Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
14.01.2025, ha pronunciato, mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 14970/2024, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
TRA
(C.F.: elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Tommaso Caravita n. 25, presso lo studio dell'avv. Gaetano Irollo, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Clausura n. 3, presso lo studio dell'avv. Enrico De Simone, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHÉ
-(C.F.: Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Alessandro Farnese 3; P.IVA_2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER dichiarare cessata materia del contendere, con vittoria delle spese di Parte_1 lite, con attribuzione.
PER L' : dichiarare il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva;
nel merito, rigettare la domanda, poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2024, deduceva di aver ricevuto Parte_1 in data 29.05.2024, la cartella di pagamento n. 07120240076093112000, con la quale veniva richiesto il pagamento di complessivi € 18.863,69, per omessi contributi per gli anni 2016-2017-
2018-2019-2020 in favore dell' Controparte_2
;
[...]
Deduceva di essere infermiere professionista iscritto all'albo della Federazioni Nazionale
Ordini Professioni Infermieristiche dal 1985 e fino al 2020, impiegato quale ospedaliero presso la
Università degli studi della Campania ed iscritto alla sola gestione dipendenti pubblici (ex Pt_2
; e di aver intrapreso, nel contempo, anche la libera professione dal 2005 e, di CP_3 conseguenza, di essere stato iscritto d'ufficio alla gestione separata dell' , ex art. 2 comma 26 Pt_2
L. 335/1995, con decorrenza dal 1.1.2008;
Lamentava di aver già versato all' la contribuzione relativa agli anni indicati nella Pt_2 cartella di pagamento impugnata come da estratto contributivo allegato .
Specificava di aver portato a conoscenza dell' tale situazione, tramite l'invio tutti i CP_2 modelli di pagamento effettuati all' , in modo da permettere all'ente di effettuare i dovuti Pt_2 controlli, come da pec allegate.
Sosteneva, dunque, di non dover versare alcunchè all' per i periodi in questione, in CP_2 quanto il legislatore aveva previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all'ente titolare della contribuzione delle somme incassate, in virtù dell'art. 116, comma 20, della legge n.
388/2000.
Evidenzia, infine, di aver versato in buona fede i contributi, nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente, avendo l'istituto ( ) inviato la richiesta pagamento e Pt_2 provveduto all'apertura della posizione previdenziale nella gestione separata.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro,
l' e l' , previa sospensiva dell'atto impugnato, al CP_2 Controparte_4 fine di annullare la cartella di pagamento e di dichiarare che nessuna somma sia dovuta nei confronti dell' con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario. CP_2
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva Controparte_4 in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata;
con vittoria delle spese di lite.
L' nonostante la regolare notifica del ricorso avvenuta in data 04.07.2024, non si CP_2 costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, alla prima udienza il difensore dell'opponente esibiva
2 copia dello sgravio disposto nelle more del giudizio dall' e la causa veniva rinviata per CP_2 verificare la eventuale cessazione della materia del contendere.
Alla odierna udienza compariva solo il difensore dell'opponente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite;
quindi, la causa veniva decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n.
4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è documentato che l' con CP_2
3 provvedimento del 15.07.2024, abbia comunicato al ricorrente il provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo (relativamente alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), cui la cartella di pagamento n. 07120240076093112000 fa riferimento (cfr. “comunicazione del 15.07” allegato alle note dell'11.09.2024).
Pertanto, il riconoscimento della insussistenza del credito riportato nella cartella di pagamento, solo successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Con la conseguenza che va annullata la cartella di pagamento opposta .
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la insussistenza del credito riportato nella cartella di pagamento;
ed è, altresì, pacifico che l' abbia disposto il provvedimento di sgravio delle CP_2 somme oggetto della predetta cartella, solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo, ossia in data 15.07.2024.
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto delle risultanze documentali prodotte in atti, va condannata l' al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_2 come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di diritto e di fatto e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano Irollo.
Sussistono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti dell' , che si è limitata a procedere per Controparte_4 le somme iscritte a ruolo dall'ente creditore.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere ed annulla la cartella di pagamento opposta;
condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in CP_2 favore dell'opponente, che liquida in € 1.865,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, e rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' Controparte_4
;
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 14.1.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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