Articolo 21 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Articolo 17 bisArticolo 22
Versione
20 gennaio 1987
Art. 21. Stato di previsione della spesa e rendiconti 1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento e' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'articolo 20.
3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che e' comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.
4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio e' trasmesso alla Corte dei conti.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1987