Ordinanza cautelare 3 luglio 2015
Sentenza 20 maggio 2016
Decreto cautelare 19 dicembre 2016
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2017
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2017
Rigetto
Sentenza 27 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/05/2016, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2015, proposto da:
NT EN titolare Bagni La Conchiglia, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Angelone, Matteo Rossi, con domicilio eletto presso Avv. Matteo Rossi in Ancona, Via Matteotti, 110;
contro
Comune di Porto San Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Filippetti, con domicilio eletto presso Studio Marra in Ancona, corso Mazzini, 25;
Comune di Porto San Giorgio Dirigente del V Settore Servizi Tecnici del Territorio, Francesca Claretti, Regione Marche, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Soc. Medusa Srl, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
dell’ordinanza comunale n. 65 del 15.5.2015, delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato di spiaggia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.4.2010, delle note n. 708 del 24.3.2015 e 9025 del 9.04.2015, dei verbali, sopralluoghi o rapporti di servizio dei dipendenti comunali, degli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto San Giorgio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è titolare di concessione di un’azienda turistico-balneare nel Comune di Porto San Giorgio, prorogata ex lege – in applicazione dell’articolo 34 duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ( Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ) - al 31 dicembre 2020.
Con note in data 24.3.2015 e 9.4.2015, il comune, richiamando il piano particolareggiato di spiaggia approvato con delibera di consiglio comunale n. 26 del 29.4.2010, che conteneva l’ipotesi di adeguamento ad esso delle concessioni preesistenti, faceva presente la necessità di uno spostamento a sud del confine della concessione della ricorrente, a seguito di una parallela espansione della concessione confinante a nord.
Dopo le controdeduzioni dell’odierna ricorrente, seguiva l’ordinanza impugnata, con la quale si dichiarava la decadenza parziale della concessione demaniale ad uso turistico balneare, con contestuale ordine di rimuovere le preesistenti cabine in posizione difforme dal vigente piano di spiaggia, entro giorni 10 dalla notifica.
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente impugna detta ordinanza.
Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione, in quanto i titoli concessori rilasciati alla ricorrente non prevedrebbero alcun riferimento a traslazioni ed adeguamenti e la planimetria della concessione sarebbe sempre rimasta invariata. Inoltre, l’ultima licenza di concessione demaniale, rilasciata in data 17.7.2014, confermerebbe l’ubicazione e la destinazione attuale della concessione. Infine, lo stesso piano di spiaggia avrebbe previsto l’accertamento tecnico sanitario del “fosso” presente nella zona dove si dovrebbe spostare concessione.
Con il secondo motivo si deduce travisamento dei fatti e presupposti, contraddittorietà e difetto di istruttoria, affermando che lo spostamento potrebbe compromettere la validità della concessione demaniale già stipulata. Si contestano altresì i tempi tecnici e la presenza del fosso-canale nell’area prevista per lo spostamento della concessione.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in quanto l’impugnata ordinanza non sarebbe giustificata da alcun inadempimento da parte della ricorrente degli obblighi derivanti dalla concessione, da leggi o regolamenti.
Con il quarto motivo si deduce violazione delle norme sulle proroghe delle concessioni demaniali marittime ed errata valutazione degli effetti del rapporto concessionario pluriennale. Parte ricorrente afferma la natura ordinatoria delle previsioni di piano, rispetto alla proroga prevista ex lege , e la necessità di approvazione del nuovo piano di utilizzazione turistica demaniale da parte della Regione Marche.
Con ordinanza n. 219 del 3.7.2015 è stata accolta, sulla base del bilanciamento degli opposti interessi e del pregiudizio dedotto dalla ricorrente, l’istanza cautelare.
Si è costituito il Comune di Porto San Giorgio, resistendo al ricorso.
1 Il ricorso è infondato.
2 Riguardo il primo motivi di ricorso, il Comune di Porto Sant’Elpidio ha documentato, negli atti di causa, la presenza dei presupposti per lo spostamento della concessione. Difatti, è incontestato che al termine di un lungo iter procedimentale, sia stato approvato in data 29.4.2010 il piano particolareggiato di spiaggia del comune di Porto San Giorgio. Il piano prevede l’adeguamento delle concessioni demaniali alle dimensioni e ai parametri previsti dalle norme tecniche di attuazione, anche a causa di nuove istanze di concessioni demaniali. La tavola 6 del piano prevede per lo stabilimento della ricorrente, una rimodulazione e ricomposizione dell’area verso sud. Come dedotto dal Comune, la concessione suppletiva del 17.7.2014, attuale titolo di concessione della ricorrente, è stata rilasciata per effetto della proroga stabilita dal richiamato articolo 34 duodecies del decreto legge n. 179 del 2012. La concessione fa riferimento al piano particolareggiato di spiaggia approvato il 5.2.2002. In tutta evidenza, le modificazioni del piano spiaggia non possono che ripercuotersi all’interno delle concessioni.
2.1 Nel caso in esame, è incontestato che la variante al piano spiaggia di cui in discussione, approvata in data 29.4.2010, prevedesse spostamento a sud della concessione della ricorrente, e che tale disposizione, che riguarda, in maniera diretta l’area di proprietà della ricorrente non sia stata impugnata tempestivamente dalla medesima. In realtà la ricorrente, pur impugnando la variante, non appare rivolgere specifiche censure contro di essa, contestandone casomai l’applicabilità ai propri rapporti concessori. In ogni caso, come nota il Comune, l’impugnazione sarebbe tardiva, essendo in atti la nota del 24.3.2015 con la quale il Comune informa la ricorrente della necessità di adeguare la concessione, mentre il ricorso è stato notificato in data 29.5.2015 e, del resto, parte ricorrente non afferma in alcuna parte del ricorso di essere nei termini per l’impugnazione del piano.
2.2 Il contratto di concessione fa specifico riferimento al piano particolareggiato di spiaggia. Prevede per quest’ultimo la sua natura di norma all’interno dell’area intervento (art. 1 NTA) e l’adeguamento delle concessioni demaniali entro un anno (art. 9). Parte ricorrente, in assenza di tempestiva impugnazione del piano, non ha quindi titolo ad opporsi ad interventi volti a ricondurre la sua concezione nell’ambito dello strumento pianificatorio.
2.3 Non è altresì condivisibile la tesi relativa all’assenza di adeguamento automatico delle concessioni al piano di spiaggia, supportata dalla circostanza che le concessioni rilasciate alla ricorrente riporterebbero sempre la stessa planimetria. La concessione del 2014, mera proroga ex lege , è stata rilasciata in data ben posteriore all’approvazione ed entrata in vigore del piano di spiaggia e la circostanza che la stessa faccia riferimento al piano di spiaggia precedente e alla dedotta planimetria non rende inefficace il piano particolareggiato di spiaggia in vigore, che ha natura di norma direttamente applicabile.
Per quanto riguarda l’affermazione che fosse previsto un accertamento sanitario sull’area interessata dallo spostamento, non è provata in atti l’emersione di alcun problema di tipo sanitario relativamente all’area, essendo stati depositati un atto relativo a una richiesta di intervento generica sull’area e perizie di parte che, pur elencando alcune criticità sull’area di litorale oggetto dello spostamento, non sono sufficienti a documentare (in particolare trattandosi di documentazione di parte) la presenza di problematiche igenico-sanitarie. Del resto, qualsiasi censura volta a fare valere questioni relative all’area scelta per lo spostamento della concessione doveva essere rivolta tempestivamente verso il piano particolareggiato di spiaggia.
3 E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso. Lo spostamento dell’area deriva dal piano particolareggiato di spiaggia e non provoca alcuna modifica della concessione tale da giustificare lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 37 cod.nav. Ancora - tenuto conto degli adempimenti cui è tenuta la ricorrente, della precedente approvazione del piano particolareggiato e della circostanza che detta ricorrente già in data 26.3.2015 era stata avvertita della necessità di spostamento della concessione - appaiono corretti i tempi dettati dal comune di Porto San Giorgio.
4 Riguardo il terzo motivo di ricorso, la decadenza (parziale) è stata correttamente pronunciata per il rifiuto della ricorrente di adeguarsi alla variante al piano particolareggiato di spiaggia, non impugnato tempestivamente. Come già detto, il mancato richiamo alla variante nel contratto di concessione della ricorrente è un errore non rilevante, stante l’ovvia automatica applicabilità del piano particolareggiato di spiaggia vigente. Con riguardo alla condotta di scarico (la ricorrente afferma la presenza di un “fosso”, che in realtà appare una condotta di scarico di ridotte dimensioni), parte ricorrente non dimostra che gli svantaggi si siano verificati successivamente all’approvazione della variante del piano particolareggiato di spiaggia, la cui impugnazione avrebbe consentito di contestare l’area di traslazione.
5 Con riguardo al quarto motivo di ricorso, non è chiaro dove parte ricorrente individui la natura ordinatoria delle previsioni di uno strumento pianificatorio quale il piano particolareggiato di spiaggia. Non si vede altresì quale sia la rilevanza, nel caso in esame, dell’approvazione del nuovo piano di utilizzazione turistica demaniale da parte della regione Marche.
6 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.1 Le spese possono essere compensate, anche in relazione alle errate indicazioni relative alla planimetria e al piano di spiaggia vigente contenute nel contratto di concessione della ricorrente che, pur dovendosi ritenere riferite agli strumenti vigenti, possono comunque averla portata ad instaurare il presente contenzioso.
P.Q.M.
Il ordinanza Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2016
IL SEGRETARIO