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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 181/2025 tra
Parte_1
Pt_2 Pt_3
Parte_4
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 10:48 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:
Per tutti i ricorrenti l'avv. SAURO MICHELA e l'avv. CUOCO MARZIA CARMINA
( ) VIA SANTA MARIA VALLE 1 20123 MILANO;
, oggi sostituiti dall'avv. C.F._1
SAGLIMBENI GIUSEPPE
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 181/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAURO Parte_1 C.F._2 MICHELA e dell'avv. CUOCO MARZIA CARMINA ( ) VIA SANTA C.F._1
MARIA VALLE 1 20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in FRAZIONE BORZAGO 106
38088 SPIAZZOpresso il difensore avv. SAURO MICHELA CINZIA GLIELMI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAURO MICHELA e C.F._3 dell'avv. CUOCO MARZIA CARMINA ( ) VIA SANTA MARIA VALLE 1 C.F._1
20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in FRAZIONE BORZAGO 106 38088 SPIAZZOpresso il difensore avv. SAURO MICHELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAURO Parte_4 C.F._4 MICHELA e dell'avv. CUOCO MARZIA CARMINA ( ) VIA SANTA C.F._1
MARIA VALLE 1 20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in FRAZIONE BORZAGO 106 38088 SPIAZZOpresso il difensore avv. SAURO MICHELA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 18 gennaio 2025, notificato il 12 marzo 2025, EL CI, e convenivano in Parte_1 Parte_4
giudizio il allegando di aver prestato servizio Controparte_2
alle dipendenze del convenuto mediante la stipula di contratti a tempo CP_1
determinato nei periodi indicati alla pag. 2 dell'atto introduttivo del giudizio, svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma
1 annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva Controparte_2
l'infondatezza della domanda avanzata da , rilevando che i Parte_4
commi 572- 574 della Legge di Bilancio, LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 hanno disposto l'estensione permanente della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e quindi la suddetta Pt_4
aveva già visto soddisfatto il diritto azionato.
Non contestava le domande avanzate dalle altre parti ricorrenti.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
2 spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante
3 tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il
4 mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 – ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore.
Alla luce di quanto sin qui motivato, il diritto ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 deve ritenersi sussistente per le ricorrenti
EL CI e , atteso che entrambe nell'annualità richiesta Parte_1
(2024/2025) prestano servizio sulla base di un contratto sino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno).
Il suddetto diritto sussiste anche con riguardo alla ricorrente , Parte_4
che nell' annualità 2024/2025 presta servizio sulla base di un contratto sino al 31 agosto, non avendo il dimostrato di aver esattamente adempiuto CP_1
all'obbligazione, peraltro, legalmente riconosciuta .
5 Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, nello specifico, per:
Per la ricorrente EL CI per l' annualità 2024/2025;
Per la ricorrente per l' annualità 2024/2025; Parte_1
Per la ricorrente per l' annualità 2024/2025; Parte_4
per l'effetto, condanna il all'attribuzione alle Controparte_2
stesse della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 850 oltre rimborso del c.u. pari ad euro 49,00 ed oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 cpc, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 maggio 2024
Il Giudice
Dr.ssa Anita Maria Brigida Davia
6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 181/2025 tra
Parte_1
Pt_2 Pt_3
Parte_4
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 10:48 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:
Per tutti i ricorrenti l'avv. SAURO MICHELA e l'avv. CUOCO MARZIA CARMINA
( ) VIA SANTA MARIA VALLE 1 20123 MILANO;
, oggi sostituiti dall'avv. C.F._1
SAGLIMBENI GIUSEPPE
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 181/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAURO Parte_1 C.F._2 MICHELA e dell'avv. CUOCO MARZIA CARMINA ( ) VIA SANTA C.F._1
MARIA VALLE 1 20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in FRAZIONE BORZAGO 106
38088 SPIAZZOpresso il difensore avv. SAURO MICHELA CINZIA GLIELMI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAURO MICHELA e C.F._3 dell'avv. CUOCO MARZIA CARMINA ( ) VIA SANTA MARIA VALLE 1 C.F._1
20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in FRAZIONE BORZAGO 106 38088 SPIAZZOpresso il difensore avv. SAURO MICHELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAURO Parte_4 C.F._4 MICHELA e dell'avv. CUOCO MARZIA CARMINA ( ) VIA SANTA C.F._1
MARIA VALLE 1 20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in FRAZIONE BORZAGO 106 38088 SPIAZZOpresso il difensore avv. SAURO MICHELA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 18 gennaio 2025, notificato il 12 marzo 2025, EL CI, e convenivano in Parte_1 Parte_4
giudizio il allegando di aver prestato servizio Controparte_2
alle dipendenze del convenuto mediante la stipula di contratti a tempo CP_1
determinato nei periodi indicati alla pag. 2 dell'atto introduttivo del giudizio, svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma
1 annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva Controparte_2
l'infondatezza della domanda avanzata da , rilevando che i Parte_4
commi 572- 574 della Legge di Bilancio, LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 hanno disposto l'estensione permanente della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e quindi la suddetta Pt_4
aveva già visto soddisfatto il diritto azionato.
Non contestava le domande avanzate dalle altre parti ricorrenti.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
2 spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante
3 tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il
4 mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 – ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore.
Alla luce di quanto sin qui motivato, il diritto ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 deve ritenersi sussistente per le ricorrenti
EL CI e , atteso che entrambe nell'annualità richiesta Parte_1
(2024/2025) prestano servizio sulla base di un contratto sino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno).
Il suddetto diritto sussiste anche con riguardo alla ricorrente , Parte_4
che nell' annualità 2024/2025 presta servizio sulla base di un contratto sino al 31 agosto, non avendo il dimostrato di aver esattamente adempiuto CP_1
all'obbligazione, peraltro, legalmente riconosciuta .
5 Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, nello specifico, per:
Per la ricorrente EL CI per l' annualità 2024/2025;
Per la ricorrente per l' annualità 2024/2025; Parte_1
Per la ricorrente per l' annualità 2024/2025; Parte_4
per l'effetto, condanna il all'attribuzione alle Controparte_2
stesse della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 850 oltre rimborso del c.u. pari ad euro 49,00 ed oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 cpc, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 maggio 2024
Il Giudice
Dr.ssa Anita Maria Brigida Davia
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