TRIB
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/05/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
V.G. n. 990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Marina Rossi Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 990/2024 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
TORTOLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San Giovanni DA (AR),
Corso Italia, 145
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA Parte_2 C.F._2
TOPPETTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San Giovanni DA (AR),
Corso Italia, 145;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 12/04/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/04/2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “a) La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. b) Quanto al mantenimento del figlio , i genitori, tenuto conto che il Per_1
predetto continuerà a vivere insieme alla madre, convengono che il padre verserà mensilmente alla sig.ra l'importo di € 500,00 a titolo di contributo di mantenimento del figlio, che Parte_2
sarà rivalutato automaticamente secondo gli indici . Il pagamento sarà effettuato dal signor Org_1
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico e/o qualsiasi Pt_1
altra erogazione economica mensile destinata alle famiglie con figli minori e/o maggiorenni a carico, sarà integralmente percepito dalla madre. c) Il padre si farà altresì integralmente carico delle altre spese, di natura straordinaria, che si rendano necessarie per il figlio , di carattere scolastico, Per_1
medico e sportivo-ricreativo. Più specificamente, richiamate le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare disposte dal Consiglio
Nazionale Forense del 29.11.2017 ed il relativo Protocollo n. 228 del 22.12.2022 del Tribunale di
Arezzo, il padre sosterrà in via esclusiva: - a) le spese scolastiche relative a: tasse di iscrizione per la frequenza di istituti o università pubbliche, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, mensa, trasporto pubblico per raggiungere la sede scolastica, gite scolastiche di una sola giornata;
- b) le spese sanitarie relative a: cure, trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuate presso strutture pubbliche nonché a medicinali o presidi sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, inclusi eventuali interventi odontoiatrici se prescritti e necessari per la salute dei figli quand'anche non garantite dal servizio sanitario nazionale;
- c) le spese relative alla frequenza di corsi sportivi, culturali, o ricreativi e relative attrezzature;
- d) ogni altra spesa di carattere medico, scolastico o ludico-sportivo. Le spese in questione dovranno essere documentate e, salve quelle di cui alle lettere a ) e b ) che precedono, previamente concordate. Allo scopo, le spese saranno corrisposte alla sig.ra almeno tre giorni prima del Parte_2
pagamento da effettuare, altrimenti, in difetto, il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla trasmissione della documentazione al sig. mediante bonifico bancario. m) Le spese e Parte_1
competenze legali e di procedura sono compensate fra le parti, con rinuncia dei sottoscritti legali al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale forense.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 12/04/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Marina Rossi Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 990/2024 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
TORTOLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San Giovanni DA (AR),
Corso Italia, 145
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA Parte_2 C.F._2
TOPPETTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San Giovanni DA (AR),
Corso Italia, 145;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 12/04/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/04/2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “a) La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. b) Quanto al mantenimento del figlio , i genitori, tenuto conto che il Per_1
predetto continuerà a vivere insieme alla madre, convengono che il padre verserà mensilmente alla sig.ra l'importo di € 500,00 a titolo di contributo di mantenimento del figlio, che Parte_2
sarà rivalutato automaticamente secondo gli indici . Il pagamento sarà effettuato dal signor Org_1
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico e/o qualsiasi Pt_1
altra erogazione economica mensile destinata alle famiglie con figli minori e/o maggiorenni a carico, sarà integralmente percepito dalla madre. c) Il padre si farà altresì integralmente carico delle altre spese, di natura straordinaria, che si rendano necessarie per il figlio , di carattere scolastico, Per_1
medico e sportivo-ricreativo. Più specificamente, richiamate le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare disposte dal Consiglio
Nazionale Forense del 29.11.2017 ed il relativo Protocollo n. 228 del 22.12.2022 del Tribunale di
Arezzo, il padre sosterrà in via esclusiva: - a) le spese scolastiche relative a: tasse di iscrizione per la frequenza di istituti o università pubbliche, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, mensa, trasporto pubblico per raggiungere la sede scolastica, gite scolastiche di una sola giornata;
- b) le spese sanitarie relative a: cure, trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuate presso strutture pubbliche nonché a medicinali o presidi sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, inclusi eventuali interventi odontoiatrici se prescritti e necessari per la salute dei figli quand'anche non garantite dal servizio sanitario nazionale;
- c) le spese relative alla frequenza di corsi sportivi, culturali, o ricreativi e relative attrezzature;
- d) ogni altra spesa di carattere medico, scolastico o ludico-sportivo. Le spese in questione dovranno essere documentate e, salve quelle di cui alle lettere a ) e b ) che precedono, previamente concordate. Allo scopo, le spese saranno corrisposte alla sig.ra almeno tre giorni prima del Parte_2
pagamento da effettuare, altrimenti, in difetto, il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla trasmissione della documentazione al sig. mediante bonifico bancario. m) Le spese e Parte_1
competenze legali e di procedura sono compensate fra le parti, con rinuncia dei sottoscritti legali al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale forense.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 12/04/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni