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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11295 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3228 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto:
Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
AU RI (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio del medesimo, sito in lla Via Martucci 56; Pt_1
opponente
E
( C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IN PI RA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio della medesima, sito in al Centro Direzionale, Viale della Pt_1
Costituzione, Is. E/1
opposto
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
21.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 31.01.2023, il
[...]
(di seguito solo , ha proposto Parte_1 Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto del 13.01.2023 con il quale l'opposto in epigrafe gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 11.002,31
“oltre alle spese di notifica del presente atto, imposta di registro nella misura che verrà
liquidata nonché le successive spese occorrende”, in virtù dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli, VIII Sez. Civ., il 18.10.2022 a definizione del procedimento recante RG 11635/2020, con il quale l'odierno opponente è stato condannato al pagamento in favore del RI della somma “di
euro 7.019,86, per l'eliminazione delle cause infiltrative ed il risarcimento del danno
patrimoniale derivante da siffatte infiltrazioni, liquidato all'attualità, oltre interessi al
saggio legale sull'importo devalutato all'ottobre 2019, e di anno in anno e di anno in anno
rivalutato secondo gli indici istat foi, dall'ottobre 2019 sino alla pubblicazione della presente ordinanza; nonché al pagamento delle spese di CTU.
A sostegno della presente opposizione il dolendosi dell'ordinanza in Parte_1
parola quale titolo esecutivo sulla base del quale è stato azionato il precetto opposto, ha evidenziato che il giudice primo grado sia incorso in un palese errore nella determinazione dell'importo relativo al risarcimento di danni richiesti dal
RI, a seguito delle infiltrazioni nei locali di proprietà dello stesso e posti a carico dell'ente di gestione. Ad avviso di parte istante il giudice di prime cure, avendo sommato tutte le voci indicate dal CTU nella perizia eseguita nel procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. e, dunque, anche quelle relative al costo dei lavori necessari per la manutenzione straordinaria dei terrazzi, abbia quantificato a titolo di risarcimento dei danni una somma superiore rispetto a quella dovuta, errore di quantificazione che si sarebbe ripercosso anche sulle competenze professionali liquidate al procuratore del RI, nonché sulle spese di CTU poste, per intero, a carico di esso opponente.
Ancora il ha eccepito la compensazione della somma precettata con un Parte_1
proprio controcredito di euro 28.224,00, che il RI dovrebbe corrispondere a titolo di lavori per la messa in sicurezza del fabbricato e per oneri condominiali in virtù delle delibere assembleari del 30.01.2023 e del 27.07.2023, importo per il quale
è stato promosso ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale Napoli.
Infine, ha dedotto che il credito intimato non sia determinato né determinabile sulla base degli elementi indicati nell'azionata intimazione di pagamento. Sulla scorta di tali premesse, l'ente di gestione ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
dell'azione intrapresa dal creditore e l'inesistenza del diritto di procedere in
executivis ai danni di esso opponete con vittoria di spese di lite e condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 09.05.2023 si è costituito in giudizio il RI il quale, contestando gli assunti avversi, ha dedotto che i motivi di opposizione svolti riguardano profili relativi alla formazione del titolo esecutivo, dunque, invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al predetto titolo e non in sede esecutiva.
Lamentando la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dall'esecutato, non potendo porsi in compensazione un controcredito oggetto di contestazione, ha insistito per il rigetto della domanda con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria con il favore delle spese di lite con attribuzione.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento del 26.02.2024 e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., all'udienza del 21.11.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Così, brevemente, esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, mette conto evidenziare che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice.
Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece,
oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la
seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad
esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo
esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi
cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione -
indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata
sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé
enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. delle censure dedotte dall'intimato, opposizione che
è svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, l'opposizione deve dichiararsi in parte inammissibile e in parte infondata.
Quanto al primo motivo di censura, con il quale parte attrice si duole dell'erroneità
dell'ordinanza ex art. 702 bis su cui si fonda il precetto in contestazione, se ne rileva l'inammissibilità poiché avrebbe dovuto costituire motivo di gravame e non di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non potendo in alcun modo trovare spazio in questa sede.
Invero, per consolidata giurisprudenza, con l'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a vizi di formazione del titolo giudiziale (salvo dedurne l'inesistenza giuridica), né fatti estintivi od impeditivi anteriori allo stesso, che, invece, sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo
(cfr. Cass., Sez. III, 18.4.2006, n. 8928; Cass., Sez. III, 17.10.2019, n. 26285; Cass., Sez.
III, 14.2.2020, n. 3716).
In altri termini, con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere fatti valere solo fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, che non implichino un riesame, da parte del giudice della opposizione, della legittimità
sia relativa al merito, sia relativa al rispetto delle regole processuali, della formazione del titolo essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice della impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo
(cfr. Cass. Civ. n. 19650 del 29.11.1996).
Nel caso di specie, quindi, l'asserito errore di quantificazione dell'importo relativo al risarcimento dei danni subiti dal RI e posti a carico dell'odierno opponente,
così come quello relativo ai compensi professionali del difensore di parte opposta e alle spese di CTU, avrebbe dovuto essere sollevato con l'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 702 bis del 18.10.2022, non a caso, oggetto di gravame da parte del innanzi alla Corte di Appello di Napoli. Parte_1
In ordine alla eccepita compensazione delle somme precettate con un proprio presunto controcredito, relativo a lavori di manutenzione del fabbricato e a titolo di oneri condominiali a cui il RI sarebbe tenuto in forza di delibere assembleari,
questo giudice ritiene che, alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
con la sentenza n. 23225 del 15.11.2016, deve escludersi la fondatezza della predetta eccezione attesa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1243 c.c.
Le Sezioni Unite, nell'anzidetta pronuncia, hanno confermato il consolidato orientamento di legittimità che può così riassumersi:
"A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali,
oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della
certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara
l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza
con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non
determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per
compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può
sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito
eccepito in compensazione.
C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro
giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.)
il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, all'art. 1243 c.c., comma
2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la
medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui
esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo
accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di
disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va
parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295
c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina
speciale del citato art. 1243 c.c.".
Il caso che ricorre nella specie è quello sopra contemplato alla lettera C): essendo controversa nel presente giudizio l'esistenza dei controcrediti opposti in compensazione dal non è consentito a questo giudice pronunciare la Parte_1
compensazione né legale, né giudiziale.
La compensazione legale non può operare in quanto i crediti eccepiti in compensazione sono contestati sia nell'an debeatur sia nel quantum debeatur, sicché
deve escludersi la presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti.
Parimenti, non può operare la compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 c.c.,
secondo comma. Non ignora questo giudice che, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale, l'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio, cioè anche in riferimento all'an debeatur. Nella specie,
tuttavia, alla stregua delle risultanze processuali e considerate le contestazioni svolte dall'opposto, non si ritiene che i crediti dedotti dal Condominio debitore possano riconoscersi di facile e pronta liquidità. Ciò è sufficiente a escludere l'operatività nel caso in esame anche della compensazione giudiziale.
Passando, infine, alla dedotta indeterminatezza del credito intimato, si rileva l'assoluta genericità della censura mossa dall'opponente, non avendo lo stesso posto alla base della propria doglianza alcuna allegazione o prova. Invero, il non ha allegato, né provato quanto contestato, argomentando in Parte_1
maniera assolutamente generica ed astratta, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta.
A ben vedere, l'atto di precetto non deve contenere il procedimento logico o numerico attraverso cui si è pervenuti alla quantificazione del credito, poiché lo stesso ha la funzione di mettere il debitore in condizioni di adempiere esattamente,
essendo stato cristallizzata nel titolo esecutivo giudiziale la derivazione del credito.
Tale conclusione è confortata dall'indirizzo conforme della Suprema Corte, la quale ha statuito che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo -
contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito
formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo
esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti
per determinarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.:
Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 - 01)” (cfr. Cass. sez. 3 ord. nr.
8906/2022).
In ogni caso, dall'atto di precetto si evince che le singole voci di credito richieste a titolo di sorta capitale, di interessi e per spese CTU sono determinate con chiarezza nel loro ammontare.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda va rigettata perché in parte inammissibile e in parte infondata e deve, dunque, affermarsi il diritto dell'opposto a procedere esecutivamente per tutte le voci indicate nel precetto de quo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'opposizione al precetto, proposta dal alla nei confronti di Parte_1 Parte_1 CP_1
[...]
b) condanna l'opponente alla al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dell' opposto , Controparte_1
che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge se dovute, da attribuirsi all' Avv. IN PI
RA dichiaratasi antistataria.
Napoli, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3228 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto:
Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
AU RI (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio del medesimo, sito in lla Via Martucci 56; Pt_1
opponente
E
( C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IN PI RA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio della medesima, sito in al Centro Direzionale, Viale della Pt_1
Costituzione, Is. E/1
opposto
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
21.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 31.01.2023, il
[...]
(di seguito solo , ha proposto Parte_1 Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto del 13.01.2023 con il quale l'opposto in epigrafe gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 11.002,31
“oltre alle spese di notifica del presente atto, imposta di registro nella misura che verrà
liquidata nonché le successive spese occorrende”, in virtù dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli, VIII Sez. Civ., il 18.10.2022 a definizione del procedimento recante RG 11635/2020, con il quale l'odierno opponente è stato condannato al pagamento in favore del RI della somma “di
euro 7.019,86, per l'eliminazione delle cause infiltrative ed il risarcimento del danno
patrimoniale derivante da siffatte infiltrazioni, liquidato all'attualità, oltre interessi al
saggio legale sull'importo devalutato all'ottobre 2019, e di anno in anno e di anno in anno
rivalutato secondo gli indici istat foi, dall'ottobre 2019 sino alla pubblicazione della presente ordinanza; nonché al pagamento delle spese di CTU.
A sostegno della presente opposizione il dolendosi dell'ordinanza in Parte_1
parola quale titolo esecutivo sulla base del quale è stato azionato il precetto opposto, ha evidenziato che il giudice primo grado sia incorso in un palese errore nella determinazione dell'importo relativo al risarcimento di danni richiesti dal
RI, a seguito delle infiltrazioni nei locali di proprietà dello stesso e posti a carico dell'ente di gestione. Ad avviso di parte istante il giudice di prime cure, avendo sommato tutte le voci indicate dal CTU nella perizia eseguita nel procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. e, dunque, anche quelle relative al costo dei lavori necessari per la manutenzione straordinaria dei terrazzi, abbia quantificato a titolo di risarcimento dei danni una somma superiore rispetto a quella dovuta, errore di quantificazione che si sarebbe ripercosso anche sulle competenze professionali liquidate al procuratore del RI, nonché sulle spese di CTU poste, per intero, a carico di esso opponente.
Ancora il ha eccepito la compensazione della somma precettata con un Parte_1
proprio controcredito di euro 28.224,00, che il RI dovrebbe corrispondere a titolo di lavori per la messa in sicurezza del fabbricato e per oneri condominiali in virtù delle delibere assembleari del 30.01.2023 e del 27.07.2023, importo per il quale
è stato promosso ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale Napoli.
Infine, ha dedotto che il credito intimato non sia determinato né determinabile sulla base degli elementi indicati nell'azionata intimazione di pagamento. Sulla scorta di tali premesse, l'ente di gestione ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
dell'azione intrapresa dal creditore e l'inesistenza del diritto di procedere in
executivis ai danni di esso opponete con vittoria di spese di lite e condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 09.05.2023 si è costituito in giudizio il RI il quale, contestando gli assunti avversi, ha dedotto che i motivi di opposizione svolti riguardano profili relativi alla formazione del titolo esecutivo, dunque, invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al predetto titolo e non in sede esecutiva.
Lamentando la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dall'esecutato, non potendo porsi in compensazione un controcredito oggetto di contestazione, ha insistito per il rigetto della domanda con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria con il favore delle spese di lite con attribuzione.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento del 26.02.2024 e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., all'udienza del 21.11.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Così, brevemente, esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, mette conto evidenziare che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice.
Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece,
oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la
seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad
esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo
esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi
cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione -
indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata
sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé
enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. delle censure dedotte dall'intimato, opposizione che
è svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, l'opposizione deve dichiararsi in parte inammissibile e in parte infondata.
Quanto al primo motivo di censura, con il quale parte attrice si duole dell'erroneità
dell'ordinanza ex art. 702 bis su cui si fonda il precetto in contestazione, se ne rileva l'inammissibilità poiché avrebbe dovuto costituire motivo di gravame e non di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non potendo in alcun modo trovare spazio in questa sede.
Invero, per consolidata giurisprudenza, con l'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a vizi di formazione del titolo giudiziale (salvo dedurne l'inesistenza giuridica), né fatti estintivi od impeditivi anteriori allo stesso, che, invece, sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo
(cfr. Cass., Sez. III, 18.4.2006, n. 8928; Cass., Sez. III, 17.10.2019, n. 26285; Cass., Sez.
III, 14.2.2020, n. 3716).
In altri termini, con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere fatti valere solo fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, che non implichino un riesame, da parte del giudice della opposizione, della legittimità
sia relativa al merito, sia relativa al rispetto delle regole processuali, della formazione del titolo essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice della impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo
(cfr. Cass. Civ. n. 19650 del 29.11.1996).
Nel caso di specie, quindi, l'asserito errore di quantificazione dell'importo relativo al risarcimento dei danni subiti dal RI e posti a carico dell'odierno opponente,
così come quello relativo ai compensi professionali del difensore di parte opposta e alle spese di CTU, avrebbe dovuto essere sollevato con l'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 702 bis del 18.10.2022, non a caso, oggetto di gravame da parte del innanzi alla Corte di Appello di Napoli. Parte_1
In ordine alla eccepita compensazione delle somme precettate con un proprio presunto controcredito, relativo a lavori di manutenzione del fabbricato e a titolo di oneri condominiali a cui il RI sarebbe tenuto in forza di delibere assembleari,
questo giudice ritiene che, alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
con la sentenza n. 23225 del 15.11.2016, deve escludersi la fondatezza della predetta eccezione attesa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1243 c.c.
Le Sezioni Unite, nell'anzidetta pronuncia, hanno confermato il consolidato orientamento di legittimità che può così riassumersi:
"A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali,
oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della
certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara
l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza
con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non
determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per
compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può
sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito
eccepito in compensazione.
C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro
giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.)
il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, all'art. 1243 c.c., comma
2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la
medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui
esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo
accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di
disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va
parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295
c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina
speciale del citato art. 1243 c.c.".
Il caso che ricorre nella specie è quello sopra contemplato alla lettera C): essendo controversa nel presente giudizio l'esistenza dei controcrediti opposti in compensazione dal non è consentito a questo giudice pronunciare la Parte_1
compensazione né legale, né giudiziale.
La compensazione legale non può operare in quanto i crediti eccepiti in compensazione sono contestati sia nell'an debeatur sia nel quantum debeatur, sicché
deve escludersi la presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti.
Parimenti, non può operare la compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 c.c.,
secondo comma. Non ignora questo giudice che, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale, l'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio, cioè anche in riferimento all'an debeatur. Nella specie,
tuttavia, alla stregua delle risultanze processuali e considerate le contestazioni svolte dall'opposto, non si ritiene che i crediti dedotti dal Condominio debitore possano riconoscersi di facile e pronta liquidità. Ciò è sufficiente a escludere l'operatività nel caso in esame anche della compensazione giudiziale.
Passando, infine, alla dedotta indeterminatezza del credito intimato, si rileva l'assoluta genericità della censura mossa dall'opponente, non avendo lo stesso posto alla base della propria doglianza alcuna allegazione o prova. Invero, il non ha allegato, né provato quanto contestato, argomentando in Parte_1
maniera assolutamente generica ed astratta, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta.
A ben vedere, l'atto di precetto non deve contenere il procedimento logico o numerico attraverso cui si è pervenuti alla quantificazione del credito, poiché lo stesso ha la funzione di mettere il debitore in condizioni di adempiere esattamente,
essendo stato cristallizzata nel titolo esecutivo giudiziale la derivazione del credito.
Tale conclusione è confortata dall'indirizzo conforme della Suprema Corte, la quale ha statuito che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo -
contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito
formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo
esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti
per determinarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.:
Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 - 01)” (cfr. Cass. sez. 3 ord. nr.
8906/2022).
In ogni caso, dall'atto di precetto si evince che le singole voci di credito richieste a titolo di sorta capitale, di interessi e per spese CTU sono determinate con chiarezza nel loro ammontare.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda va rigettata perché in parte inammissibile e in parte infondata e deve, dunque, affermarsi il diritto dell'opposto a procedere esecutivamente per tutte le voci indicate nel precetto de quo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'opposizione al precetto, proposta dal alla nei confronti di Parte_1 Parte_1 CP_1
[...]
b) condanna l'opponente alla al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dell' opposto , Controparte_1
che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge se dovute, da attribuirsi all' Avv. IN PI
RA dichiaratasi antistataria.
Napoli, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone