Ordinanza cautelare 29 maggio 2020
Sentenza 20 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2022, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2022
N. 00102/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2020, proposto da
Wind TR S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
e con l'intervento di
GA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 26834 del 26 febbraio 2020 del Comune di Lecce, Settore “ Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti, Edilizia Produttiva ”, relativo alla segnalazione certificata di inizio attività ex artt. 87 e 87 bis del Decreto Legislativo n. 259/2003, presentata da Wind TR S.p.A, GA S.p.A., e AD IT S.p.A. al protocollo dell’Ente in data 18 dicembre 2019 con il n. 183601, nella parte in cui ha denegato anche l’intervento di adeguamento tecnologico del preesistente impianto di telecomunicazioni di proprietà Wind TR, situato in Via Pozzuolo n. 76, per contrasto con l’art. 5, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 26 del 9 marzo 2007;
- di ogni altro atto ad esso preordinato connesso e/o conseguenziale, il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9 marzo 2007, con particolare riferimento all'art. 5, comma 2, punto b) ed all’art. 12, con riserva di promuovere eventuali motivi aggiunti all’esito del deposito in giudizio da parte del Comune di Lecce del Regolamento completo delle cartografie di cui all’allegato B, e segnatamente della tavola B25a, mai comunicata e/o altrimenti conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e della Società GA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;
Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- il provvedimento del Comune di Lecce, Settore “ Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti, Edilizia Produttiva ” prot. n. 26834 del 26 febbraio 2020, avente a oggetto “ Decreto Legislativo 01/08/03 n. 259 art. 87 e 87 bis; Legge Regionale 08/03/02 n. 5; Regolamento Regionale 14/09/06 n. 14; Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 09/03/07. Segnalazione certificata di inizio attività per adeguamento tecnologico impianto Wind TR (codice LE010); adeguamento infrastruttura GA; installazione nuovo impianto rete AD (codice LE 73100_010). Ubicazione: via Pozzuolo, 76 ”, con cui è stato disposto il “diniego” della segnalazione certificata di inizio attività del 18 dicembre 2019 (prot. comunale n. 183601), presentata congiuntamente da GA S.p.A., AD IT S.p.A. e Wind TR S.p.A., consistente - complessivamente - nell’adeguamento tecnologico dell’impianto di radiotrasmissione preesistente di Wind TR S.p.A., nell’installazione di una nuova stazione radio-base per rete di telefonia mobile di AD IT S.p.A. su strutture esistenti di proprietà GA S.p.A. (tre antenne e tre parabole da ancorare a “fusto palo” e apparati da collocare nelle immediate vicinanze del palo) e nell’adeguamento delle infrastrutture esistenti di proprietà di GA S.p.A.; l’impugnazione è effettuata nella parte in cui il provvedimento de quo ha “denegato” anche l’intervento di adeguamento tecnologico del preesistente impianto di telecomunicazioni di proprietà della Wind TR S.p.A.;
- ogni altro atto ad esso preordinato connesso e/o conseguenziale, il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9 marzo 2007, con particolare riferimento all’art. 5, comma 2, punto b) ed all’art. 12, con riserva di promuovere eventuali motivi aggiunti all’esito del deposito in giudizio da parte del Comune di Lecce del Regolamento completo delle cartografie di cui all’allegato B, e segnatamente della tavola B25a, mai comunicata e/o altrimenti conosciuta.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 - Difetto di motivazione;
2) Violazione di legge - Violazione dell’art. 87 bis del decreto legislativo n. 259/2003 - Illegittimità derivata dagli art. 5 comma 2 e art. 12 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 26/2007 - Violazione del principio di irrettroattività dei regolamenti amministrativi - Per irragionevolezza e contraddittorietà delle scelte effettuate dall’Amministrazione in punto di delocalizzazione dell’impianto esistente;
3) Violazione di legge - Violazione dell’art. 87 bis del decreto legislativo n. 259/2003 - Illegittimità derivata dagli art. 5 comma 2 e art. 12 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 26/2007 - Violazione del principio di irrettroattività dei regolamenti amministrativi - Per irragionevolezza e contraddittorietà delle scelte effettuate dall’amministrazione in punto di delocalizzazione dell’impianto esistente - Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 36/2001;
4) Violazione di legge - Violazione del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento recante le norme concernenti gli impianti radiolettrici con frequenza di trasmissione tra 100 khz e 300 ghz - Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 - Violazione del d.p.c.m. 8 luglio 2003 - Violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento - Illegittimita’ derivata da quella del regolamento del Comune di Lecce - Eccesso di potere - Difetto assoluto di istruttoria - Carenza di motivazione - Eccesso di potere - Sviamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
E’ intervenuta ad adiuvandum la società GA S.p.A..
Con ordinanza 29 maggio 2020, n. 386, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dalla Società ricorrente.
Con ordinanza 19 ottobre 2020, n. 6137, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
All’udienza del 23 giugno 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3. - Giova premettere che l’impugnato “diniego” del Comune di Lecce prot. n. 26834 del 26 febbraio 2020 è essenzialmente motivato:
- sulla scorta del contrasto con l’art. 5 comma 2 lett. b) del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 26 del 9 marzo 2007 (di seguito, anche solo Regolamento), evidenziando, in particolare, che questa disposizione << si limita a non consentire l’installazione degli impianti in specifiche zone sensibili (art. 5, comma 2), indicate nell’allegato “A” e definite nei limiti nelle cartografie dell’allegato “B” >>, “ rappresentate da limitate porzioni di territorio definite intorno a specifici edifici in cui non è consentito installare stazioni radio base e rispondono all’esigenza di ridurre i valori di campo elettromagnetico all’interno degli edifici medesimi ”; nello specifico, “ il sito che ospiterebbe il nuovo impianto AD è ricadente all’interno dell’area sensibile individuata dalla cartografia del territorio di cui all’allegato B del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/03/07 alla Tavola B25a posta a tutela dei seguenti edifici: - Scuola Media Inferiore AN LI (edificio n. 43 Allegato A) ubicata alla via Di Vereto, 62; - Sede universitaria Foresteria (Palazzo Kenzia) (edificio n. 89 Allegato A) ubicata alla via Pappacoda ”;
- nonché, per quanto riguarda gli interventi di adeguamento tecnologico dell’impianto esistente (Wind TR S.p.A.) e di rinforzo strutturale (GA S.p.A.), in ragione del rilievo secondo cui “ tale divieto non consente, parimenti, le opere di adeguamento tecnologico dell’impianto preesistente della soc. Wind TR S.p.A. in quanto, sebbene l’impianto preesistente sia stato originariamente installato in epoca precedente l’emanazione del regolamento di che trattasi, la sua localizzazione è divenuta confliggente con la sopravvenuta previsione di cui all’art. 5, co. 2 regolamento. Per tali ragioni, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 12 regolamento, la soc. Wind TR S.p.A. avrebbe dovuto prevedere un piano di delocalizzazione di tale impianto (piano che non è stato mai presentato). L’insistenza di un impianto in zona sensibile e la legittimità, da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’inibizione delle opere di adeguamento dello stesso impianto, è stata recentemente affermata dal TAR Puglia - Sezione II di Lecce - con la sentenza 238/2020 ”.
Il gravato “diniego” comunale precisa, infine, che “ Ad ogni cartografia che individua le aree sensibili risulta associata un’ulteriore cartografia in cui è effettuata e riportata una verifica puntuale della possibilità di copertura del territorio con stazioni radio base di ultima generazione (microimpianti) e, quindi, un’analitica simulazione di detta copertura mediante installazione di impianti intorno alle aree sensibili (siti alternativi)”.
3.1 - L’art. 5, comma 1 del citato Regolamento comunale dispone che: << 1. Il comune, in base alle competenze indicate alla lettera m) dell’articolo 3 della legge regionale 5/2002 e delle linee guida applicative contenute nel regolamento regionale 7/2006, al fine di garantire la corretta localizzazione urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici e di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, con particolare riguardo ai minori, alle persone anziane e alle persone affette da patologie, tenendo conto della destinazione d’uso attuale e prevista dagli strumenti di programmazione urbanistica delle strutture sanitarie, assistenziali, educative, ricreative, sportive e ambientali, degli immobili con specifico interesse storico-architettonico o paesaggistico, nonché della necessità degli operatori di fornire agli utenti un servizio che utilizzi le frequenze assegnate a livello nazionale, individua le aree sensibili elencate nell’allegato “A” e definite nei limiti nelle cartografie dell’allegato “B” del presente regolamento >>.
L’art. 5, comma 2, lettera b) del predetto Regolamento comunale prevede che: “ 2. Ai fini del comma 1, è comunque vietata: … b) l’installazione di impianti per telefonia mobile e degli impianti di trasmissione televisive digitali terrestri (sistema DVB-H - Digital Video Broadcasting and Handheld) sugli immobili di cui alla lettera a), numeri …. 6) ”, e cioè, per quanto di rilievo, << 6) all’interno delle aree sensibili elencate nell’allegato “A” e definite nei limiti nelle cartografie dell’allegato “B” >>.
L’art. 12, comma 1 del Regolamento comunale stabilisce che: “ Gli operatori degli impianti non conformi a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 5, presentano al comune, entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, un piano di delocalizzazione, indicando i tempi, i costi, i siti alternativi scelti secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 e gli impianti non delocalizzabili per carenza di siti alternativi o di costi eccessivi e obiettiva incompatibilità con l’esigenza di copertura del territorio ”.
4. - Ciò premesso, la Società ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e il conseguente difetto di motivazione, essenzialmente per avere il Comune di Lecce fondato il “diniego” della segnalazione presentata per la riconfigurazione dell’impianto Wind TR su di una motivazione non contenuta nel preavviso di rigetto formulato con nota prot. 187402/2019 del 30 dicembre 2019.
Assume, in particolare, che << Nel preavviso il Comune fa riferimento solo al nuovo impianto progettato dal Gestore AD, comunicando che il sito che lo ospiterebbe ricade in un’area definita sensibile, e dunque “l'installazione dell'impianto nel sito proposto è vietata a norma dell’art 5 comma 2 lett. b)”>> e che, << A fronte delle osservazioni presentate dalle società istanti (in cui si faceva osservare che le motivazioni frapposte all’installazione dell’impianto AD non potevano riguardare anche l’intervento di mera configurazione del preesistente impianto Wind TR), il Comune ha integrato la motivazione giungendo ad affermare che il divieto di cui all’art.5 comma 2 lett b riguarderebbe anche le opere di adeguamento tecnologico della Wind TR>>, per il contrasto la sopravvenuta previsione di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento, nonché con la norma transitoria di cui all’art.12 del Regolamento (piano di delocalizzazione di tale impianto, mai stato presentato).
Afferma che ciò comporterebbe violazione delle garanzie partecipative ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, applicabile anche al procedimento di S.C.I.A. ex art. 87 bis del decreto legislativo n. 259/2003, e per conseguente difetto di motivazione ed istruttoria.
Sostiene che dopo l’approvazione del Regolamento e l’introduzione dell’art. 5 comma 2, il Comune ha acconsentito due interventi di riconfigurazione dell’impianto, senza mai metterne in discussione la legittimità, ingenerando un legittimo affidamento sul diritto di riconfigurazione ed ammodernamento alle più recenti tecnologie dell’impianto.
4.1 - La Società ricorrente asserisce, poi, essenzialmente, che, trattandosi di intervento di adeguamento tecnologico (c.d. riconfigurazione) di impianto già legittimamente esistente, non sarebbe ammissibile un’efficacia retroattiva della disciplina regolamentare locale sopravvenuta che, nella sostanza, si tradurrebbe nell’imposizione di una irragionevole delocalizzazione, incidendo negativamente su situazione soggettive già acquisite.
Il provvedimento impugnato sarebbe, quindi, a suo dire, viziato, in via derivata, a causa dell’illegittimità degli artt. 5, comma 2 lett. b) e 12 del Regolamento, attraverso cui l’Amministrazione comunale avrebbe inciso, in maniera retroattiva (in violazione del principio di irretroattività degli strumenti urbanistici, regolamentari e/o pianificatori degli Enti locali), sulla validità delle autorizzazioni che assistono l’impianto in questione e comunque sulla possibilità di esercitare il legittimo diritto di utilizzo dell’impianto assentito, ivi inclusa la facoltà di adeguarlo alle più recenti tecnologie, in violazione della tutela dell’affidamento.
4.2 - La Società ricorrente sostiene, inoltre, che, anche a voler ritenere che il divieto di cui all’art. 5, comma 2, punto n. 6) del Regolamento si applichi anche agli interventi (come quello in esame) di adeguamento di impianti preesistenti, esso dovrebbe essere “ interpretato (pena la sua illegittimità per le ragioni espresse nel motivo che precede) con riferimento ai soli impianti non conformi ai limiti di esposizione, valori di attenzione e obbiettivi di qualità di cui alla legge n.36 del 2001 ”.
L’art. 12 del Regolamento dovrebbe, quindi, essere << interpretato con riferimento a quei piani di risanamento di cui all’art. 9 commi 1 e 6 della legge n.36 del 2001 , …“ al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge ”>>.
Sottolinea, inoltre, che il Comune di Lecce non ha finora sollecitato la presentazione del piano di delocalizzazione (il che avrebbe contribuito all’affidamento della Società ricorrente) e che l’impianto è sempre stato munito del parere positivo dell’A.R.P.A..
4.3 - La Società ricorrente deduce, ancora, che l’art. 5 del Regolamento non vieta di modificare impianti di telefonia mobile all’interno dei siti sensibili, essendo tale disposizione volta ad impedire la sola installazione di impianti ex novo.
Asserisce che l’art. 5, comma 2, lettera b) del Regolamento avrebbe introdotto “ un divieto generalizzato di installazione di nuovi impianti in aree che si estendono per un raggio di diverse centinaia di metri in ogni direzione dagli oltre duecentotrentatre siti sensibili individuati al Comune di Lecce ”, sicchè, a suo dire, “ qualora ci si volesse attenere alla disciplina citata, se non l’intero, almeno la maggior parte del centro abitato (in cui ricadono quasi 200 siti individuati come sensibili), ovvero quello dove è maggiore l’esigenza e la richiesta di copertura del segnale, rimarrebbe del tutto scoperto dal servizio”.
Lamenta che la P.A. non avrebbe individuato un idoneo sito alternativo a quello impedito dalla prossimità del “sito sensibile”, deducendo essenzialmente l’inadeguatezza delle indicazioni fornite dal civico Ente (Tavola B25 allegata al Regolamento) e sostenendo che sarebbe tecnicamente impossibile offrire adeguata copertura all’area servita dall’impianto di via Pozzuolo attraverso la realizzazione di un microimpianto alternativo (si vedano anche le relazioni tecniche di parte in atti).
5. - Le suddette censure sono infondate.
6. - Ragioni di ordine logico impongono di vagliare prioritariamente i motivi di ordine sostanziale formulati.
7. - Osserva questa Sezione, come già rilevato nella fase cautelare del giudizio, che il Regolamento del Comune di Lecce del 2007 è stato oggetto di favorevoli pronunce giurisdizionali (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 18 febbraio 2020, n. 238 e giurisprudenza ivi citata), che, con motivazioni condivisibili, hanno ritenuto la legittimità del Regolamento in questione, posto che i criteri localizzativi non prevedono un divieto generalizzato di installazione, ma stabiliscono soltanto (art. 5, comma 2, lettera “b”) un divieto di installazione di impianti in specifiche aree sensibili (e cioè in limitate porzioni di territorio, definite intorno a specifici edifici, indicate nell’allegato “A” e definite nei limiti delle cartografie di cui all’allegato “B”, peraltro con apposite cartografie di verifica della copertura territoriale di rete), essendo invece prevista la possibilità di installazione in ampie zone del territorio comunale.
7.1 - E’ opportuno rammentare che l’art. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (“ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ”), nel testo vigente ratione temporis , dispone che: “ I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ”.
Sul punto, rileva il Collegio che, << per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Deve ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, prevedendo con regolamento, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 36/2001 , anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Di conseguenza sono legittime anche disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, la pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti determinate aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma, e purché ciò, consentendo localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori” (TAR L’Aquila, I, 2.7.2018, n. 260. In termini confermativi, cfr. altresì TAR Lazio, II, 1.6.2018, n. 6136; TAR Molise, I, 25.1.2018, n. 23).
In particolare, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che: “Ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001, il Comune può prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di governo del territorio, per il mantenimento di un armonioso e corretto assetto di quest’ultimo. L’interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale deve comunque rispondere a particolari esigenze di interesse pubblico e i criteri localizzativi adottati non devono trasformarsi in limitazioni alla copertura di rete, impedendo la capillare distribuzione del servizio sull’intero territorio. Deve, pertanto, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete” (C.d.S, VI, 3.8.2017, n. 3891).
… Pertanto, è ben possibile la previsione di limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché ciò non si traduca in limitazioni generalizzate alla copertura di rete. In ciò si realizza “l’equo contemperamento” tra le esigenze produttive e/o quelle connesse alla capillare diffusione della rete, e quella (tutela della salute) posta a base dei divieti localizzativi in zone sensibili >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 18 febbraio 2020, n. 238).
7.2 - Ciò premesso, << l’impugnato Regolamento comunale - sulla cui legittimità si è pronunciato più volte sia questo TAR, sia il Consiglio di Stato (Tar Lecce sent. 1024/2015 e 1647/2012 e Cons. St. sent. 5231/2013) - lungi dal prevedere divieti generalizzati, ha soltanto stabilito (art. 5 co. 2) un divieto di installazione di impianti in specifiche zone sensibili indicate nell’allegato “A”, essendo invece prevista la possibilità di installazione in ampie zone del territorio comunale >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, cit., 18 febbraio 2020, n. 238).
Inoltre, << Come affermato dal Consiglio di Stato con la citata pronuncia n. 5231/2013, “i criteri localizzativi indicati nel Regolamento del Comune di Lecce non sono tali da determinare un divieto generale di installazione di impianti su tutto l’insediamento abitativo né sono tali da non garantire comunque la copertura dell’intero territorio comunale. In particolare risulta che l’Amministrazione ha indicato zone del territorio comunale, anche limitrofe alle aree sensibili, dove è possibile l’ubicazione degli impianti di telefonia per assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio (allegato “B” al Regolamento)” (cfr. C.d.S. n. 5231/13 cit, punto n. 7 della parte motivazionale).
Pertanto, va ribadito in questa sede che l’impugnato Regolamento, lungi dal prevedere divieti generalizzati di installazione di impianti del tipo di quello in esame, si è unicamente limitato a prevedere zone c.d. sensibili, in cui non è consentita la localizzazione degli stessi, e deve, pertanto, ritenersi immune dalle lamentate censure.
Alla stessa stregua, non risulta violato il principio di ragionevolezza, atteso che l’impugnato Regolamento, lungi dal prevedere divieti generalizzati di installazione di impianti su tutto il territorio comunale, ha circoscritto gli stessi alle sole zone sensibili, in tal modo realizzando un ragionevole bilanciamento tra l’interesse primario alla salute umana e quelli - pur rilevanti, ma recessivi rispetto al primo - all’iniziativa economico-imprenditoriale, nonché alla copertura della rete su tutto il territorio nazionale.
Infine, non risultano violate le previsioni di cui agli artt. 86 e 90 d. lgs. n. 259/03 (norme che attribuiscono carattere di pubblica utilità agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico) atteso che - si ribadisce - non si discorre, nella specie, di divieti generalizzati all’installazione di tali impianti, ma solo di limiti territoriali, in funzione di tutela di beni (in primis, la salute umana) dotati di ampia copertura costituzionale (artt. 2-32 Cost.) >> (T.A.R. Puglia, Lecce, cit. n. 238/2020).
7.3 - Quanto alla censurata retroattività delle impugnate disposizioni regolamentari locali, va osservato che, come correttamente ritenuto dal Comune di Lecce, sebbene l’impianto in esame sia stato installato in epoca antecedente all’emanazione del predetto Regolamento, nondimeno la sua localizzazione è divenuta confliggente con la sopravvenuta previsione di cui all’art. 5, comma 2 del Regolamento (essendo detto impianto collocato in prossimità di una scuola media inferiore e di una sede universitaria).
Per tali ragioni, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 12 del Regolamento, la Società ricorrente avrebbe dovuto prevedere un piano di delocalizzazione di tale impianto: piano che essa non ha minimamente considerato (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, cit. n. 238/2020, punto n. 4, sulla specifica censura inerente all’ “ applicazione retroattiva dell’impugnato Regolamento ”).
Né può ravvisarsi la dedotta illegittimità e irragionevolezza del menzionato art. 12 del Regolamento comunale.
Ed invero, l’art. 12 del Regolamento comunale, nel prevedere, al comma 1, la presentazione, da parte degli operatori, per gli “ impianti non conformi a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 5 ”, di “ un piano di delocalizzazione, indicando i tempi, i costi, i siti alternativi scelti secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 e gli impianti non delocalizzabili per carenza di siti alternativi o di costi eccessivi e obiettiva incompatibilità con l’esigenza di copertura del territorio ”, risulta, ad avviso del Collegio, legittima e ragionevole, in quanto, lungi dal prevedere una mera applicazione retroattiva delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 5, consente e al contempo onera gli operatori interessati della puntuale indicazione degli impianti oggettivamente non delocalizzabili (con la concreta e motivata dimostrazione della carenza di siti alternativi o di costi eccessivi e dell’obiettiva incompatibilità con l’esigenza di copertura del territorio), nell’ambito - però - proprio dello specifico procedimento in contraddittorio con il civico Ente, di cui al citato art. 12, comma 1, e cioè - appunto - del piano di delocalizzazione (il che comporta anche l’infondatezza delle censure inerenti all’impossibilità tecnica di delocalizzazione, formulate, invero genericamente, dalla Società ricorrente, senza, peraltro, impugnare espressamente e specificamente la cartografia “B25b” inerente alla possibilità di copertura con microimpianti nell’area sensibile de qua , nonché di violazione del legittimo affidamento); piano, appunto, che Wind TR S.p.A. non ha minimamente considerato.
Tanto realizza un equo e ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi (pubblici e privati), tenuto conto altresì della particolare natura degli interessi pubblici tutelati dalle norme regolamentari comunali in questione, la cui salvaguardia sarebbe sostanzialmente vanificata se si permettesse tout court in via generale la permanenza e l’adeguamento degli impianti preesistenti solo perché installati prima dell’entrata in vigore del Regolamento.
Di conseguenza, non sono ammessi interventi di adeguamento su impianti preesistenti, non conformi alle menzionate norme regolamentari, per i quali sussiste l’obbligo, a carico degli operatori, di presentare un piano di delocalizzazione, secondo le legittime e ragionevoli previsioni di cui all’art. 12 del Regolamento comunale.
7.4 - In definitiva, è corretto l’operato dell’Amministrazione, la quale, preso atto dell’insistenza dell’impianto in zona sensibile, ha inibito le relative opere di modifica.
8. - Le illustrate considerazioni di ordine sostanziale consentono di disattendere la censura di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
In proposito, è dirimente osservare che, avuto riguardo alla pacifica localizzazione dell’impianto in area “sensibile” e all’assenza di un piano di delocalizzazione da parte della Società ricorrente, il provvedimento impugnato presenta tutti gli estremi dell’atto dovuto, con la conseguenza che il dedotto vizio assume carattere non invalidante, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2 della legge n. 241/1990, posto che il provvedimento finale avrebbe comunque avuto identico tenore contenutistico (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, cit., n. 238/2020).
9. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
10. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO