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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9878 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 24222/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24222/2020 RGAC e vertente
TRA
, quale erede di , elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 Persona_1
Via Francesco Verrotti 6 presso l'avv. Sergio Longhi, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di costituzione in prosecuzione
ATTORE
E
, in persona di un procuratore, elettivamente domiciliata Controparte_1
in Napoli alla Via G. Melisurgo 44 presso l'avv. Gian Tommaso Avati, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 8 , residente in [...] Controparte_2
, residente in [...] Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, mentre su gran parte di essa va dichiarata cessata la materia del contendere. ha convenuto nel presente giudizio Persona_1 Controparte_2 [...]
e chiedendo di condannare la convenuta CP_3 Controparte_1
a risarcire i danni subiti dall'attrice in un sinistro verificatosi in data CP_1
21/10/2019 in Napoli quando, mentre stava attraversando Via G.L. Bernini all'incrocio con Via Solimena servendosi delle strisce pedonali, era stata investita dall'autovettura
Fiat Punto tg. EN246HX di proprietà di , condotta da Controparte_3 CP_2
ed assicurata per la Rca con – danni da liquidare in € 135.045,07
[...] Controparte_1
o nella diversa somma da accertare per danno biologico, invalidità temporanea totale e parziale, danno morale, e spese (per trasporto in ambulanza, spese mediche, acquisto di medicinali, acquisto di prodotti parafarmaceutici, assistenza domiciliare, trattamenti fisioterapici), con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita Controparte_1
chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile,
[...]
improponibile, improcedibile ed infondata, o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa dell'attrice e liquidare solo i danni effettivamente sofferti dalla stessa, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stata escussa la teste;
è intervenuto in prosecuzione quale Testimone_1 Parte_1
unico erede della originaria attrice, defunta in corso di giudizio, e successivamente è
pagina 2 di 8 stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ora la Persona_2
causa va decisa.
La domanda è proponibile avendo l'attrice messo in mora la compagnia assicurativa convenuta con messaggio pec del 13/11/2019 rispondente a tutti i requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass. – tranne il fatto che non era indicata la misura della pensione percepita dalla richiedente il risarcimento, e che non era allegato il certificato di avvenuta guarigione con postumi: ma sono mancanze irrilevanti, perché la compagnia assicurativa aprì la pratica di sinistro senza eccepire insufficienze nella richiesta di risarcimento.
Che il sinistro dedotto in citazione si sia effettivamente verificato, lo si desume dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Napoli, che riporta le dichiarazioni rese da
“Percorrevo Via Solimena in direzione Via Bernini, giunta alla Controparte_2
intersezione tra le due strade, ho rallentato ed ho effettuato la manovra per svoltare su
Via Bernini, quando all'improvviso ho avvertito e visto una signora che urtava tra lo sportello altezza specchio laterale lato guida e il parafango. Dopo l'urto la signora cadeva all'indietro. Mi sono fermata e le ho prestato soccorso, perché era rimasta ferita ad un piede”; come si vede nella planimetria allegata al rapporto, all'incrocio tra Via
Solimena e Via Bernini vi è un attraversamento pedonale. Già ciò è sufficiente ad accogliere la domanda: l'autovettura di colpì che attraversava la strada a CP_2 Per_1
piedi sulle strisce pedonali, per ammissione della stessa conducente del veicolo asserito danneggiante;
naturalmente non può essere usata a favore della conducente del veicolo la dichiarazione secondo cui sarebbe stata la pedone ad urtare l'autovettura, perché resa da una parte a proprio favore, ed oltretutto appare inverosimile che il pedone vada a colpire l'autoveicolo in marcia, per ovvie ragioni;
resta quindi l'investimento sulle strisce pedonali, del quale dev'essere considerato responsabile esclusivo il conducente del veicolo, mancando una prova contraria. Nel rapporto, poi, era indicata come testimone oculare dell'evento , ed anche se non risulta allegato un Testimone_1
verbale di dichiarazioni rese da costi alla Polizia Municipale, ha testimoniato Tes_1
pagina 3 di 8 in questo giudizio, ed ha riferito che mentre stata attraversando Via Persona_1
Bernini all'altezza dell'incrocio con Via Solimena, sulle strisce pedonali, venne investita alla gamba destra dall'autovettura Fiat Punto tg. EN246HX adibita a taxi, condotta da una donna, che poi si fermò e chiamò l'ambulanza; l'investimento si verificò quando
[...]
era giunta all'incirca a metà della larghezza della carreggiata, e la Fiat Punto fece Per_1
cadere la pedone urtandola con lo specchietto anteriore e il parafango anteriore sinistri, per poi attraversarle la gamba destra con la ruota anteriore sinistra. In definitiva, In definitiva i convenuti , proprietaria e conducente dell'autovettura investitrice CP_2
(come risulta dal rapporto) vanno dichiarati responsabili esclusivi dell'evento per cui è causa.
Come accertato dal CTU medico nominato nel presente giudizio, nell'evento per cui è causa riportò “Frattura epifisi prossimale di perone destro. Frattura Persona_1
dell'emipiatto tibiale pluriframmentaria con affossamento dei frammenti a destra da importante trauma da schiacciamento con esteso ematoma della gamba destra”; è seguita una invalidità temporanea totale di giorni 50, parziale al 75% di giorni 30, parziale al
50% di altri giorni 30, e parziale al 25% di ulteriori giorni 30; sono residuati postumi consistenti in: “- postumi algici disfunzionali di pregressa frattura dell'epifisi prossimale di perone con frattura dell'emipiatto tibiale pluriframmentaria con affossamento dei frammenti, - esiti di vistoso ematoma del mm peroneo lungo sottofasciale della gamba destra con cicatrici distrofiche di gamba, caviglia e malleolo interno, che resero impossibile il trattamento chirurgico di riduzione ed osteosintesi, - esiti di lussazione anteriore dell'ultimo metamero coccigeo con sintomatologia algica - cui seguì un importante deficit funzionale dell'arto inferiore destro e della deambulazione in soggetto portatrice di protesi d'anca destra e al conseguente aggravamento del quadro artrosico, che richiese un lungo periodo riabilitativo;
- danno estetico di grado lieve medio della gamba destra con residue cicatrici distrofiche di gamba e malleolo interno - nonché un aggravamento post traumatico della sindrome depressiva maggiore.”; tali postumi integrano un danno biologico del 18%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di pagina 4 di 8 anni 67; il CTU ha confermato tale valutazione anche a seguito delle osservazioni mosse dal CTP della convenuta , facendo presente in particolare che le critiche del CP_1
CTP si fondavano su documentazione non ritualmente acquisita agli atti, e che l'aggravamento, determinato dal sinistro, della patologia psichiatrica della quale già soffriva l'infortunata, è documentata;
sono documentate spese mediche congrue per €
11.821. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Nel corso del presente giudizio, in data 14/12/2024, è morta, e come si è Persona_1
detto si è costituto in prosecuzione , quale erede ed unico attore. Non Parte_1
risulta che l'originaria attrice sia morta a causa dell'infortunio subito il 21/10/2019.
Come affermato da Cass. 15112/2024: “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.”; inoltre, Cass. 29832/2024 ha affermato: “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni pagina 5 di 8 effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di
Roma).”.
Quindi, partendo dai dati delle tabelle del Tribunale di Milano (quelle del 2018, quelle immediatamente precedenti l'evento per cui è causa) per liquidare l'invalidità temporanea ed il danno non patrimoniale da invalidità permanente (e considerato che non vi sono ragioni per personalizzare il danno), si applicheranno poi i criteri indicati dal Tribunale di Roma per considerare la premorienza. Dunque, per il danno biologico temporaneo sono liquidabili € 9.310 (questa voce di danno ovviamente non subisce diminuzione per la premorienza, essendosi verificata tutta mentre l'infortunata era viva).
Per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, si procede così: la somma astrattamente dovuta per il danno non patrimoniale del 18% a 67 anni d'età è di €
48.965, che si reputa giusto accrescere del 15%, poiché la patologia psichica dell'infortunata ha comportato certamente una più intensa sofferenza legata al complesso dei postumi, per cui si sale ad € 56.309,75; la percentuale di danno acquisita immediatamente è il valore medio tra o e 10%, ossia il 5%, pari ad € 2.815,48; nel 2019
l'aspettativa di vita, in base a dati statistici pubblici, a 65 anni per una donna è 22 anni;
la è morta 5 anni dopo l'evento; pertanto, della somma astrattamente ancora Per_1
dovuta pari ad € (56.309,75 – 2.815,48 =) 53.494,27 sono liquidabili i 5/22: € 12.157,78.
Il totale liquidabile per i danni subiti in data 6/12/2016 da è Persona_1
di € (9310 per l'invalidità temporanea + 2815,48 per l'invalidità permanente immediatamente acquisita + 12.157,78 per l'invalidità permanente maturata durante il periodo di sopravvivenza + € 11821 per il danno patrimoniale, che naturalmente non subisce alcuna riduzione =) 36.104,26. Però bisogna considerare che in data 13/4/2021
ha pagato a la somma di € 35.000. In definitiva, la società convenuta CP_1 Per_1
va condannata a pagare all'attore, erede dell'infortunata, una somma così calcolata: €
36.104,26, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 21/10/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 21/10/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia pagina 6 di 8 al soddisfo;
dalla somma finale così determinata andrà detratta quella di € 35.000 rivalutata dal 13/4/2021 alla pronuncia;
la differenza residua è quanto deve CP_1
ancora pagare a , mentre per il resto, a seguito del pagamento, è cessata la Pt_1
materia del contendere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza effettiva e virtuale (il pagamento si è verificato solo in corso di causa;
e del resto al momento in cui è stato effettuato il pagamento, con l'infortunata ancora in vita, il debito della compagnia assicurativa convenuta era molto superiore), e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24222/2020 RGAC tra:
, quale erede di , attore;
, Parte_1 Persona_1 Controparte_1
e , convenuti;
così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1) Condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
36.104,26, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 21/10/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 21/10/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
dalla somma finale così determinata andrà detratta quella di €
35.000 rivalutata dal 13/4/2021 alla pronuncia;
2) Per la cifra compensata dal pagamento intervenuto in data 13/4/2021 dichiara cessata la materia del contendere;
3) Condanna a rimborsare a ogni Controparte_1 Parte_1
somma che questi dimostri di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione per cui è causa;
pagina 7 di 8 4) Condanna a rimborsare a le spese del CP_1 Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in € 842 per esborsi ed € 7.616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Sergio Longhi.
Così deciso in Portici in data 29/10/2025 Il giudice unico
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24222/2020 RGAC e vertente
TRA
, quale erede di , elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 Persona_1
Via Francesco Verrotti 6 presso l'avv. Sergio Longhi, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di costituzione in prosecuzione
ATTORE
E
, in persona di un procuratore, elettivamente domiciliata Controparte_1
in Napoli alla Via G. Melisurgo 44 presso l'avv. Gian Tommaso Avati, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 8 , residente in [...] Controparte_2
, residente in [...] Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, mentre su gran parte di essa va dichiarata cessata la materia del contendere. ha convenuto nel presente giudizio Persona_1 Controparte_2 [...]
e chiedendo di condannare la convenuta CP_3 Controparte_1
a risarcire i danni subiti dall'attrice in un sinistro verificatosi in data CP_1
21/10/2019 in Napoli quando, mentre stava attraversando Via G.L. Bernini all'incrocio con Via Solimena servendosi delle strisce pedonali, era stata investita dall'autovettura
Fiat Punto tg. EN246HX di proprietà di , condotta da Controparte_3 CP_2
ed assicurata per la Rca con – danni da liquidare in € 135.045,07
[...] Controparte_1
o nella diversa somma da accertare per danno biologico, invalidità temporanea totale e parziale, danno morale, e spese (per trasporto in ambulanza, spese mediche, acquisto di medicinali, acquisto di prodotti parafarmaceutici, assistenza domiciliare, trattamenti fisioterapici), con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita Controparte_1
chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile,
[...]
improponibile, improcedibile ed infondata, o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa dell'attrice e liquidare solo i danni effettivamente sofferti dalla stessa, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stata escussa la teste;
è intervenuto in prosecuzione quale Testimone_1 Parte_1
unico erede della originaria attrice, defunta in corso di giudizio, e successivamente è
pagina 2 di 8 stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ora la Persona_2
causa va decisa.
La domanda è proponibile avendo l'attrice messo in mora la compagnia assicurativa convenuta con messaggio pec del 13/11/2019 rispondente a tutti i requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass. – tranne il fatto che non era indicata la misura della pensione percepita dalla richiedente il risarcimento, e che non era allegato il certificato di avvenuta guarigione con postumi: ma sono mancanze irrilevanti, perché la compagnia assicurativa aprì la pratica di sinistro senza eccepire insufficienze nella richiesta di risarcimento.
Che il sinistro dedotto in citazione si sia effettivamente verificato, lo si desume dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Napoli, che riporta le dichiarazioni rese da
“Percorrevo Via Solimena in direzione Via Bernini, giunta alla Controparte_2
intersezione tra le due strade, ho rallentato ed ho effettuato la manovra per svoltare su
Via Bernini, quando all'improvviso ho avvertito e visto una signora che urtava tra lo sportello altezza specchio laterale lato guida e il parafango. Dopo l'urto la signora cadeva all'indietro. Mi sono fermata e le ho prestato soccorso, perché era rimasta ferita ad un piede”; come si vede nella planimetria allegata al rapporto, all'incrocio tra Via
Solimena e Via Bernini vi è un attraversamento pedonale. Già ciò è sufficiente ad accogliere la domanda: l'autovettura di colpì che attraversava la strada a CP_2 Per_1
piedi sulle strisce pedonali, per ammissione della stessa conducente del veicolo asserito danneggiante;
naturalmente non può essere usata a favore della conducente del veicolo la dichiarazione secondo cui sarebbe stata la pedone ad urtare l'autovettura, perché resa da una parte a proprio favore, ed oltretutto appare inverosimile che il pedone vada a colpire l'autoveicolo in marcia, per ovvie ragioni;
resta quindi l'investimento sulle strisce pedonali, del quale dev'essere considerato responsabile esclusivo il conducente del veicolo, mancando una prova contraria. Nel rapporto, poi, era indicata come testimone oculare dell'evento , ed anche se non risulta allegato un Testimone_1
verbale di dichiarazioni rese da costi alla Polizia Municipale, ha testimoniato Tes_1
pagina 3 di 8 in questo giudizio, ed ha riferito che mentre stata attraversando Via Persona_1
Bernini all'altezza dell'incrocio con Via Solimena, sulle strisce pedonali, venne investita alla gamba destra dall'autovettura Fiat Punto tg. EN246HX adibita a taxi, condotta da una donna, che poi si fermò e chiamò l'ambulanza; l'investimento si verificò quando
[...]
era giunta all'incirca a metà della larghezza della carreggiata, e la Fiat Punto fece Per_1
cadere la pedone urtandola con lo specchietto anteriore e il parafango anteriore sinistri, per poi attraversarle la gamba destra con la ruota anteriore sinistra. In definitiva, In definitiva i convenuti , proprietaria e conducente dell'autovettura investitrice CP_2
(come risulta dal rapporto) vanno dichiarati responsabili esclusivi dell'evento per cui è causa.
Come accertato dal CTU medico nominato nel presente giudizio, nell'evento per cui è causa riportò “Frattura epifisi prossimale di perone destro. Frattura Persona_1
dell'emipiatto tibiale pluriframmentaria con affossamento dei frammenti a destra da importante trauma da schiacciamento con esteso ematoma della gamba destra”; è seguita una invalidità temporanea totale di giorni 50, parziale al 75% di giorni 30, parziale al
50% di altri giorni 30, e parziale al 25% di ulteriori giorni 30; sono residuati postumi consistenti in: “- postumi algici disfunzionali di pregressa frattura dell'epifisi prossimale di perone con frattura dell'emipiatto tibiale pluriframmentaria con affossamento dei frammenti, - esiti di vistoso ematoma del mm peroneo lungo sottofasciale della gamba destra con cicatrici distrofiche di gamba, caviglia e malleolo interno, che resero impossibile il trattamento chirurgico di riduzione ed osteosintesi, - esiti di lussazione anteriore dell'ultimo metamero coccigeo con sintomatologia algica - cui seguì un importante deficit funzionale dell'arto inferiore destro e della deambulazione in soggetto portatrice di protesi d'anca destra e al conseguente aggravamento del quadro artrosico, che richiese un lungo periodo riabilitativo;
- danno estetico di grado lieve medio della gamba destra con residue cicatrici distrofiche di gamba e malleolo interno - nonché un aggravamento post traumatico della sindrome depressiva maggiore.”; tali postumi integrano un danno biologico del 18%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di pagina 4 di 8 anni 67; il CTU ha confermato tale valutazione anche a seguito delle osservazioni mosse dal CTP della convenuta , facendo presente in particolare che le critiche del CP_1
CTP si fondavano su documentazione non ritualmente acquisita agli atti, e che l'aggravamento, determinato dal sinistro, della patologia psichiatrica della quale già soffriva l'infortunata, è documentata;
sono documentate spese mediche congrue per €
11.821. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Nel corso del presente giudizio, in data 14/12/2024, è morta, e come si è Persona_1
detto si è costituto in prosecuzione , quale erede ed unico attore. Non Parte_1
risulta che l'originaria attrice sia morta a causa dell'infortunio subito il 21/10/2019.
Come affermato da Cass. 15112/2024: “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.”; inoltre, Cass. 29832/2024 ha affermato: “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni pagina 5 di 8 effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di
Roma).”.
Quindi, partendo dai dati delle tabelle del Tribunale di Milano (quelle del 2018, quelle immediatamente precedenti l'evento per cui è causa) per liquidare l'invalidità temporanea ed il danno non patrimoniale da invalidità permanente (e considerato che non vi sono ragioni per personalizzare il danno), si applicheranno poi i criteri indicati dal Tribunale di Roma per considerare la premorienza. Dunque, per il danno biologico temporaneo sono liquidabili € 9.310 (questa voce di danno ovviamente non subisce diminuzione per la premorienza, essendosi verificata tutta mentre l'infortunata era viva).
Per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, si procede così: la somma astrattamente dovuta per il danno non patrimoniale del 18% a 67 anni d'età è di €
48.965, che si reputa giusto accrescere del 15%, poiché la patologia psichica dell'infortunata ha comportato certamente una più intensa sofferenza legata al complesso dei postumi, per cui si sale ad € 56.309,75; la percentuale di danno acquisita immediatamente è il valore medio tra o e 10%, ossia il 5%, pari ad € 2.815,48; nel 2019
l'aspettativa di vita, in base a dati statistici pubblici, a 65 anni per una donna è 22 anni;
la è morta 5 anni dopo l'evento; pertanto, della somma astrattamente ancora Per_1
dovuta pari ad € (56.309,75 – 2.815,48 =) 53.494,27 sono liquidabili i 5/22: € 12.157,78.
Il totale liquidabile per i danni subiti in data 6/12/2016 da è Persona_1
di € (9310 per l'invalidità temporanea + 2815,48 per l'invalidità permanente immediatamente acquisita + 12.157,78 per l'invalidità permanente maturata durante il periodo di sopravvivenza + € 11821 per il danno patrimoniale, che naturalmente non subisce alcuna riduzione =) 36.104,26. Però bisogna considerare che in data 13/4/2021
ha pagato a la somma di € 35.000. In definitiva, la società convenuta CP_1 Per_1
va condannata a pagare all'attore, erede dell'infortunata, una somma così calcolata: €
36.104,26, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 21/10/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 21/10/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia pagina 6 di 8 al soddisfo;
dalla somma finale così determinata andrà detratta quella di € 35.000 rivalutata dal 13/4/2021 alla pronuncia;
la differenza residua è quanto deve CP_1
ancora pagare a , mentre per il resto, a seguito del pagamento, è cessata la Pt_1
materia del contendere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza effettiva e virtuale (il pagamento si è verificato solo in corso di causa;
e del resto al momento in cui è stato effettuato il pagamento, con l'infortunata ancora in vita, il debito della compagnia assicurativa convenuta era molto superiore), e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24222/2020 RGAC tra:
, quale erede di , attore;
, Parte_1 Persona_1 Controparte_1
e , convenuti;
così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1) Condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
36.104,26, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 21/10/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 21/10/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
dalla somma finale così determinata andrà detratta quella di €
35.000 rivalutata dal 13/4/2021 alla pronuncia;
2) Per la cifra compensata dal pagamento intervenuto in data 13/4/2021 dichiara cessata la materia del contendere;
3) Condanna a rimborsare a ogni Controparte_1 Parte_1
somma che questi dimostri di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione per cui è causa;
pagina 7 di 8 4) Condanna a rimborsare a le spese del CP_1 Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in € 842 per esborsi ed € 7.616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Sergio Longhi.
Così deciso in Portici in data 29/10/2025 Il giudice unico
pagina 8 di 8