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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere
Consigliere rel.dr. Francesca Tritto ha pronunziato, all'udienza del 10/11/2025, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 8 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_3 Parte 1 Parte 2
rappresentati e difesi Parte 5 Parte 4 dall'Avv. Antonietta Pelella, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pagani al
Corso Padovano n.80;
-parti appellanti-
E
Controparte_1
[...] in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv. Annarita
Colantuono, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c.:
Email 1
-parte appellata-
OGGETTO: spettanze retributive - pagamento giornate festive infrasettimanali.
Appello avverso la sentenza n. 1188/2023, resa dal Tribunale di Salerno, in funzione di
G. L., pronunziata in data 13/07/2023;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.01.2024, le parti ricorrenti, premesso che erano dipendenti, a tempo indeterminato, dell' Parte 6 adivano il Tribunale di Salerno al fine di vedere riconosciuto il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, secondo quanto previsto dal CCNL di settore, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali, nel periodo dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2022.
Segnatamente, deducevano che: nell'espletamento della propria attività osservavano un orario settimanale di 36 ore, con turni rotativi nelle 24 ore, con prestazioni lavorative cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali;
a fronte delle prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, la resistente azienda ospedaliera non aveva riconosciuto ai ricorrenti né il riposo compensativo, né il compenso per lavoro straordinario. Più in paricolare esponevano i ricorrenti di aver prestato la propria attività in giorni festivi infrasettimanali per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2022; ( Parte_1 264 ore, Pt 2 174 ore, Parte 3 274 ore, Parte 4 192 ore, Pt 5 182 ore); che non avevano fruito del riposo compensativo, né della maggiorazione di cui all'art. 9 del
CCNL Integrativo Comparto Sanità del 07/04/1999, prevista anche dall'art. 29, co. 6,
CCNL Sanità del 21/05/2018; che la maggiorazione era pari al 30% per lo straordinario festivo e al 50% per lo straordinario festivo e notturno (art. 34, co. 8, del CCNL); chiedevano al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno di ingiungere alla resistente
Azienda il pagamento di quanto dovuto (€ 5.608,04 per Parte 1 , € 3.746,02 per Pt 2
€ 5.725,62 per Parte_3 € 4094,56 per Parte 4 ed € 3.915,58 per Pt 5 ), oltre accessori e spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 25/11/2022,
1' CP 1 confutava tutte le avverse deduzioni in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso. Ribadiva, che nel caso dei lavoratori resistenti, non sussistevano gli elementi richiesti dall'art. 9 del CCNL per l'attribuzione della maggiorazione de qua: il lavoratore deve essersi recato a lavoro in giorni specifici di festività infrasettimanali, in giorni diversi da quelli "ordinari”, deve essere turnista in quinta, non deve risultare in debito orario da compensare con le ore rese in più e presenza di surplus orario, presentazione entro trenta giorni di apposita domanda per il riposo compensativo o in alternativa per il pagamento dello straordinario. Per la resistente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni sopra citate era a carico dei lavoratori.
Con sentenza n. 1188/2023, pubblicata in data 13/07/2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L, rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronunzia i lavoratori proponevano appello con ricorso depositato telematicamente in data 05/01/2024 deducendo di avere espletato l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali e di avere diritto al relativo compenso, da calcolare con la maggiorazione indicata dal CCNL di comparto per lo straordinario.
In particolare, eccepivano che l'art. 9, comma 1, del CCNL Integrativo del 07/04/1999 stabiliva che: "ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995
e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Tale disposizione è stata confermata dal successivo CCNL Sanità del 21/05/2018, il cui art. 29, comma 6, stabilisce che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". L'art. 34, comma 8, della contrattazione collettiva prevede la maggiorazione del 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e la maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/03/2025, l'Azienda appellata deduceva l'infondatezza del gravame ritendendo corretta la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, di cui chiedeva la conferma anche in questa sede.
All'udienza del 09/06/2025, svoltasi in presenza, i difensori discutevano la causa. In particolare, l'Avv. Pelella, difensore delle parti appellanti, chiedeva rinvio della causa al fine di modificare il petitum avendo l' CP_1 appellata provveduto ad un parziale pagamento della pretesa azionata. In accoglimento della richiesta formulata dalle parti la
Corte rinviava la causa all'udienza del 10/11/2025, data in cui la causa evniva decisaa a seguito di scambio di note ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dei lavoratori è fondato e va, quindi, accolto per le ragioni che seguono.
Diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, può essere evidenziato in via assorbente in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida" per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014;
Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014) che la S.C., successivamente alle sentenze richiamate dal primo giudice, è tornata ad occuparsi delle questioni in esame sia nel 2022 (cfr. Ord. n. 2006/2022 ed Ord. n. 23380/2022) che nel corso del 2023 e 2024
(cfr. Ord. nn. 20743/2023-24545/2024), con decisioni, da intendersi qui richiamate sotto il profilo motivazionale ex art. 118 disp. att. c.p.c., e che hanno condiviso punti sui quali insistono le difese della odierna appellante.
Con la decisione della S.C. n. 20743/2023, è stato affermato, in particolare ed in senso pienamente favorevole alle tesi attoree:
- che "la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» (art. 5)";
- che "il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva>>";
- che "in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui «< per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore>>";
- che “l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»>";
- che "infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del
CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo»>"; che, "all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità";
- che “la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13,
secondo cui per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
C 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore >>)";
- che, "quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal
CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista";
- che, "così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' CP_1 secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17)”;
- che inoltre "la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti";
- che "la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività";
- che "la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo";
- che non si può “estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo";
- che "viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa";
- che nemmeno "può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal
CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)"; che, in definitiva, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'uopo Cass. 24545/2024 ha ulteriormente sancito che "Ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del comparto della sanità pubblica del 20 settembre 2001, il dipendente che presta attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto di scegliere se beneficiare del riposo compensativo o della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, applicandosi, in caso di mancato esercizio della scelta nei termini fissati, la disciplina di cui all'art. 1287, comma 2, c.c. stante la natura alternativa della corrispondente obbligazione datoriale.".
Alla luce di quanto sopra esposto, le eccezioni dell'Azienda sono malposte sia in fatto
(giacché in realtà non è stato dimostrato che i lavoratori turnisti versassero in una effettiva e quantificata situazione di debito orario, senza considerare peraltro che, una volta che il lavoratore mette a disposizione le proprie energie, è cura del datore di lavoro avvalersene secondo i termini contrattuali), sia soprattutto ed appunto in diritto, giacché l'emolumento del quale si discute, pur commisurato con riferimento a quelli per lo straordinario, non è previsto per compensare l'effettuazione di lavoro straordinario, bensì il lavoro prestato in condizioni che comportano un sacrificio aggiuntivo per i dipendenti.
Del tutto irrilevante, in questo contesto, è anche la mancata presentazione di domande per il recupero, giacché è evidente che, trascorso il breve termine entro il quale tale recupero può servire al ristoro di maggiori energie spese, ha ragion d'essere il solo compenso economico. In altri termini, spettava invero al datore di lavoro verificare tempestivamente il rispetto del debito orario (per imporre al dipendente il completamento dell'intero orario di lavoro) e controllare sollecitamente altresì l'avvenuta formulazione o meno della opzione (consentendo entro un arco di tempo ragionevole la fruizione dei riposi compensativi eventualmente chiesti dal lavoratore o provvedendo alla loro programmazione), laddove le eccezioni mosse sul punto dalla Azienda risultano dunque tardive, in quanto la prestazione oggetto di lite è stata resa dall'appellante a partire dal gennaio 2017 in poi, e non risulta che all'epoca il datore di lavoro avesse contestato alcunché circa i presupposti di cui solo nel presente contenzioso la CP 1 eccepisce ora la insussistenza (surplus orario, opzione del lavoratore), con la conseguenza che, una volta appurata la mancata fruizione di fatto del riposo compensativo, la maggiore onerosità della prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali non può che essere remunerata mediante l'altra modalità rimasta, cioè il ristoro economico. Trattasi invero di un'obbligazione alternativa dal lato del creditore, per la quale peraltro il termine di 30 giorni, pure previsto dagli artt. 9 e 29 del CCNL più volte citati, non può essere inteso quale termine di decadenza o quale termine estintivo del diritto in danno del lavoratore, in mancanza di espressa previsione in tal senso ad opera della contrattazione collettiva.
Ai sensi dell'art. 1287, comma 2, cod. civ. "Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo" (cit. Cass. 24545/2024). Nel caso di specie, mancando la manifestazione di volontà del lavoratore, l' CP 1 avrebbe dovuto esercitare la propria facoltà di scelta, ma non lo ha fatto. Ne consegue che, in mancanza di espressa previsione di decadenza del lavoratore per difetto di opzione entro i 30 giorni di cui agli artt. 9 e 29 del CCNL, e risultando non più possibile la fruizione del riposo compensativo, spetta a parte appellata il compenso oggetto di lite per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dedotto in giudizio (peraltro, in ordine al quantum dovuto, si osserva che i parametri di calcolo adottati dal dipendente nel conteggio di parte - percentuale applicabile ex art. 34 del
CCNL, numero di giorni festivi infrasettimanali lavorati negli anni oggetto di causa - non sono stati confutati nemmeno specificamente dalla appellata).
E' appena il caso di rilevare, infine:
- che anche vasta parte della giurisprudenza di merito è orientata favorevolmente alla tesi dei lavoratori (cfr. C. app. Napoli sent. n. 3484/2023; C. app. Ancona sent. n. 216/2021
R.G.) anche altre Controparte 2 ed CP_1 si sono uniformate nello stesso senso;
- che anche l' CP_3, con recente parere versato in atti, ha dato atto che la nuova contrattazione collettiva è stata adesivamente aggiornata “a seguito della giurisprudenza consolidatasi nel tempo alla quale le comparto Parte 8 si eranoParte 7 già dovute adeguare", e ciò in riferimento “ad ogni turno programmato in giorno festivo infrasettimanale sia esso concorrente al debito orario mensile sia esso ulteriore rispetto al medesimo debito";
- che tale evoluzione si è avuta perfino nel diverso settore delle Regioni ed altri Enti locali, nel quale pure con il contratto del 16.11.2022 è stata prevista la c.d. "paga doppia" per il giorno festivo infrasettimanale in favore del personale turnista.
Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello è quindi fondato e va conseguentemente accolto, con condanna della appellata CP_1 al pagamento delle somme di € 5.608,04 per Parte_1 , € 3.746,02 per Pt 2 € 5.725,62 per Parte 3 €
4094,56 per Parte 4 ed € 3.915,58 per Pt 5 (somme la cui quantificazione può essere condivisa in mancanza di specifiche contestazioni di parte datoriale) a titolo di compenso per lavoro straordinario festivo oltre accessori di legge fino al soddisfo e con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della insussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto. Part Va tuttavia rilevato che nelle more del presente giudizio, 1' ha effettuato dei pagamenti parziali, come dichiarato dalle stesse parti appellanti con le note ex art. 127 ter c.p.c. e, pertanto, ha corrisposto a € 2.131,73, a Parte 5 Parte 3
€ 2.372,50, a Parte 1 € 1.614,85, a Parte 2 € 2.842,74
e a Parte 4 € 1.400,00.
L'appellata va, pertanto, condannata al pagamento delle somme come rivendicate dagli appellanti, decurtate di quanto già corrisposto come sopra indicato.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, calcolate in base al maggiore importo e aumentate del 30% per ogni ulteriore ricorrente, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore anticipante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 05/01/2024 da
Parte 1 وParte 2 Parte 3
, Parte 5 nei confronti di Parte 4 E
Controparte_4
[...] avverso la sentenza n. 1188/2023 pubblicata in data 13.07.2023 dal Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
di Controparte_1
CP 4 al pagamento della somma di:
-€ 3.992,00 in favore di Parte 1
-€ 903,00 in favore di Parte 2
-€ 3.593,00 in favore di Parte 3
-€ 2.695,00 in favore di Parte 4
-€ 1.543,00 in favore di Parte 5
oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la Parte 10 alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado, liquidate in € 2.811,60 per il primo grado di giudizio e in € 3207,60 per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché
IVA e CNA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, il 10/11/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere
Consigliere rel.dr. Francesca Tritto ha pronunziato, all'udienza del 10/11/2025, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 8 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_3 Parte 1 Parte 2
rappresentati e difesi Parte 5 Parte 4 dall'Avv. Antonietta Pelella, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pagani al
Corso Padovano n.80;
-parti appellanti-
E
Controparte_1
[...] in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv. Annarita
Colantuono, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c.:
Email 1
-parte appellata-
OGGETTO: spettanze retributive - pagamento giornate festive infrasettimanali.
Appello avverso la sentenza n. 1188/2023, resa dal Tribunale di Salerno, in funzione di
G. L., pronunziata in data 13/07/2023;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.01.2024, le parti ricorrenti, premesso che erano dipendenti, a tempo indeterminato, dell' Parte 6 adivano il Tribunale di Salerno al fine di vedere riconosciuto il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, secondo quanto previsto dal CCNL di settore, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali, nel periodo dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2022.
Segnatamente, deducevano che: nell'espletamento della propria attività osservavano un orario settimanale di 36 ore, con turni rotativi nelle 24 ore, con prestazioni lavorative cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali;
a fronte delle prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, la resistente azienda ospedaliera non aveva riconosciuto ai ricorrenti né il riposo compensativo, né il compenso per lavoro straordinario. Più in paricolare esponevano i ricorrenti di aver prestato la propria attività in giorni festivi infrasettimanali per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2022; ( Parte_1 264 ore, Pt 2 174 ore, Parte 3 274 ore, Parte 4 192 ore, Pt 5 182 ore); che non avevano fruito del riposo compensativo, né della maggiorazione di cui all'art. 9 del
CCNL Integrativo Comparto Sanità del 07/04/1999, prevista anche dall'art. 29, co. 6,
CCNL Sanità del 21/05/2018; che la maggiorazione era pari al 30% per lo straordinario festivo e al 50% per lo straordinario festivo e notturno (art. 34, co. 8, del CCNL); chiedevano al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno di ingiungere alla resistente
Azienda il pagamento di quanto dovuto (€ 5.608,04 per Parte 1 , € 3.746,02 per Pt 2
€ 5.725,62 per Parte_3 € 4094,56 per Parte 4 ed € 3.915,58 per Pt 5 ), oltre accessori e spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 25/11/2022,
1' CP 1 confutava tutte le avverse deduzioni in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso. Ribadiva, che nel caso dei lavoratori resistenti, non sussistevano gli elementi richiesti dall'art. 9 del CCNL per l'attribuzione della maggiorazione de qua: il lavoratore deve essersi recato a lavoro in giorni specifici di festività infrasettimanali, in giorni diversi da quelli "ordinari”, deve essere turnista in quinta, non deve risultare in debito orario da compensare con le ore rese in più e presenza di surplus orario, presentazione entro trenta giorni di apposita domanda per il riposo compensativo o in alternativa per il pagamento dello straordinario. Per la resistente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni sopra citate era a carico dei lavoratori.
Con sentenza n. 1188/2023, pubblicata in data 13/07/2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L, rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronunzia i lavoratori proponevano appello con ricorso depositato telematicamente in data 05/01/2024 deducendo di avere espletato l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali e di avere diritto al relativo compenso, da calcolare con la maggiorazione indicata dal CCNL di comparto per lo straordinario.
In particolare, eccepivano che l'art. 9, comma 1, del CCNL Integrativo del 07/04/1999 stabiliva che: "ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995
e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Tale disposizione è stata confermata dal successivo CCNL Sanità del 21/05/2018, il cui art. 29, comma 6, stabilisce che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". L'art. 34, comma 8, della contrattazione collettiva prevede la maggiorazione del 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e la maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/03/2025, l'Azienda appellata deduceva l'infondatezza del gravame ritendendo corretta la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, di cui chiedeva la conferma anche in questa sede.
All'udienza del 09/06/2025, svoltasi in presenza, i difensori discutevano la causa. In particolare, l'Avv. Pelella, difensore delle parti appellanti, chiedeva rinvio della causa al fine di modificare il petitum avendo l' CP_1 appellata provveduto ad un parziale pagamento della pretesa azionata. In accoglimento della richiesta formulata dalle parti la
Corte rinviava la causa all'udienza del 10/11/2025, data in cui la causa evniva decisaa a seguito di scambio di note ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dei lavoratori è fondato e va, quindi, accolto per le ragioni che seguono.
Diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, può essere evidenziato in via assorbente in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida" per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014;
Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014) che la S.C., successivamente alle sentenze richiamate dal primo giudice, è tornata ad occuparsi delle questioni in esame sia nel 2022 (cfr. Ord. n. 2006/2022 ed Ord. n. 23380/2022) che nel corso del 2023 e 2024
(cfr. Ord. nn. 20743/2023-24545/2024), con decisioni, da intendersi qui richiamate sotto il profilo motivazionale ex art. 118 disp. att. c.p.c., e che hanno condiviso punti sui quali insistono le difese della odierna appellante.
Con la decisione della S.C. n. 20743/2023, è stato affermato, in particolare ed in senso pienamente favorevole alle tesi attoree:
- che "la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» (art. 5)";
- che "il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva>>";
- che "in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui «< per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore>>";
- che “l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»>";
- che "infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del
CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo»>"; che, "all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità";
- che “la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13,
secondo cui per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
C 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore >>)";
- che, "quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal
CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista";
- che, "così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' CP_1 secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17)”;
- che inoltre "la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti";
- che "la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività";
- che "la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo";
- che non si può “estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo";
- che "viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa";
- che nemmeno "può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal
CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)"; che, in definitiva, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'uopo Cass. 24545/2024 ha ulteriormente sancito che "Ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del comparto della sanità pubblica del 20 settembre 2001, il dipendente che presta attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto di scegliere se beneficiare del riposo compensativo o della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, applicandosi, in caso di mancato esercizio della scelta nei termini fissati, la disciplina di cui all'art. 1287, comma 2, c.c. stante la natura alternativa della corrispondente obbligazione datoriale.".
Alla luce di quanto sopra esposto, le eccezioni dell'Azienda sono malposte sia in fatto
(giacché in realtà non è stato dimostrato che i lavoratori turnisti versassero in una effettiva e quantificata situazione di debito orario, senza considerare peraltro che, una volta che il lavoratore mette a disposizione le proprie energie, è cura del datore di lavoro avvalersene secondo i termini contrattuali), sia soprattutto ed appunto in diritto, giacché l'emolumento del quale si discute, pur commisurato con riferimento a quelli per lo straordinario, non è previsto per compensare l'effettuazione di lavoro straordinario, bensì il lavoro prestato in condizioni che comportano un sacrificio aggiuntivo per i dipendenti.
Del tutto irrilevante, in questo contesto, è anche la mancata presentazione di domande per il recupero, giacché è evidente che, trascorso il breve termine entro il quale tale recupero può servire al ristoro di maggiori energie spese, ha ragion d'essere il solo compenso economico. In altri termini, spettava invero al datore di lavoro verificare tempestivamente il rispetto del debito orario (per imporre al dipendente il completamento dell'intero orario di lavoro) e controllare sollecitamente altresì l'avvenuta formulazione o meno della opzione (consentendo entro un arco di tempo ragionevole la fruizione dei riposi compensativi eventualmente chiesti dal lavoratore o provvedendo alla loro programmazione), laddove le eccezioni mosse sul punto dalla Azienda risultano dunque tardive, in quanto la prestazione oggetto di lite è stata resa dall'appellante a partire dal gennaio 2017 in poi, e non risulta che all'epoca il datore di lavoro avesse contestato alcunché circa i presupposti di cui solo nel presente contenzioso la CP 1 eccepisce ora la insussistenza (surplus orario, opzione del lavoratore), con la conseguenza che, una volta appurata la mancata fruizione di fatto del riposo compensativo, la maggiore onerosità della prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali non può che essere remunerata mediante l'altra modalità rimasta, cioè il ristoro economico. Trattasi invero di un'obbligazione alternativa dal lato del creditore, per la quale peraltro il termine di 30 giorni, pure previsto dagli artt. 9 e 29 del CCNL più volte citati, non può essere inteso quale termine di decadenza o quale termine estintivo del diritto in danno del lavoratore, in mancanza di espressa previsione in tal senso ad opera della contrattazione collettiva.
Ai sensi dell'art. 1287, comma 2, cod. civ. "Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo" (cit. Cass. 24545/2024). Nel caso di specie, mancando la manifestazione di volontà del lavoratore, l' CP 1 avrebbe dovuto esercitare la propria facoltà di scelta, ma non lo ha fatto. Ne consegue che, in mancanza di espressa previsione di decadenza del lavoratore per difetto di opzione entro i 30 giorni di cui agli artt. 9 e 29 del CCNL, e risultando non più possibile la fruizione del riposo compensativo, spetta a parte appellata il compenso oggetto di lite per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dedotto in giudizio (peraltro, in ordine al quantum dovuto, si osserva che i parametri di calcolo adottati dal dipendente nel conteggio di parte - percentuale applicabile ex art. 34 del
CCNL, numero di giorni festivi infrasettimanali lavorati negli anni oggetto di causa - non sono stati confutati nemmeno specificamente dalla appellata).
E' appena il caso di rilevare, infine:
- che anche vasta parte della giurisprudenza di merito è orientata favorevolmente alla tesi dei lavoratori (cfr. C. app. Napoli sent. n. 3484/2023; C. app. Ancona sent. n. 216/2021
R.G.) anche altre Controparte 2 ed CP_1 si sono uniformate nello stesso senso;
- che anche l' CP_3, con recente parere versato in atti, ha dato atto che la nuova contrattazione collettiva è stata adesivamente aggiornata “a seguito della giurisprudenza consolidatasi nel tempo alla quale le comparto Parte 8 si eranoParte 7 già dovute adeguare", e ciò in riferimento “ad ogni turno programmato in giorno festivo infrasettimanale sia esso concorrente al debito orario mensile sia esso ulteriore rispetto al medesimo debito";
- che tale evoluzione si è avuta perfino nel diverso settore delle Regioni ed altri Enti locali, nel quale pure con il contratto del 16.11.2022 è stata prevista la c.d. "paga doppia" per il giorno festivo infrasettimanale in favore del personale turnista.
Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello è quindi fondato e va conseguentemente accolto, con condanna della appellata CP_1 al pagamento delle somme di € 5.608,04 per Parte_1 , € 3.746,02 per Pt 2 € 5.725,62 per Parte 3 €
4094,56 per Parte 4 ed € 3.915,58 per Pt 5 (somme la cui quantificazione può essere condivisa in mancanza di specifiche contestazioni di parte datoriale) a titolo di compenso per lavoro straordinario festivo oltre accessori di legge fino al soddisfo e con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della insussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto. Part Va tuttavia rilevato che nelle more del presente giudizio, 1' ha effettuato dei pagamenti parziali, come dichiarato dalle stesse parti appellanti con le note ex art. 127 ter c.p.c. e, pertanto, ha corrisposto a € 2.131,73, a Parte 5 Parte 3
€ 2.372,50, a Parte 1 € 1.614,85, a Parte 2 € 2.842,74
e a Parte 4 € 1.400,00.
L'appellata va, pertanto, condannata al pagamento delle somme come rivendicate dagli appellanti, decurtate di quanto già corrisposto come sopra indicato.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, calcolate in base al maggiore importo e aumentate del 30% per ogni ulteriore ricorrente, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore anticipante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 05/01/2024 da
Parte 1 وParte 2 Parte 3
, Parte 5 nei confronti di Parte 4 E
Controparte_4
[...] avverso la sentenza n. 1188/2023 pubblicata in data 13.07.2023 dal Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
di Controparte_1
CP 4 al pagamento della somma di:
-€ 3.992,00 in favore di Parte 1
-€ 903,00 in favore di Parte 2
-€ 3.593,00 in favore di Parte 3
-€ 2.695,00 in favore di Parte 4
-€ 1.543,00 in favore di Parte 5
oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la Parte 10 alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado, liquidate in € 2.811,60 per il primo grado di giudizio e in € 3207,60 per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché
IVA e CNA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, il 10/11/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano