Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6345/2014 R.G. proposta da rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Parte_1
Orazio Scarcella, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fiore, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta e Patrizio
Maria Raimondi, giusta procura in atti;
-terza chiamata in causa-
avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con domanda di accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 08.11.2024,
sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c.,
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 09.04.2014,
[...]
, dopo aver allegato che: Parte_1
1) in data 18.03.2013 aveva segnalato alla la Parte_2
necessità di trasferire la linea telefonica, attiva presso la propria abitazione, sita in Bari alla via Suglia n. 27,
all'immobile, ubicato in Bari alla via Giuseppe Papalia n. 3
A/6;
2) il servizio clienti della lo aveva informato che la Pt_2
relativa procedura di trasferimento della linea telefonica sarebbe stata completata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta;
3) decorso inutilmente il suddetto periodo e dopo diversi solleciti, gli era stato comunicato che il trasferimento della linea telefonica presso il nuovo indirizzo sarebbe avvenuto in data 14.05.2023;
4) non essendo stato effettuato il trasferimento della linea nel termine concordato, l'attore in data 18.05.2023 aveva nuovamente contattato un tecnico della affinché Pt_2
venisse evasa la richiesta di trasferimento della linea;
5) in data 14.03.2013 la aveva emesso la fattura n. Pt_2
2 addebitata sul c/c;
6) in data 14.10.2013 aveva ricevuto la fattura n. 7091701 e in data 14.12.2013 quella contrassegnata dal n.8722043;
ha convenuto in giudizio la , chiedendo l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni:
A. “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Pt_2
”;
[...]
B. per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle
seguenti somme:
• euro 27,42 a titolo di rimborso per quanto pagato in esubero sulla fattura n. 2413292 del 14 aprile 2013, relativamente
al periodo 18.03-14.04;
• euro 12.440,00 a titolo di indennizzo secondo quanto disposto dagli artt. 3,4, 9 e 11, del. AGCOM 73/11/CONS, come di
seguito specificati: euro 15,00 al giorno per n. 388 giorni,
tanto per il servizio telefonico quanto per quello ADSL ex
art. 3; al pagamento di un indennizzo pari a euro 15,00 al
giorno per n. 388 giorni, tanto per il servizio telefonico
quanto per quello ADSL ex art. 4; ad un indennizzo pari ad
euro 500,00 a seguito di perdita della numerazione ex art. 9
e ad un indennizzo pari ad euro 300,00 per mancata o ritardata
risposta ai reclami ex art. 11;
• euro 200,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art.
19, comma 6, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato
A;”
Per un totale di € 12.667,42, oltre interessi nella misura
legale a far data della domanda fino al soddisfo;
C. accertare e dichiarare che nessun importo fatturato
successivamente alla data del 18.03.2013 è dovuto a e per Pt_2
3 l'effetto condannare allo storno di tutte le fatture;
Pt_2
D. con vittoria di spese e compensi di causa.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
10.07.2014, si è costituita la chiedendo, in via Parte_2
preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di
[...]
nonché, in via principale e nel merito, il rigetto CP_3
delle avverse domande, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
06.04.2016, si è costituita la (ora ) Controparte_3 CP_2
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, in via gradata e nel merito, il rigetto della domanda di manleva, formulata dalla convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, all'udienza del 08.11.2024,
sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c.,
regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 12.400,00, a titolo di indennizzo, secondo quanto disposto dalla delibera, adottata dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato n.73/2011, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Deve, innanzitutto, osservarsi che tale pretesa, sulla base delle allegazioni della stessa parte attrice, deve essere
4 riqualificata come domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, fondandosi sulla violazione, da parte della , dell'obbligo, derivante dal contratto, di Pt_2
trasferimento della linea telefonica, intestata all'attore.
II.
4-Ciò posto, si osserva, in termini generali, che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile
5 anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Deve, tuttavia, rilevarsi che il regime probatorio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per il risarcimento del danno, non lo sottrae dall'onere di allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento ed i danni conseguenza.
II.
6-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. 18430/2024 “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc,
l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”.
II.
7-E, ancora, Cass. 23512/2022 “È principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218
c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento),
6 non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno”.
II.
8-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del rapporto contrattuale, in virtù del quale l'attore ha richiesto alla convenuta il pagamento dell'indennizzo, non è in contestazione tra le parti.
II. ha, invece, eccepito che lo , nel Parte_3 Parte_1 richiedere il pagamento dell'indennizz,o non ha dimostrato, come era suo onere, né l'esistenza del concreto e specifico pregiudizio che avrebbe subito per effetto dell'altrui inadempimento né, conseguentemente, la sussistenza del nesso di causalità tra il danno- evento, costituito dall'inadempimento e il danno-conseguenza.
II.10-L'eccezione è fondata.
II.11-Deve, in particolare, osservarsi che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la delibera n. 137/2007, ha approvato il “REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONE E UTENTI” il quale ha istituito un meccanismo per la definizione stragiudiziale delle controversie, che prevede sia l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda in sede giurisdizionale (art. 3), sia la possibilità di deferire la soluzione della controversia all'Autorità in alternativa all'esercizio della tutela in sede giurisdizionale (art. 19).
II.12-Gli indennizzi automatici, previsti dall'artt. 3, 9 e 11 della Delibera, adottata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, n.73 del 2011, possono essere, pertanto, riconosciuti da tale Autorità Amministrativa nel relativo procedimento amministrativo, allo scopo, con chiare finalità deflattive, di prevenire il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.
II.13-Laddove, invece, come nella specie, l'utente agisca in
7 sede ordinaria al fine di ottenere il risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale, non può limitarsi a richiedere la condanna della controparte al pagamento dell'indennizzo, riconoscibile dall'AGCOM, dovendo, invece, in applicazione delle regole generali, allegare e provare l'esistenza del concreto pregiudizio, patito per effetto dell'altrui inadempimento, e del nesso eziologico tra quest'ultimo ed il danno conseguenza.
II.14-A tali conclusioni è pervenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass. 34930/2022) chiarendo che “gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, ma "non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno". Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa
(Cass., sez. 3, 21/06/2017, n. 15349). Con la conseguenza che la sola dimostrazione del tipo e dell'entità del disservizio, in difetto di prova del danno, non può da sola dare diritto ad un indennizzo. (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27609).
II.15-Si veda, altresì, Cass. 15349/2017 “Gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel D.M. citati in funzione
8 deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire
l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa”.
II.16-E, infine, Cass. 27609/2019 “Nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza
e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile”.
II.16-Nel caso di specie, deve, pertanto, rimarcarsi che la domanda di risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale, è carente, già sul piano delle allegazioni, non avendo l'attore, nel dolersi del mancato trasferimento della linea telefonica, specificato quale concreto ed individualizzante pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale avrebbe effettivamente subito per effetto dell'altrui inadempimento, essendosi, invece, limitato a richiedere il pagamento dell'indennizzo, sulla base del ritardo nel trasferimento della linea telefonica.
9 II.17-Deve, infine, osservarsi che alle carenze di allegazione e di prova, incombenti sulla parte attrice, non può sopperire la valutazione equitativa del giudice, nella specie nemmeno sollecitata, presupponendo che, ferma la prova dell'an debeuatur, nella specie non fornita, il quantum sia impossibile o eccessivamente difficile da provare.
II.18-Si veda, sul punto, Cass. 8941/2022
“La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare
l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra
l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno”.
III.
1-Deve essere, altresì, rigettata, essendo anch'essa infondata, la domanda di restituzione della somma di € 200,00 corrisposta dall'attore per la procedura di conciliazione, promossa dinanzi all'AGCOM.
III.
2-Deve, in particolare, osservarsi che, per un l'art. 19, comma 6, della Delibera AGCOM 173/2007, prevede il rimborso delle spese, sostenute dall'utente, a condizione che l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi e, per altro verso, che la partecipazione alla alla procedura di conciliazione, oltre ad essere stata Pt_2
allegata dallo stesso attore è provata, in via documentale, dal
10 verbale di mancato accordo, prodotto dallo stesso nel Parte_1
proprio fascicolo (doc. 17).
IV.
1-Deve essere, invece, accolta, essendo fondata, la domanda di accertamento negativo del credito, vantato dalla Parte_2
nei confronti dello con riferimento alle fatture, Parte_1
relative ai consumi successivi al 18.03.2013.
IV.
2-Deve, in particolare, evidenziarsi che la circostanza, allegata dall'attore, relativa all'impossibilità di utilizzare l'utenza telefonica dopo aver inoltrato in data 18.03.2013 alla
Fastweb s.r.l. la richiesta di trasferimento della linea presso altra abitazione non è stata specificamente contestata dalla convenuta, essendosi la stessa, sia nella comparsa di costituzione e risposta sia nei successivi scritti difensivi, limitata ad eccepire che il mancato trasferimento della linea è dipeso dall'inerzia della
Controparte_3
V.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, merita, infine, accoglimento anche la richiesta di restituzione della somma di €
27,00, pagata dallo in esubero sulla fattura n.27,42, Parte_1
relativa ai consumi dal 18.03.2013 al 14.04.2013, non avendo la
, neanche in questo caso, contestato né con riferimento all'an Pt_2
debeatur né in relazione al quantum, l'avversa domanda di restituzione.
VI.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, nei rapporti processuali tra lo e la Fastweb s.r.l., Parte_1 considerato che, a fronte del rigetto della domanda di risarcimento del danno è stata accolta quella di accertamento negativo del credito, sussistendo soccombenza reciproca, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c.
VI.
2-Per quanto riguarda, invece, le spese della terza chiamata, essendo stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, presentata dall'attrice che aveva provocato la chiamata in
11 causa da parte della della , in applicazione Parte_2 CP_2 del principio della causalità, le stesse devono essere poste a carico dell'attore.
VI.
3-Vedasi, da ultimo, Cass. 2520/2025 “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”.
VI.
4-E, ancora, Cass. 6144/2024 “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato”.
VI.
5-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice
12 della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello corrispondente al valore della domanda, pari ad € 12.667,42.
VI.
6- Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati ai valori medi, tenendo conto della natura della causa e delle questioni giuridiche trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 50 % gli onorari della sola di fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
Scaglione: da € 5.001,00 fino ad € 26.000,00
Parte_4
[...]
919,00 // 919,00
[...]
Introduttiva 777,00 // 777,00
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
Totale € 4.237,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande, promosse da con atto di citazione notificato in data Parte_1
09.04.2014, nei confronti della con la chiamata in Parte_2
causa della , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione CP_2
così provvede:
A. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale, presentata da nei confronti Parte_1
della ; Parte_2
B. RIGETTA la domanda di restituzione della somma di € 200,00, versata dallo a titolo di spese per la procedura Parte_1
13 di cui all'art. 19, comma 6, della DELIBERA AGCOM n.173/07/CONS, presentata dall'attore nei confronti della convenuta;
C. DICHIARA l'inesistenza del diritto di credito, vantato dalla nei confronti di con riferimento Parte_2 Parte_1
alle fatture di cui i nn. 4254203 del 14.06.2013, 7091701 del
14.10.2013, 8722043 del 14.12.2013 emesse da Parte_2
con riferimento ai consumi effettuati successivamente al
18.03.2013;
D. CONDANNA la alla restituzione, in favore di Parte_2
della somma di € 27,42, oltre agli Parte_1
interessi, al tasso legale, dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo;
E. COMPENSA integralmente le spese, nei rapporti processuali tra e la Parte_1 Parte_2
F. CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_5 [...]
, delle spese processuali, che liquida in € 4.237,00 per CP_2
onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%,
Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 17.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2413292 relativa al 15.02.2013-14.04.2013, regolarmente