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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3002/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Petrassi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 con l'Avv. M. Boni, giusta procura in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di n. 5516/2023, pubblicata il 29 maggio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: CP_1
- era dipendente di dal 2 novembre 2017 con inquadramento nel livello B1 del CCNL Pt_1
profilo di “addetto alla sala operativa” , dapprima presso la SOC di Bologna e poi Pt_1 presso la SAS di Roma;
- in costanza di rapporto di lavoro aveva svolto mansioni più qualificate, proprie del livello B del CCNL e del profilo di “assistente alla sala operativa”;
- aveva pertanto diritto all'inquadramento superiore e alle differenze retributive maturate a tal titolo.
Pertanto, domandava:
“Accertare e dichiarare il diritto del sig. all'inquadramento nel livello B del C.C.N.L. CP_1
A.N.A.S. sin dall'inizio del rapporto di lavoro, ovvero da altra data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te pro tempore, a Parte_1 corrispondere al sig. le differenze retributive pari all'importo lordo di Euro CP_1
19.793,14 ovvero al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
il tutto con vittoria di spese (15%), competenze e onorari da distrarsi al procuratore antistatario”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva le domande, Pt_1 ritenendo il fatto costitutivo della domanda dimostrato dall'istruttoria.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 29 novembre
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte. A sostegno, Pt_1 formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 cpc. Omesso rilievo della genericità delle allegazioni attoree a fondamento della domanda e irrituale conseguente ammissione della prova testimoniale. Erroneo convincimento d'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso originario;
2 b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 cc, nonché dell'art. 115 cpc. In specie, erroneo convincimento che, ai fini del decidere, rilevi l'eventuale identità fra le mansioni svolte dal lavoratore e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica. Omessa considerazione che, al fine, rileva soltanto la riconducibilità delle mansioni svolte dal lavoratore alla qualifica invocata. Omessa e comunque pregiudizievole valutazione delle prove;
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che, secondo consolidati principi di diritto (v., ex multis, Cass. n. 3143/2019), il ricorso ex art. 414 cpc è nullo ove sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, ipotesi questa in cui il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il Giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.
Nondimeno, nel caso di specie sono ben comprensibili sia il bene della vita preteso dal lavoratore (v. conclusioni rassegnate, riportate in epigrafe), sia le allegazioni in fatto e le deduzioni in diritto prospettate a fondamento della domanda (mansioni svolte, declaratorie di riferimento previste dal
CCNL di categoria).
Non a caso, l'ampia difesa di merito svolta da nella memoria ex art. 416 cpc dimostra che Pt_1
l'atto ha raggiunto lo scopo che gli era proprio, agli effetti dell'art. 156 cpc (v. pag. 21 ss. memoria di primo grado).
8. Con riguardo al secondo motivo di doglianza vale rammentare che, alla stregua di noti e consolidati principi di diritto tenuti a mente anche dal Tribunale ai fini del decidere, il giudizio d'inquadramento professionale è l'esito di un sillogismo di piena sussunzione delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore nella declaratoria contrattuale di riferimento e ciò avuto riguardo alle competenze professionali, all'ampiezza dell'autonomia e al grado di responsabilità connessi all'adempimento della prestazione lavorativa, ivi previsti.
La Suprema Corte ha peraltro chiarito che, in caso svolgimento di mansioni promiscue in quanto riferibili a diversi livelli inquadramentali, il giudizio va operato individuando la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, da considerare al fine prevalente.
9. Nel caso di specie vengono in rilievo le seguenti declaratorie:
3 - livello B1, di formale inquadramento dell'appellato: “Attività che prevedano specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, nonché
l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. È possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo”.
Profilo di addetto alla sala operativa “a) svolge la propria attività in collaborazione con la professionalità superiori;
b) svolge il servizio di infomobilità interfacciandosi con l'utenza esterna e distribuendo i flussi informativi in entrata verso il personale o verso Pt_1
l'esterno, secondo le direttive e gli indirizzi aziendali;
c) effettua la raccolta delle informazioni e dati relativi al traffico/incidenti/interventi, agli impianti e alle condizioni climatiche, provvedendo alla registrazione delle segnalazioni/ informazioni ricevute anche mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici in dotazione;
d) fornisce all'assistente di sala operativa i dati anche aggregati sul traffico/incidenti/interventi avvenuti;
e) supporta
l'assistente sala operativa nell'attività di pronto intervento, nell'ambito delle procedure predefinite, fornendo tutte le informazioni disponibili”;
- livello B, rivendicato dall'appellato: “Attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale.
Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane”.
Profilo di assistente sala operativa: "a) svolge la propria attività in collaborazione con la professionalità superiori;
b) verifica le attività di raccolta e gestione delle informazioni relative al traffico, predisponendo, ove necessario, i relativi comunicati;
c) distribuisce i flussi informativi in entrata verso il personale nonché verso l'esterno; d) supporta i Pt_1 centri di manutenzione nel monitoraggio della viabilità e dello stato di manutenzione della rete stradale di competenza attraverso l'infrastruttura tecnologica;
e) garantisce il funzionamento degli impianti di telecontrollo e di telegestione attivando le risorse interne
e/o esterne, anche attraverso il monitoraggio delle apparecchiature in dotazione della sala operativa;
f) collabora con il responsabile di sala all'attivazione del pronto intervento comunicando con squadre di soccorso e con gli organi istituzionali;
g) assicura
l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile;
h) supporta il responsabile sala operativa nell'analisi dei dati climatici;
i) supporta il responsabile sala operativa nell'acquisizione delle informazioni necessarie per il rilascio del parere per il nullaosta tecnico relativo al transito dei trasporti eccezionali;
j) predispone le statistiche periodiche
4 sul traffico e sull'incidentalità; k) assicura la gestione ordinaria delle apparecchiature in dotazione alla sala operativa".
Com'è reso palese dall'univoco tenore delle clausola collettiva in esame:
- il lavoratore del livello B1: -dispone di un bagaglio professionale qualificato, anche acquisito per mezzo di esperienza sul campo;
-opera in un circoscritto contesto di lavoro, di normale difficoltà e con autonomia limitata all'esecuzione del compito dato secondo specifiche indicazioni e procedure predefinite; -può controllare lo svolgimento di attività esecutive da parte di pochi altri lavoratori;
-ha la responsabilità dell'esecuzione del compito dato;
- il lavoratore del livello B: -ha un bagaglio professionale più specifico relativo al settore di applicazione;
-svolge compiti istruttori o di supporto alle professionalità superiori nell'ambito di direttive generali, dunque compiti che si collocano in programmi funzionali più ampi;
-opera con autonomia per il raggiungimento del risultato dell'attività richiestagli;
-ha la responsabilità diretta del risultato di tale attività; -può coordinare un gruppo di risorse umane, rispondendo quindi del raccordo delle plurime attività lavorative eseguite da ciascun appartenente al gruppo.
I profili professionali esemplificati dal CCNL, che qui interessano, confermano le osservazioni appena svolte. Infatti:
- l'addetto alla sala operativa raccoglie le informazioni e dati relativi al traffico, agli incidenti e agli interventi stradali, agli impianti e alle condizioni climatiche, provvedendo alla registrazione delle segnalazioni/informazioni ricevute anche mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici in dotazione, dati che poi fornisce all'assistente di sala operativa;
fornisce altresì supporto all'assistente sala operativa nell'attività di pronto intervento, nell'ambito delle procedure prestabilite, fornendo tutte le informazioni disponibili.
Dunque, si tratta di una prestazione predefinita sia nell'oggetto, sia nella procedura predisposta per la sua esecuzione, il cui risultato è poi utilizzato e ottimizzato da professionalità di rango superiore;
- l'assistente sala operativa, invece, verifica le attività di raccolta e gestione delle informazioni relative al traffico, predisponendo, ove necessario, i relativi comunicati;
garantisce il funzionamento degli impianti di telecontrollo e di telegestione attivando le risorse interne e/o esterne, anche attraverso il monitoraggio delle apparecchiature in dotazione della sala operativa;
collabora con il responsabile di sala all'attivazione del pronto intervento comunicando con squadre di soccorso e con gli organi istituzionali;
assicura l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile;
supporta il responsabile sala operativa nell'analisi dei
5 dati climatici e nell'acquisizione delle informazioni necessarie per il rilascio del parere per il nullaosta tecnico relativo al transito dei trasporti eccezionali.
Dunque, si tratta di una prestazione lavorativa d'interfaccia con quella eseguita dal lavoratore di rango inferiore e di rango superiore, caratterizzata dal fatto che l'assistente porta autonomamente a sintesi gli elementi raccolti dalle figure professionali inferiori, per poi collaborare con il responsabile in funzione del proficuo andamento della sala operativa.
10. Tanto premesso, va allora osservato che il Tribunale, giusta le testimonianze raccolte, ha ritenuto dimostrato che lo avesse svolto con continuità, oltre alle mansioni di addetto alla sala CP_1 operativa, anche quelle proprie dell'assistente, consistenti in particolare nel raccordo con i responsabili di sala, nelle attività di coordinamento compiute nei casi urgenti, nell'aggiornamento dei pannelli informativi.
Al fine, il Tribunale ha richiamato:
- la deposizione del teste che ha riferito, per scienza diretta, che l'appellato Testimone_1 provvedeva a gestire tutte le emergenze che si presentavano in sala operativa attivando il personale e aggiornando il pannello di controllo, nonché a gestire le condizioni meteo Pt_1 avverse indirizzando le comunicazioni via pec ai compartimenti e ai responsabili delle sale operative interessate;
- la deposizione del teste il quale ha riferito che, per garantire l'operatività della Tes_2 sala operativa, ciascun lavoratore ivi impiegato, compreso lo svolgeva tutti i compiti CP_1 richiesti dall'esigenza concreta che si prospettava, indipendentemente dall'inquadramento come addetto o come assistente sala operativa;
- la deposizione del teste il quale ha riferito che tutti i lavoratori incardinati Testimone_3 nella sala operativa gestivano, dall'apertura fino alla chiusura, tutte le chiamate ordinarie ed erano i grado di gestire tutti i sistemi.
11. Si tratta di valutazione condivisibile, in quanto valorizza riscontri fattuali che ben soddisfano i requisiti della declaratoria professionale d'interesse e che non è infirmata dalle censure sollevate dall'appellante.
12. Difatti lungi dal negare che il tenore delle deposizioni dei testi menzionati sia quello cui il Pt_1
Tribunale ha avuto riguardo, si è piuttosto risolta ad attribuire a tali deposizioni un significato diverso e a sé favorevole, ma con difesa del tutto irrituale, avendo la Suprema Corte chiarito, con orientamento consolidato, che la violazione dell'art. 115 cpc non è ravvisabile nella mera circostanza che il Giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il Giudice abbia giudicato
6 sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. Cass. S.U n.
11892/2016), circostanze queste neppure addotte dall'appellante.
13. Né rileva in favore dell'appellante l'argomento, secondo cui dall'istruttoria è emerso che nella sala operativa erano presenti anche lavoratori di livello B, a dire quindi che la responsabilità dei compiti disimpegnati dallo era comunque assunta dal collega di rango gerarchico superiore. CP_1
14. Difatti, l'istruttoria ha dimostrato -si ribadisce- che l'appellato aveva svolto, in modo pienamente fungibile con i colleghi inquadrati formalmente nel livello B, attività di raccordo diretto con il responsabile, di raccolta e gestione di informazioni, di distribuzione di flussi informativi e di supporto dei centri di manutenzione.
Poiché, come pure dimostrato, detta fungibilità era dovuta all'esigenza di affrontare immediatamente e compiutamente ogni evento che impattava sulla sala operativa, se ne deduce che le modalità di esecuzione di quei compiti er ano scelte in via autonoma dall'appellato e con piena connessa responsabilità del lavoro espletato, agli inevitabili effetti dell'art. 2103 cc.
15. Alla stregua delle svolte considerazioni l'appello va quindi respinto.
16. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito attribuito);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di novità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
Le spese di lite, per come liquidate sono distratte in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
17. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
7
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 16 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3002/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Petrassi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 con l'Avv. M. Boni, giusta procura in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di n. 5516/2023, pubblicata il 29 maggio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: CP_1
- era dipendente di dal 2 novembre 2017 con inquadramento nel livello B1 del CCNL Pt_1
profilo di “addetto alla sala operativa” , dapprima presso la SOC di Bologna e poi Pt_1 presso la SAS di Roma;
- in costanza di rapporto di lavoro aveva svolto mansioni più qualificate, proprie del livello B del CCNL e del profilo di “assistente alla sala operativa”;
- aveva pertanto diritto all'inquadramento superiore e alle differenze retributive maturate a tal titolo.
Pertanto, domandava:
“Accertare e dichiarare il diritto del sig. all'inquadramento nel livello B del C.C.N.L. CP_1
A.N.A.S. sin dall'inizio del rapporto di lavoro, ovvero da altra data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te pro tempore, a Parte_1 corrispondere al sig. le differenze retributive pari all'importo lordo di Euro CP_1
19.793,14 ovvero al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
il tutto con vittoria di spese (15%), competenze e onorari da distrarsi al procuratore antistatario”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva le domande, Pt_1 ritenendo il fatto costitutivo della domanda dimostrato dall'istruttoria.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 29 novembre
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte. A sostegno, Pt_1 formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 cpc. Omesso rilievo della genericità delle allegazioni attoree a fondamento della domanda e irrituale conseguente ammissione della prova testimoniale. Erroneo convincimento d'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso originario;
2 b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 cc, nonché dell'art. 115 cpc. In specie, erroneo convincimento che, ai fini del decidere, rilevi l'eventuale identità fra le mansioni svolte dal lavoratore e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica. Omessa considerazione che, al fine, rileva soltanto la riconducibilità delle mansioni svolte dal lavoratore alla qualifica invocata. Omessa e comunque pregiudizievole valutazione delle prove;
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che, secondo consolidati principi di diritto (v., ex multis, Cass. n. 3143/2019), il ricorso ex art. 414 cpc è nullo ove sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, ipotesi questa in cui il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il Giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.
Nondimeno, nel caso di specie sono ben comprensibili sia il bene della vita preteso dal lavoratore (v. conclusioni rassegnate, riportate in epigrafe), sia le allegazioni in fatto e le deduzioni in diritto prospettate a fondamento della domanda (mansioni svolte, declaratorie di riferimento previste dal
CCNL di categoria).
Non a caso, l'ampia difesa di merito svolta da nella memoria ex art. 416 cpc dimostra che Pt_1
l'atto ha raggiunto lo scopo che gli era proprio, agli effetti dell'art. 156 cpc (v. pag. 21 ss. memoria di primo grado).
8. Con riguardo al secondo motivo di doglianza vale rammentare che, alla stregua di noti e consolidati principi di diritto tenuti a mente anche dal Tribunale ai fini del decidere, il giudizio d'inquadramento professionale è l'esito di un sillogismo di piena sussunzione delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore nella declaratoria contrattuale di riferimento e ciò avuto riguardo alle competenze professionali, all'ampiezza dell'autonomia e al grado di responsabilità connessi all'adempimento della prestazione lavorativa, ivi previsti.
La Suprema Corte ha peraltro chiarito che, in caso svolgimento di mansioni promiscue in quanto riferibili a diversi livelli inquadramentali, il giudizio va operato individuando la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, da considerare al fine prevalente.
9. Nel caso di specie vengono in rilievo le seguenti declaratorie:
3 - livello B1, di formale inquadramento dell'appellato: “Attività che prevedano specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, nonché
l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. È possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo”.
Profilo di addetto alla sala operativa “a) svolge la propria attività in collaborazione con la professionalità superiori;
b) svolge il servizio di infomobilità interfacciandosi con l'utenza esterna e distribuendo i flussi informativi in entrata verso il personale o verso Pt_1
l'esterno, secondo le direttive e gli indirizzi aziendali;
c) effettua la raccolta delle informazioni e dati relativi al traffico/incidenti/interventi, agli impianti e alle condizioni climatiche, provvedendo alla registrazione delle segnalazioni/ informazioni ricevute anche mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici in dotazione;
d) fornisce all'assistente di sala operativa i dati anche aggregati sul traffico/incidenti/interventi avvenuti;
e) supporta
l'assistente sala operativa nell'attività di pronto intervento, nell'ambito delle procedure predefinite, fornendo tutte le informazioni disponibili”;
- livello B, rivendicato dall'appellato: “Attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale.
Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane”.
Profilo di assistente sala operativa: "a) svolge la propria attività in collaborazione con la professionalità superiori;
b) verifica le attività di raccolta e gestione delle informazioni relative al traffico, predisponendo, ove necessario, i relativi comunicati;
c) distribuisce i flussi informativi in entrata verso il personale nonché verso l'esterno; d) supporta i Pt_1 centri di manutenzione nel monitoraggio della viabilità e dello stato di manutenzione della rete stradale di competenza attraverso l'infrastruttura tecnologica;
e) garantisce il funzionamento degli impianti di telecontrollo e di telegestione attivando le risorse interne
e/o esterne, anche attraverso il monitoraggio delle apparecchiature in dotazione della sala operativa;
f) collabora con il responsabile di sala all'attivazione del pronto intervento comunicando con squadre di soccorso e con gli organi istituzionali;
g) assicura
l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile;
h) supporta il responsabile sala operativa nell'analisi dei dati climatici;
i) supporta il responsabile sala operativa nell'acquisizione delle informazioni necessarie per il rilascio del parere per il nullaosta tecnico relativo al transito dei trasporti eccezionali;
j) predispone le statistiche periodiche
4 sul traffico e sull'incidentalità; k) assicura la gestione ordinaria delle apparecchiature in dotazione alla sala operativa".
Com'è reso palese dall'univoco tenore delle clausola collettiva in esame:
- il lavoratore del livello B1: -dispone di un bagaglio professionale qualificato, anche acquisito per mezzo di esperienza sul campo;
-opera in un circoscritto contesto di lavoro, di normale difficoltà e con autonomia limitata all'esecuzione del compito dato secondo specifiche indicazioni e procedure predefinite; -può controllare lo svolgimento di attività esecutive da parte di pochi altri lavoratori;
-ha la responsabilità dell'esecuzione del compito dato;
- il lavoratore del livello B: -ha un bagaglio professionale più specifico relativo al settore di applicazione;
-svolge compiti istruttori o di supporto alle professionalità superiori nell'ambito di direttive generali, dunque compiti che si collocano in programmi funzionali più ampi;
-opera con autonomia per il raggiungimento del risultato dell'attività richiestagli;
-ha la responsabilità diretta del risultato di tale attività; -può coordinare un gruppo di risorse umane, rispondendo quindi del raccordo delle plurime attività lavorative eseguite da ciascun appartenente al gruppo.
I profili professionali esemplificati dal CCNL, che qui interessano, confermano le osservazioni appena svolte. Infatti:
- l'addetto alla sala operativa raccoglie le informazioni e dati relativi al traffico, agli incidenti e agli interventi stradali, agli impianti e alle condizioni climatiche, provvedendo alla registrazione delle segnalazioni/informazioni ricevute anche mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici in dotazione, dati che poi fornisce all'assistente di sala operativa;
fornisce altresì supporto all'assistente sala operativa nell'attività di pronto intervento, nell'ambito delle procedure prestabilite, fornendo tutte le informazioni disponibili.
Dunque, si tratta di una prestazione predefinita sia nell'oggetto, sia nella procedura predisposta per la sua esecuzione, il cui risultato è poi utilizzato e ottimizzato da professionalità di rango superiore;
- l'assistente sala operativa, invece, verifica le attività di raccolta e gestione delle informazioni relative al traffico, predisponendo, ove necessario, i relativi comunicati;
garantisce il funzionamento degli impianti di telecontrollo e di telegestione attivando le risorse interne e/o esterne, anche attraverso il monitoraggio delle apparecchiature in dotazione della sala operativa;
collabora con il responsabile di sala all'attivazione del pronto intervento comunicando con squadre di soccorso e con gli organi istituzionali;
assicura l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile;
supporta il responsabile sala operativa nell'analisi dei
5 dati climatici e nell'acquisizione delle informazioni necessarie per il rilascio del parere per il nullaosta tecnico relativo al transito dei trasporti eccezionali.
Dunque, si tratta di una prestazione lavorativa d'interfaccia con quella eseguita dal lavoratore di rango inferiore e di rango superiore, caratterizzata dal fatto che l'assistente porta autonomamente a sintesi gli elementi raccolti dalle figure professionali inferiori, per poi collaborare con il responsabile in funzione del proficuo andamento della sala operativa.
10. Tanto premesso, va allora osservato che il Tribunale, giusta le testimonianze raccolte, ha ritenuto dimostrato che lo avesse svolto con continuità, oltre alle mansioni di addetto alla sala CP_1 operativa, anche quelle proprie dell'assistente, consistenti in particolare nel raccordo con i responsabili di sala, nelle attività di coordinamento compiute nei casi urgenti, nell'aggiornamento dei pannelli informativi.
Al fine, il Tribunale ha richiamato:
- la deposizione del teste che ha riferito, per scienza diretta, che l'appellato Testimone_1 provvedeva a gestire tutte le emergenze che si presentavano in sala operativa attivando il personale e aggiornando il pannello di controllo, nonché a gestire le condizioni meteo Pt_1 avverse indirizzando le comunicazioni via pec ai compartimenti e ai responsabili delle sale operative interessate;
- la deposizione del teste il quale ha riferito che, per garantire l'operatività della Tes_2 sala operativa, ciascun lavoratore ivi impiegato, compreso lo svolgeva tutti i compiti CP_1 richiesti dall'esigenza concreta che si prospettava, indipendentemente dall'inquadramento come addetto o come assistente sala operativa;
- la deposizione del teste il quale ha riferito che tutti i lavoratori incardinati Testimone_3 nella sala operativa gestivano, dall'apertura fino alla chiusura, tutte le chiamate ordinarie ed erano i grado di gestire tutti i sistemi.
11. Si tratta di valutazione condivisibile, in quanto valorizza riscontri fattuali che ben soddisfano i requisiti della declaratoria professionale d'interesse e che non è infirmata dalle censure sollevate dall'appellante.
12. Difatti lungi dal negare che il tenore delle deposizioni dei testi menzionati sia quello cui il Pt_1
Tribunale ha avuto riguardo, si è piuttosto risolta ad attribuire a tali deposizioni un significato diverso e a sé favorevole, ma con difesa del tutto irrituale, avendo la Suprema Corte chiarito, con orientamento consolidato, che la violazione dell'art. 115 cpc non è ravvisabile nella mera circostanza che il Giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il Giudice abbia giudicato
6 sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. Cass. S.U n.
11892/2016), circostanze queste neppure addotte dall'appellante.
13. Né rileva in favore dell'appellante l'argomento, secondo cui dall'istruttoria è emerso che nella sala operativa erano presenti anche lavoratori di livello B, a dire quindi che la responsabilità dei compiti disimpegnati dallo era comunque assunta dal collega di rango gerarchico superiore. CP_1
14. Difatti, l'istruttoria ha dimostrato -si ribadisce- che l'appellato aveva svolto, in modo pienamente fungibile con i colleghi inquadrati formalmente nel livello B, attività di raccordo diretto con il responsabile, di raccolta e gestione di informazioni, di distribuzione di flussi informativi e di supporto dei centri di manutenzione.
Poiché, come pure dimostrato, detta fungibilità era dovuta all'esigenza di affrontare immediatamente e compiutamente ogni evento che impattava sulla sala operativa, se ne deduce che le modalità di esecuzione di quei compiti er ano scelte in via autonoma dall'appellato e con piena connessa responsabilità del lavoro espletato, agli inevitabili effetti dell'art. 2103 cc.
15. Alla stregua delle svolte considerazioni l'appello va quindi respinto.
16. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito attribuito);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di novità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
Le spese di lite, per come liquidate sono distratte in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
17. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
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PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 16 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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