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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 5093/2022 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, in pers. del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Mariarosaria Dessi, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Torre del Greco alla via Marconi
n. 66
OPPONENTE
E
in pers. del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_1
allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Enrico Sarti e dall'avv. Vincenzo Gentile, ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto ultimo difensore in Napoli al Largo Ferrantina n. 10
OPPOSTA
1 Oggetto: opposizione a d.i. n. 935/2022 del 29.7.2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II.
Conclusioni: Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione debitamente notificato, l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 935/2022 del 29.7.2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, deducendo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva;
nel merito, contestava la debenza della somma d cui alla pretesa monitoria, in ragione dell'assenza di un contratto di accreditamento tra la struttura erogatrice del servizio socio-
assistenziale ( “Casa Vittoria” in Firenze) e essa opponente . Parte_1
Chiedeva, pertanto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la parte opposta la quale, in primo luogo, contestava l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adìto giudice ordinario, ritenendola sussistente in ragione del petitum spiegato in sede monitoria;
nel merito, ribadiva la fondatezza della pretesa, in ragione della sussistenza di atti autorizzativi, provenienti dall' , volti a giustificare il ricovero del paziente ( ) fuori dalla Regione Parte_1 Persona_1
Campania.
Chiedeva, pertanto, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
L'opposizione è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato.
Deve, in primo luogo, rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adìto giudice ordinario.
Deve dirsi, infatti, che, nel caso di specie, non è oggetto di contestazione che le prestazioni erogate al paziente da parte della oggi opposta, delle quali la chiede il pagamento alla Persona_1 CP_2 CP_2
Par
debbano essere qualificate non in termini di prestazioni alberghiere, nè di prestazioni esclusivamente socio-assistenziali, ma socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria;
si tratta quindi di prestazioni integralmente a carico, come quelle di natura esclusivamente sanitaria, del Servizio Sanitario Nazionale (in
2 base alla tabella allegata al D.P.C.M. 14 febbraio 2001) in quanto fanno parte dei L.E.A. – livelli essenziali di assistenza sanitaria, e neppure in parte a carico dell'assistito.
L'erogazione di tali prestazioni costituisce pertanto un diritto soggettivo del privato nei confronti della p.a.,
come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che la giurisdizione in merito appartiene al giudice ordinario, alla luce della consolidata precedente giurisprudenza della Corte di legittimità ( v. Sezioni Unite 30 luglio 2008 n. 20586, e, già prima,
Cass. S.U. n. 14986 del 2005), secondo cui la controversia introdotta da un istituto di cura nei confronti del
Par e della per il pagamento di rette di degenza relative a pazienti ricoverati rientra nella CP_3
giurisdizione del giudice ordinario, sia nel caso in cui si ritenga che la prestazione in favore del ricoverato integri una prestazione sanitaria, sia nel caso in cui sia ritenuto prevalente il carattere socio-assistenziale di tale prestazione;
in entrambi i casi, infatti, il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega ad un esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione in quanto non implica alcun sindacato su provvedimenti della
Pubblica Amministrazione.
Venendo al merito della vicenda, si è anticipato che, in sede monitoria, l'odierna opposta deduceva quanto
Par segue: che, in data 4.11.2009, l' di Firenze chiedeva alla la Controparte_1
possibilità di inserimento, presso la struttura denominata “ Casa Vittoria” del paziente;
Persona_1
che, successivamente, con nota n. 169 del 26.1.2010, l espressamente autorizzava il ricovero Parte_1
del paziente presso la cennata “ Casa Vittoria”, in ragione della impossibilità del ricovero del paziente in analoga struttura nella Regione Campania;
che, per la degenza del presso detta struttura, Per_1
Par l'opponente ha provveduto al pagamento del corrispettivo ( per la resa prestazione socio-assistenziale)
soltanto fino all'anno 2015; pertanto, in ragione del protrarsi dell'inadempimento da parte dell Parte_1
, la aveva maturato, quale corrispettivo per la degenza del
[...] Controparte_1
dal 2014 sino al 2022, un credito pari ad euro 282.059,12. Per_1
Ciò premesso, deve anzitutto precisarsi che, nel caso di specie, conformemente ad un indirizzo recentemente ribadito dal giudice di legittimità ( v. ord. n. 25660/2023), non vi è dubbio che le prestazioni socio-assistenziali con implicazioni sanitarie devono essere incluse tra quelle a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), soprattutto quando le cure sanitarie vengono erogate congiuntamente a quelle socio-
assistenziali; in questo modo, invero, si garantisce il diritto alla salute e alle cure del paziente, di tal che, in
3 detta evenienza, la spesa per dette prestazioni “ eterogenee” rientra nelle responsabilità del SSN quando non possono essere separate da altre necessità assistenziali.
È quanto, invero, è ravvisabile nel caso di specie, in cui si è oggettivamene in presenza di un paziente –
dimissibile ma in continuità terapeutica -, , già affetto da significative patologie e già in Persona_1
cura presso il Servizio Sanitario della Regione Campania ( come emerge dalle certificazioni, versate in atti,
dell'Ospedale “ Cutugno” di Napoli, nn. 301 del 27..3.2010), per il quale, appunto, la Direzione Sanitaria del
P.O. Cotugno di Napoli chiedeva la disponibilità alla degenza presso la “ Casa Vittoria” in Firenze.
Accertata, dunque, la responsabilità, quanto alla debenza del corrispettivo della degenza, in capo al SSN,
deve verificarsi se, nel caso di specie, la stessa sia ravvisabile in capo all territorialmente Controparte_4
competente in ragione della residenza ( Torre Annunziata) del paziente -, o l' Persona_1 Pt_2
, con cui la opposta ha sottoscritto, in data 22.1.2017, un
[...] Controparte_1
contratto di accreditamento;
ritiene chi scrive, in ragione di quanto di seguito precisato, che non possa imputarsi l'onere del pagamento del corrispettivo, invocato in sede monitoria, a carico dell' , la Parte_1
quale, a ben vedere, nessun contratto di accreditamento ha sottoscritto con la oggi opposta. CP_1
Non coglie nel segno, a ben vedere, l'assunto di essa opposta, secondo cui lo stesso articolo 7 del cennato contratto di accreditamento prevede espressamente la possibilità di ammissione, da parte della “ Casa
Vittoria” di soggetti “ provenienti da qualunque Azienda Sanitaria USL o Ospedaliera”; non vi è chi non veda, infatti, come siffatta disposizione consente solo la possibilità di ammissione, all'interno della struttura
Par convenzionata con l' , di soggetti provenienti da diverse ma nulla dice in ordine Parte_3
all'obbligo, in capo a soggetti peraltro terzi rispetto allo specifico contratto di accreditamento ( in tal caso,
l ), di pagamento del corrispettivo della degenza pur di pazienti provenienti da altre Regioni. Parte_4
Nondimeno, sul punto, lo stesso giudice di legittimità ( v. Cass. n. 20401/2019 e 19353/2017) ha ribadito,
anche in tema di RSA, la vigenza del principio di universalità dell'assistenza sanitaria sancito dalla Legge n.
Par 833/1978, secondo cui ogni cittadino ha diritto di rivolgersi alla di propria scelta, senza limitazioni territoriali, e le strutture sanitarie accreditate hanno l'obbligo di accogliere le richieste di ricovero, con la conseguenza che, sempre in tema di RSA, se l'onere economico della retta di ricovero è disciplinato dalla normativa regionale di riferimento per la componente sociale, per la componente sociosanitaria vige il principio della competenza funzionale dell'ente che eroga il servizio.
4 L'accettazione dell'assistito da parte della struttura prescelta, aggiunge la S. C., è insindacabile da parte
Par delle che non hanno nessuna discrezionalità amministrativa al riguardo, ma soltanto, al massimo, una discrezionalità tecnica (v. Corte Cost. n. 267 del 1998).
In ragione di tutto quanto detto, in accoglimento della spiegata opposizione, previa revoca del d.i. n.
935/2022 del 29.7.2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, deve dichiararsi che non è
dovuta, da parte dell'opponente , in favore della in pers. Parte_1 Controparte_1
del legale rapp.te p.t., la somma di euro 282.059,12 oltre interessi ex D. Lgs. 231/02.
Quanto alle spese di lite, esse, in ragione della sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulla materia trattata, nonché tenuto conto della novità delle questioni affrontate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, previa revoca del d.i. n. 935/2022 del 29.7.2022 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata, Sez. II, dichiara non dovuta, da parte dell , in favore della Parte_1 [...]
in pers. del legale rapp.te p.t., la somma di euro 282.059,12 oltre interessi Controparte_1
ex D. Lgs. 231/02;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Torre Annunziata, 28.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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