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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2351 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Monreale, Via Venero N. 91, presso lo studio dell'Avv. Sciortino Antonino, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_2
in San Nicola l'Arena-Trabia, presso lo studio dell'Avv. Guzzo Nunzia Controparte_1
Rosalia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso, note di trattazione scritta ed allegato piano genitoriale depositato in data 10 dicembre 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 11 maggio 2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16
dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso e piano genitoriale allegato, depositato in data 10 dicembre 2025.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) La sig.ra continuerà ad abitare la casa familiare sita a Monreale nella Parte_1
Via Aquino n. 94, residenza di famiglia con i figli, trattandosi, tra l'altro, di bene immobile di proprietà della famiglia della sig.ra , di cui appare equo disporre l'assegnazione in Pt_1
favore della medesima;
2) La sig.ra rinuncia a qualsivoglia richiesta di mantenimento personale nei Parte_1
confronti del coniuge sig. ; Parte_2
3) I tre figli minori della coppia sono affidati ad entrambi i coniugi;
4) Il diritto di visita e la contribuzione del padre al mantenimento della prole sarà articolato nelle seguenti modalità:
- Durante la settimana il padre potrà vedere e portare con sé i figli minori secondo gli impegni di lavoro, tenuto conto che lo stesso è soggetto a turnazione, con congruo preavviso in favore della madre, con alternanza delle festività e delle vacanze estive;
- 2 -
Tribunale di Palermo sez. I civile Integrazione Piano Genitoriale:
I figli minori staranno con il genitore non affidatario:
- Il Sig. potrà tenere con sé i figli minori, due pomeriggi alla Parte_2
settimana (da concordare in base agli impegni lavorativi del padre) dalle 16:00
alle ore 20:00 o in altri orari da concordare in base alle esigenze dei minori e dei turni di lavoro del sig. . Pt_2
- Il genitore non collocatario potrà tenere con i figli minori per tutti i fine settimana del mese, dalle ore 14 del venerdì (con obbligo di accompagnare e riprendere i bambini a scuola nella giornata del sabato) e fino alle ore 22:00 della domenica, e le principali festività civili e religiose, permanendo, durante le vacanze natalizie o di fine anno, tre giorni consecutivi con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive il Sig. potrà tenere con sé i figli minori CP_2
per due settimane, anche non consecutive.
Il sig. continuerà a corrispondere per il mantenimento dei figli la somma complessiva Pt_2
di € 700,00 ( Euro settecentocento/00) entro il 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge. (- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/
specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
- 3 -
Tribunale di Palermo sez. I civile Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) L' assegno unico INPS per i tre figli resta interamente a favore del sig. ; Pt_2
6) Il sig. come d'accordo ha trasferito l'autovettura in comproprietà tra i coniugi Toyota Pt_2
- 4 -
Tribunale di Palermo sez. I civile Aris Targata TC 08456 HK alla sig.ra , provvedendo al pagamento del finanziamento;
Pt_1
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...], Parte_1
in data 06/10/1984, e , nato a [...], in data [...]; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 11/05/2025
riportate in parte motiva e piano genitoriale depositato in data 10/12/2025;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 29/06/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Monreale al n.65, Parte II serie A dell'anno 2006);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2351 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Monreale, Via Venero N. 91, presso lo studio dell'Avv. Sciortino Antonino, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_2
in San Nicola l'Arena-Trabia, presso lo studio dell'Avv. Guzzo Nunzia Controparte_1
Rosalia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso, note di trattazione scritta ed allegato piano genitoriale depositato in data 10 dicembre 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 11 maggio 2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16
dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso e piano genitoriale allegato, depositato in data 10 dicembre 2025.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) La sig.ra continuerà ad abitare la casa familiare sita a Monreale nella Parte_1
Via Aquino n. 94, residenza di famiglia con i figli, trattandosi, tra l'altro, di bene immobile di proprietà della famiglia della sig.ra , di cui appare equo disporre l'assegnazione in Pt_1
favore della medesima;
2) La sig.ra rinuncia a qualsivoglia richiesta di mantenimento personale nei Parte_1
confronti del coniuge sig. ; Parte_2
3) I tre figli minori della coppia sono affidati ad entrambi i coniugi;
4) Il diritto di visita e la contribuzione del padre al mantenimento della prole sarà articolato nelle seguenti modalità:
- Durante la settimana il padre potrà vedere e portare con sé i figli minori secondo gli impegni di lavoro, tenuto conto che lo stesso è soggetto a turnazione, con congruo preavviso in favore della madre, con alternanza delle festività e delle vacanze estive;
- 2 -
Tribunale di Palermo sez. I civile Integrazione Piano Genitoriale:
I figli minori staranno con il genitore non affidatario:
- Il Sig. potrà tenere con sé i figli minori, due pomeriggi alla Parte_2
settimana (da concordare in base agli impegni lavorativi del padre) dalle 16:00
alle ore 20:00 o in altri orari da concordare in base alle esigenze dei minori e dei turni di lavoro del sig. . Pt_2
- Il genitore non collocatario potrà tenere con i figli minori per tutti i fine settimana del mese, dalle ore 14 del venerdì (con obbligo di accompagnare e riprendere i bambini a scuola nella giornata del sabato) e fino alle ore 22:00 della domenica, e le principali festività civili e religiose, permanendo, durante le vacanze natalizie o di fine anno, tre giorni consecutivi con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive il Sig. potrà tenere con sé i figli minori CP_2
per due settimane, anche non consecutive.
Il sig. continuerà a corrispondere per il mantenimento dei figli la somma complessiva Pt_2
di € 700,00 ( Euro settecentocento/00) entro il 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge. (- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/
specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
- 3 -
Tribunale di Palermo sez. I civile Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) L' assegno unico INPS per i tre figli resta interamente a favore del sig. ; Pt_2
6) Il sig. come d'accordo ha trasferito l'autovettura in comproprietà tra i coniugi Toyota Pt_2
- 4 -
Tribunale di Palermo sez. I civile Aris Targata TC 08456 HK alla sig.ra , provvedendo al pagamento del finanziamento;
Pt_1
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...], Parte_1
in data 06/10/1984, e , nato a [...], in data [...]; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 11/05/2025
riportate in parte motiva e piano genitoriale depositato in data 10/12/2025;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 29/06/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Monreale al n.65, Parte II serie A dell'anno 2006);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. I civile