essere motivo di turbamento dell'equilibrio psicologico e motivo di imbarazzo (si sottolinea in proposito “a questo punto del percorso di transizione, per il benessere psicofisico del paziente, appare prioritario ottenere il cambio anagrafico. Infatti, poiché afferma di vivere in un ruolo maschile in tutti gli ambiti della vita, tale richiesta appare coerente e avrebbe un impatto positivo sulla vita quotidiana. Ciò gli permetterebbe di vivere senza il disagio derivante da una discrepanza tra sesso fenotipico e sesso anagrafico e migliorerebbe ulteriormente l'integrazione sociale e lavorativa”).
Tenuto conto delle sopra richiamate emergenze istruttorie e della serietà e consapevolezza del percorso già intrapreso, ritiene il Collegio che l'esigenza, costituzionalmente garantita, della tutela della salute, che si correla ad un pieno benessere psicofisico e ad una piena realizzazione delle aspirazioni esistenziali dell'attore, non possa esaurirsi nella facoltà di adeguare i connotati fisici alla percezione psicologica di sé, mediante idoneo intervento chirurgico, ma debba altresì investire anche l'aspetto, ugualmente essenziale, dell'individualità dell'attore nei rapporti con l'esterno, sì da non solo identificarsi, ma anche da essere identificato, quale essere umano di sesso maschile.
L'ordinamento, del resto, tutela, tra i diritti inviolabili della persona, anche il diritto all'identità personale, quale diritto dell'individuo ad essere rappresentato, nella vita di relazione, secondo la
4 sua identità e personalità, cioè, a non vedere modificato, offuscato o, comunque, alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, politico, etico, religioso, professionale ecc., come già estrinsecatosi (o destinato comunque ad estrinsecarsi) nell'ambiente sociale, ed il diritto al nome, consentendone espressamente modificazioni o rettifiche, allorquando specifici requisiti formali e sostanziali siano soddisfatti (art. 6 c.c).
Circa l'attribuzione del nome “ , rileva il Collegio che il ricorrente utilizza già tale nome in Per_2
ambito sociale.
Va pertanto autorizzata, per tutti i motivi esposti, la rettificazione del sesso anagrafico e del nome, come da dispositivo.
Non si fa luogo a statuizione sulle spese di lite, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di , nata a [...] Parte_1
(LU) il 31.7.2003 -atto n. 79 p. 2 s. B anno 2003 del Comune di Massarosa (LU)- da femminile a maschile, con attribuzione del nome “ ”; Per_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MASSAROSA (LU) di provvedere ai consequenziali adempimenti;
- dichiara non luogo a provvedere sull'autorizzazione agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso da femminile a maschile;
- nulla sulle spese.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 152/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cristina Polimeno, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pisa, via Cosimo Ridolfi n. 6, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: rettificazione anagrafica del sesso e riassegnazione medico-chirurgica del sesso
CONCLUSIONI Per : “- autorizzare all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile Parte_1 Parte_1 in maschile;
- disporre la contestuale la rettificazione degli atti di stato civile all'ufficiale dello Stato Parte_2 Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita ) Atto N. 79 parte 2 serie B anno 2003 la rettifica Per_1 del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome anagrafico da in .” Pt_1 Per_2
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Lucca di autorizzare la rettificazione anagrafica del Parte_1 proprio sesso e di disporre la modifica del proprio nome da ” a ”, con Parte_1 Persona_3 conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU).
Ha esposto di aver, sin dalla più tenera età, maturato la convinzione di non appartenere fisicamente al genere sessuale ritenuto psicologicamente proprio, identificandosi nel genere maschile;
di aver deciso, infine, dopo aver intrapreso un percorso psicoterapeutico, che ha condotto alla diagnosi di disforia di genere, di dar seguito alla propria intima volontà, di vedersi attribuiti, anche a livello anagrafico, un'identità sessuale ed un nome percepiti come rappresentativi della propria identità sessuale e di genere. Ha precisato, in proposito, di vestire ordinariamente abiti maschili e di essere riconosciuto come uomo nel contesto sociale di appartenenza, pur non avendo ancora intrapreso la terapia ormonale. Ha inoltre esposto di aver seguito un percorso di valutazione psicodiagnostica presso il Consultorio di Torre del Lago (LU). CP_1
Il Pubblico Ministero, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa è stata documentalmente istruita ed, all'udienza del 28.5.2025, svolta l'audizione del ricorrente, il giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio.
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Osserva il Collegio che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'art. 1 L. 164/1982 stabilisce che “la rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Tuttavia, la Corte di Cassazione (n. 15138/2015), avvalorando l'orientamento espresso anche dalla
Corte Costituzionale (n. 221/2015) aveva precisato, condivisibilmente, che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 n. 182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o
2 modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Inoltre, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che “avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Pertanto, il Tribunale deve limitarsi a disporre la rettificazione anagrafica del sesso, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile, mentre non deve farsi luogo ad autorizzazione alcuna per gli interventi di adeguamento chirurgico, cui la parte interessata ha facoltà di procedere senza alcun preventivo nulla osta del Tribunale.
Ciò premesso, i documenti versati in atti (doc. 1 parte ricorrente) e l'esposizione dei fatti come rappresentata nel ricorso e confermata in sede di audizione valgono a comprovare la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dall'attore, sia nella propria sfera intima individuale, che nella propria sfera relazionale e sociale.
La consapevolezza di parte ricorrente circa la propria sfera intima e la propria identità di genere è emersa in modo chiaro, come emerge dalle dichiarazioni dello stesso all'udienza del 28.5.2025
(“utilizzo nell'ambiente sociale il nome , da circa sei anni, in pratica dall'inizio della Per_2 pubertà”) ed altresì è chiara la volontà di intraprendere un percorso, anche chirurgico, di riassegnazione del sesso (“Non posso fare la terapia ormonale per motivi di salute;
devo fare prima fare l'operazione di rimozione delle ghiandole mammarie che agevolerà poi il naturale sviluppo dei connotati maschili. Una stimolazione ormonale potrebbe causare un tumore”). Il ricorrente
3 dunque, pur non avendo ancora potuto intraprendere la terapia ormonale, in quanto è preliminare l'intervento chirurgico, ma ha scelto di vestire abiti maschili ed ha riferito espressamente di non sentirsi a suo agio con il genere femminile.
Anche dalla documentazione sanitaria versata in atti, ancorché non proveniente da struttura pubblica, è emerso un chiaro quadro della serietà e consapevolezza del percorso mascolinizzante, già intrapreso dall'attore.
Nella valutazione psicodiagnostica del consultorio transgenere si evidenzia che: “l'aspetto, gli atteggiamenti e l'espressione di genere sono completamente maschili, e come tali perfettamente integrati e vissuti con naturalezza” e che il ruolo di genere maschile è vissuto in modo spontaneo e come tale riconosciuto nel rapporto con le persone che con lui si relazionano.
La relazione inoltre pone l'accento sul forte disagio che i documenti con gli attributi anagrafici femminili provocano nel ricorrente, il quale sente la necessità di ottenere il riconoscimento anagrafico del sesso maschile, in modo tale da evitare che la presenza del nome femminile sugli stessi, in occasione del loro utilizzo, possa essere motivo di turbamento dell'equilibrio psicologico e motivo di imbarazzo (si sottolinea in proposito “a questo punto del percorso di transizione, per il benessere psicofisico del paziente, appare prioritario ottenere il cambio anagrafico. Infatti, poiché afferma di vivere in un ruolo maschile in tutti gli ambiti della vita, tale richiesta appare coerente e avrebbe un impatto positivo sulla vita quotidiana. Ciò gli permetterebbe di vivere senza il disagio derivante da una discrepanza tra sesso fenotipico e sesso anagrafico e migliorerebbe ulteriormente l'integrazione sociale e lavorativa”).
Tenuto conto delle sopra richiamate emergenze istruttorie e della serietà e consapevolezza del percorso già intrapreso, ritiene il Collegio che l'esigenza, costituzionalmente garantita, della tutela della salute, che si correla ad un pieno benessere psicofisico e ad una piena realizzazione delle aspirazioni esistenziali dell'attore, non possa esaurirsi nella facoltà di adeguare i connotati fisici alla percezione psicologica di sé, mediante idoneo intervento chirurgico, ma debba altresì investire anche l'aspetto, ugualmente essenziale, dell'individualità dell'attore nei rapporti con l'esterno, sì da non solo identificarsi, ma anche da essere identificato, quale essere umano di sesso maschile.
L'ordinamento, del resto, tutela, tra i diritti inviolabili della persona, anche il diritto all'identità personale, quale diritto dell'individuo ad essere rappresentato, nella vita di relazione, secondo la
4 sua identità e personalità, cioè, a non vedere modificato, offuscato o, comunque, alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, politico, etico, religioso, professionale ecc., come già estrinsecatosi (o destinato comunque ad estrinsecarsi) nell'ambiente sociale, ed il diritto al nome, consentendone espressamente modificazioni o rettifiche, allorquando specifici requisiti formali e sostanziali siano soddisfatti (art. 6 c.c).
Circa l'attribuzione del nome “ , rileva il Collegio che il ricorrente utilizza già tale nome in Per_2
ambito sociale.
Va pertanto autorizzata, per tutti i motivi esposti, la rettificazione del sesso anagrafico e del nome, come da dispositivo.
Non si fa luogo a statuizione sulle spese di lite, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di , nata a [...] Parte_1
(LU) il 31.7.2003 -atto n. 79 p. 2 s. B anno 2003 del Comune di Massarosa (LU)- da femminile a maschile, con attribuzione del nome “ ”; Per_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MASSAROSA (LU) di provvedere ai consequenziali adempimenti;
- dichiara non luogo a provvedere sull'autorizzazione agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso da femminile a maschile;
- nulla sulle spese.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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