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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2911/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avvocato Stabilito Antonio Monaco e l'Avv. Raffaele Benincasa presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a Salerno il 5.07.1989 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carmine Salvato presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MI MU (BT)
(anno 2018 atto n. 15 reg. parte 2 serie A)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Disposizioni relative al patrimonio immobiliare: -La SI.ra ed il SI. Parte_1 CP_1 sono attualmente comproprietari, in parti uguali, di un unico bene immobile, acquistato in
[...] data 31 marzo 2022, in regime di comunione legale. Tale bene è ad uso abitativo, sito in Peschiera
Borromeo (MI), alla via Trieste n .13 identificato catastalmente al Foglio 2, Particella 128,
Subalterno 53.- Data l'intenzione dei coniugi di sciogliere il vincolo matrimoniale, gli stessi si accordano per alienare l'immobile predetto a terzi entro e non oltre il 10 febbraio 2026; In particolare, le parti si impegnano ad incaricare, entro il 31 Marzo 2025, un'Agenzia Immobiliare per vendere l'immobile sopra descritto di cui sono comproprietari.- Le parti, si accordano sul prezzo di vendita dell'immobile, impegnandosi ad accettare proposte di acquisto pari o superiori ad Euro
380.000,00.- Fino all'avvenuta vendita dell'immobile, il SI. concede la titolarità Controparte_1 esclusiva del diritto di godimento sull'immobile alla ricorrente sig.ra , la quale vi Parte_1 risiederà senza obbligo di corresponsione di alcuna indennità di occupazione;
- La SI.ra si Pt_1 assumerà l'obbligo esclusivo di pagare tutti gli oneri tributari e condominiali relativi all'immobile sopra descritto.- Qualora il SI. o la SI.ra non rispettassero le condizioni di vendita CP_1 Pt_1 sopra rappresentate e si rifiutassero, dunque, di accettare proposte di acquisto pari o superiori al prezzo concordato di Euro 380.000,00, la parte inadempiente è obbligata al pagamento della somma di Euro 10.000 (diecimila/00) a titolo di liquidazione forfettaria del danno, ai sensi degli artt. 1382
c.c. ss.- Il pagamento della penale dovrà essere effettuato nel termine improrogabile di 30 gg dall'avvenuto inadempimento, cioè dalla mancata accettazione della proposta.- I coniugi, inoltre, convengono che, nell'eventualità in cui la SI.ra non rispettasse le predette condizioni, Pt_1 cesserebbe dal giorno dell'inadempimento il suo diritto di godimento esclusivo sull'immobile, con ogni naturale effetto di legge. - I coniugi pattuiscono che il ricavato della vendita sia diviso tra di loro in parti uguali;
- I coniugi si obbligano a sostenere pro quota le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile fino al perfezionamento della vendita;
- L'eventuale ricavato della cessione dell'immobile sarà ripartito in parti uguali tra le parti.
Disposizioni concernenti i beni mobili registrati:- L'autovettura KIA Picanto, targa FP077HX, di cui la sig.ra è già proprietaria, resterà nella sua esclusiva proprietà. Il sig. Parte_1 CP_1 non avrà nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, in relazione al suddetto veicolo. Resteranno
[...]
a carico della sig.ra tutti gli oneri connessi alla gestione del veicolo. Pt_1
Disposizioni relative ai conti correnti cointestati:- Il conto corrente cointestato presso ÉD
GR sarà chiuso dopo il completamento della surroga del mutuo, con il saldo attivo che verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi.- Il conto corrente cointestato presso resterà attivo CP_2 fino alla vendita dell'immobile, con le somme depositate vincolate esclusivamente al pagamento delle rate del mutuo. Una volta avvenuta la cessione del bene, l'eventuale saldo residuo verrà suddiviso equamente tra i coniugi.
Rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento:- Entrambi i ricorrenti dichiarano espressamente di rinunciare a qualsiasi pretesa in ordine all'assegno di mantenimento, avendo entrambi raggiunto una condizione di autonomia economica. Disposizioni generali:- Le parti dichiarano che non sussistono ulteriori beni comuni né ulteriori rapporti patrimoniali in essere oltre quelli oggetto del presente ricorso;
- I ricorrenti si impegnano al pieno e puntuale rispetto degli accordi sottoscritti, riconoscendone la validità ai fini dell'omologazione della separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 10.08.2018 a MI MU (BT)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI MU (BT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG