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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5674 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11233/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 11233/2021 promossa da
già (c.f./p. i.v.a. Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Villanacci Gerardo, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Orzinuovi (BS), via Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Torresani attrice contro
Individuale(P.IVA: ), in persona dell'omonimo CP_1 CP_2 P.IVA_2 titolare Sig. (C.F.: ), con il patrocinio degli CP_2 C.F._1
Avv.ti Filippo Rondani, Paolo Grassi e Michele Guidugli, elettivamente domiciliata in Brescia, Via Carlo Cattaneo 25, presso l'Avv. Filippo Rondani convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositate in telematico per l'udienza del 03.07.2025.
1 Motivazione in fatto e in diritto
La presente motivazione viene redatta in conformità in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2462/2021- R.G. 6198/2021- questo Tribunale ingiungeva a (oggi il pagamento Parte_2 Parte_1 in favore della ditta individuale dell'importo di € 38.267,48, oltre CP_2
IVA, interessi e spese, a titolo di somme dovute in esecuzione del contratto di fornitura di carburanti relativo all'impianto di distribuzione sito in Pistoia, via
Dalmazia, stipulato dalla ricorrente con in data 28.10.2009, nel Controparte_3 quale è subentrata per effetto di cessione di ramo Parte_2
d'azienda da parte di CP_3
A fondamento della suddetta pretesa creditoria, nello specifico avente ad oggetto importi dovuti dall'ingiunta per il periodo da marzo 2018 a maggio 2020 (data di riconsegna dell'impianto) calcolati sulla base dei criteri di cui all'accordo aziendale del 16.07.2014, aveva invocato la sentenza n. 20548/2019 con la CP_2 quale il Tribunale di Roma aveva condannato ad Parte_2 applicare nei rapporti con l'impresa individuale le predette CP_2 condizioni (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Avverso il titolo monitorio proponeva opposizione Parte_2 premettendo che:
- in data 12.01.2017 aveva acquisito il ramo d'azienda Parte_2 di che comprendeva anche l'impianto di distribuzione di Controparte_3 carburante sito in Pistoia, via Dalmazia, gestito dall'impresa individuale
[...]
; CP_2
2 - la stessa sebbene subentrata nel contratto di fornitura Parte_1 di carburanti e lubrificanti in essere tra la cedente e il gestore, non sarebbe subentrata nella posizione contrattuale della cedente derivante dall'accordo collettivo aziendale del 16.07.2014 (che fa richiamo al precedente del 19.12.2011), in quanto non soggetto alla disciplina dell'art. 2558 c.c., bensì alla disciplina di cui all'art. 1, comma VI, del d.lgs. n. 32/1998 secondo il quale i rapporti economici tra i titolari di autorizzazioni, quale l'opponente, ed i gestori dei distributori di carburante, come l'opposta, devono essere regolamentati con accordi tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle parti, e al successivo art. 19, comma III, della L. n. 57/2001 secondo il quale, in conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n.
2790/1999, i rapporti economici fra i summenzionati soggetti (associazioni di categoria e titolari di autorizzazioni e concessioni) devono essere regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di “specifici accordi aziendali” stipulati tra
“ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori”;
- l'applicazione di detta ultima disciplina, in luogo di quella contenuta nell'art. 2558 c.c, consentirebbe a “ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione,
o fornitore” di concludere “con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori” accordi economici adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze, soprattutto nell'ipotesi in cui la trattativa si svolga a livello aziendale. Diversamente l'opponente sarebbe costretta ad applicare un regolamento negoziale completamente estraneo alle sue esigenze, che sono diverse da quelle della società completamente diversa Controparte_3 dalla Parte_2
- la clausola 5.1 del contratto di fornitura sottoscritto dal gestore e da
[...]
che stabilisce che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà Controparte_3 determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la
e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a CP_3 livello nazionale, valido al momento del rifornimento” deve essere interpretata, in
3 linea con il principio di limitata efficacia soggettiva sopra citato, a far tempo dalla cessione del ramo d'azienda solo con riferimento agli accordi collettivi stipulati dalla cessionaria stessa. La circostanza che non abbia Parte_1 concluso alcun accordo aziendale con le associazioni dei gestori non costituisce elemento da cui poter desumere l'obbligo per la stessa di applicare l'accordo collettivo sottoscritto dalla cedente;
- la mancata conclusione di un accordo tra e le Parte_1 associazioni dei gestori sarebbe determinata dalla condotta di queste ultime non conforme a correttezza e a buona fede, nella pretesa di confermare le medesime condizioni dell'accordo concluso con ma ingiustificate e per Controparte_3
Controparte_4
- l'accordo aziendale del 16.07.2014 prevede scadenza al 31 dicembre 2015. La clausola di ultrattività secondo cui l'efficacia sarebbe prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo è invalida perché contraria al principio della necessaria temporaneità delle obbligazioni e alla libertà negoziale della cessionaria, subentrata in un accordo che la stessa non ha sottoscritto, e “alla causa e funzione sociale dei contratti collettivi aziendali, la cui disciplina deve parametrarsi su una realtà socio-economica in continua evoluzione che non può certamente essere vanificata da termini di durata eccessivamente dilatati”;
- la mancanza di liquidità del credito asseritamente vantato dall'impresa individuale , non potendo essere dedotto da un mero calcolo CP_2 aritmetico, anche in relazione all'Ulteriore Sconto Variabile (c.d. quota fissa da parte dell'opposta), da quantificarsi “sulla base dell'erogato di ciascun Punto di
Vendita, distinto per tipologia di impianto” ovvero, nella specie Post Pay, Servito, con eventuale conguaglio successivo;
- l'irrilevanza e l'inutilizzabilità degli accertamenti di cui alla sentenza n.
20548/2019 del Tribunale di Roma in quanto non definitiva perché impugnata per difetto di competenza per territorio.
Tanto premesso l'attrice opponente chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto fosse dichiarato nullo e/o revocato e/o annullato.
4 Si costituiva in giudizio l'opposta precisando di gestire un impianto di distruzione di carburante sito in Pistoia, Via Dalmazia, già di proprietà di e Controparte_3 oggetto di cessione di azienda, con altri impianti di distribuzione di carburanti, a
(all'epoca in data 17.01.2017, Parte_1 Parte_2 in virtù di contratto di “cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” e contratto di “fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti” già stipulati con (docc.
1-2 fascicolo monitorio). Controparte_3
In merito ai motivi di opposizione, la convenuta deduceva che:
- alla data del ricorso monitorio la sentenza del Tribunale di Roma n.
20548/2019, su cui è fondato il decreto ingiuntivo opposto, era efficace ed esecutiva in quanto, sebbene appellata da la Corte Parte_3
d'Appello di Roma non ne aveva sospeso l'esecutività provvisoria (cfr. doc. 1 produzione di parte convenuta);
- in relazione al quantum richiesto, la citata sentenza del Tribunale di Roma aveva riconosciuto dovuti sia gli importi maturati a titolo di differenziali variabili, secondo le condizioni contenute nell'accordo del 2014, sia le c.d. quote fisse previste nell'accordo siglato nell'anno 2011, la cui applicazione è espressamente richiamata dall'accordo del 2014. Ai fini del calcolo delle somme dovute ed azionate con il decreto ingiuntivo, per le quote fisse i quantitativi di carburante venduti nei singoli anni risultano dalla documentazione estratta dal portale di e non modificabile dal gestore (cfr. doc. 2). Per quanto Parte_2 riguarda le c.d. quote variabili i calcoli risultano dalla relazione asseverata del
Rag. il quale ha utilizzato i medesimi criteri applicati dal CTU nominato nel Per_1 citato procedimento incardinato presso il Tribunale di Roma e riconosciuti come corretti dal Giudice nella citata sentenza;
- in data 28.10.2009 l'impresa individuale aveva sottoscritto con CP_2 un contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di Controparte_3 distribuzione dei prodotti petroliferi avente ad oggetto l'impianto di proprietà CP_3 sito in Pistoia, Via Dalmazia (cfr. doc.1 fascicolo monitorio);
5 - contestualmente tra le medesime parti, così come previsto dall'art. 1 comma 6
D.Lgs. 32/1998 e dagli accordi interprofessionali siglati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori e delle compagnie petrolifere, era stato sottoscritto un contratto di fornitura in esclusiva (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio);
- nell'anno 2017 (all'epoca Parte_1 Parte_2 aveva acquistato da il ramo d'azienda avente ad oggetto la Controparte_3 proprietà di svariati impianti di distribuzione carburanti, tra cui quello gestito dall'opposta, subentrando così, come si evince dalle comunicazioni inviate (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), in tutti i contratti in essere con i gestori che gestivano i singoli impianti, tra cui il contratto di cessione gratuita all'uso dell'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di fornitura esclusiva di carburanti e lubrificanti, ed ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato;
- alla data della cessione del ramo d'azienda, le condizioni economiche del rapporto di gestione e fornitura erano regolate dall'Accordo Aziendale sulla
Viabilità ordinaria della Rete Distribuzione Esso (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) stipulato il 16.07.2014 tra e i gestori. Controparte_3
- tale accordo aziendale prevede (art. 1) scadenza al 31 dicembre 2015, e precisa tuttavia che l'efficacia si intende prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo tra le parti, e il nuovo accordo non è stato stipulato;
- tuttavia, dopo il subentro applicava ai gestori condizioni Parte_1 economiche differenti e fortemente peggiorative rispetto a quelle applicate da
[...]
e previste dall'Accordo Aziendale del 2014, non corrispondendo le Controparte_3 quote fisse a periodicità trimestrale per le scadenze del 20.06.2018, 20.10.2018,
20.02.2019, 20.06.2019, 20.10.2019 e 20.02.2020 per € 22.200,00 (€ 3.700,00 x
6 quadrimestri), né i differenziali tra i prezzi di acquisto e vendita dei carburanti per € 16.067,48, oltre IVA, come da relazione asseverata dal Dott. (cfr. doc. 9 Per_1 fascicolo monitorio), redatta utilizzando i medesimi criteri utilizzati nella redazione della prima perizia e riconosciuti come corretti dapprima dal CTU nominato nel
6 giudizio avanti al Tribunale di Roma R.G. 36053/2018 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio) e, successivamente, dal Giudice nella Sentenza n. 20548/2029 emessa all'esito di tale giudizio.
Tanto premesso, la convenuta, chiedeva preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, in subordine la condanna di al pagamento della somma di € 38.267,48 o Parte_1 di quella diversa eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi ex
D.Lgs. 231/02 o legali ai sensi dell'art. 1284, c.c., nonché la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze.
All'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito la scrivente Giudice, subentrata al precedente magistrato assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni dapprima al 12.09.2024, poi differita al 03.07.2025, e in tale udienza tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La revoca del decreto ingiuntivo opposto e la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata in monitorio.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato pronunciato in forza dalla sentenza del
Tribunale di Roma n. 20548/2019, emessa nel giudizio intentato dall'impresa individuale nei confronti di oggi CP_2 Parte_2 [...]
nella qualità di cessionaria di ramo d'azienda da , Parte_1 CP_5 comprensivo della gestione dell'impianto di distribuzione sito in Pistoia, via
Dalmazia.
Con detta pronuncia è stata condannata ad applicare le Parte_1 condizioni economiche previste dall'accordo siglato da e le associazioni di CP_3 categoria dei gestori nel 16.07.2014 a tutte le forniture effettuate alla Ditta Tesi e
7 a corrispondere a quest'ultima l'importo complessivo di euro 20.586,01, quale somma dovuta in conseguenza della mancata applicazione delle condizioni economiche del predetto accordo.
E'incontestato, oltre che in atti documentato, che avverso la sentenza del tribunale capitolino ha proposto impugnazione Parte_1
Il procedimento di secondo è stato definito con sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 2058/2025 del 02.04.2025 che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma.
Per effetto della conseguente caducazione del titolo fondante il decreto ingiuntivo opposto, quest'ultimo deve essere revocato.
Nondimeno, si procederà ad esaminare nel merito la domanda di parte attrice, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio (Cass. 7020/2019).
Ebbene, è pacifico che sia subentrata, per cessione di Parte_1 ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente aveva Controparte_3 stipulato il 28.10.2009 con il gestore . CP_2
Peraltro, anche nella comunicazione di cessione del ramo d'azienda trasmessa ai gestori del 13.01.2017 e sottoscritta sia da che dall'opponente Controparte_3 si riconosceva esplicitamente che, all'avveramento di determinate condizioni sospensive, i contratti relativi a ciascun punto vendita (cessione gratuita, fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti e “ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato”), “dovranno intendersi automaticamente trasferiti alla società che subentrerà nella medesima Parte_2 posizione giuridica della assumendo l'obbligo di adempierli nei Controparte_3 medesimi termini e condizioni in essere a tale data” (cfr. doc. 3 e 4 fascicolo monitorio).
8 All'epoca della cessione le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e l'impresa individuale , secondo quanto Controparte_3 CP_2 prescritto dall'art. 1, comma VI, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001, oltre che dalle previsioni contrattuali, erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16.07.2014 tra e le Controparte_3 associazioni rappresentative dei gestori, avente scadenza al 31 dicembre 2015, ma efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
L'art.
5.1 del contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti, infatti, prevede che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di CP_3 categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento”.
E' pacifico, altresì, che la società cessionaria non abbia applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo del 16.07.2014 (che a sua volta richiamava l'accordo del 19.12.2011), e non abbia quindi riconosciuto al gestore né lo sconto unico sul prezzo di approvvigionamento nella misura concordata collettivamente, né lo sconto variabile da liquidarsi in rate fisse quadrimestrali salvo conguaglio.
Posto che dal tenore dell'art. 2558 c.c. non possono evincersi elementi da cui desumere che tale norma non si applichi anche all'Accordo Aziendale siglato il
16.07.2014, trattandosi di un contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda, in ogni caso il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti e l'Accordo Aziendale è espressamente affermato nel contratto stesso.
E' certo che nella fattispecie in esame la cessionaria sia Parte_1 subentrata nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al gestore e che
è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale
9 concluso da con le associazioni di categoria e valido al Controparte_3 momento del rifornimento.
Non vi è dubbio, inoltre, che alla data in cui la cessione del ramo d'azienda l'accordo collettivo 16.07.2014, scaduto il 31.12.2015 e ancora non rinnovato, continuasse a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo), inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale (in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale è volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori.
Irrilevanti si giudicano le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario, subentrato volontariamente e consapevolmente nel rapporto di fornitura, e le difficoltà che avrebbe incontrato nelle Parte_1 trattative con le associazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
Infine, si rileva che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, non si perverrebbe ad una differente conclusione in ordine alla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni.
L'art. 1 d.lgs. 32/98 e l'art. 19 L. 57/2001 sanciscono, infatti, l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del
10 carburante, e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), attribuendo al contenuto di tali accordi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti.
Ciò in attuazione della finalità generale dell'intervento normativo, volto ad
“assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti”.
Se si accreditasse la tesi dell'opponente secondo cui la cessione di ramo d'azienda porrebbe nel nulla l'accordo collettivo e legittimerebbe il cessionario, che non abbia concluso accordo collettivo e fino a quando non lo stipuli, a sottrarsi alla disciplina fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e, quindi, a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, sarebbe vanificata la finalità della normativa.
Ed invero, il margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe con l'essere rimesso alla volontà del cessionario o ad accordi individuali.
In definitiva, si reputa che sia tenuta ad applicare nei Parte_1 rapporti con l'impresa individuale l'accordo collettivo del CP_2
16.07.2014 e, quindi, riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, l'“ulteriore sconto variabile”, che nell'art. 2 dell'accordo collettivo
19.12.2011, richiamato e confermato dall'accordo collettivo 16.07.2014, viene definito come “elemento integrante degli aspetti economici relativi al rapporto di gestione”, da applicare “sulla base dell'erogato da ciascun Punto di Vendita, distinto per tipologia di impianto”, è determinato con riferimento agli impianti post- pay, quale quello gestito dall'opposta, in “€/mc 111,04 su primi 100 metri cubi ritirati nel corso dell'anno solare” a partire dall'01.01.2012 e, quindi, in €
11 11.100,00 annui in tre rate di € 3.700,00 ciascuna da liquidarsi, alla scadenza del
20 febbraio, 20 giugno e 20 ottobre di ciascun anno, tramite “l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno”.
In punto di liquidazione, l'opposta ha chiesto che lo sconto variabile sia quantificato nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 maturate e non accreditate (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi, per complessivi € 22.200,00, riferiti alle scadenze del 20.06.2018, 20.10.2018,
20.02.2019, 20.06.2019, 20.10.2019 e 20.02.2020.
A tale calcolo, effettuato secondo i criteri dettati dall'accordo collettivo,
l'opponente ha opposto contestazioni del tutto generiche in ordine a circostanze di cui, in qualità di proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del gestore, ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza, quali la tipologia di impianto gestito, se post-pay o servito, le quantità di carburante ritirate dal gestore annualmente se superiori o inferiori al quantitativo di 100 metri cubi per il quale lo sconto variabile è concordato: sarebbe stato suo onere formulare contestazioni specifiche anche eventualmente in ordine alla eventuale sussistenza dei presupposti di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta a corrispondere, ma che non ha corrisposto.
In ordine alla domanda di pagamento delle somme dovute a titolo di sconto unico di gestione, che secondo l'art. 4 dell'accordo collettivo del 16.07.2014 sono calcolati per l'impianto self service in €/mc 36,50 al netto di IVA e per l'impianto servito in €/mc 45,00, al netto dell'IVA si basa sui calcoli di cui alla perizia redatta dal perito di parte Rag. (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio) il quale Persona_2 ha quantificato in complessivi € 16.067,48 oltre IVA (di cui € 9.998,50 per il periodo marzo-dicembre 2018, € 6.129,02 per il periodo gennaio-dicembre 2019 ed € -60,04 per il periodo gennaio-febbraio2020) il margine differenziale non corrisposto al gestore.
12 Tale credito è provato anche nel quantum tenuto conto, da un lato, del fatto che la perizia del consulente di parte è stata redatta esaminando la documentazione fornita dal gestore e prodotta in giudizio ed applicando i medesimi criteri ritenuti corretti dal CTU Dott.ssa nominato nel procedimento tra le Persona_3 medesime parti promosso avanti al Tribunale di Roma dall'impresa individuale
RG 36053/18 per il pagamento delle somme relative al precedente CP_2 periodo maggio 2017-febbario 2018 (giudizio in cui la sentenza è stata appellata per difetto di competenza territoriale), e, dall'altro, che l'opponente non ha sollevato contestazioni in merito.
Alle superiori considerazioni, accertata la fondatezza del credito vantato dalla ditta individuale , deve essere condannata a CP_2 Parte_1 corrispondergli l'importo di € 38.267,48, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
L'infondatezza della domanda avanzata dalla parte convenuta ex art. 96
c.p.c.
Va rigettata la domanda avanzata dalla convenuta opposta ex art. 96 c.p.c., non reputandosi provata la temerarietà dell'azione intrapresa dall'attrice opponente.
Le spese di lite.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attrice opponente nella misura di due terzi e si liquidano, come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 tenendo conto della media complessità delle questioni trattate e della natura documentale della causa.
Si compensano tra le parti per la testante quota.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
13 - revoca il decreto ingiuntivo n. 2462/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 21/06/2021;
- condanna a pagare in favore della ditta individuale Parte_1 [...]
l'importo di € 38.267,48, oltre interessi dalle singole scadenze al CP_2 soddisfo;
- rigetta la domanda avanzata dalla ditta individuale ex art. 96 CP_2
c.p.c.;
- condanna a rifondere alla ditta individuale Parte_1 CP_2 le spese di lite nella misura di € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA come per legge;
-compensa tra le parti le spese di lite nella restante quota.
Così deciso in Brescia il 17.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
Alla stesura della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Marta Rancato,
Giudice di Pace in affiancamento.
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 11233/2021 promossa da
già (c.f./p. i.v.a. Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Villanacci Gerardo, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Orzinuovi (BS), via Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Torresani attrice contro
Individuale(P.IVA: ), in persona dell'omonimo CP_1 CP_2 P.IVA_2 titolare Sig. (C.F.: ), con il patrocinio degli CP_2 C.F._1
Avv.ti Filippo Rondani, Paolo Grassi e Michele Guidugli, elettivamente domiciliata in Brescia, Via Carlo Cattaneo 25, presso l'Avv. Filippo Rondani convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositate in telematico per l'udienza del 03.07.2025.
1 Motivazione in fatto e in diritto
La presente motivazione viene redatta in conformità in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2462/2021- R.G. 6198/2021- questo Tribunale ingiungeva a (oggi il pagamento Parte_2 Parte_1 in favore della ditta individuale dell'importo di € 38.267,48, oltre CP_2
IVA, interessi e spese, a titolo di somme dovute in esecuzione del contratto di fornitura di carburanti relativo all'impianto di distribuzione sito in Pistoia, via
Dalmazia, stipulato dalla ricorrente con in data 28.10.2009, nel Controparte_3 quale è subentrata per effetto di cessione di ramo Parte_2
d'azienda da parte di CP_3
A fondamento della suddetta pretesa creditoria, nello specifico avente ad oggetto importi dovuti dall'ingiunta per il periodo da marzo 2018 a maggio 2020 (data di riconsegna dell'impianto) calcolati sulla base dei criteri di cui all'accordo aziendale del 16.07.2014, aveva invocato la sentenza n. 20548/2019 con la CP_2 quale il Tribunale di Roma aveva condannato ad Parte_2 applicare nei rapporti con l'impresa individuale le predette CP_2 condizioni (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Avverso il titolo monitorio proponeva opposizione Parte_2 premettendo che:
- in data 12.01.2017 aveva acquisito il ramo d'azienda Parte_2 di che comprendeva anche l'impianto di distribuzione di Controparte_3 carburante sito in Pistoia, via Dalmazia, gestito dall'impresa individuale
[...]
; CP_2
2 - la stessa sebbene subentrata nel contratto di fornitura Parte_1 di carburanti e lubrificanti in essere tra la cedente e il gestore, non sarebbe subentrata nella posizione contrattuale della cedente derivante dall'accordo collettivo aziendale del 16.07.2014 (che fa richiamo al precedente del 19.12.2011), in quanto non soggetto alla disciplina dell'art. 2558 c.c., bensì alla disciplina di cui all'art. 1, comma VI, del d.lgs. n. 32/1998 secondo il quale i rapporti economici tra i titolari di autorizzazioni, quale l'opponente, ed i gestori dei distributori di carburante, come l'opposta, devono essere regolamentati con accordi tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle parti, e al successivo art. 19, comma III, della L. n. 57/2001 secondo il quale, in conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n.
2790/1999, i rapporti economici fra i summenzionati soggetti (associazioni di categoria e titolari di autorizzazioni e concessioni) devono essere regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di “specifici accordi aziendali” stipulati tra
“ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori”;
- l'applicazione di detta ultima disciplina, in luogo di quella contenuta nell'art. 2558 c.c, consentirebbe a “ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione,
o fornitore” di concludere “con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori” accordi economici adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze, soprattutto nell'ipotesi in cui la trattativa si svolga a livello aziendale. Diversamente l'opponente sarebbe costretta ad applicare un regolamento negoziale completamente estraneo alle sue esigenze, che sono diverse da quelle della società completamente diversa Controparte_3 dalla Parte_2
- la clausola 5.1 del contratto di fornitura sottoscritto dal gestore e da
[...]
che stabilisce che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà Controparte_3 determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la
e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a CP_3 livello nazionale, valido al momento del rifornimento” deve essere interpretata, in
3 linea con il principio di limitata efficacia soggettiva sopra citato, a far tempo dalla cessione del ramo d'azienda solo con riferimento agli accordi collettivi stipulati dalla cessionaria stessa. La circostanza che non abbia Parte_1 concluso alcun accordo aziendale con le associazioni dei gestori non costituisce elemento da cui poter desumere l'obbligo per la stessa di applicare l'accordo collettivo sottoscritto dalla cedente;
- la mancata conclusione di un accordo tra e le Parte_1 associazioni dei gestori sarebbe determinata dalla condotta di queste ultime non conforme a correttezza e a buona fede, nella pretesa di confermare le medesime condizioni dell'accordo concluso con ma ingiustificate e per Controparte_3
Controparte_4
- l'accordo aziendale del 16.07.2014 prevede scadenza al 31 dicembre 2015. La clausola di ultrattività secondo cui l'efficacia sarebbe prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo è invalida perché contraria al principio della necessaria temporaneità delle obbligazioni e alla libertà negoziale della cessionaria, subentrata in un accordo che la stessa non ha sottoscritto, e “alla causa e funzione sociale dei contratti collettivi aziendali, la cui disciplina deve parametrarsi su una realtà socio-economica in continua evoluzione che non può certamente essere vanificata da termini di durata eccessivamente dilatati”;
- la mancanza di liquidità del credito asseritamente vantato dall'impresa individuale , non potendo essere dedotto da un mero calcolo CP_2 aritmetico, anche in relazione all'Ulteriore Sconto Variabile (c.d. quota fissa da parte dell'opposta), da quantificarsi “sulla base dell'erogato di ciascun Punto di
Vendita, distinto per tipologia di impianto” ovvero, nella specie Post Pay, Servito, con eventuale conguaglio successivo;
- l'irrilevanza e l'inutilizzabilità degli accertamenti di cui alla sentenza n.
20548/2019 del Tribunale di Roma in quanto non definitiva perché impugnata per difetto di competenza per territorio.
Tanto premesso l'attrice opponente chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto fosse dichiarato nullo e/o revocato e/o annullato.
4 Si costituiva in giudizio l'opposta precisando di gestire un impianto di distruzione di carburante sito in Pistoia, Via Dalmazia, già di proprietà di e Controparte_3 oggetto di cessione di azienda, con altri impianti di distribuzione di carburanti, a
(all'epoca in data 17.01.2017, Parte_1 Parte_2 in virtù di contratto di “cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” e contratto di “fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti” già stipulati con (docc.
1-2 fascicolo monitorio). Controparte_3
In merito ai motivi di opposizione, la convenuta deduceva che:
- alla data del ricorso monitorio la sentenza del Tribunale di Roma n.
20548/2019, su cui è fondato il decreto ingiuntivo opposto, era efficace ed esecutiva in quanto, sebbene appellata da la Corte Parte_3
d'Appello di Roma non ne aveva sospeso l'esecutività provvisoria (cfr. doc. 1 produzione di parte convenuta);
- in relazione al quantum richiesto, la citata sentenza del Tribunale di Roma aveva riconosciuto dovuti sia gli importi maturati a titolo di differenziali variabili, secondo le condizioni contenute nell'accordo del 2014, sia le c.d. quote fisse previste nell'accordo siglato nell'anno 2011, la cui applicazione è espressamente richiamata dall'accordo del 2014. Ai fini del calcolo delle somme dovute ed azionate con il decreto ingiuntivo, per le quote fisse i quantitativi di carburante venduti nei singoli anni risultano dalla documentazione estratta dal portale di e non modificabile dal gestore (cfr. doc. 2). Per quanto Parte_2 riguarda le c.d. quote variabili i calcoli risultano dalla relazione asseverata del
Rag. il quale ha utilizzato i medesimi criteri applicati dal CTU nominato nel Per_1 citato procedimento incardinato presso il Tribunale di Roma e riconosciuti come corretti dal Giudice nella citata sentenza;
- in data 28.10.2009 l'impresa individuale aveva sottoscritto con CP_2 un contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di Controparte_3 distribuzione dei prodotti petroliferi avente ad oggetto l'impianto di proprietà CP_3 sito in Pistoia, Via Dalmazia (cfr. doc.1 fascicolo monitorio);
5 - contestualmente tra le medesime parti, così come previsto dall'art. 1 comma 6
D.Lgs. 32/1998 e dagli accordi interprofessionali siglati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori e delle compagnie petrolifere, era stato sottoscritto un contratto di fornitura in esclusiva (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio);
- nell'anno 2017 (all'epoca Parte_1 Parte_2 aveva acquistato da il ramo d'azienda avente ad oggetto la Controparte_3 proprietà di svariati impianti di distribuzione carburanti, tra cui quello gestito dall'opposta, subentrando così, come si evince dalle comunicazioni inviate (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), in tutti i contratti in essere con i gestori che gestivano i singoli impianti, tra cui il contratto di cessione gratuita all'uso dell'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di fornitura esclusiva di carburanti e lubrificanti, ed ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato;
- alla data della cessione del ramo d'azienda, le condizioni economiche del rapporto di gestione e fornitura erano regolate dall'Accordo Aziendale sulla
Viabilità ordinaria della Rete Distribuzione Esso (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) stipulato il 16.07.2014 tra e i gestori. Controparte_3
- tale accordo aziendale prevede (art. 1) scadenza al 31 dicembre 2015, e precisa tuttavia che l'efficacia si intende prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo tra le parti, e il nuovo accordo non è stato stipulato;
- tuttavia, dopo il subentro applicava ai gestori condizioni Parte_1 economiche differenti e fortemente peggiorative rispetto a quelle applicate da
[...]
e previste dall'Accordo Aziendale del 2014, non corrispondendo le Controparte_3 quote fisse a periodicità trimestrale per le scadenze del 20.06.2018, 20.10.2018,
20.02.2019, 20.06.2019, 20.10.2019 e 20.02.2020 per € 22.200,00 (€ 3.700,00 x
6 quadrimestri), né i differenziali tra i prezzi di acquisto e vendita dei carburanti per € 16.067,48, oltre IVA, come da relazione asseverata dal Dott. (cfr. doc. 9 Per_1 fascicolo monitorio), redatta utilizzando i medesimi criteri utilizzati nella redazione della prima perizia e riconosciuti come corretti dapprima dal CTU nominato nel
6 giudizio avanti al Tribunale di Roma R.G. 36053/2018 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio) e, successivamente, dal Giudice nella Sentenza n. 20548/2029 emessa all'esito di tale giudizio.
Tanto premesso, la convenuta, chiedeva preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, in subordine la condanna di al pagamento della somma di € 38.267,48 o Parte_1 di quella diversa eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi ex
D.Lgs. 231/02 o legali ai sensi dell'art. 1284, c.c., nonché la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze.
All'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito la scrivente Giudice, subentrata al precedente magistrato assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni dapprima al 12.09.2024, poi differita al 03.07.2025, e in tale udienza tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La revoca del decreto ingiuntivo opposto e la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata in monitorio.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato pronunciato in forza dalla sentenza del
Tribunale di Roma n. 20548/2019, emessa nel giudizio intentato dall'impresa individuale nei confronti di oggi CP_2 Parte_2 [...]
nella qualità di cessionaria di ramo d'azienda da , Parte_1 CP_5 comprensivo della gestione dell'impianto di distribuzione sito in Pistoia, via
Dalmazia.
Con detta pronuncia è stata condannata ad applicare le Parte_1 condizioni economiche previste dall'accordo siglato da e le associazioni di CP_3 categoria dei gestori nel 16.07.2014 a tutte le forniture effettuate alla Ditta Tesi e
7 a corrispondere a quest'ultima l'importo complessivo di euro 20.586,01, quale somma dovuta in conseguenza della mancata applicazione delle condizioni economiche del predetto accordo.
E'incontestato, oltre che in atti documentato, che avverso la sentenza del tribunale capitolino ha proposto impugnazione Parte_1
Il procedimento di secondo è stato definito con sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 2058/2025 del 02.04.2025 che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma.
Per effetto della conseguente caducazione del titolo fondante il decreto ingiuntivo opposto, quest'ultimo deve essere revocato.
Nondimeno, si procederà ad esaminare nel merito la domanda di parte attrice, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio (Cass. 7020/2019).
Ebbene, è pacifico che sia subentrata, per cessione di Parte_1 ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente aveva Controparte_3 stipulato il 28.10.2009 con il gestore . CP_2
Peraltro, anche nella comunicazione di cessione del ramo d'azienda trasmessa ai gestori del 13.01.2017 e sottoscritta sia da che dall'opponente Controparte_3 si riconosceva esplicitamente che, all'avveramento di determinate condizioni sospensive, i contratti relativi a ciascun punto vendita (cessione gratuita, fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti e “ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato”), “dovranno intendersi automaticamente trasferiti alla società che subentrerà nella medesima Parte_2 posizione giuridica della assumendo l'obbligo di adempierli nei Controparte_3 medesimi termini e condizioni in essere a tale data” (cfr. doc. 3 e 4 fascicolo monitorio).
8 All'epoca della cessione le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e l'impresa individuale , secondo quanto Controparte_3 CP_2 prescritto dall'art. 1, comma VI, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001, oltre che dalle previsioni contrattuali, erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16.07.2014 tra e le Controparte_3 associazioni rappresentative dei gestori, avente scadenza al 31 dicembre 2015, ma efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
L'art.
5.1 del contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti, infatti, prevede che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di CP_3 categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento”.
E' pacifico, altresì, che la società cessionaria non abbia applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo del 16.07.2014 (che a sua volta richiamava l'accordo del 19.12.2011), e non abbia quindi riconosciuto al gestore né lo sconto unico sul prezzo di approvvigionamento nella misura concordata collettivamente, né lo sconto variabile da liquidarsi in rate fisse quadrimestrali salvo conguaglio.
Posto che dal tenore dell'art. 2558 c.c. non possono evincersi elementi da cui desumere che tale norma non si applichi anche all'Accordo Aziendale siglato il
16.07.2014, trattandosi di un contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda, in ogni caso il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti e l'Accordo Aziendale è espressamente affermato nel contratto stesso.
E' certo che nella fattispecie in esame la cessionaria sia Parte_1 subentrata nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al gestore e che
è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale
9 concluso da con le associazioni di categoria e valido al Controparte_3 momento del rifornimento.
Non vi è dubbio, inoltre, che alla data in cui la cessione del ramo d'azienda l'accordo collettivo 16.07.2014, scaduto il 31.12.2015 e ancora non rinnovato, continuasse a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo), inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale (in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale è volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori.
Irrilevanti si giudicano le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario, subentrato volontariamente e consapevolmente nel rapporto di fornitura, e le difficoltà che avrebbe incontrato nelle Parte_1 trattative con le associazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
Infine, si rileva che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, non si perverrebbe ad una differente conclusione in ordine alla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni.
L'art. 1 d.lgs. 32/98 e l'art. 19 L. 57/2001 sanciscono, infatti, l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del
10 carburante, e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), attribuendo al contenuto di tali accordi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti.
Ciò in attuazione della finalità generale dell'intervento normativo, volto ad
“assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti”.
Se si accreditasse la tesi dell'opponente secondo cui la cessione di ramo d'azienda porrebbe nel nulla l'accordo collettivo e legittimerebbe il cessionario, che non abbia concluso accordo collettivo e fino a quando non lo stipuli, a sottrarsi alla disciplina fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e, quindi, a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, sarebbe vanificata la finalità della normativa.
Ed invero, il margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe con l'essere rimesso alla volontà del cessionario o ad accordi individuali.
In definitiva, si reputa che sia tenuta ad applicare nei Parte_1 rapporti con l'impresa individuale l'accordo collettivo del CP_2
16.07.2014 e, quindi, riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, l'“ulteriore sconto variabile”, che nell'art. 2 dell'accordo collettivo
19.12.2011, richiamato e confermato dall'accordo collettivo 16.07.2014, viene definito come “elemento integrante degli aspetti economici relativi al rapporto di gestione”, da applicare “sulla base dell'erogato da ciascun Punto di Vendita, distinto per tipologia di impianto”, è determinato con riferimento agli impianti post- pay, quale quello gestito dall'opposta, in “€/mc 111,04 su primi 100 metri cubi ritirati nel corso dell'anno solare” a partire dall'01.01.2012 e, quindi, in €
11 11.100,00 annui in tre rate di € 3.700,00 ciascuna da liquidarsi, alla scadenza del
20 febbraio, 20 giugno e 20 ottobre di ciascun anno, tramite “l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno”.
In punto di liquidazione, l'opposta ha chiesto che lo sconto variabile sia quantificato nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 maturate e non accreditate (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi, per complessivi € 22.200,00, riferiti alle scadenze del 20.06.2018, 20.10.2018,
20.02.2019, 20.06.2019, 20.10.2019 e 20.02.2020.
A tale calcolo, effettuato secondo i criteri dettati dall'accordo collettivo,
l'opponente ha opposto contestazioni del tutto generiche in ordine a circostanze di cui, in qualità di proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del gestore, ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza, quali la tipologia di impianto gestito, se post-pay o servito, le quantità di carburante ritirate dal gestore annualmente se superiori o inferiori al quantitativo di 100 metri cubi per il quale lo sconto variabile è concordato: sarebbe stato suo onere formulare contestazioni specifiche anche eventualmente in ordine alla eventuale sussistenza dei presupposti di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta a corrispondere, ma che non ha corrisposto.
In ordine alla domanda di pagamento delle somme dovute a titolo di sconto unico di gestione, che secondo l'art. 4 dell'accordo collettivo del 16.07.2014 sono calcolati per l'impianto self service in €/mc 36,50 al netto di IVA e per l'impianto servito in €/mc 45,00, al netto dell'IVA si basa sui calcoli di cui alla perizia redatta dal perito di parte Rag. (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio) il quale Persona_2 ha quantificato in complessivi € 16.067,48 oltre IVA (di cui € 9.998,50 per il periodo marzo-dicembre 2018, € 6.129,02 per il periodo gennaio-dicembre 2019 ed € -60,04 per il periodo gennaio-febbraio2020) il margine differenziale non corrisposto al gestore.
12 Tale credito è provato anche nel quantum tenuto conto, da un lato, del fatto che la perizia del consulente di parte è stata redatta esaminando la documentazione fornita dal gestore e prodotta in giudizio ed applicando i medesimi criteri ritenuti corretti dal CTU Dott.ssa nominato nel procedimento tra le Persona_3 medesime parti promosso avanti al Tribunale di Roma dall'impresa individuale
RG 36053/18 per il pagamento delle somme relative al precedente CP_2 periodo maggio 2017-febbario 2018 (giudizio in cui la sentenza è stata appellata per difetto di competenza territoriale), e, dall'altro, che l'opponente non ha sollevato contestazioni in merito.
Alle superiori considerazioni, accertata la fondatezza del credito vantato dalla ditta individuale , deve essere condannata a CP_2 Parte_1 corrispondergli l'importo di € 38.267,48, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
L'infondatezza della domanda avanzata dalla parte convenuta ex art. 96
c.p.c.
Va rigettata la domanda avanzata dalla convenuta opposta ex art. 96 c.p.c., non reputandosi provata la temerarietà dell'azione intrapresa dall'attrice opponente.
Le spese di lite.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attrice opponente nella misura di due terzi e si liquidano, come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 tenendo conto della media complessità delle questioni trattate e della natura documentale della causa.
Si compensano tra le parti per la testante quota.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
13 - revoca il decreto ingiuntivo n. 2462/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 21/06/2021;
- condanna a pagare in favore della ditta individuale Parte_1 [...]
l'importo di € 38.267,48, oltre interessi dalle singole scadenze al CP_2 soddisfo;
- rigetta la domanda avanzata dalla ditta individuale ex art. 96 CP_2
c.p.c.;
- condanna a rifondere alla ditta individuale Parte_1 CP_2 le spese di lite nella misura di € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA come per legge;
-compensa tra le parti le spese di lite nella restante quota.
Così deciso in Brescia il 17.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
Alla stesura della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Marta Rancato,
Giudice di Pace in affiancamento.
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