Accoglimento
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/04/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02762/2025REG.PROV.COLL.
N. 05722/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5722 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Pompilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 35/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha impugnato in primo grado l’informativa antimafia interdittiva emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Cosenza in ragione dei precedenti penali del convivente.
2. Il Tar adito ha respinto il gravame respinto perché “ l’effetto interdittivo del provvedimento avversato discende dalla circostanza che -OMISSIS-, coniuge convivente della titolare d’impresa, è risultato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.
17- A supporto dell’assunto interpretativo giova richiamare i principi già espressi dal Consiglio di Stato in una decisione di conferma di una pronuncia di rigetto di questo Tribunale Amministrativo, inerente ad una vicenda assimilabile a quella in esame, in base ai quali “la circostanza che il provvedimento prefettizio, avente carattere di informazione antimafia, abbia fatto riferimento all’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011 e al presunto effetto automatico della condanna nulla toglie alla sostanza del provvedimento interdittivo, che ha, non erroneamente, valutato esistente il rischio infiltrativo sulla base della gravissima condanna inflitta al coniuge convivente …”, non risultando pertanto conferente il richiamo alla durata quinquennale degli effetti interdittivi (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 gennaio 2020, n. 234; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24 maggio 2019, n. 1036).
18- Sotto distinto e concorrente profilo, poi, dalle emergenze documentali risulta la convivenza del -OMISSIS- con la ricorrente -OMISSIS-.
19- Lamenta ancora la deducente l’illegittimità del provvedimento interdittivo in ragione dell’omessa comunicazione del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, D. Lgs. 159/2011.
20- Anche tale assunto va disatteso.
21- La richiamata disposizione stabilisce che “il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato…”.
22- Nella fattispecie il provvedimento interdittivo contiene un’adeguata motivazione in ordine alla presenza di esigenze di celerità, riconducibili al grave quadro indiziario da cui evincere un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa.
Per completezza si rileva che - richiamata la giurisprudenza per cui “Il ricorrente che deduce, quale vizio del provvedimento amministrativo, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento è onerato ad indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l’Amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta; ne consegue che se il privato non allega la circostanza che avrebbe potuto modificare la determinazione dell’Amministrazione (o se questa si presenta già per come prospettata inidonea a determinare un diverso contenuto del provvedimento impugnato), il vizio di mancata comunicazione procedimentale non rileva perché la comunicazione, ove effettuata, comunque non avrebbe potuto condurre all’adozione di un provvedimento diverso - a proposito di una tale doglianza - da quello in concreto adottato” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 13.4.2022, n.993)- da una disamina complessiva delle argomentazioni svolte da parte ricorrente a sostegno delle proprie censure e dagli atti di causa non emerge con chiarezza quali sarebbero stati gli elementi eventualmente da questa addotti a valere quale positivo contributo partecipativo idoneo in concreto a mutare il segno della decisione (non essendo peraltro tali né la dedotta estraneità della stessa all’operato del consorte né - per le ragioni che si andranno a chiarire al § 23 - la circostanza per cui l’attività è unica fonte di sostentamento della sua famiglia).
23- Quanto, infine, all’omessa valutazione delle circostanze di cui all’art. 67, comma 5 del d.lgs. n. 159 del 2011, il Collegio rileva anzitutto che la norma in questione così dispone: “5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia”.
23.1- Tanto premesso, il Collegio richiama recente giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 19.6.2023, n. 1909) che, sul punto, ha rilevato come dalla lettura della norma discende che vada escluso che essa riconosca alla Pubblica Amministrazione (nel caso al Comune) la possibilità di apprezzare discrezionalmente, con valutazioni sindacabili in via giurisdizionale, l’esclusione di decadenze e divieti ove per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia; ne consegue che non ha fondamento la tesi di parte ricorrente secondo cui il coinvolgimento del ricorrente nel procedimento da parte del Comune – prima dell’emanazione del provvedimento consequenziale in esame – avrebbe consentito allo stesso “la presentazione di motivata istanza ai sensi dell’art. 67, comma 5, e 69, comma 5, del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura U.T.G. (…), determinando una rivalutazione del caso con pieno coordinamento tra gli Enti eventualmente interessati”. Sul punto, occorre ricordare che la Corte costituzionale (sent. 19 luglio 2022, n. 180) - innanzi alla quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale che investe l'art. 92 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell'art. 67 del medesimo decreto legislativo, quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia -, sebbene abbia dichiarato che non sia implausibile il confronto tra la differente disciplina dei poteri attribuiti al giudice delle misure di prevenzione e quelli conferiti al prefetto nell'ambito dell'informazione antimafia - ciò cui corrisponde una “ingiustificata disparità di trattamento, che necessita di un rimedio” poiché in entrambi i casi si è in presenza di misure anticipatorie in funzione di difesa della legalità -, tuttavia ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in quanto essa involge scelte normative non sindacabili in sede di legittimità costituzionale.
Pertanto, alla stregua delle superiori conclusioni, per volontà del legislatore e in assenza di “rimeditazione” al riguardo, la possibilità di escludere le decadenze allorquando verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento spetta esclusivamente al Giudice delle misure di prevenzione e non anche al Prefetto né tantomeno al Comune…
24- Infine, in merito alla dedotta invalidità derivata del provvedimento comunale di revoca della SCIA, la doglianza risulta infondata giusta consolidata giurisprudenza per cui “In seguito ad un'informazione antimafia interdittiva emessa dal prefetto ai sensi dell'art. 89 bis d.lg. 6 settembre 2011 n. 159, il Comune è tenuto ad adottare il provvedimento di inibizione dell'attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) presentata dal destinatario dell'informazione" (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2.9.2019, n. 6057) ”.
3. Con l’atto di appello qui in scrutinio, la ricorrente reitera le doglianze del primo grado, ed evidenzia che “ Al fine di provvedere al proprio sostentamento ed a quello della figlia (-OMISSIS-) la sig.ra -OMISSIS- nel 2010 apriva partita IVA al fine di svolgere attività di commercio aprendo un bar in -OMISSIS-. La ricorrente, separata con una figlia a carico, non riceveva alcun apporto economico da parte dell’ex coniuge.
2. Poco dopo l’avvio della prima attività commerciale la ricorrente rimaneva incinta del sig. -OMISSIS- dal cui aveva un figlio nato il -OMISSIS-).
A valle della nascita del piccolo, la stessa iniziava convivenza (senza convolare mai a nozze) con il padre del figlio avente precedenti penali.
3. Nel 2020 il convivente veniva nuovamente attinto da procedimenti restrittivi preventivi, dovuti principalmente alla condizione di tossicodipendente.
4. Il procedimento penale che ne è conseguito è stato concluso in primo grado – dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (con condanna ex artt. 73 e 74 DPR 309/90) – ed il prossimo 02/10/2024 sarà discusso l’appello.
5. Nel frattempo il convivente ha avuto l’autorizzazione dal Tribunale di Cosenza a svolgere attività lavorativa presso l’esercizio della convivente.
6. Non conseguendo particolari risultati economici dall’attività in via -OMISSIS-, nel mese di febbraio 2022 decideva di rilevare una attività di produzione e vendita di prodotti da forno, a tal uopo, con atto per Notar -OMISSIS-, acquistata il relativo ramo d’azienda da -OMISSIS-. Il prezzo dell’attività veniva fissato in € 16.000,00 e comprendeva i beni strumentali e l’avviamento.
7. Per il pagamento veniva stabilita la dilazione del dovuto in 32 rate attraverso il pagamento mensile di € 500,00 a mezzo cambiali a far data dal mese di Aprile 2022 fino al 30 Novembre 2024. La dilazione veniva cristallizzata nell’atto notarile.
8. Allo stato, dunque, la sig.ra -OMISSIS-ha ancora in corso il pagamento degli effetti cambiari…
10. Con il forno, in cui lavora esclusivamente la ricorrente, la sig.ra -OMISSIS-riesce appena a coprire le spese ed a provvedere al sostentamento della famiglia: in particolare del figlio minore, della figlia LI che, non è autosufficiente con lo stipendio che ottiene e del convivente…
18. Nel frattempo, in data 28/11/2024 l’odierna appellante veniva ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis comma 6 del DLGS 159/2011 ”….
Dalla normativa emerge dunque che l’amministrazione debba coinvolgere nel procedimento il destinatario della misura. Nel testo non è previsto né che l’amministrazione possa saltare tale fase procedimentale nell’ipotesi in cui vi sia un reato spia particolarmente allarmate né che prima dell’avvio di tale fase il destinatario debba estrinsecare le ragioni che renderebbero necessaria la convocazione. La norma prevede soltanto un obbligo di convocazione prima di emanare un provvedimento che equivale alla morte civile del destinatario, sia al fine di acquisire elementi utili all’emanazione dell’informativa, sia, come si vedrà più avanti al fine di valutare la possibilità di dar vita alla prevenzione collaborativa. Tale fase procedimentale può essere saltata solo “se ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento” La normativa non contempla ulteriori eccezioni. D’altro canto, se si consentisse all’amministrazione di saltare la fase procedimentale sulla base della (supposta) vincolatività del reato-spia, sostanzialmente non vi sarebbe spazio per il contraddittorio procedimentale in quanto tutti i c.d. reati-spia trattati dalla normativa potrebbero considerarsi vincolanti e non lascerebbero spazio al contraddittorio. Orbene nonostante la esplicita e rigida previsione normativa, nel caso di specie, tale importante fase procedimentale – recente conquista giuridica (quasi) in linea con le garanzie dello stato di diritto – è stata del tutto omessa. E l’omissione è stata consentita dal TAR gravato con motivazione che lascia perplessi! La Prefettura ha ritenuto di azzerare del tutto le garanzie procedimentali ed in tal modo di non acquisire al procedimento, significativi dati fattuali, quali, è opportuno ribadirlo, la circostanza che l’attività costituisce unica fonte di reddito, che la ricorrente è esposta economicamente per l’acquisto dell’attività che paga con i proventi dell’attività e che il convivente pregiudicato è del tutto al di fuori dell’attività e che anzi vi lavora soltanto su autorizzazione del Tribunale di Cosenza Elementi questi che, contrariamente a quanto affermato dal TAR avrebbero dovuto essere acquisiti nella fase procedimentale…
Né può convenirsi con quanto affermato dalla Prefettura ed in qualche modo confermato dal TAR nella parte in cui richiama i precedenti penali del convivente dell’appellante, secondo cui l’effetto interdittivo sarebbe automatico nei confronti dei familiari del soggetto attinto dalle misure di cui all’art. 67. Nessun automatismo è infatti previsto dalla normativa per i familiari conviventi. Anche in tale caso, infatti, opera la modifica normativa sopra riferita, che impone l’ascolto del destinatario della misura. Ove non si intenda accedere a tale opzione ermeneutica, non v’è chi non veda come possa, quanto meno, trovare applicazione analogica il disposto di cui al successivo art. 68 secondo cui nel caso di applicazione di misure interdittive al convivente “Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.” In tal modo rimane salva la garanzia partecipativa del destinatario della sanzione. Del resto, ragionando diversamente, la compressione del diritto al contraddittorio – principio giuridico nonché garanzia di giustizia secondo cui nessuno può subire gli effetti di un provvedimento sfavorevole senza avere avuto la possibilità di essere parte del procedimento da cui lo stesso proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di un'effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento – sarebbe del tutto contrario agli artt. 24 e 111 della Costituzione ed in aperta violazione del diritto comunitario, che come noto appare direttamente applicabile nel nostro ordinamento…
…la partecipazione al procedimento da parte del destinatario della misura può sfociare anche in misura di prevenzione collaborativa che coniugano le esigenze della prevenzione e della sicurezza con quelle della libertà d’impresa e della presunzione di innocenza. L’omissione della fase partecipativa ha impedito tale possibile esito procedimentale. Sul punto il Tribunale non ha intesto spendere un rigo di motivazione! Né potrebbe apparire e convincente quanto implicitamente sembra dedursi dalla motivazione e segnatamente che il grave quadro a carico del convivente impedirebbe le misure di prevenzione collaborativa. Va infatti ribadito che nella normativa non è previsto alcun limite all’adozione della prevenzione collaborativa che è impedita soltanto laddove non vi sia una “agevolazione occasionale”. Ma nel caso di specie l’agevolazione appare occasionale, tanto che lo stesso Tribunale di Cosenza ha consentito il lavoro al convivente presso l’attività dell’appellante ed il Tribunale di Catanzaro ha consentito alle misure di controllo giudiziario per un solo anno!...
… In ragione della illegittimità del provvedimento interdittivo, va rilevata la sostanziale invalidità derivata del provvedimento di revoca del Comune. Difatti, l’invalidità del primo provvedimento, in ossequio al noto “principio di derivazione”, propaga ineluttabilmente i suoi effetti al secondo in quanto derivato e l’efficacia caducatoria trova la propria ragion d’essere nella intrinseca consequenzialità tra i due atti (Consiglio di Stato, VI Sezione, sent. n° 5559/2007)”.
4. Ministero dell’Interno e U.T.G. di Cosenza si sono costituiti, evidenziando, in particolare, che “ nessuna discrezionalità è stata esercitata nel caso di specie tale da poter rendere - come sostenuto dalla ricorrente - insufficiente il solo elemento della “parentela”; essendo stata applicata una norma che prevede - in termini vincolanti - un effetto interdittivo dell’informazione: il legislatore infatti, in questo caso, correlando la gravità del provvedimento giudiziario adottato con l’intensità del legame tra familiari conviventi, giunge ad una presunzione di influenza della criminalità organizzata sull’attività d'impresa iuris et de iure, rendendo non necessaria l’attivazione della fase valutativa degli elementi raccolti per la constatazione del rischio.
L’operato delle Amministrazioni (come la Questura di Cosenza e il Commissariato di polizia di -OMISSIS-), ad esito di stringenti ed accurate attività di indagine ed investigative, ha evidenziato la sussistenza degli elementi posti a base del provvedimento di informazione antimafia interdittiva, poi, adottato nei confronti dell’impresa individuale “-OMISSIS- di -OMISSIS-” e de “I -OMISSIS-, quest’ultimo “ceduto per compravendita del 7 febbraio 2022 alla predetta -OMISSIS-” (così, il provvedimento interdittivo, a pag.1).
Del resto, per mero tuziorismo, si evidenzia che costituisce elemento acquisito alla giurisprudenza amministrativa che la struttura unipersonale dell’impresa (come nel caso in esame) rappresenta un elemento di accentuata proclività all’infiltrazione (v. T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 14/11/2016, n.1124).
In particolare, accanto ai vincoli parentali — nel caso di specie, sicuramente più che induttivi circa la presenza di un contesto familiare direttamente inserito in ambito ‘ndranghetistico -, proprio la struttura unipersonale dell’impresa rappresenta un elemento di accentuata proclività all’infiltrazione, segnatamente laddove — come appunto nel caso in esame — uno stretto congiunto (il coniuge) della titolare della stessa è stato indicato (rectius: giudicato e condannato, con Sentenza definitiva) per i gravi reati sopra riportati…
La ricorrente si duole della mancata comunicazione di avvio del procedimento, derivante dalla mancata applicazione al procedimento de quo del dettato dell’art. dell’art. 92 co. 2 bis del D. Lgs. 159/2011, secondo cui, come noto, “il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato …
Orbene, nel caso di specie, l’ufficio prefettizio, in ragione della “automatica ostatività prevista per legge, discendente dalla condanna di congiunto convivente della titolare delle imprese in parola, preclude l’ipotesi di agevolazione occasionale della criminalità organizzata e, quindi, l’alternativa applicazione delle misure di cui all’art. 94 bis a seguito di contraddittorio” (cfr. l’interdittiva, a pag. 2), ha adeguatamente motivato la sussistenza di esigenze di celerità del provvedimento sulla base della sussistenza di un grave quadro indiziario fatto di elementi che per la loro attualità, la loro gravità e per la loro coerenza d'insieme hanno reso ragionevole desumere un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa.
Del resto, l’attività istruttoria espletata ha reso evidente il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, emanando un “atto dovuto” in ragione della stringente normativa sopra disaminata ”.
Con successiva memoria, l’appellante ha depositato “ il provvedimento del Tribunale di Catanzaro II Sezione Penale - Misure di Prevenzione reso all’esito dell’udienza del 13/12 u.s. con cui è stata disposta la cessazione della procedura di prevenzione del controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011 nei confronti dell’appellante ”.
Al riguardo, l’appellante ha evidenziato che la comunicazione era avvenuta in data successiva allo spirare dei termini per il deposito dei documenti, chiedendo pertanto al Collegio l’acquisizione del provvedimento ex art. 54 CPA.
5. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
2.1. Il provvedimento interdittivo impugnato presenta, infatti, oggettive criticità formali non superabili, alla stregua della più recente giurisprudenza della Sezione.
2.2. In particolare, la misura prefettizia si fonda sulla premessa – in ragione della quale tutte le doglianze procedimentali sono state disattese dal giudice di prime cure – per cui l’intervenuta condanna definitiva del convivente dell’appellante per il delitto di cui all’articolo 416- bis c.p. comporterebbe un’automatica e doverosa applicazione dell’interdittiva alla convivente, in virtù di una non condivisibile interpretazione dell’articolo 67, comma 4, del d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 159, che contrasta con la più recente giurisprudenza della Sezione, la quale esclude ogni automatismo nell’applicazione delle misure interdittive, neanche nel caso di condanne definitive per i cc.dd. delitti “ spia ”, di cui all’articolo 84, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, dovendo sempre essere dimostrato in concreto il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2023, n. 8644; id., 2 luglio 2021, n. 5043).
2.3. Ciò premesso, si osserva altresì che:
- l’omissione da parte della Prefettura del contraddittorio procedimentale, di cui all’articolo 92, comma 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011, non può essere ritenuta irrilevante ai sensi dell’articolo 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non perché tale disposizione sia in assoluto non applicabile ai procedimenti antimafia, ma perché nel caso di specie non è fondato, per le ragioni su indicate, l’assunto per cui il contraddittorio sarebbe stato superfluo in ragione del carattere automatico e vincolato della misura interdittiva;
- quanto all’ulteriore motivazione addotta a sostegno dell’omissione, laddove àncora le particolari esigenze di celerità alla gravità del quadro indiziario (ricollegandosi alla pretesa automaticità della misura), questa appare insufficiente, sempre alla stregua della giurisprudenza più recente della Sezione in virtù della quale la novella legislativa, che ha comportato rispetto al passato un’inversione del rapporto regola/eccezione fra attivazione e omissione del contraddittorio procedimentale, verrebbe frustrata ove si ammettesse che l’onere motivazionale fosse assolto con un richiamo generico e di stile alla consistenza del quadro indiziario, laddove invece al Prefetto in tali casi incombe un preciso onere di indicazione di specifiche e ben individuate circostanze che impongano una particolare speditezza del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2024, n. 4716; id., 20 febbraio 2024, n. 1700);
- del pari inadeguata è la motivazione, sempre ricollegata alla gravità del quadro indiziario (peraltro non coerente con la valutazione del giudice della prevenzione, che proprio sulla base di una ritenuta occasionalità del pericolo di condizionamento, ha ammesso l’impresa appellante al controllo giudiziario), con cui si è sinteticamente esclusa la praticabilità delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’articolo 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, potendosi dunque affermare anche che un pieno esperimento del contraddittorio procedimentale avrebbe consentito all’Amministrazione di poter meglio approfondire questo ulteriore profilo.
3.1. Ne consegue che l’accoglimento dell’appello per le ragioni citate è assorbente di ogni altra questione - quindi anche di quella relativa all’invocata illegittimità del provvedimento del Comune di -OMISSIS- con cui è stata ordinata la cessazione delle attività dell’esercizio commerciale dell’appellante - e quindi esonera da un esame analitico del quadro indiziario che ha indotto l’Amministrazione ad adottare la misura interdittiva.
3.2. Resta ovviamente salva la facoltà dell’Autorità prefettizia, in sede di necessario riesercizio del proprio potere, di tenere conto anche delle sopravvenienze, e segnatamente dell’esito positivo del controllo giudiziario che avrebbe legittimato l’appellante a proporre un’istanza di aggiornamento della misura, anche qualora il presente giudizio avesse avuto un esito diverso.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono equi motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla l’interdittiva antimafia ed il provvedimento del Comune di -OMISSIS- impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche e giuridiche citate nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO