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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del G.O.P., Dott. Gennaro Pagano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 750/2023, vertente
TRA
, (c.f. , difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 C.F._1 proprio studio in ON IA (Sa), alla Via G. Verdi, n. 35;
- attore -
E
con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, (c.f./P.Iva Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Giuseppe O. Lagoteta;
P.IVA_1
- convenuto -
Esposizione del fatto
Con atto di citazione notificato in data 17.01.2023, citava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
esponendo: Controparte_1
a) di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per l'abitazione sita in via A. Vespucci,
n. 17, in Pontecagnano (Sa), giusto contratto del 06.03.2014 stipulato con la società convenuta, con il quale erano stati concordati, da un lato, la tariffa (bioraria) da applicarsi ai soli consumi effettuati e rilevati, dall'altro, le modalità per eventuali richieste di aumenti tariffari;
b) di essere residente nell'abitazione indicata e titolare, altresì, di un impianto di energia rinnovabile di tipo fotovoltaico da 5,92 kw, la cui produzione veniva ceduta alla società GSE S.p.A., giusto contratto
1 dell'08.08.2007, che a sua volta immetteva e cedeva al la produzione di Controparte_1 energia “pulita”, tramite lettura del Servizio Elettronico Nazionale S.p.A.;
c) che il in violazione delle norme morali e contrattuali, senza Controparte_2 alcuna comunicazione p.e.c. e/o racc. a/r e senza alcun motivo, visto anche il riversamento in forma indiretta dell'energia pulita prodotta dall'utente stesso, nel periodo compreso tra la fine del 2020 ed il
30.12.2022, applicava all'utente consistenti e notevoli aumenti tariffari, nella misura del triplo, ingiustificati, non autorizzati ed illegittimi, in quanto non oggetto di alcuna comunicazione della loro applicazione;
d) che il erroneamente, inizialmente riteneva tale aumento frutto di un corrispondente Parte_1 aumento dei propri consumi, attesa la triplicazione dei costi addebitatigli;
e) solo dopo accurati e complessi controlli incrociati consumi-produzione, operati anche per il tramite del GSE, l'attore appurava che tale triplicazione era imputabile solo ad un aumento tariffario, applicato unilateralmente e senza alcuna comunicazione e non ad un aumento dei consumi, che rimanevano costanti nel riferimento temporale indicato (diminuendo, anzi, in alcuni periodi);
f) che al veniva preclusa la facoltà, prevista ex lege, di scegliere altro fornitore di energia Parte_1 elettrica, atteso che, se il Servizio Elettrico Nazionale avesse comunicato i vari aumenti applicati all'utente, quest'ultimo avrebbe sicuramente scelto altro e diverso gestore;
g) che, in data 04.10.2022, il proponeva regolare reclamo avverso la società di fornitura, per Parte_1 gli irregolari, illeciti ed arbitrari aumenti tariffari, applicati senza alcuna comunicazione e assenso;
h) in data 15.11.2022, veniva esperito il tentativo di conciliazione disposto dal servizio di conciliazione, con esito, tuttavia, negativo;
l'organismo di mediazione, precisava l'attore, in violazione di norme procedurali, faceva intervenire, oltre al , anche il GSE, pur non convocato CP_1 Controparte_1 in quanto non avente interesse in causa;
i) che, allo stato, l'attore, con una famiglia a carico, è costretto a pagare regolarmente le bollette e, quindi,
a subire incrementi ingiustificati ed indeterminati del prezzo dell'energia elettrica, sostenendo spese ingenti per evitare che la società di fornitura provveda al distacco, in quanto quest'ultima, malgrado le contestazioni, continua a non comunicare gli aumenti tariffari e neppure ad indicare i termini degli aumenti e/o le cause;
j) che tali aumenti ingiustificati hanno colpito molti consumatori, al punto che l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, in seguito a numerose segnalazioni, ha avviato dei procedimenti istruttori ed ha adottato provvedimenti cautelari nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica, sanzionandole;
k) che gli aumenti tariffari indicati hanno cagionato un maggiore esborso – a parità di consumi – da parte del , pari ad € 5.100,00, come da fatture allegate. Parte_1
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: 1) nel merito, accertare l'illegittimità degli aumenti applicati dalla società di fornitura e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme indebitamente ricevute di € 5.100,00 oltre interessi legali e al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in
2 via equitativa dal giudice, unitamente alla eventuale diversa quantificazione delle somme da restituire;
2) dichiarare inapplicabili e quindi nulli gli aumenti già applicati dal Servizio Elettrico Nazionale dal 2020 e quelli da applicare almeno fino alla data della comunicazione della richiesta di aumenti;
3) accertare la responsabilità della società E-Distribuzione S.p.A. in merito alle dichiarazioni rese in sede di conciliazione, a sostegno della legittimità degli aumenti del fornitore e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno subito, quantificabile in via equitativa dal giudice.
Si costituiva altresì in giudizio il contestando le domande formulate Controparte_1 dall'attore, in quanto prive di ogni fondamento. Preliminarmente, si soffermava sui peculiari profili del quadro normativo regolante il settore elettrico specificando poi, che la convenuta Controparte_1
è grossista di energia, rivenditore senza proprietà degli impianti di rete ed in particolare, il grossista cui è affidato sulla gran parte del territorio nazionale il cd. “servizio di maggior tutela”. In proposito, rammentava che, per disciplina vigente, la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'ARERA che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, in base ai costi effettivi del servizio, i relativi corrispettivi da applicare. Precisava inoltre, che l'ARERA ha disciplinato attraverso il cd. TIV (“Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza”) le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, stabilendo in particolare che il prezzo dell'energia elettrica somministrata in regime di maggior tutela è fissato trimestralmente dalla stessa Autorità (TIV, art. 15).
In definitiva, segnalava la convenuta che, mentre nell'ambito del servizio di maggior tutela le condizioni economiche e contrattuali sono amministrate e cioè regolate dall'ARERA, trimestralmente, in base alle variazioni sul mercato del valore della materia prima, nell'ambito del mercato libero dell'energia elettrica le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite liberamente dalle diverse compagnie energetiche che propongono prezzi e condizioni (e talvolta sconti) differenti in concorrenza tra loro.
Le condizioni economiche fissate da ARERA per il servizio di maggior tutela sono, peraltro, pubblicate sul sito dell'Autorità e dunque agevolmente e liberamente consultabili da chiunque, tant'è che dal sito web dell'Autorità, parte convenuta estraeva e depositava in allegato alla comparsa le tabelle relative al periodo
1.1.2019/31.3.2023, precisando che i prezzi dell'energia elettrica, ivi compresi quelli stabiliti dall'ARERA per il servizio di maggior tutela, sono ovviamente influenzati dai costi di approvvigionamento della materia prima, oltre che dalla spesa per gli oneri di sistema e dalle tariffe di trasporto e gestione del contatore.
Quanto alla specifica articolazione del rapporto fra le parti, segnalava la società convenuta di aver somministrato – e a tutt'oggi somministrare – energia elettrica all'odierno attore, , presso Parte_1 il punto di prelievo contraddistinto dal POD (Point of Delivery) n. IT001E801128254, posto in Pontecagnano
Faiano (Sa), Via A. Vespucci n. 17, alimentato in bassa tensione (400 Volt – trifase), a partire dal 2014, sulla base di due successivi contratti per uso “domestico residente” stipulati sul mercato di “maggior tutela” e,
3 precisamente, in data 19.2.2014 il primo, che prevedeva una potenza disponibile di 18 kW e la misura della potenza prelevata (doc. 4), ed in data 2.12.2022 il secondo, a tutt'oggi in essere, che prevede una potenza impegnata di 9 kW (docc. 5-6). Conformemente a quanto più sopra precisato circa la provenienza e la modalità di fissazione delle tariffe del cd. servizio di maggior tutela, così come nel primo contratto era stabilito che
“relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le Parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità”, del pari, nel secondo contratto era stabilito che “i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti” .
Inoltre, segnalava la convenuta che, già in data 4.10.2021, l'odierno attore chiedeva una riduzione della potenza disponibile da 18 kW a 12 kW. La convenuta riscontrava la predetta richiesta con circostanziata lettera del 6.10.2021, nella quale informava il cliente che la modifica della potenza disponibile (da 18 kW a 12 kW) richiesta non avrebbe in concreto condotto ad un risparmio, in quanto il contatore elettronico apprestato alla fornitura era all'epoca senza limitazione di potenza, sicché l'addebito in fattura per la voce “potenza” era proporzionale alla potenza effettivamente prelevata dal cliente stesso. La circostanza era evidente dall'esame delle fatture, ove alla sezione “dettaglio importi bolletta” era agevole constatare che la quota potenza addebita era solo quella effettivamente prelevata e non per l'intero valore di 18 kW, in ragione della tipologia di contratto all'epoca in essere che, come detto, prevedeva la “fornitura in bassa tensione con misura della potenza prelevata”. A distanza di un anno circa, il 4.10.2022, perveniva alla convenuta un reclamo con il quale il cliente lamentava l'applicazione di aumenti tariffari non previsti dal contratto e che si assumeva non fossero giustificati dall'aumento della materia prima “perché fornita da me stesso con fotovoltaico”. Il predetto reclamo veniva prontamente riscontrato con lettera del 12.10.2022. Sempre in data 12.10.2022 l'attore presentava la domanda di conciliazione avanti all'ARERA e comunicata all'esponente il 19.10.22. La conciliazione, come documentato dall'attore stesso, si chiudeva con esito negativo. In data 24.10.2022, l'attore chiedeva copia del contratto in essere e la richiesta veniva riscontrata dalla convenuta il 25.10.2022, allegando la copia del contratto. In data 16.11.2022 l'attore chiedeva poi copia delle fatture dell'anno 2022 e la richiesta veniva riscontrata dall'esponente il 22.11.2022 laddove precisava di non poter accogliere la richiesta e chiarendo al cliente che “la responsabilità della conservazione delle fatture già pagate è esclusivamente a carico del cliente e che la richiesta di duplicazione di tali fatture, può essere accolta solo in casi del tutto eccezionali
(ad esempio distruzione degli archivi del cliente per incendi) e per periodi comunque limitati (due o tre fatturazioni al massimo)” e, comunque, ricordando al cliente che “accedendo alla sua Area Clienti potrà visualizzare tutte le fatture relative alla sua fornitura” . Il giorno 19.11.22, l'attore contattava il servizio clienti richiedendo ed ottenendo un preventivo di spesa per la modifica del contratto di fornitura con riduzione ad una potenza impegnata di 9 kW ed in data 2.12.2022 sottoscriveva e trasmetteva il nuovo contratto con potenza impegnata di 9 kW, successivamente parte convenuta comunicava al Distributore territorialmente competente la relativa richiesta di lavoro che veniva da quest'ultimo eseguita nei tempi di legge.
4 Come la convenuta aveva segnalato all'attore già il 6.10.2021, a tale modifica non conseguiva alcun risparmio, ma una maggiore spesa ed infatti, mentre sulla base del precedente contratto, la potenza fatturata era quella in concreto prelevata, il nuovo contratto stabiliva che “le componenti annuali, per Cliente e per kW impegnato, addebitabili in quote fisse mensili, sono dovute per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal prelievo di energia”. La circostanza è invero evidente dall'esame delle fatture, ove alla sezione “dettaglio importi bolletta” è agevole constatare che la quota potenza addebita è sempre e per intero quella impegnata e non, come accadeva con il precedente contratto, quella effettivamente prelevata.
All'esito di tali vicende, l'attore promuoveva il presente giudizio. Tutto ciò premesso, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda dell'attore.
In seguito alla prima udienza di trattazione della causa, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.
6, c.p.c. e le relative memorie venivano ritualmente depositate dalle parti. Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice, valutate le richieste articolate dalle parti, ritenuta non necessaria la nomina di c.t.u. ai fini del decidere e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la medesima, per la precisazione delle conclusioni, al 07.04.2025, e successivamente, per discussione orale ex art. 281 sexies, al 01.12.2025.
Motivi della decisione
L'attore, titolare di un contratto di somministrazione di energia in regime di maggior tutela, lamentava la circostanza di aver il fornitore convenuto, applicato aumenti tariffari consistenti, arbitrari e non autorizzati, senza alcuna comunicazione, impedendogli di esercitare il diritto di recesso e di scegliere altro gestore. Dopo il reclamo ed il tentativo di conciliazione terminato con esito negativo, promuoveva la presente azione giudiziaria per accertare l'illegittimità di detti aumenti ed ottenere restituzione e risarcimento.
La convenuta, dal suo canto, contestava le domande attoree, sostenendo che le tariffe applicate risultavano essere esattamente quelle fissate dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, “ARERA”, e che, peraltro, anche i contratti tra le stesse parti rinviavano alle disposizioni dell'Autorità. Gli aumenti derivavano da variazioni del costo della materia prima, pubblicate sul sito dell'Autorità ARERA e non oggetto di obbligo di comunicazione individuale all'utente, in quanto conoscibili allo stesso mediante consultazione del sito istituzionale. La società convenuta esponeva più dettagliatamente fatti, circostanze e dinamiche del rapporto di somministrazione in essere con l'odierno attore.
Preliminarmente, si rileva che, in materia di somministrazione di energia, nel regime c.d. “di maggior tutela”
è pacifico che il prezzo sia fissato dalla Autorità ARERA e non già dal fornitore. Invero, la legge n. 481/1995 ha intestato alla detta Autorità funzioni di regolazione e controllo in merito all'erogazione dei servizi in cui si articolano le filiere dei settori dell'energia, ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi medesimi e la tutela dei consumatori. Il d.l. n. 73/2007 ha, poi, istituito il servizio di maggior tutela dell'energia elettrica, consistente in un servizio di vendita erogato originariamente nei confronti di clienti domestici e di piccole imprese che restino privi d'un fornitore;
il servizio –
5 successivamente confermato dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 93/11 – è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante apposita società di vendita, ed è regolato dall'Autorità anche sotto il profilo delle condizioni economiche “in base ai costi effettivi del servizio” (cfr. articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07); con il TIV, l'Autorità ha regolato le condizioni di erogazione, anche economiche, del servizio di maggior tutela;
il prezzo dell'energia elettrica somministrato in regime di maggior tutela è liberamente consultabile sul sito web dell'Autorità medesima (dallo stesso, è possibile consultare le tabelle dei prezzi fissati dall'ARERA relative al periodo d'interesse, allegato dalla convenuta sub doc. 2). I prezzi dell'energia elettrica, ivi compresi quelli stabiliti dall'ARERA per il servizio di maggior tutela, sono chiaramente influenzati dai costi di approvvigionamento della materia prima, oltre che dalla spesa per gli oneri di sistema e dalle tariffe di trasporto e gestione del contatore.
Nel caso che ci occupa, pertanto, si ritiene che la convenuta società non ha “ingiustificatamente” determinato nè arbitrariamente applicato le tariffe di somministrazione, atteso che gli aumenti risultano derivati da provvedimenti autoritativi e non da scelte negoziali.
Quanto alla sussistenza, in capo alla convenuta, di un obbligo informativo circa le variazioni tariffarie, in caso di contratto a condizioni regolate dall'Autorità, le modalità di indicizzazione sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore. Nel caso di specie, il tenore delle disposizioni contrattuali [ovvero:
“relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le Parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità” (cfr. doc. 4, art.
5.1 condizioni particolari); e, del pari, nel secondo contratto, “i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti” (cfr. doc. 6, art. 5.1)], porta ad escludere che vi fosse, in capo all'esercente del servizio di maggior tutela, un vero e proprio obbligo in tal senso, in virtù del rinvio operato dai contratti e della trasparenza in merito alle variazioni tariffarie intervenute - che, in quanto operate dall'ARERA, sono state pubblicate e rese disponibili agli utenti mediante il sito istituzionale della medesima.
Quanto al conteggio dell'importo di € 5.100,00, di cui l'attore chiede la restituzione nella misura in cui l'aumento della bolletta lamentato deve ricondursi ad un aumento delle tariffe e non a maggiori consumi, di conseguenza l'aumento risulta determinato non, unilateralmente ed arbitrariamente, dalla società convenuta, quanto, piuttosto, secondo i termini descritti, dall'ARERA, Autorità a ciò preposta. In più, la convenuta ha chiarito e provato, che una maggiore - sia pur marginale rispetto all'ineluttabile aumento delle tariffe dell'energia – spesa per l'utente, è altresì derivata dalla modifica della potenza della fornitura espressamente richiesta e voluta dall'attore, modifica che la convenuta aveva espressamente sconsigliato (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa).
È altresì infondata la contestazione che i consumi fatturati siano stati determinati senza decurtare la produzione dei pannelli fotovoltaici. Infatti, secondo l'attore, solo sulla differenza dovevano essere applicati gli aumenti tariffari, tuttavia, come eccepito dalla convenuta e come si ricava dalla documentazione prodotta dall'attore
6 stesso (cfr. la cd. “convenzione tariffe fotovoltaico” stipulata dal con il G.S.E.), l'energia prodotta Parte_1 dall'impianto fotovoltaico non è specificamente ceduta alla società convenuta ma è ceduta al GSE S.p.A. a prezzo incentivato e da quest'ultimo venduta agli operatori del mercato pertanto tutta l'energia autoprodotta risulta essere ceduta al GSE S.p.A. invece in che misura e se da questo sia stata, poi, effettivamente ceduta alla odierna convenuta, resta circostanza indimostrata.
Infine, la tabella riepilogativa in atti, con il dettaglio dei consumi rilevati e validati dal distributore presso il punto di prelievo nella titolarità dell'attore ed oggetto delle fatture contestate, relative al periodo dal 1.1.2019 al 31.1.2023, prova l'esattezza dei consumi fatturati dalla società convenuta al cliente, coincidenti, appunto, con quelli rilevati e comunicati dal distributore.
In definitiva, sotto il profilo della responsabilità contrattuale, in considerazione della natura stessa del contratto, non è possibile imputare al fornitore alcun inadempimento, avendo questi applicato tariffe fissate da provvedimenti dell'Autorità e non già arbitrariamente ed unilateralmente determinate, conseguentemente, la domanda di restituzione delle somme, in mancanza di una dimostrazione di errori di calcolo o di applicazione di tariffe diverse da quelle dell'Autorità, è inaccoglibile analogamente alla domanda di risarcimento dei danni, mancando un illecito imputabile al fornitore. Come noto, il risarcimento del danno è subordinato alla prova del nesso causale tra condotta illegittima e danno. Nel caso di specie, il danno lamentato coincide con il maggior esborso che discende da tariffe legittimamente fissate dall'Autorità quindi alcun illecito è configurabile in capo alla società convenuta. Tutto ciò chiarito, le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza, in considerazione del valore della causa e secondo i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P., Dott. Gennaro Pagano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore;
2) Per l'effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione.
Così deciso in Salerno, lì 11.12.2025
Il G.O.P.
Dott. Gennaro Pagano
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