Ordinanza collegiale 4 marzo 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Decreto cautelare 23 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01764/2025REG.PROV.COLL.
N. 07036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7036 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, nella sua qualità di genitore unico affidatario e caregiver del figlio minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Antolino e Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio eletto presso lo studio IS IN in Roma, viale delle Milizie, n.34;
l’ATS della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, n. 1618/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dell’ATS della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ATS della Città Metropolitana di Milano, con il provvedimento del 5 giugno 2023, notificato ai ricorrenti a mezzo pec , ha respinto l’istanza del signor -OMISSIS-, in qualità di caregiver del figlio minore -OMISSIS-, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3; portante, detta istanza, oltre al ripristino del beneficio, in ragione della necessità del giovane di sottoporsi a trattamenti programmati e prolungati fuori regione, la richiesta di prosecuzione della fruizione del beneficio, in quanto residente in Lombardia, della misura B1 (istituita, con delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS-/2016), rinnovata annualmente e consecutivamente con successive delibere.
1.1. Tale beneficio economico era stato concesso al signor -OMISSIS-, in detta qualità di caregiver dal 2017, rinnovato come detto anche negli anni successivi fino al 2022; anno in cui la Misura era stata sospesa perché, il signor -OMISSIS-, per poter proseguire – in maniera piena - la terapia ABA domiciliare al figlio, in precedenza iniziata a titolo privato, ha spostato il domicilio del figlio minore dalla Lombardia in Campania.
1.2. Con il provvedimento - oggetto del gravame avanti al primo giudice - l’ATS Milano ha respinto tanto la richiesta di deroga quanto quella di rinnovo del beneficio economico, confermandone la sospensione in atto, sul rilievo che: «per l’accesso alla Misura B1 , sono valide le indicazioni previste nella predetta delibera n. -OMISSIS-/2022, là dove si prevede che decorsi novanta giorni fuori Regione , la Misura viene sospesa fino al rientro a domicilio della persona con gravissima disabilità». Ed ancora: «la deroga prevista nel provvedimento deliberativo è applicabile nei soli casi in cui vi è una preventiva prescrizione del medico specialista di specifiche terapie prolungate e programmate da effettuarsi fuori Regione, con indicazione della necessità e della durata prevista». Conclude la delibera evidenziando infine che: “dalla certificazione agli atti non risulta alcuna certificazione clinica che indichi la specificità della sede di erogazione”.
1.3. Avverso tale provvedimento la parte appellante ha proposto ricorso introduttivo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sostenendo che si sarebbe trattato di atti presupposti, nella parte in cui si prevedeva la sospensione della Misura B1 in caso di
allontanamento fuori regione per oltre 90 giorni; in ogni caso allegatamente contrari alla ratio essendi della legge n. 296/1990.
1.4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti veniva poi impugnata la nota regionale 4.5.2023, sul rilievo che, il trattamento A.B.A., sarebbe rientrato, in via esegetica, nei L.E.A, in base alle seguenti disposizioni normative e, precisamente, dell’artt. 1, comma 7, e 3 septies , commi 4 e 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, come avvalorato dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di SA (sezione III, sentenza n. 2129/2022).
1.5. Si sono costituite in giudizio sia la Regione Lombardia, sia l’Agenzia Tutela e Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione.
1.6. Con sentenza del 28 maggio 2024, n. 1618, il T.A.R. Lombardia ha accolto la domanda di annullamento ai fini del riesame, facendo salvo il riesercizio del potere ed ha respinto la domanda risarcitoria.
1.7. Avverso tale sentenza ha proposto appello la parte interessata e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.
1.8. Si sono costituite in giudizio anche nel presente grado le Amministrazioni intimate per resistere all’appello.
1.9. Con il decreto monocratico presidenziale 3557/2024 è stata respinta l’istanza cautelare provvisoria proposta dall’appellante.
1.10. La Sezione, con ordinanza 11 ottobre 2024 ha accolto l’appello cautelare, i sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., limitatamente alla trattazione del merito.
1.11. Infine, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Come esposto brevemente in narrativa, l’ATS Milano ha respinto, con gli atti gravati, tanto la richiesta di “deroga”, quanto quella di “rinnovo”, a mezzo delle quali il ricorrente intendeva ricevere – anche per il periodo di sospensione – il ripristino della Misura B1, quale contributo pecuniario che la Regione, come ricordato, riconosce al caregiver di disabili gravissimi: più in particolare, si contestavano tali atti nella parte in cui era prevista “la sospensione della Misura B1, nei casi di allontanamento fuori regione per oltre novanta giorni”.
2.1. L’appello non risulta fondato.
2.3. Con il primo motivo, l’odierna parte appellante, lamenta sostanzialmente l’error in iudicando, la violazione e la falsa applicazione della DGR n. XI /5791/2021 e della DGR XI / -OMISSIS-/2021, da parte della sentenza impugnata. Questa, nel premettere che le censure proposte, in primo grado, erano essenzialmente orientate a rimarcare il carattere doveroso della Misura richiesta all’ ATS, a fronte della sussistenza dei requisiti di legge allegatamente posseduti dall’interessato, in qualità di caregiver , evidenzia che tale circostanza avrebbe dovuto comportare, non un riesame a cui invece è pervenuto il primo giudice, bensì l’adeguamento, o meglio l’effetto conformativo della ordinanza n. 99/2024, nella quale sarebbero già stati individuati i principi da applicare in favore dell’appellante.
La sentenza impugnata, in estrema sintesi, avrebbe disatteso i canoni sanciti nella vista misura interinale.
5. Il motivo, per le ragioni che seguono, deve essere respinto, essendo sufficiente far richiamo al carattere interinale della misura cautelare disposta con la citata ordinanza n. 99/2024; nel senso che, l’effetto conformativo, invocato dall’appellante, avrebbe ben potuto esser coltivato con riguardo all’esecuzione della ordinanza stessa e, limitatamente alla sua permanenza in vigore; non già, con riguardo alla sentenza gravata, proprio per la natura provvisoria del giudizio cautelare che, come sovente si evidenzia nell’esordio di molte ordinanze “impregiudicato resta l’esame del merito della controversia”. È vero che la citata pronuncia, emessa nel giudizio cautelare, aveva accolto – al fine del riesame - l’appello cautelare proposto dal ricorrente, oltre che per la sollecita fissazione del merito della causa, ma la fase del merito supera in ogni caso l’esame della controversia già esaminata nella camera di consiglio cautelare.
5.1. Questa conclusione, come si dirà esaminando il secondo articolato motivo di appello, è corretta, come si vedrà nell’esame della successiva censura, scandagliata alla luce del quadro normativo di riferimento, oltre che dei caratteri e dei limiti che sottendono all’erogazione del contributo pecuniario a favore dei beneficiari, anche là dove vi sia stata, come nel caso che occupa, la variazione di domicilio. Né a distinte e opposte conclusioni conduce, poi, il rilievo formulato dall’appellante come profilo della medesima censura a mezzo del quale si insiste sull’ allegata violazione delle DD.GG.RR rispettivamente n. 5791/2021 e n. -OMISSIS-/2022, oltre che dell’art. 12 delle preleggi, sul presupposto che la preventiva attestazione della certificazione di uno specialista di branca, non sarebbe – a dire di parte ricorrente - requisito richiesto dai visti provvedimenti regionali.
5.2. Sul punto specifico è sufficiente, in contrario, rilevare che tale requisito risulta, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, espressamente previsto alla voce 2.1. al punto 11) all. B della richiamata DRG n. 5971/2021, là dove dispone, in particolare, che: “l’erogazione della Misura è sospesa, in caso di permanenza della persona con disabilità fuori regione oltre 90 giorni annuali”. Ed ancora: “il suddetto termine può essere derogato in caso di terapie specialistiche prolungate e programmate, da effettuarsi fuori Regione, purché certificate dallo specialista di branca che ne dichiara la necessità e la durata prevista. La deroga dei termini è autorizzata da Regione Lombardia previa valutazione del caso da parte della ATS territorialmente competente”.
5.3. Ne discende, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, che l ’autorizzazione preventiva configura, dunque, un presupposto necessario per il permanere del beneficio economico, la cui erogazione non può ragionevolmente prescindere da “doverose” procedure preventive di valutazione da parte degli organi tecnici espressamente individuati dalla infra indicata normativa di settore.
5.4. Il motivo deve essere, perciò, respinto.
6. Occorre ora procedere alla disamina del secondo e articolato motivo, in ordine alle censure dedotte con la seconda censura dell’originario ricorso in prime cure, a mezzo delle quali l’odierna parte appellante ha contestato, sotto distinti profili, il richiamato DGR, per contrarietà alla ratio della legge n. 296 del 2006, anche con riferimento alla violazione dell’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
6.1. Risulterebbe evidente, a giudizio dell’appellante, che il primo giudice ha scrutinato in maniera solo formale i motivi di ricorso, senza approfondire il profilo di censura in cui la parte ricorrente aveva con forza rilevato la stretta attinenza della misura invocata, ai livelli essenziali di assistenza.
6.2. Il motivo, per le ragioni che seguono, deve essere respinto.
6.3. Osserva, anzitutto, il Collegio che, in disparte la circostanza che il caregiver , proprio per ruolo ricoperto, avrebbe dovuto meglio chiarire - permanendo il domicilio in Lombardia – come avrebbe potuto contemperare tale funzione, di assistente al minore, con le esigenze lavorative (aspetto per la verità non documentato); deve in ogni caso essere ancora una volta ribadito che la invocata deroga, non rappresenta una misura “dovuta”, ma postula una questio facti che deve essere valutata caso per caso, come indica chiaramente l’utilizzo della locuzione verbale “può” a cui la normativa àncora il riconoscimento del permanere della Misura, là dove viene evidenziato che …”il trasferimento risulti necessitato da motivi di salute e, più precisamente, dall’esigenza temporanea di sottoporsi a trattamenti specialistici non fruibili nella regione di residenza”.
6.4. La deroga risulta, in ogni caso, ragionevole e coerente con la gestione regionale del contributo, nonché a fortiori con la sua ratio di facilitare la permanenza del disabile al proprio domicilio (lombardo), anziché in strutture residenziali o semi-residenziali presenti sul territorio.
6.5. Analogamente, risulta maggiormente evidente tale finalità, di giustificare il permanere del contributo economico nei limitati casi in cui la variazione di residenza e, dunque, lo spostamento del paziente al di fuori del territorio regionale solo a fronte di una comprovata esigenza temporanea di sottoporre il minore a trattamenti specialistici , non fruibili nella Regione di residenza, non dimostrata pienamente nel caso che occupa.
6.6. D’altro canto, la certificazione che giustifica tale deroga non è illimitata nel tempo, dovendosi ritenere valida per l’annualità in corso; ciò si evince dal dato che la Misura viene erogata sulla base annuale , così come del resto l’autorizzazione alla deroga.
6.7. Nel caso di specie, non risulta invero, che la parte appellante cautelare abbia comprovato tale ineludibile requisito che solo avrebbe potuto giustificare il permanere anche per le annualità in cui la Misura è stata sospesa. Né il signor -OMISSIS- ha comprovato di essersi rivolto a strutture pubbliche o private che praticano interventi assistenziali riconducibili al metodo ABA, in epoca anteriore al trasferimento del minore a Salerno: la diffida all’ATS, come risulta dalla data della diffida è difatti successiva alla variazione della residenza a Salerno.
7. L’appello principale deve dunque essere respinto.
8. La peculiarità e la novità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e del figlio minore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.