Articolo 77 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 76Articolo 73
Versione
6 agosto 1890
Art. 77.

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890
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