Art. 77.
Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.
Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.