Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli - Sezione Prima Civile - nella persona del Giudice
Onorario Dott.ssa Paola Odorino, in funzione di Giudice Unico, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6147 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017; assegnata a questo giudice a seguito dell'avvicendamento di più magistrati;
riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 18 giugno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], Codice Parte_1
Fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._1
Maddaluno, Codice Fiscale , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia, in Napoli alla via E. Nicolardi n. 86, come da procura alle liti in atti;
Attore contro
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale Controparte_1
; e , nata a [...] il 24 C.F._3 Controparte_2
settembre 1986, Codice Fiscale entrambe rappresentate e C.F._4
difese dall'Avv. Cristina Marano, Codice Fiscale , presso il C.F._5
cui studio elettivamente domiciliano, in Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A, come da procura alle liti in atti;
Convenute
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2024, comparse conclusionali e repliche, con le quali entrambe parti ribadivano le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale.
Si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è riportato.
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato addì 12 maggio 2017,
[...]
, come sopra generalizzato, evocava in giudizio per l'udienza di Parte_1
comparizione delle parti, fissata per il giorno 12 ottobre 2017,
[...]
, nata a [...] il [...], e CP_1 Controparte_2
, nata a [...] il [...], avanti all'intestato Tribunale al fine di
[...]
ivi sentire:
• in via principale,
- accertare e dichiarare che era intercorso, tra e l'attore, un Controparte_1
negozio fiduciario in ordine agli atti di compravendita e di disposizione degli immobili siti in NG (LT) alla via Flacca snc, elencati nella premessa dell'atto di citazione sub lettera B, capi: 1) unità immobiliare, su tre livelli, con adiacente corte di pertinenza, riportato in catasto urbano del comune di
NG (LT) al foglio 9, particella 1439, sub 13, categoria A/7, classe 9, vani 7, piani S1, T e 1, acquistata il 12/12/2007 dalla società il Poggiolo srl;
2) unità immobiliare, su tre livelli con adiacente corte di pertinenza, riportato in catasto urbano del comune di NG (LT) al foglio 9, particella 1439, sub 15, categoria A/7, classe 9, vani 7,5, piani S1, T e 1, acquistata il 12/12/2007 dalla società il Poggiolo srl;
3) realizzazione di un locale garage presso i ridetti immobili;
- accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta dell'obbligo di rivendita cui al menzionato patto fiduciario, condannare la stessa alla vendita dei su indicati immobili, con divisione del corrispettivo di vendita in parti uguali tra la convenuta e l'attore; ovvero ordinare la loro cointestazione in ragione del
50% per ciascuna parte;
ovvero emettere, in ogni caso, sentenza ex art. 2932 cod. civile, tale da produrre gli effetti del patto fiduciario non concluso per inadempimento della convenuta (come integrato ad emendatio libelli nelle memorie ex art. 183, comma 6, I termine, c.p.c. e precisato nella comparsa conclusionale);
- accertare e dichiarare, ex art. 2041 cod. civile, l'ingiustificato arricchimento della convenuta, , in danno dell'attore relativamente alle Controparte_1
somme da quest'ultimo pagate per le opere di ampliamento, ristrutturazione e arredamento della casa coniugale di proprietà esclusiva della prima, condannandola al pagamento dell'indennizzo ex lege determinato dall'incremento del valore patrimoniale dell'immobile quantifica in €.
283.220,068 quale somma complessivamente pagate o in quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile, ovvero revocare ex art. 2901 cod. civile il contratto preliminare sottoscritto tra le convenute,
[...]
e , in data 29 giugno 2016, con Controparte_1 Controparte_2
dichiarazione di inefficacia dello stesso nei confronti dell'attore;
• in via subordinata, - accertare e dichiarare che gli atti di acquisto e di disposizione dei sopra riportati immobili costituiscono donazioni indirette viziate da nullità per difetto dell'animus donandi, quale causa tipica del contratto, e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione dei cespiti intestateli dall'attore o alla restituzione delle somme dallo stesso sborsate per il loro acquisto, i pagamenti dei ratei di mutuo e la ristrutturazione dei medesimi, pari ad € 1.080.000,00
(un-milione-ottantamila) o alla diversa somma ritenuta di Giustizia anche all'esito delle risultanze della espletanda CTU;
- revocare ex art. 801 cod. civile gli atti di donazione indiretta dall'attore alla convenuta degli immobili indicati sub lettera B ai capi 1) e Controparte_1
2) della premessa dell'atto di citazione, nonché revocare ex art. 801 cod. civile anche la donazione effettuata dall'attore in favore della LI del 28 CP_2
dicembre 2012 dell'immobile sito in Mugnano di Napoli alla via L.R. Sansone n.
37, con condanna delle convenute alla restituzione dei cespiti, rispettivamente ricevuti, all'attore;
- accertare e dichiarare che i versamenti di somme di denaro che l'attore aveva effettuato in favore della convenuta e di terzi, costituiscono Controparte_1
donazioni dirette di denaro viziate da nullità per difetto della forma dell'atto pubblico ad substantiam in violazione dell'art. 782 cod. civile, con condanna della medesima a restituire all'attore la somma di € 1.080.000,00 (un-milione- ottantamila) o nella diversa somma ritenuta di Giustizia, anche all'esito delle risultanze della espletanda CTU;
• in via ulteriormente subordinata,
- accogliere la domanda ex art. 2041 cod. civile formulata in citazione dall'attore, relativamente agli indicati immobili siti in NG, condannando la convenuta alla ritrasferimento dei medesimi ovvero a Controparte_1
pagare all'attore l'indennità prevista dal citato articolo alla somma di €
1.080.0000 (un-milione-ottantamila) o alla diversa somma ritenuta di giustizia, anche all'esito delle risultanze della espletanda CTU;
• oltre ad ordinarsi la trascrizione e annotazione della emananda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente ex art. 2643 cod. civile e seguenti;
• condannare le convenute al pagamento delle spese di lite.
In fatto, a supporto delle avanzate pretese, l'attore esponeva: che, in data 6 settembre 1984, aveva contratto matrimonio con
[...]
dalla cui relazione nascevano due figlie, CP_1 Controparte_2
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_1
il 27 novembre 2002); che, essi coniugi, con convenzione del 7 marzo 1985, optavano per il regime della separazione dei beni;
che, nel corso dell'unione con la moglie aveva svolto una florida attività imprenditoriale nel settore del movimento terra e nello smaltimento dei rifiuti;
che, grazie ai proventi della cennata attività, lui e la sua famiglia vivevano in agiatezza, consentendogli, altresì, di ristrutturare, ampliare e arredare, con mobilio di valore, il complesso immobiliare destinato a casa coniugale, la quale risulta ubicata in Mugnano di
Napoli alla via L.R. Sansone n. 42, di proprietà esclusiva della moglie, nonché di acquistare in NG (LT) alla via Flacca snc, nell'anno 2007, quale investimento a beneficio della famiglia, due unità immobiliari per un corrispettivo complessivo di € 880.000,00, oltre alla realizzazione di un attiguo garage;
che, per l'acquisto di una delle due unità immobiliari site in NG (LT), unitamente al coniuge, accendeva un mutuo di € 205.000,00 presso l'istituto Banco di Napoli;
che, con atto del 28 dicembre 2012 per notaio donava alla LI Persona_2 CP_2
una sua unità abitativa, riportata in catasto urbano del comune di Mugnano di
Napoli al foglio 4, particella 454, sub 1, categoria A/2, classe 2, vani 8, R.C. €
578,43; che, le suddette operazioni economiche (ristrutturazione, ampliamento e arredo della casa coniugale nonché acquisto delle unità immobiliari in NG
e realizzazione di un adiacente garage), oltre all'acquisto di diverse autovetture per le esigenze della famiglia, erano state tutte effettuate esclusivamente con denaro proprio, in quanto la moglie, durante il rapporto matrimoniale, non aveva mai lavorato e percepito alcun reddito;
che, per tutelare e garantire la famiglia, essendo egli un imprenditore esposto al rischio di eventuali e possibili aggressioni da parte di terzi, intestava la proprietà degli immobili siti in NG alla sola moglie e donava l'unita abitativa sita in Mugnano di Napoli (identificata in NCEU al foglio 4, particella 454, sub 1) alla LI;
che, a seguito di una grave CP_2
vicenda giudiziaria che lo vedeva nell'anno 2014, unitamente al padre e ai soci, i fratelli e attinto da provvedimento restrittivo, l'attività CP_3 Per_3 Per_4
imprenditoriale veniva meno al punto tale da determinare il fallimento della azienda di cui era amministratore (cfr. Tribunale Napoli Nord fallimento n.
66/2014); che, successivamente alla scarcerazione, scivolato in uno stato depressivo, rimasto senza lavoro e senza alcun reddito, tentava invano di convincere la moglie nella vendita di una delle unità immobiliari site in NG per far fronte alle difficoltà economiche e ai debiti accumulati;
che, la moglie e la LI , interessate solamente per le sorti del patrimonio immobiliare, nel CP_2
mese di giugno 2016, dimostrando di aver maturato una veemente avversione e un totale disamore nei suoi confronti, con profonda ingratitudine gli impedivano di rientrare in casa, lasciandolo privo di ogni necessario ausilio e compromettendo il rapporto con la LI minore . Per_1
2. Si opponevano alla ricostruzione dei fatti narrata dall'attore le convenute le quali, costituite in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 27 settembre 2017, domandando il rigetto di tutte le avverse domande, con vittoria di spese.
In particolare, la convenuta , in ordine agli immobili a lei Controparte_1
intestati siti in NG (LT), negava che tra le parti fosse mai intervenuto alcun patto di fiducia o ritrasferimento e che tra le medesime fosse intercorsa una donazione indiretta;
altresì, confutava gli interventi di ristrutturazione della casa familiare ex adverso dedotti.
Inoltre, le convenute contestavano l'ingratitudine a loro addebitata dall'attore al fine di invocare la revoca, ex art. 801 cod. civile, sia dell'asserita donazione indiretta che sarebbe sussistita tra i coniugi e sia la donazione dell'unità abitativa, sita in Mugnano di Napoli, posta in essere nel 2012 in favore della LI;
a CP_2
tal proposito, ribadivano che la causa del cedimento dei rapporti tra l'attore e la sua famiglia era dovuta ad una relazione extraconiugale intrapresa da
[...]
con un'altra donna, tale , tanto da Parte_1 Persona_5
portarlo ad essere sempre meno presente in casa, per poi allontanarsi definitivamente dal tetto coniugale e andare a convivere con quest'ultima altrove, lasciando la moglie e le due figlie, di cui una minorenne, prive di supporto morale ed economico.
3. Instaurato il contraddittorio;
espletati gli incombenti di prima udienza, stante la promossa demandata procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con tali memorie le parti precisavano le proprie posizioni difensive ed articolavano i rispettivi mezzi istruttori. All'esito del deposito delle predette memorie veniva, al fine di esperire il tentativo di bonario componimento della lite, disposta la comparizione delle parti, seguita da ulteriori rinvii, richiesti dalle parti onde formalizzare una definizione risolutiva del giudizio, che tuttavia risultavano infruttuosi (cfr. verbali di udienza). Successivamente la controversia veniva istruita mediante escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(cfr. verbale di udienza del 19 aprile 2022) nonché di e CP_4 [...]
(cfr. verbale di udienza del 21 giugno 2022). All'udienza del 13 Controparte_5
settembre 2022, in occasione della disposta comparizione delle parti, il G.I. formulava proposta conciliativa, in seguito rettificata, che veniva accettata dalle parti comparse personalmente, ma, per questioni puramente formali e marginali sollevate dai rispettivi difensori, non si concretizzava (cfr. udienza del 7 novembre
2022). Con ordinanza del 14 febbraio 2023, a seguito delle precisazioni delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge, poi rimessa sul ruolo, in quanto ritenuto necessario, stante la complessità della vicenda processuale, e veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio contabile allo scopo di stabilire la movimentazione di denaro dal conto corrente dell'attore verso quello della convenuta;
all'uopo, Controparte_1
veniva nominato il Dott. Commercialista . Persona_6
Depositato elaborato peritale, esaurita l'istruzione e precisate le conclusioni, con ordinanza del 18 giugno 2024, resa a scioglimento della riserva in atti, la causa veniva introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 1° luglio 2024.
4. In relazione al tema controverso tra le parti, si evidenzia che la valutazione del materiale probatorio, in ambito civile, va esercitata in conformità al c.d. “principio della preponderanza della prova” e del “più probabile che non”, contrariamente a quanto avviene per la valutazione della prova nel giudizio penale, che va condotta secondo la rigorosa regola “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. Civ. III Sez.
10285/2009; Cass. Civ. SS. UU. 576/2008).
In tesi, il titolo che viene posto alla base della domanda attorea è quello del patto o negozio fiduciario (non scritto). Ed infatti, l'attore riferisce che: le proprietà degli immobili di cui trattasi venivano solo fiduciariamente acquistati con atti di vendita a rogito del notaio del 10 ottobre 2007 (repertorio Testimone_1
16.794 - raccolta 7.817) e del 12 dicembre 2007 (repertorio 17.050 - raccolta
8.025) dalla moglie, , mediante proventi di denaro non propri Controparte_1
(essendo la convenuta da sempre priva di ogni autonoma fonte di reddito), ma di esso attore, come da allegazioni documentali, al fine di assicurare investimenti a beneficio delle esigenze della famiglia;
che a conferma della mera intestazione fiduciaria degli immobili siti in NG (LT), la moglie gli conferiva procure speciali a vendere.
Va rilevato che gli ultimi arresti giurisprudenziali escludono che la prova circa l'esistenza del patto fiduciario passi per il necessario crisma del requisito formale della redazione per iscritto.
Ben vero, la più recente giurisprudenza di legittimità ha escluso qualsiasi rilevanza, ai fini della validità del patto fiduciario con oggetto trasferimenti immobiliari, della forma del patto contenente l'impegno di trasferimento assunto dal fiduciario. Difatti: “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario" (cfr.
Cass. Civ. SS.UU., 6 marzo 2020, n. 6459; orientamento peraltro già precedentemente espresso da alcune sezioni, cfr. es. Cass. Civ. n. 21805/2016).
Segnatamente la Suprema Corte ha ritenuto che il patto fiduciario produce un assetto di rapporti sul piano obbligatorio, in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell'esercizio del diritto fiduciariamente acquisito, ivi compreso l'obbligo di ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato, ed ha ritenuto che tale obbligo non è assimilabile a quello derivante dal contratto preliminare, poiché in tal caso l'effetto obbligatorio è strumentale all'effetto reale, e lo precede, mentre nel contratto fiduciario l'effetto reale viene prima, e su di esso s'incastra l'effetto obbligatorio, la cui funzione non è di procurare un effetto reale già prodotto, ma di conformarlo in coerenza con l'interesse delle parti. Conseguentemente, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
Tuttavia, posto che il requisito della forma scritta assume rilevanza sul piano probatorio, ma non ad validitatem, ne discende che l'onere di dimostrare l'esistenza dell'accordo fiduciario, in conformità alla regola generale in materia di distribuzione della prova, di cui all'art. 2697 cod. civile, resta a carico dell'attore.
Tanto chiarito, per l'inquadramento della fattispecie e l'individuazione del contenuto dei predetti oneri probatori, giova ricordare che, nel diritto comune dei contratti, l'intestazione fiduciaria è descritta come la situazione in cui il trasferimento del bene in favore del fiduciario viene limitato dall'obbligo inter partes al ritrasferimento, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, laddove manca, in detta figura, qualsiasi intento liberale, e la posizione di titolarità creata si palesa soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante (cfr. Cass. Civ., 14 luglio 2015, n. 14695).
Si afferma, pure frequentemente, che il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, in quanto il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene posto in essere in considerazione di un fine pratico diverso da quello suo tipico (cfr. Cass. Civ., 2 aprile 2009, n. 8024).
Il richiamo alla categoria dei negozi indiretti consente di evidenziare la peculiare complessità della causa dello strumento negoziale, di cui trattasi, che appare connotato dal collegamento di due negozi, parimenti entrambi voluti, l'uno di carattere esterno ed efficace verso i terzi, l'altro inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, nell'ambito dell'istituto della interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista
(diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria con l'interponente, tenuto al ritrasferimento ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
In tale prospettiva, quindi, è la fiducia a legare le due operazioni negoziali sotto il profilo causale;
mentre il negozio posto in essere dal fiduciario, per conto del fiduciante, produce verso i terzi gli effetti suoi propri, nei rapporti interni, ove, tramite il patto fiduciario, gli effetti tipici del primo negozio vengono, in via obbligatoria, limitati al fine di realizzare tra le parti un determinato e diverso scopo pratico.
La causa di fiducia, che connota l'intera operazione negoziale, sebbene in astratto ammessa, trova, in concreto, di certo il limite della frode alla legge (art. 1344 cod. civile), non essendo alle parti consentito di perseguire, per il tramite della stessa, finalità vietate dall'ordinamento giuridico. La causa fiduciaria, inoltre, è quella che deve necessariamente connotare l'intestazione del bene;
ciò significa che è la prova circa l'esistenza del patto o negozio fiduciario che fonda la natura fiduciaria dell'intestazione, laddove in assenza di tale prova l'originario negozio di trasferimento, anche nei rapporti interni tra le parti del patto fiduciario, deve ritenersi operante secondo i propri effetti di diritto, in quanto determinati dal regolamento negoziale e dalla causa ad esso sottesa, inclusa quella liberale.
Orbene, venendo al caso di specie, nel vaglio del materiale probatorio, assunto agli atti del giudizio, la dimostrazione di un intercorso patto fiduciario, tacito o verbale, e comunque non scritto, tra i coniugi / Parte_1 [...]
nell'acquisto dei contesi beni immobili, a parere di questo Controparte_1
Giudice, risulta adeguatamente soddisfatta. All'uopo, occorre evidenziare che la documentazione versata in atti e le emergenze della prova testimoniale –di speciale rilievo assumono le dichiarazione dei testi e Testimone_2
, connotate da narrazioni compatibili, specifiche e Parte_1 Controparte_5
coerenti (cfr. verbali di udienza del 19 aprile 2022 e del 21 giugno 2022) – nonché, in particolare, le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, di cui questo Giudicante ne condivide il circostanziato iter argomentativo, logico e tecnico posto in essere dall'ausiliario nell'accertamento e ricostruzione dei flussi di denaro devoluto da , non lasciano dubbi nel Parte_1
desumere elementi di serio e ragionevole convincimento circa la sussistenza di un accordo delle parti, non scritto, avente ad oggetto le disposizioni e le attività indicate nella premessa dell'atto di citazione rese dall'odierno attore nella convinzione che fossero operazioni a beneficio della famiglia e del patrimonio comune con il coniuge, riconducibile alla fattispecie prevista dalla Cassazione
Civile, con sentenza n. 11807/2002, di riconoscibilità di un acquisto fiduciario tra coniugi relativo all'acquisto di un immobile effettuato a favore di uno dei coniugi, ma con l'intesa con l'altro coniuge, di farne un bene comune, nonostante risultasse un solo acquirente. Appare, dunque, verosimile che le disposizioni e le attività descritte dall'attore rientrino nel patrimonio comune dei coniugi, anche se gli immobili sono stati intestati esclusivamente alla sola convenuta, atteso che le ridette operazioni erano state fatte in accordo, tacito o verbale, con la moglie, in buona fede e con un'intesa condivisa, nell'interesse della famiglia.
La buona fede e l'intento condiviso tra i coniugi sono tali da legittimarne l'acquisto fiduciario anche in assenza di documentazione formale, e in ossequio al principio di diritto stabilito dalla Cassazione, con la citata sentenza, va affermato che un acquisto effettuato da uno dei coniugi con provvista corrisposta dall'altro coniuge e con la consapevolezza che è destinato al bene della famiglia, deve essere riconosciuto come fiduciario e rientrante nel patrimonio comune di essi coniugi.
La rappresentazione fornita dall'attore circa l'esistenza dell'allegazione del rapporto fiduciario con la moglie, altresì, è comprovata, oltre dai preliminari di vendita, dalle procure speciali a vendere gli immobili acquistati nell'anno 2007, che l'odierna convenuta conferiva in data 12 dicembre 2007 al marito. Dunque, va da sé osservare che l'esistenza, pacifica e documentata, delle ridette procure è elemento che, nell'ambito di quanto sopra evidenziato, lascia ritenere probabile che tra le parti vi fosse in essere il dedotto patto di fiducia già al momento degli acquisti degli immobili oggetto di lite, con esclusione di donazioni indirette o di atti di liberalità.
I dati conoscitivi emersi nel corso del processo consentono, in conclusione, di pervenire ad un ragionevole convincimento circa l'esistenza del pactum fiduciae, come dedotto dall'attore.
L'esposto contesto di circostanze di fatto, suggellato da incontrovertibili elementi probatori, contribuisce, quindi, a rendere attendibile le allegazioni dell'attore.
Non colgono, difatti, nel segno le contestazioni di parte convenuta volte a confutare la fondatezza delle avverse deduzioni, stante la sua assenza, per l'intera durata del matrimonio, di una autonoma capacità a produrre ricchezza, né al riguardo regge la prospettazione della stessa di aver impiegato il ricavato della vendita di un proprio immobile per l'acquisto delle unità immobiliari site in
NG (LT), posto che tale cespite era stato acquistato in costanza di matrimonio con modalità e finalità coerentemente analoghe a quelle finalizzate all'acquisto dei controversi immobili.
5. Quanto, invece, alla pretesa revoca della donazione effettuata dall'attore in favore della LI in data 28 dicembre 2012 dell'immobile sito in Mugnano CP_2
di Napoli alla via L.R. Sansone n. 37, l'atteggiamento ostile imputato alla donataria verso il padre non è sufficiente a configurare, in assenza di un manifesto e severo sentimento di avversione e disistima, la causa di revocazione per ingratitudine, sub specie di ingiuria grave, interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza di legittimità come “la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento” (Cass. Civ., 5 novembre 2001, n. 13632).
Il Tribunale ritiene che la condotta tenuta nella specie dalla donataria, per quanto sgradevole alla percezione del donante, resta giuridicamente irrilevante ai fini della revocazione.
6. Alla luce di tutti i superiori rilievi e puntualizzazioni che precedono, la domanda attorea, proposta in via principale e finalizzata ad ottenere l'accertamento e il riconoscimento che tra i coniugi era intervenuto un patto o negozio fiduciario, non scritto, teso a far rientrare nel patrimonio comune di entrambi e nell'interesse della famiglia, le disposizioni e le attività riportate nella premessa dell'atto introduttivo, con il conseguente ed implicito obbligo di trasferimento a carico dell'intestatario e beneficiario delle medesime, è accoglibile nei limiti di seguito indicati ed assorbente rispetto alle domande promosse in via gradata. Ed invero, onde calibrare gli equilibri degli assetti economici tra le parti, preso atto dell'avvenuta loro separazione personale, il Tribunale ritiene, per ragioni di opportunità pratica e di equità, ai sensi dell'art. 2932 cod. civile, di trasferire all'attore la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in NG (LT) alla via
Flacca snc, riportata nel catasto urbano di quell'ente al foglio 9, particella 1439, sub 13, piani S1, T e 1, categoria A/7, classe 9, vani 7, R.C. € 1.211,09, acquistata il
10 ottobre 2007 per la somma di € 480.000,00 con atto rogato dal notaio Tes_1
(repertorio 16.794 – raccolta 7.817), tanto da compensare il vantaggio
[...]
che la convenuta ne trarrebbe dal locale garage sito in NG (LT) alla via
Flacca di mq 39, riportato nel catasto urbano di quell'ente al foglio 9, particella
1439, sub 14, piano terra, categoria C/6, classe 2, R.C. 36,26 e dal concorso nelle opere sostenute dall'attore di ristrutturazione e ampliamento del complesso immobiliare di sua proprietà esclusiva, già destinato a casa coniugale.
Al riguardo e d'uopo stabilire che i mutui accesi per gli acquisti o per ogni altra causale, concernenti le unità immobiliari site in NG (LT), cedono interamente a carico di e che ogni pattuizione posta Parte_1
in essere dalle convenute contraria a quanto innanzi regolamentato deve ritenersi priva di effetto e non opponibile all'attore.
7. Le spese di lite – in applicazione, considerato il fallimento della proposta transattiva offerta dall'Istruttore, accettata ma non formalizzata, dei compensi minimi per ciascuna delle fasi processuali espletate, ritenuti congrui in base al numero e alla difficoltà delle questioni in fatto e diritto trattate, nonché all'importanza dell'affare e all'attività processuale espletata – seguono:
a) la soccombenza della convenuta , e si liquidano, come da Controparte_1
dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. Giustizia 147/2022, in vigore dal 23-10-2022, per lo scaglione del dichiarato valore della controversia
(superiore ad € 520.000,00);
b) la soccombenza dell'attore nei confronti dell'altra convenuta AR
, e si liquidano, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti Controparte_2 dal citato D.M. Giustizia, in relazione al valore catastale del bene oggetto dell'impugnata donazione.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice in primo grado, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie le domande avanzate dall'attore in via principale, come riportate nella premessa dell'atto introduttivo e integrate nelle memorie ex art. 183, comma 6, I termine, c.p.c.;
2) dichiara, per l'effetto, trasferito a , nato a [...] il Parte_1
3 dicembre 1965, Codice Fiscale la piena proprietà C.F._1
dell'unità immobiliare, sita in NG (LT) alla via Flacca snc, sviluppata su tre livelli con adiacente corte di pertinenza, riportata in catasto urbano del comune di NG (LT) al foglio 9, particella 1439, sub 13, categoria A/7, classe 9, vani
7, piani S1, T e 1, R.C. € 1.211,09;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in Controparte_1
favore dell'attore, che liquida in € 14.598,00 per compensi professionali, cui aggiungere € 861,00 per esborsi – al netto della compensazione di 1/2 in ragione della soccombenza nei confronti della convenuta – Controparte_2
oltre spese forfettarie nella misura del 15% di detti compensi, I.V.A. se dovuta e
C.P.A., come per legge;
4) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore della convenuta
, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, Parte_1 Controparte_2
cui aggiungere le spese forfettarie nella misura del 15% dei detti compensi, I.V.A. se dovuta e C.P.A., come per legge;
5) ordina, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza al competente Conservatore, presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Latina - Ufficio Provinciale Territorio - Servizio Pubblicità immobiliare affinché provveda alla trascrizione della medesima con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
6) pone le spese di c.t.u. solidalmente a carico dell'attore e della convenuta
[...]
. Controparte_1
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa 17 marzo 2025.
Il Giudice Dott.ssa Paola Odorino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli articoli 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. La presente sentenza è stata redatta con il supporto del dott. Nicola Paragliola (AUPP).