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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 2235/2024
RE NA PU BBLICA TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2235/2024 promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CORTESE ANGELA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. AVERSA CP 1
ANGELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto, in data 28/6/2014, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli Per_1 e Persona 2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
"I) Essi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare ove meglio crederà la propria residenza.
II) I figli minori in affido condiviso abiteranno con la madre presso la casa coniugale sita in
Via Giorgio Basta n. 34. Il padre avrà diritto di frequentarli in esclusività sempre nel rispetto delle superiori esigenze dei minori e i coniugi concordano che egli potrà avere con sé i figli come segue:
1) il padre avrà il diritto di tenere con sé i figli a giorni alterni, preferibilmente di lunedì,
mercoledì, venerdì, per due ore al giorno;
2) i figli staranno esclusivamente col padre, anche dimorando con lui a settimane alterne dal sabato dopo l'uscita dalla scuola sino alla domenica sera;
3) durante le feste natalizie, il padre e la madre alterneranno il diritto di tenere con sé i figli sicché, ad anni alterni, l'uno li terrà con sé il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno e viceversa l'altra li terrà con sé la Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno: con tale regola i coniugi inizieranno le prossime festività 2024 alternando negli anni successivi;
4) durante le feste Pasquali i coniugi terranno con i figli minori alternativamente o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; 5) durante le ferie estive il padre avrà diritto di tenere con sé i figli che dimoreranno esclusivamente con lui per quindici giorni consecutivi, o nel mese di luglio o nel mese di agosto, previo avviso alla madre della località di destinazione.
III) II Pt 1 attualmente è privo di attività lavorativa stabile e quindi con ridotte disponibilità economiche, verserà nell'immediatezza la somma di €. 300,00 mensili per il mantenimento dei figli (€.150,00 ciascuno), mentre non appena inizierà una nuova attività
lavorativa più remunerata e stabile verserà la somma di €. 500,00 a figlio. Importi da versare direttamente alla madre. Saranno al 50% le spese mediche e sanitarie.
IV) Parte 1 riconosce che CP 1 gli ha prestato la somma di €.
10.000,00 -che ha ottenuto dai benefici previdenziali- per l'avviamento di una precedente attività lavorativa. Si obbliga a restituirla, a cadenze mensili a far data da gennaio 2025,
quando inizierà la nuova attività lavorativa sopra indicata.
V) Fatta salva la puntuale osservanza dei sopraindicati accordi, i coniugi dichiarano di aver tra loro risolto ogni altra questione economica e patrimoniale di qualunque genere e tipo e pertanto di rinunziare a qualsivoglia pretesa, economico-patrimoniale."
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte 1 nato a SPEZZANO
ALBANESE (CS) il 20/06/1977 e CP 1 nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 24 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento