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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4889/2025 R.G.
promosso da
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ficarra, , fax C.F._2
0941/362227, p.e.c.: , nel presente giudizio, giusta Email_1 procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto ex art. 9, comma 1-bis Legge n° 53/1994 ed art. 16-undecies, 1° comma
D.L. n° 179/2012 - che si notifica e deposita unitamente al presente atto - ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Patti (ME)/Via Kennedy
24
- attore - contro
, in persona del rappresentante Controparte_1 pro-tempore, Viale Ugo Bassi n. 126 is. 137 Messina (ME), p. e. c.:
t Email_2
-agente riscossione convenuto-
con sede legale in Messina Controparte_2
(ME)/ Via La Farina n. 263, c.f.: , p.e.c.: P.IVA_1
Email_3
1 Convenuto litisconsorte necessario -
Oggetto: impugnazione del pignoramento presso terzi emesso da CP_3
n. 29584202400003929001 del 18-09-2024 e notificato il 07-11-2024.
E' comparso, per parte attrice/opponente Avv. Francesco Ficarra che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta/opposta Avv. Tiziana Alesci che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2 TRIBUNALE DI MESSINA
II SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice unico dott. Paolo
Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
la causa civile iscritta al n. 4889/2025 R.G.
promosso da
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ficarra, , fax C.F._2
0941/362227, p.e.c.: , nel presente giudizio, giusta Email_1 procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto ex art. 9, comma 1-bis Legge n° 53/1994 ed art. 16-undecies, 1° comma
D.L. n° 179/2012 - che si notifica e deposita unitamente al presente atto - ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Patti (ME)/Via Kennedy
24
- attore - contro
, in persona del rappresentante Controparte_1 pro-tempore, Viale Ugo Bassi n. 126 is. 137 Messina (ME), p. e. c.:
t Email_2
-agente riscossione convenuto-
con sede legale in Messina Controparte_2
(ME)/ Via La Farina n. 263, c.f.: , p.e.c.: P.IVA_1
Email_3
3 La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ritualmente notificato conveniva in giudizio e l' Parte_1 CP_3 CP_4
invocando una declaratoria di illegittimità/invalidità/inefficacia
[...] dell'atto di pignoramento indicato in oggetto stante la tardività della notifica dello stesso, l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento della domanda e condanna di alla CP_3 restituzione in favore dell'attore della somma pari ad euro 17.832,18 corrispostale dal terzo pignorato in ottemperanza all'ordine di CP_4 pagamento contenuto nell'opposto atto di pignoramento.
Vi era costituzione in giudizio di che evidenziava la legittimità del CP_3 proprio operato, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio dell' , pur ritualmente CP_4 citata.
All'odierna udienza fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente vale rilevare come parte attrice, evidentemente in ragione della già avvenuta corresponsione della somma da parte del terzo pignorato Contr di Messina, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi che ci occupa non attivava la tutela cautelare, azionando direttamente la fase di cognizione-merito.
L'atto di pignoramento presso terzi in contestazione si fonda sull'intimazione di pagamento n. 29520249008611254000 ritualmente notificata al tanto che nello stesso atto di citazione si da atto Pt_1 dell'impugnazione della predetta intimazione dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Messina.
La contestazione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
4 Né può, in questa sede, l'attore dolersi della mancata notifica degli atti ulteriormente prodromici (leggi cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento di cui sopra); tale doglianza andava posta in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 29520249008611254000.
Allo stato, tra l'altro, l'attore non forniva prova alcuna della caducazione della predetta intimazione di pagamento che, pertanto, risulta attualmente idonea a fondare l'atto di pignoramento presso terzi che ci occupa.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Intanto, in questa sede, l'attore non può eccepire la prescrizione precedentemente maturata;
ed infatti, l'unico contesto temporale che il
Giudicante può valutare ai fini della prescrizione è quello intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento prodromica all'atto di pignoramento presso terzi (intimazione di pagamento n. 29520249008611254000) e la notifica di ques'ultimo.
Dalla notifica della summenzionata intimazione di pagamento, nessun termine prescrizionale risulta inutilmente decorso.
Alla stregua di quanto sopra la domanda va rigettata;
le spese, da calcolarsi in base allo scaglione di riferimento, con applicazione dei valori minimi in considerazione dell'attività svolta e non complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante, seguono la soccombenza e si lqiuidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4889/2024 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. compensa le spese nei confronti dell' ; CP_4
3. pone le spese del giudizio a carico di parte attrice che liquida, in favore di nella misura complessiva di Euro 1.700,00, oltre rimborso CP_3 forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge.
Messina, lì 25/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
5
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TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4889/2025 R.G.
promosso da
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ficarra, , fax C.F._2
0941/362227, p.e.c.: , nel presente giudizio, giusta Email_1 procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto ex art. 9, comma 1-bis Legge n° 53/1994 ed art. 16-undecies, 1° comma
D.L. n° 179/2012 - che si notifica e deposita unitamente al presente atto - ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Patti (ME)/Via Kennedy
24
- attore - contro
, in persona del rappresentante Controparte_1 pro-tempore, Viale Ugo Bassi n. 126 is. 137 Messina (ME), p. e. c.:
t Email_2
-agente riscossione convenuto-
con sede legale in Messina Controparte_2
(ME)/ Via La Farina n. 263, c.f.: , p.e.c.: P.IVA_1
Email_3
1 Convenuto litisconsorte necessario -
Oggetto: impugnazione del pignoramento presso terzi emesso da CP_3
n. 29584202400003929001 del 18-09-2024 e notificato il 07-11-2024.
E' comparso, per parte attrice/opponente Avv. Francesco Ficarra che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta/opposta Avv. Tiziana Alesci che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2 TRIBUNALE DI MESSINA
II SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice unico dott. Paolo
Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
la causa civile iscritta al n. 4889/2025 R.G.
promosso da
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ficarra, , fax C.F._2
0941/362227, p.e.c.: , nel presente giudizio, giusta Email_1 procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto ex art. 9, comma 1-bis Legge n° 53/1994 ed art. 16-undecies, 1° comma
D.L. n° 179/2012 - che si notifica e deposita unitamente al presente atto - ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Patti (ME)/Via Kennedy
24
- attore - contro
, in persona del rappresentante Controparte_1 pro-tempore, Viale Ugo Bassi n. 126 is. 137 Messina (ME), p. e. c.:
t Email_2
-agente riscossione convenuto-
con sede legale in Messina Controparte_2
(ME)/ Via La Farina n. 263, c.f.: , p.e.c.: P.IVA_1
Email_3
3 La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ritualmente notificato conveniva in giudizio e l' Parte_1 CP_3 CP_4
invocando una declaratoria di illegittimità/invalidità/inefficacia
[...] dell'atto di pignoramento indicato in oggetto stante la tardività della notifica dello stesso, l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento della domanda e condanna di alla CP_3 restituzione in favore dell'attore della somma pari ad euro 17.832,18 corrispostale dal terzo pignorato in ottemperanza all'ordine di CP_4 pagamento contenuto nell'opposto atto di pignoramento.
Vi era costituzione in giudizio di che evidenziava la legittimità del CP_3 proprio operato, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio dell' , pur ritualmente CP_4 citata.
All'odierna udienza fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente vale rilevare come parte attrice, evidentemente in ragione della già avvenuta corresponsione della somma da parte del terzo pignorato Contr di Messina, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi che ci occupa non attivava la tutela cautelare, azionando direttamente la fase di cognizione-merito.
L'atto di pignoramento presso terzi in contestazione si fonda sull'intimazione di pagamento n. 29520249008611254000 ritualmente notificata al tanto che nello stesso atto di citazione si da atto Pt_1 dell'impugnazione della predetta intimazione dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Messina.
La contestazione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
4 Né può, in questa sede, l'attore dolersi della mancata notifica degli atti ulteriormente prodromici (leggi cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento di cui sopra); tale doglianza andava posta in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 29520249008611254000.
Allo stato, tra l'altro, l'attore non forniva prova alcuna della caducazione della predetta intimazione di pagamento che, pertanto, risulta attualmente idonea a fondare l'atto di pignoramento presso terzi che ci occupa.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Intanto, in questa sede, l'attore non può eccepire la prescrizione precedentemente maturata;
ed infatti, l'unico contesto temporale che il
Giudicante può valutare ai fini della prescrizione è quello intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento prodromica all'atto di pignoramento presso terzi (intimazione di pagamento n. 29520249008611254000) e la notifica di ques'ultimo.
Dalla notifica della summenzionata intimazione di pagamento, nessun termine prescrizionale risulta inutilmente decorso.
Alla stregua di quanto sopra la domanda va rigettata;
le spese, da calcolarsi in base allo scaglione di riferimento, con applicazione dei valori minimi in considerazione dell'attività svolta e non complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante, seguono la soccombenza e si lqiuidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4889/2024 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. compensa le spese nei confronti dell' ; CP_4
3. pone le spese del giudizio a carico di parte attrice che liquida, in favore di nella misura complessiva di Euro 1.700,00, oltre rimborso CP_3 forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge.
Messina, lì 25/03/2025
Il Giudice
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