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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4251/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STANO Parte_1
MARILIANO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE contumace
, Controparte_2
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/10/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir modificare parzialmente la disciplina contenuta nella sentenza n. 3077/2018, depositata in data 14.12.20218, con cui il Tribunale di Taranto
aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 16.04.2005 in Manduria con la resistente , CP_1
deducendo che il raggiungimento della maggiore età della figlia , Controparte_2 nata il [...], in [...] alle esigenze quotidiane collegate alla sua sfera oggettiva di adolescente, implicavano per la stessa la necessità di affrontare spese indispensabili al ménage quotidiano;
chiedeva quindi che, in parziale modifica dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, fosse disposto che l'importo di €
250,00, pari alla somma corrisposta mensilmente da a Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia , venisse versata direttamente in
[...] CP_2
favore di quest'ultima.
Notificato ritualmente il ricorso, le parti resistenti rimanevano contumaci.
La parte costituita compariva innanzi al Giudice Delegato all'udienza del
20.01.2025.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione di e di CP_1
e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di Controparte_2
conciliazione, il Giudice Delegato invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa che veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 22, comma IV, c.p.c..
Il Pubblico Ministero nulla opponeva con parere espresso in data 22.01.2025.
Sulla scorta di tali premesse, occorre considerare che la figlia della coppia è
divenuta maggiorenne e che della sua condizione di non autosufficienza sul piano economico non vi è allo stato ragione di dubitare, tenuto conto dell'età e della assenza di elementi probatori di segno contrario.
Il ricorso, tuttavia, non può trovare accoglimento, in difetto di domanda da parte della figlia medesima, ossia dell'avente diritto (vedi Cassazione,
Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 (Rv. 663110 - 01), che ha inteso rimanere contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e , così
[...] CP_1 Controparte_2
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4251/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STANO Parte_1
MARILIANO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE contumace
, Controparte_2
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/10/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir modificare parzialmente la disciplina contenuta nella sentenza n. 3077/2018, depositata in data 14.12.20218, con cui il Tribunale di Taranto
aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 16.04.2005 in Manduria con la resistente , CP_1
deducendo che il raggiungimento della maggiore età della figlia , Controparte_2 nata il [...], in [...] alle esigenze quotidiane collegate alla sua sfera oggettiva di adolescente, implicavano per la stessa la necessità di affrontare spese indispensabili al ménage quotidiano;
chiedeva quindi che, in parziale modifica dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, fosse disposto che l'importo di €
250,00, pari alla somma corrisposta mensilmente da a Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia , venisse versata direttamente in
[...] CP_2
favore di quest'ultima.
Notificato ritualmente il ricorso, le parti resistenti rimanevano contumaci.
La parte costituita compariva innanzi al Giudice Delegato all'udienza del
20.01.2025.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione di e di CP_1
e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di Controparte_2
conciliazione, il Giudice Delegato invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa che veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 22, comma IV, c.p.c..
Il Pubblico Ministero nulla opponeva con parere espresso in data 22.01.2025.
Sulla scorta di tali premesse, occorre considerare che la figlia della coppia è
divenuta maggiorenne e che della sua condizione di non autosufficienza sul piano economico non vi è allo stato ragione di dubitare, tenuto conto dell'età e della assenza di elementi probatori di segno contrario.
Il ricorso, tuttavia, non può trovare accoglimento, in difetto di domanda da parte della figlia medesima, ossia dell'avente diritto (vedi Cassazione,
Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 (Rv. 663110 - 01), che ha inteso rimanere contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e , così
[...] CP_1 Controparte_2
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara